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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 gennaio 2003 nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Astrid Hirsch e altri contro Banca centrale europea 1

(Dipendenti ( Agenti della Banca centrale europea ( Art. 19 delle condizioni d'impiego ( Assegno scolastico ( Rifiuto di assegnazione agli agenti che non fruiscono dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 17 delle suddette condizioni ( Principio di non-discriminazione)

    Lingue processuali: il tedesco e l'inglese

Nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01, Astrid Hirsch, dipendente della Banca centrale europea, residente in Eppstein-Niederjosbach (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, Emanuele Nicastro, dipendente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, e Johannes Priesmann, dipendente della Banca centrale europea, residente in Francoforte sul Meno, rappresentato dall'avv. N. Pflüger, contro Banca centrale europea (agenti: sig.ra V. Saintot, sigg. T. Gilliams e B. Wägenbaur), avendo ad oggetto un ricorso d'annullamento, nella causa T-94/01, della decisione 25 settembre 2000 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere alla ricorrente un assegno scolastico destinato a coprire le spese scolastiche di suo figlio che frequenta la scuola internazionale di Francoforte, nella causa T-152/01, della decisione 15 febbraio 2001 con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere al ricorrente un assegno scolastico per i suoi due figli e, nella causa T-286/01, della decisione 6 giugno 2001, con cui la Banca centrale europea rifiuta di corrispondere al ricorrente un assegno scolastico a favore dei suoi figli, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi, e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christiansen, amministratore, ha pronunciato l'8 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Le cause T-94/01, T-152/01 e T-286/01 sono riunite ai fini della sentenza.

2) Nella causa T-94/01:

- La decisione della Banca centrale europea 25 settembre 2000 è annullata;

- per il resto, il ricorso è respinto;

- la Banca centrale europea è condannata alle spese.

3) Nella causa T-152/01:

- La decisione della Banca centrale europea 15 febbraio 2001 è annullata;

- per il resto, il ricorso è respinto;

- la Banca centrale europea è condannata alle spese.

4) Nella causa T-286/01:

- La decisione della Banca centrale europea 6 giugno 2001 è annullata;

- per il resto, il ricorso è respinto;

- la Banca centrale europea è condannata alle spese.

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1 - (GU C 186 del 30 giugno 2001, C 275 del 29 settembre 2001 e C 31 del 2 febbraio 2002