Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 – Message Management / UAMI – Absacker (ABSACKER of Germany)
(causa T‑304/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ABSACKER of Germany – Marchio nazionale figurativo anteriore ABSACKER – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21-24, 48)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi ABSACKER of Germany e ABSACKER [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 27-29, 47, 49, 50)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 1028/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Absacker GmbH e la Message Management GmbH. |
Dispositivo
2) | | La Message Management GmbH è condannata alle spese. |