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Ricorso proposto l’11 ottobre 2023 – Kaili/Parlamento

(Causa T-1031/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente : Eva Kaili (Ixelles, Belgio) (rappresentanti : S. Pappas, D.-A. Pappa e A. Pappas, avvocati)

Convenuto : Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 31 luglio 2023 del vice presidente del Parlamento europeo recante rigetto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/20011 , della domanda di conferma del ricorrente, relativa all’accesso del pubblico a documenti riguardanti irregolarità nella gestione, da parte di membri del Parlamento, delle indennità di assistenti parlamentari accreditati;

condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo in diritto, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Più specificamente, tale motivo è diviso in due parti, in ordine di subordinazione.

Con la prima parte, la ricorrente sostiene che la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudica la tutela del procedimento relativo alla causa T-46/23 pendente dinanzi al Tribunale. Tale parte è a sua volta suddivisa in due argomenti. In primo luogo, tale divulgazione dei documenti richiesti non pregiudica la buona amministrazione della giustizia nella causa T-46/23 pendente dinanzi al Tribunale. In secondo luogo la medesima divulgazione non incide sul principio della parità delle armi.

Con la seconda parte, la ricorrente sostiene che in ogni caso sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).