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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Bioelettrica S.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee presentato il

20 novembre 2001

    (causa T-287/01)

    Lingua processuale : l'italiano

Bioelettrica S.p.a., con l' avvocato Ombretta Fabe Dal Negro, ha presentato il 20 novembre 2001 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia :

-accertare l'illegittimità nei confronti di Bioelettrica del recesso dal Contratto Thermie 12.12.1994 esercitato con lettera della Commissione europea del 06.09.2001, e per effetto

-dichiarare la validità ed efficacia del Contratto e

-condannare la Commissione europea al pagamento in favore della ricorrente delle somme che verranno accertate nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni che la stessa ricorrente ha subito

-condannare la Commissione alle spese del presente giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha come oggetto la pretesa illegittimità del recesso della Commissione dal Contratto di appaltoThermie, stipulato in data 22.12.1994 e recante il n. BM 1007/1994/IT/DE/UL/90, per la costruzione di una Centrale termica di generazione elettrica in Italia, alimentata a biomasse vegetali basata sull'integrazione di un gassificatore atmosferico a letto fluido con un ciclo combinato. Detto contratto veniva finanziato in origine con contributi comunitari fino all'ammontare del 40% del suo costo complessivo. La società ricorrente, coordinatrice del progetto, è stata costituita fra cinque dei sette sottoscrittori originari del contratto in questione.

La decisione di recesso è stata adottata in seguito a taluni problemi riguardanti l'esecuzione del Contratto, consistenti in particolare nella mancata tecnologia da apportare da parte di Lurgi Energie, uno dei contrattanti, che avrebbero indotto la Convenuta a ritenere impossibile l'adempimento dei programmi di lavoro del progetto entro il termine contrattuale.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

- L'omissione della formalità di preavviso scritto di un mese a mezzo di lettera raccomandata;

- La mancata notificazione della decisione di recesso a tutti i Contractors;

- La violazione dell'Art. 8 § 8.2(f) dell'allegato II delle Condizioni generali del Contratto, nella misura in cui questa disposizione prevede la possibilità per la Commissione di recedere dal contratto qualora il contraente non inizi i lavori alla data specificata nel contratto, tenuto conto del fatto che si discute di un contratto sottoscritto nel dicembre 1994 e che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.1 del Contratto stesso la data dell'1.1.1995 viene indicata come data dell'inizio dei lavori. Secondo la ricorrente non è credibile che solo dopo sei anni la Commissione contesti il mancato inizio.

- La violazione del principio generale di certezza nei rapporti giuridici al riguardo di un contraente che non può in alcun modo essere esposto a delle conseguenze imprevedibili, non individuabili cioè né dall'autoregolamento che le parti si sono date, né tantomeno dall'ordinamento giuridico esistente. Viene sottolineato che tale affermazione va maggiormente sostenuta nel caso in cui l'effetto non previsto derivi dall'esercizio di un potere arbitrario, non legalmente o contrattualmente riconosciuto, di estinguere il rapporto obbligatorio esistente, esercitando il recesso in una ipotesi inammissibile oltreché infondata.

- Il fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente ha adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto, allorquando l'articolo 2, c) delle Condizioni generali del contratto espressamente prevede che un contractor non sarà ritenuto responsabile, con riguardo al contractor inadempiente se può dimostrare che non ha contribuito all'inadempimento. Sotto questo profilo, la Convenuta avrebbe sopravvalutato gli obblighi attinenti alla figura del coordinatore del progetto.

- Il fatto che la Convenuta abbia ignorato nella fattispecie i doveri sanciti nell'art. 1375 del Codice civile italiano, per quanto riguarda il principio di buona fede e la tutela dell'affidamento.

In termini generali la ricorrente ribadisce che il contratto oggetto della causa non ha per oggetto la fornitura di una macchina o di un semplice elettrodomestico, ma di una centrale termica che per i suoi caratteri tecnologici doveva rappresentare qualcosa di nuovo e di realmente innovativo. Viene dunque ritenuto che nell'esecuzione del contratto dovesse essere tenuta da parte della Comunità una condotta ben diversa da quella assunta, rappresentando in realtà la Convenuta, non la controparte di una obbligazione sinalagmatica, ma un partner a tutti gli effetti, alleato dei Contractors nell'interesse precipuo dello sviluppo della tecnologia all' interno degli Stati membri.

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