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Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 – Message Management / UAMI - Absacker (ABSACKER of Germany)

(Causa T-304/12)1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ABSACKER of Germany – Marchio nazionale figurativo anteriore ABSACKER – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Message Management GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Absacker GmbH (Colonia, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 1028/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Absacker GmbH e la Message Management GmbH.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Message Management GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 273 dell’8.9.2012.