SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
27 novembre 1997(1)
[234s«Concorrenza Diritti d'autore Rigetto di una denuncia Esecuzione di una
sentenza di annullamento Compartimentazione del mercato Motivazione
Sviamento di potere»[s
Nella causa T-224/95,
Roger Tremblay, residente in Vernantes (Francia),
Harry Kestenberg, residente in Saint-André-Les Vergers (Francia),
e
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL), sindacato di diritto francese,
con sede in Parigi, rappresentati dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue
Béatrix de Bourbon,
ricorrenti,
sostenuti da
Music User's Council of Europe (MUCE),associazione di diritto inglese, con sede
in Uxbridge (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Jean-Louis Fourgoux, del foro
di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot
Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
Associazione italiana imprenditori locali da ballo (SILB),sindacato di diritto
italiano, con sede in Roma, rappresentata dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro
di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot
Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
intervenienti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco,
consigliere giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la
Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il
signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese,rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger,
vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e
dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in
qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di
Francia, 8 b, boulevard Joseph II,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della
decisione della Commissione 13 ottobre 1995 con cui è stata respinta la parte delle
denunce presentate il 4 febbraio 1986, in particolare dai signori Tremblay e
Kestenberg, in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962,
n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962,
n. 13, pag. 204), relativa all'esistenza di una ripartizione del mercato e alla
compartimentazione totale del mercato che ne risulterebbe fra le società di
gestione di diritti d'autore dei diversi Stati membri e, dall'altro, che sia ingiunto alla
Commissione di effettuare le indagini necessarie per l'accertamento dell'intesa
denunciata,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e J.D. Cooke,
giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29
maggio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
Fatti all'origine della lite
- Il 4 febbraio 1986 veniva presentata alla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del
regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di
applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in
prosieguo: il «regolamento n. 17»), una domanda di accertamento di violazione
degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE da parte di un'associazione di gestori di
discoteche denominata BENIM (Bureau européen des medias de l'industrie
musicale), alla quale aderivano all'epoca i signori Tremblay e Kestenberg, gestori
individuali di discoteche. Questa domanda denunciava la Sociéte des auteurs,
compositerus et éditeurs de musique (in prosieguo: la «SACEM»), cioè la società
francese di gestione dei diritti d'autore in materia musicale. Peraltro, fra l 1979 e
il 1988 venivano presentate alla Commissione denunce analoghe da parte di altri
denuncianti.
- La denuncia summenzionata del 4 febbraio 1986 conteneva in sostanza le seguenti
censure. La prima, relativa alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, denunciava
una presunta ripartizione del mercato e la compartimentazione totale del mercato
che ne sarebbe risultata fra le società di gestione dei diritti d'autore dei diversi
Stati membri mediante la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca in
forza dei quali sarebbe stato vietato alle società di gestione di trattare direttamente
con gli utenti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Le altre due censure,
relative ad una violazione dell'art. 86 del Trattato, riguardavano rispettivamente il
carattere eccessivo e discriminatorio dell'aliquota dei diritti imposti dalla SACEM
ed il rifiuto di quest'ultima di concedere alle discoteche francesi l'uso del solo
repertorio straniero.
- In seguito alle denunce presentatele la Commissione effettuava indagini, mediante
richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.
- L'istruttoria condotta dalla Commissione veniva sospesa a causa della presentazione
alla Corte di giustizia, tra il dicembre 1987 e l'agosto 1988, di domande di pronunce
pregiudiziali da parte della Court d'appel d'Aix-en-Provence et della Court d'appel
di Poitiers nonché del Tribunal de grande instance di Poitiers, onde ottenere una
pronuncia della Corte, alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato, sul livello dei diritti
riscossi dalla SACEM, sulla conclusione di convenzioni di rappresentanza reciproca
fra società nazionali di gestione di diritti di autore e sul carattere globale, per il
complesso del repertorio, dei contratti di rappresentanza della SACEM. Nelle
sentenze 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pagg. 2521-2580), e cause
riunite 110/88, 241/88 e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pagg. 2811-2834), la Corte ha
dichiarato, fra l'altro, che «l'articolo 85 del Trattato CEE va interpretato nel senso
che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d'autore
degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di
ciascuna società, dell'accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori
stabiliti in un altro Stato membro. Spetta ai giudici nazionali determinare se sia
effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di
gestione».
- Dopo la pronuncia di dette sentenze la Commissione riprendeva le indagini, più in
particolare per quanto riguarda le differenze fra i livelli dei diritti imposti dalle
diverse società di diritti di autore nella Comunità. I risultati dell'istruttoria condotta
dalla Commissione sono contenuti in una relazione del 7 novembre 1991.
- Il 18 dicembre 1991 una lettera di diffida ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE
veniva inoltrata alla Commissione, perché prendesse posizione sulle loro denunce,
a nome, in particolare, dei signori Tremblay e Kestenberg e della BEMIM.
- Il 20 gennaio 1992 la Commissione trasmetteva alla BEMIM una comunicazione
ex art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo
alle audizioni previste dall'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del
Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»).
In questa lettera la Commissione dichiarava che, in forza dei principi di
sussidiarietà e di decentralizzazione, essa intendeva, tenuto conto della mancanza
di interesse comunitario date le conseguenze essenzialmente a livello nazionale
delle pratiche denunciate e del fatto che erano già stati aditi vari giudici francesi,
considerare che gli elementi contenuti nelle denunce non le consentivano di dare
a queste ultime esito favorevole.
- Il 20 marzo 1992 il legale dei ricorrenti presentava osservazioni in risposta alla
comunicazione 20 gennaio 1992, chiedendo il proseguimento dell'indagine da parte
della Commissione e l'invio di una comunicazione degli addebiti.
- Con lettera 12 novembre 1992 del membro della Commissione incaricato delle
questioni di concorrenza, i denuncianti venivano informati del definitivo rigetto
della domanda di accertamento di violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato da loro
presentata.
- La decisione 12 novembre 1992 veniva impugnata con un ricorso di annullamento
proposto dinanzi al Tribunale l'11 gennaio 1993.
- Con sentenza 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione (Racc.
pag. II-188; in prosieguo: la «sentenza Tremblay I»), il Tribunale (Seconda
Sezione) annullava la decisione 12 novembre 1992 per violazione dell'art. 190 del
Trattato nella parte in cui respingeva la censura relativa alla compartimentazione
del mercato risultante dall'esistenza di un'asserita intesa tra la SACEM e le società
di gestione di diritti di autore degli altri Stati membri, e respingeva il ricorso per
il resto.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1995, i
signori Tremblay e Kestenberg ed il Syndicat des exploitants des lieux de loisirs (in
prosieguo: il «SELL») proponevano un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento
della suddetta sentenza del Tribunale, nella parte in cui respingeva il ricorso contro
la parte della decisione della Commissione 12 novembre 1992 relativa al rigetto
delle censure riguardanti una violazione dell'art. 86 del Trattato.
- Dopo la pronuncia della sentenza Tremblay I, il 23 giugno 1995 la Commissione
trasmetteva al legale dei ricorrenti una comunicazione ex art. 6 del regolamento
n. 99/63 (in prosieguo: la «lettera ex art. 6»).
- Nella lettera la Commissione ricordava in limine che con la citata sentenza il
Tribunale aveva ritenuto che la motivazione della decisione 12 novembre 1992 non
avesse consentito ai ricorrenti di prendere conoscenza delle ragioni del rigetto della
loro denuncia, nella parte in cui questa riguardava una compartimentazione del
mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società
di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri.
- Nella parte «Valutazione giuridica» della lettera ex art. 6 la Commissione illustrava
anzitutto le pronunce della Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a.
per quanto riguarda le questioni relative all'organizzazione, da parte delle società
nazionali di gestione di diritti di autore, di una rete di convenzioni di
rappresentanza reciproca e alla prassi seguita da tali società di rifiutare
collettivamente ogni accesso diretto agli utilizzatori di musica registrata stabiliti in
altri Stati membri quanto ai loro repertori rispettivi.
- Al riguardo la Commissione ricordava che nelle sue sentenze la Corte aveva
dichiarato che contratti di rappresentanza reciproca che istituissero un'esclusiva, nel
senso che dette società si sarebbero impegnate a non consentire l'accesso diretto
al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all'estero, avrebbero
potuto rientrare nell'ambito del divieto previsto dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
Tuttavia, essa aggiungeva che, siccome le clausole di esclusiva che figuravano nei
contratti di rappresentanza reciproca erano state soppresse senza che fosse stato
modificato il comportamento delle società di diritti di autore, consistente nel rifiuto
di affidare il loro repertorio ad una società diversa da quella insediata nel territorio
di cui trattasi, la Corte aveva poi esaminato se dette società non avessero, di fatto,
conservato la loro esclusiva attraverso una pratica concordata. A questo proposito,
essa osservava che la Corte, anche se aveva ritenuto che una concertazione tra
società nazionali di gestione di diritti di autore che abbia l'effetto di rifiutare
sistematicamente l'accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri dovesse
essere considerata costituire una pratica concordata restrittiva della concorrenza
e in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri, aveva però anche
sottolineato che una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il
parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall'esistenza di
una concertazione. Ora, la Commissione osservava che, a giudizio della Corte, «ciò
potrebbe verificarsi qualora le società di gestione di diritti di autore degli altri Stati
membri fossero obbligate, in caso di accesso diretto al loro repertorio, ad
organizzare un proprio sistema di gestione e di controllo su un altro territorio».
- In base a questi principi, nella sua lettera la Commissione dichiarava poi di
continuare a considerare che, anche qualora fosse stato riscontrato un certo
parallelismo nel rifiuto opposto dalle diverse società di gestione della Comunità alle
domande di accesso diretto al loro repertorio formulate dalle discoteche stabilite
in altri Stati membri, tale parallelismo andava attribuito solo all'analogia delle
situazioni nelle quali si trovano queste diverse società di gestione di diritti di autore.
La Commissione faceva riferimento al riguardo alle conclusioni dell'avvocato
generale Jacobs relative alle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. (Racc. 1989,
pag. 2536), nelle quali egli sottolineava la peculiarità del mercato dei diritti di
autore la cui tutela, per essere efficace, richiede una sorveglianza e una gestione
permanenti all'interno dei territori nazionali. Essa osservava che, in siffatto
contesto, qualsiasi società di gestione dei diritti di autore che intenda operare in un
territorio diverso dal proprio dovrebbe istituire un sistema di gestione tale da
consentirle di stipulare contratti con i clienti, di verificare gli elementi che
costituiscono la base di calcolo dei compensi, di sorvegliare l'utilizzazione del suo
repertorio e di adottare le misure necessarie a fronte di violazioni dei suoi diritti
di autore, mentre ciascuna società può garantire la gestione del suo repertorio, in
maniera più economica ed efficace, affidandola alla società stabilita in quest'altro
territorio.
- Inoltre, facendo riferimento alla sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite
C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a. (Racc. pag. I-1307; sentenza
cosiddetta delle «paste di legno»), la Commissione dichiarava che l'ipotesi di una
pratica concordata non costituiva l'unica spiegazione plausibile del comportamento
censurato delle società di diritti di autore, dal momento che, a suo giudizio, queste
società non avevano alcun interesse ad usare un metodo diverso da quello del
mandato conferito alla società insediata nel territorio interessato.
- Essa ne deduceva quanto segue:
«(...) non avendo ricevuto dagli altri denuncianti o da Voi stessi prove o indiziconcreti circa l'esistenza di tale pratica concordata e non avendo, dal canto suo,
potuto acquisirne alcuno, (essa) non può attribuire questo parallelismo di
comportamento all'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata tra le società
di gestione di diritti di autore».
- Nella parte «Conclusioni» della lettera 23 giugno 1995 si dichiarava quanto segue:
«Stando così le cose, la Commissione considera che è infondata la parte delle
denunce presentate dai signori Roger Tremblay, François Lucazeau e Harry
Kestenberg relativa all'esistenza di una compartimentazione dei mercati nazionali
in materia di diritti di autore nel settore musicale che risulterebbe da un'intesa o
da una pratica concordata fra le società di gestione di diritti di autore dei diversi
Stati membri.
Essa Vi comunica pertanto, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione
25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, la sua intenzione di respingere ufficialmente questa
parte delle denunce presentate dai signori Roger Tremblay, François Lucazeau e
Harry Kestenberg».
- Il 24 luglio 1995 il legale dei ricorrenti, a nome dei signori Tremblay e Kestenberg,
presentava osservazioni in risposta alla comunicazione 23 giugno 1995, nelle quali
faceva valere in particolare che nella lettera ex art. 6 la Commissione «si limitava
a dichiarare di non aver potuto acquisire alcun indizio concreto circa l'esistenza di
una pratica concordata senza provare la ricerca di tali indizi» e «non dimostrava
di aver ripreso l'inchiesta come avrebbe dovuto indurla a fare la sentenza del
Tribunale di primo grado». Menzionando una concertazione tra società nazionali
di gestione di diritti d'autore intesa alla compartimentazione del mercato attraverso
la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca ed un'intesa fra queste
stesse società destinata a mantenere i prezzi ad un livello elevato, il legale dei
ricorrenti riteneva che i motivi addotti dalla Commissione per rigettare la parte
della denuncia relativa all'esistenza di un'intesa fossero pertanto inefficaci e
chiedeva alla Commissione di proseguire l'indagine o di sospendere il procedimento
fino alla sentenza della Corte relativa al ricorso proposto avverso la sentenza
Tremblay I.
- Con lettera 13 ottobre 1995 firmata dal membro della Commissione incaricato delle
questioni di concorrenza, i signori Tremblay e Kestenberg venivano informati del
rigetto definitivo delle loro denunce presentate il 4 febbraio 1986.
- Nella lettera 13 ottobre 1995 la Commissione afferma che per le ragioni già
illustrate nella lettera ex art 6 23 giugno 1995 non vi sono motivi sufficienti per dar
seguito alle denunce e che le osservazioni presentate dai denuncianti nella lettera
24 luglio 1995 non contengono elementi nuovi di fatto e di diritto atti a modificare
queste conclusioni. In particolare, la Commissione rileva che in questa lettera le è
stato chiesto di acquisire la prova non soltanto di un'intesa consistente in una
ripartizione del mercato tra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati
membri tramite la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca, ma altresì
di una seconda intesa fra le stesse società destinata a mantenere i prezzi della
musica ad un elevato livello di prezzo.
- Per quanto riguarda la prima intesa denunciata, la Commissione ricorda i motivi
già illustrati nella lettera ex art. 6. Per quanto riguarda la seconda intesa
denunciata, la Commissione fa valere anzitutto, facendo riferimento alla sentenza
tra Tremblay I, che questa censura non era stata formulata nella denuncia, ma
soltanto nelle osservazioni dei denuncianti 20 marzo 1992 in risposta alla
precedente lettera ex art. 6 del 20 gennaio 1992. Essa ne deduce che non era
tenuta a rispondere a questa censura e considera che nella sentenza il Tribunale
non ha esaminato questa parte della decisione. Tuttavia, essa sottolinea che i motivi
già indicati nel punto 12 della decisione 12 novembre 1992 restano tuttora validi,
vale a dire che benché non si possa escludere l'esistenza di un'intesa o di una
pratica concordata fra le società di diritti di autore, rappresentati in seno al
Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs (in prosieguo: il
«GESAC»), anche se non ha potuto essere dimostrata, risulta che comunque non
le si possono attribuire precise conseguenze in fatto di tariffe, alcune delle quali
hanno subito un calo e altre un incremento dopo la pronuncia delle citate sentenze
Tournier e Lucazeau e a., e che soprattutto continuano a presentare notevoli divari
tra loro.
Procedimento
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 1995,
i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.
- Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1996, la
Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della
convenuta. Il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha accolto
questa istanza con ordinanza 2 luglio 1996. In seguito alla memoria d'intervento
della Repubblica francese i ricorrenti non hanno presentato osservazioni entro il
termine prescritto.
- Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 1996,
l'associazione Music User's Council of Europe (in prosieguo: la «MUCE») ha
chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.
Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 giugno 1996,
l'Associazione italiana imprenditori locali da ballo (in prosieguo: la «SILB») ha del
pari chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. Con ordinanze
9 ottobre 1996 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha
accolto queste istanze d'intervento.
- Con sentenza 24 ottobre 1996 la Corte ha respinto il ricorso proposto dai signori
Tremblay e Kestenberg e dal SELL avverso la sentenza Tremblay I (causa C-91/95 P, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. I-5547).
- Il 6 novembre 1996, ai sensi degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura del
Tribunale, il Tribunale in seduta plenaria ha deciso di rimettere la causa, in un
primo momento assegnata alla seconda Sezione ampliata, alla Seconda Sezione.
- Non avendo gli intervenienti MUCE e SILB presentato memorie d'intervento entro
il termine prescritto, la fase scritta del procedimento si è chiusa il 21 novembre
1996.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro
difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale nell'udienza del 29 maggio
1997.
Conclusioni delle parti
- I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione 13 ottobre 1995, in quanto
respinge la denuncia;
- di conseguenza, ingiungere alla Commissione di effettuare le indagini
necessarie all'acquisizione della prova dell'intesa;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare i ricorrenti alle spese.
- La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso presentato dai signori Tremblay e Kestenberg e dal
SELL.
Sulla domanda diretta a far inviare un'ingiunzione alla Commissione
- Nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedono al Tribunale di ingiungere alla
Commissione di procedere alle indagini necessarie all'acquisizione della prova
dell'intesa denunciata.
- Il Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, non spetta al giudice
comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell'ambito del controllo di
legittimità da esso esercitato. Infatti, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, è l'istituzione
da cui promana l'atto annullato che deve adottare i provvedimenti di esecuzione
di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza
della Corte 24 giugno 1986, cause 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag.
1965, punto 23, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-109/94,
Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. II-3007, punto 61).
- Di conseguenza, la domanda dei ricorrenti intesa a che un'ingiunzione sia rivolta
alla Commissione è irricevibile.
Sulla domanda d'annullamento
- I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo attiene
ad una violazione dell'art. 176 del Trattato, il secondo ad una insufficienza di
motivazione della decisione impugnata ed il terzo ad una violazione del Trattato
e ad uno sviamento di potere.
- Il Tribunale rileva che si deve esaminare anzitutto il secondo motivo, relativo ad
un'insufficienza di motivazione, prima di procedere rispettivamente all'esame del
primo e del terzo motivo.
Sul motivo relativo ad un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata
Argomenti delle parti
- I ricorrenti sostengono anzitutto che la motivazione della decisione è insufficiente
dal momento che non è basata su un'inchiesta che la Commissione avrebbe dovuto
condurre. Nella decisione impugnata la Commissione si sarebbe limitata ad un
tentativo di giustificazione giuridica di ordine generale del comportamento delle
società di gestione di diritti di autore, basato, da un lato, sulla distinzione tra
parallelismo di comportamento e intesa, e, dall'altro, su un deferimento della
valutazione della concertazione ai giudici nazionali. I ricorrenti rimproverano alla
Commissione di essersi trincerata dietro la mancata produzione di prove circa
l'esistenza di una pratica concordata e di avere così imposto ai denuncianti di
raccogliere dette informazioni, anche se essa dispone di mezzi più efficaci a tale
scopo ed ha il dovere di esaminare le denunce con cura, serietà e diligenza.
- Peraltro, i ricorrenti ritengono che la motivazione della decisione sia insufficiente,
in quanto l'esame della Commissione sarebbe limitato solo alla valutazione delle
clausole dei contratti di rappresentanza reciproca relative all'esclusiva di cui
godrebbero le società di gestione di diritti di autore in tema di accesso ai repertori
stranieri.
- Infine, per quanto riguarda il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa
destinata a mantenere i prezzi dei diritti ad un livello alto, i ricorrenti rimproverano
alla Commissione di aver ribadito pedissequamente nella propria decisione i motivi
già illustrati nel punto 12 della decisone iniziale 12 novembre 1992, malgrado
l'annullamento pronunciato dal Tribunale nella sentenza Tremblay I. Questa
motivazione sarebbe tanto più insufficiente in quanto non corredata da alcuno
studio comparativo delle tariffe praticate dalle diverse società di gestione di diritti
di autore. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui essi non
sarebbero legittimati a contestare questa parte della decisione impugnata, in quanto
la sentenza Tremblay I avrebbe annullato la decisione iniziale della Commissione
soltanto per quanto riguarda la carenza di motivazione relativa al rigetto della
censura attinente all'esistenza di un'intesa diretta alla compartimentazione del
mercato, i ricorrenti ribattono che la sentenza di cui trattasi verte su tutta la
concertazione denunciata, senza che occorra distinguere tra questa censura e quella
riguardante l'esistenza di un'intesa sui prezzi dei diritti.
- La Commissione fa valere in primo luogo che il motivo dedotto dai ricorrenti non
è ricevibile per quanto riguarda la parte della decisione relativa al rigetto della
censura attinente all'esistenza di un'intesa tra società di diritti di autore in ordine
ai prezzi dei diritti. A giudizio della Commissione, il Tribunale avrebbe annullato
la sua decisione iniziale solo per quanto riguarda il rigetto della censura attinente
all'esistenza di un'intesa sulla ripartizione e alla compartimentazione del mercato,
dal momento che era l'unica formulata nella denuncia originale, mentre, a sua
volta, l'allegazione di una seconda intesa sui prezzi figura per la prima volta
soltanto nelle osservazioni presentate dai denuncianti in risposta alla sua lettera ex
art. 6 del 20 gennaio 1992. La Commissione ne deduce che non era tenuta a
rispondere a detta censura e che, in mancanza di una denuncia, non vi è stata
alcuna decisione su questo punto.
- Per quanto riguarda in secondo luogo il rigetto della censura relativa alla
compartimentazione del mercato, la Commissione osserva che nella decisione
impugnata ha respinto la denuncia nel merito, ritenendo che l'intesa denunciata
non fosse dimostrata e non anche, come sostengono i ricorrenti, per il fatto che la
valutazione della concertazione spettasse ai giudici nazionali. Ricordando poi tutti
gli elementi illustrati nella lettera ex art. 6 e nella decisione la Commissione assume
che quest'ultima è sufficentemente motivata e che, in mancanza di seri indizi circa
l'esistenza di un'intesa, non era tenuta ad avviare indagini. Al riguardo la
Commissione fa valere che i ricorrenti non avevano dedotto alcun elemento nuovo
in tal senso, in particolare nelle loro osservazioni presentate il 24 luglio 1995 in
risposta alla lettera ex art. 6 e che, inoltre, le proprie conclusioni erano corroborate
da quelle del conseil de la concurrence francese.
- Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione controversa
si limiterebbe alla valutazione delle clausole dei contratti di rappresentanza
reciproca relative all'esclusiva, la Commissione ribatte di avere invece esaminato
il funzionamento del sistema di rappresentanza reciproca nel suo complesso.
- La Repubblica francese sostiene in primo luogo che i ricorrenti non sono legittimati
a contestare la parte della decisione impugnata riguardante il rigetto della censura
relativa ad un intesa tra le società di gestione di diritti di autore in ordine ai prezzi
dei diritti. Non avendo il Tribunale annullato la decisione iniziale della
Commissione su questo punto, quest'ultima avrebbe risposto solo ad abundantiam
ai denuncianti, i quali facevano valere di nuovo detta censura nelle loro
osservazioni in risposta alla lettera ex art. 6, al solo scopo di ribadire loro le ragioni
per le quali non era stata accolta detta censura. In ogni caso, i ricorrenti non
contesterebbero la valutazione della Commissione nel merito, ma si limiterebbero
a dedurre a torto la mancanza di uno studio comparativo dei prezzi dei diritti
praticati dalle società di autori.
- Per quanto riguarda in secondo luogo il rigetto della censura relativa alla
compartimentazione del mercato, la Repubblica francese ritiene che la
Commissione abbia debitamente motivato la propria decisione. Essa fa valere che
la lettera ex art. 6 e la decisione definitiva di rigetto sono sufficientemente
circostanziante e basate su una giurisprudenza chiara della Corte. Inoltre, la
conclusione alla quale è giunta la Commissione sarebbe stata condivisa anche dal
conseil de la concurrence francese e dalla Cour de cassation nella sentenza 14
maggio 1991. Stando così le cose e in considerazione del fatto che non
sussisterebbe alcun elemento di prova né indizio concreto che consenta di infirmare
la posizione della Commissione, la Repubblica francese ritiene che quest'ultima non
dovesse avviare indagini supplementari.
Giudizio del Tribunale
- Il Tribunale rileva che con tale motivo i ricorrenti deducono un'insufficienza dimotivazione della decisione impugnata per quanto riguarda, da un lato, il rigetto
della censura relativa ad una compartimentazione del mercato risultante dai
contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti di
autore e, dall'altro, il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa fra
queste stesse società per mantenere l'aliquota dei diritti ad un livello elevato.
Tenuto conto del fatto che sia la Commissione sia la Repubblica francese
contestano la ricevibilità del motivo, in quanto è diretto avverso la parte della
decisione con cui è stata respinta quest'ultima censura, si deve esaminare in primo
luogo se su questo punto i ricorrenti siano legittimati a contestare la decisione
impugnata.
- Al riguardo il Tribunale ricorda in limine che, per giurisprudenza costante, le
decisioni meramente confermative di decisioni precedenti non sono atti impugnabili
(sentenze della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish
Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punto 14). Infatti, un
atto con il quale ci si limiti a confermare un atto precedente non può dare agli
interessati la possibilità di mettere in discussione la validità dell'atto confermato
(sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc.
pagg. 99-142).
- Nella fattispecie, si deve anzitutto sottolineare che la Commissione aveva già
respinto le denunce di cui trattasi nella decisione 12 novembre 1992 (v. il
precedente punto 9). Nella sentenza Tremblay I il Tribunale, statuendo sulla
questione se la Commissione avesse sufficientemente motivato detta decisione nella
parte in cui respingeva la censura relativa all'esistenza di una concertazione in
contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato tra le società di gestione di diritti di autore
dei diversi Stati membri, ha considerato che «i punti 12 e 13 della decisione
controversa (contenevano) la motivazione del rigetto delle due censure formulate
dai ricorrenti nelle loro osservazioni sulla lettera ex art. 6 (che riguardavano)
l'esistenza di un'asserita intesa fra le società nazionali di gestione di diritti di autore
rappresentate in seno al GESAC, onde uniformare i diritti all'aliquota più elevata
possibile, e fra la SACEM e taluni sindacati francesi di discoteche» (punto 39 della
sentenza).
- Rilevando invece che la motivazione della decisione controversa non consentiva ai
ricorrenti di conoscere le ragioni del rigetto delle loro denunce nella parte in cui
riguardavano una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di
rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti di autore dei
diversi Stati membri, il Tribunale ne ha desunto che «su questo punto la
Commissione non (aveva) adempiuto l'obbligo impostole dall'art. 190 del Trattato
di motivare la decisione controversa» (punto 40). Di conseguenza, il Tribunale ha
annullato la decisone soltanto nella parte in cui respingeva la censura relativa alla
compartimentazione del mercato che risulterebbe dall'esistenza di un'asserita intesa
tra le società di gestione di diritti di autore, con la conseguente impossibilità per
le discoteche francesi di avere accesso diretto al repertorio di dette società (punto
49 della sentenza). Il ricorso è stato respinto per il resto.
- In seguito all'annullamento parziale, da parte del Tribunale, della decisione 12
novembre 1992, nelle osservazioni del 24 luglio 1995 in risposta alla lettera ex art.
6 della Commissione 23 giugno 1995 i denuncianti hanno non solo contestato
l'intenzione della Commissione di respingere la censura relativa ad una
compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza
reciproca, ma hanno anche ribadito che esisteva una seconda intesa fra società di
gestione di diritti di autore «destinata a mantenere il prezzo della musica ad un
livello elevato». Nella decisione impugnata la Commissione ha fatto valere di non
essere tenuta a rispondere a questa censura formulata nuovamente dai denuncianti
e ha fatto poi esplicito riferimento ai motivi illustrati nel punto 12 della sua
decisione 12 novembre 1992, asserendo che, in ogni caso, li considerava sempre
validi. Al riguardo il Tribunale rileva, come del resto ammettono i ricorrenti, che
la decisione impugnata riproduce integralmente la motivazione già contenuta nella
precedente decisone.
- In considerazione di questi elementi, occorre sottolineare che, in quanto nella
sentenza Tremblay I il Tribunale ha annullato la decisione iniziale della
Commissione per carenza di motivazione, soltanto in relazione al rigetto della
censura relativa ad una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di
rappresentanza reciproca, e ha considerato invece che la decisione conteneva la
motivazione del rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa sulle aliquote
dei diritti, nella nuova decisione la Commissione non era tenuta a riesaminare i
motivi per i quali aveva ritenuto che non potesse essere accolta quest'ultima
censura. Infatti, anche se l'art. 176 del Trattato impone alla Commissione il dovere
di evitare che l'atto destinato a sostituire quello annullato non sia viziato dalle
stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (sentenza del
Tribunale 2 febbraio 1995, causa T-106/92, Frederiksen/Parlamento, Racc. PI pag.
II-99, punto 32), non può esigere invece che essa si pronunci nuovamente su aspetti
della sua decisione non messi in discussione dalla sentenza di annullamento.
- Stando così le cose, come fa valere giustamente la Repubblica francese, la risposta
della Commissione contenuta nella lettera 13 ottobre 1995, nella parte in cui
riguarda il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa tra società di
gestione di diritti di autore in ordine all'aliquota dei diritti, costituisce una decisione
meramente confermativa della sua precedente decisione 12 novembre 1992. Infatti,
con questa lettera essa si limita a ricordare ai denuncianti, e a ribadire
inequivocabilmente, la motivazione già espressa nella prima decisone, la cui
legittimità non era stata messa in discussione su questo punto dalla sentenza
Tremblay I.
- Inoltre, questa valutazione è confermata dal fatto che le circostanze e le condizioni
nelle quali la Commissione ha respinto la censura relativa all'esistenza di un'intesa
sull'aliquota dei diritti sono analoghe a quelle che valevano per l'emanazione della
decisione 12 novembre 1992. Infatti, il solo elemento concreto dedotto dai
denuncianti a sostegno di questa censura nella lettera inviata alla Commissione il
24 luglio 1995 si basava su estratti di dichiarazioni rese dal presidente della
SACEM e del GESAC nel corso di una conferenza sul diritto di autore svoltasi il
16 e 17 marzo 1992, alla quale aveva preso parte un funzionario della direzione
generale «Industria» della Commissione (DG III). Ora, come hanno riconosciuto
i ricorrenti all'udienza rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, occorre
rilevare che la Commissione era già al corrente delle suddette dichiarazioni, citate
nel punto 92 della sentenza Tremblay I, allorché ha emanato la decisione 12
novembre 1992, per cui non si trattava in ogni caso di un fatto nuovo rispetto a
quelli di cui la Commissione era al corrente allorché ha adottato la sua decisione
iniziale (v. al riguardo citata sentenza Zunis holding e a./Commissione, punto 12).
- Poiché una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non è
un atto impugnabile, ne consegue che i ricorrenti non sono legittimati a contestare,
nell'ambito del ricorso in esame, la parte della decisione impugnata riguardante il
rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa tra società di gestione di
diritti di autore sull'aliquota dei diritti e a far valere al riguardo una violazione
dell'art. 190 del Trattato.
- Per quanto riguarda in secondo luogo la motivazione della decisione controversa
nella parte in cui respinge la censura relativa ad una compartimentazione del
mercato, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo
di motivazione consiste nel far apparire in forma chiara e non equivoca
l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde
consentire al ricorrente di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento
adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio
sindacato (sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers
Association/Commissione, Racc. pag. I-23, punto 39; sentenze del Tribunale 29
gennaio 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30, e 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag.
II-1, punto 83). Al riguardo la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella
motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme
sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno
della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni
giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (v., in
particolare, citata sentenza Asia Motor France e a./Commissione, punto 31).
- Il Tribunale rileva che nel caso di specie i ricorrenti effettuano un'errata
esposizione della decisione impugnata, sostenendo in particolare che la
Commissione avrebbe limitato il suo esame solo alle clausole di esclusiva che
figuravano nei contratti di rappresentanza reciproca stipulati tra le società di
gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri.
- Infatti, in particolare nella lettera ex art. 6, alla quale fa esplicito riferimento la
decisione impugnata, la Commissione ha riprodotto ampiamente le pronunce della
Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., in ordine alla valutazione, con
riguardo all'art. 85, n. 1, del Trattato, dei contratti di rappresentanza reciproca
stipulati tra le società di gestione di diritti di autore. Ora, come ha osservato la
Commissione nella suddetta lettera (v. il precedente punto 16), il giudizio della
Corte teneva conto del fatto che le clausole di esclusiva che figuravano nei contratti
di rappresentanza reciproca erano state soppresse, senza tuttavia che fosse stato
modificato il comportamento delle società di gestione di diritti di autore,
consistente nel rifiutare agli utilizzatori esteri un accesso diretto al loro repertorio
e nell'affidare la gestione del loro repertorio all'estero solo alla società insediata
nel territorio interessato.
- La Commissione ha poi chiaramente ricordato che in questo contesto, secondo la
citata giurisprudenza della Corte, il mero parallelismo di comportamento delle
società di gestione di diritti di autore, dedotto dai denuncianti, non poteva
consentire tuttavia, in mancanza di prove in tal senso, di presumere l'esistenza di
un'intesa o di una pratica concordata tra dette società, dal momento che vi era una
spiegazione plausibile per tale comportamento, dovuto nella fattispecie al fatto che,
stante l'attuale sistema di gestione dei diritti di autore, dette società non avrebbero
interesse a concedere agli utilizzatori stabiliti in altri Stati un accesso diretto al loro
repertorio a causa dei costi di gestione e di controllo che tale accesso
comporterebbe.
- Avendo infine rilevato nella sua decisione che nelle osservazioni presentate il 24
luglio 1995 i denuncianti non avevano dedotto nuovi elementi di fatto o di diritto
atti a modificare le considerazioni esposte nella sua lettera ex art. 6, la
Commissione ne ha desunto che le pratiche delle società di gestione di diritti di
autore dedotte dai denuncianti non comportavano l'esistenza tra esse di un accordo
o di una pratica concordata incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
Contrariamente a quanto sostenuto peraltro dai ricorrenti, la Commissione non ha
rimesso quindi l'esame del fascicolo ai giudici nazionali, ma ha dichiarato non
sussistere un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, non essendo state
prodotte prove in tal senso.
- Inoltre, i ricorrenti, onde dimostrare una carenza di motivazione della decisione
impugnata, tentano di basarsi sull'asserita insufficienza dell'indagine svolta dalla
Commissione. In particolare, i ricorrenti le rimproverano di non aver usato i mezzi
a sua disposizione per indagare direttamente sui comportamenti denunciati, per il
solo fatto che i denuncianti non le avevano comunicato elementi di prova o indizi
concreti dell'esistenza di un'intesa.
- Tuttavia, il Tribunale rileva che la mancanza di forza probatoria degli elementi
trasmessi dai denuncianti alla Commissione non viene contestata dai ricorrenti, i
quali non menzionano al riguardo alcun errore di diritto né alcun errore di
valutazione e i quali peraltro hanno ammesso all'udienza che gli elementi addotti
non erano «sufficienti [né] determinanti». Ora, in mancanza di elementi di prova
o di seri indizi sufficienti dedotti dai denuncianti al fine di dimostrare l'esistenza di
un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, non può essere rimproverata
alla Commissione una mancanza di diligenza nell'esame della denuncia per il solo
fatto di non aver disposto provvedimenti istruttori complementari. Il Tribunale
ricorda al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione,
quando le viene presentata una denuncia ex art. 3 del regolamento n. 17, ha
l'obbligo non di effettuare l'istruttoria, ma di esaminare attentamente gli elementi
di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di
accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco
della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio
fra gli Stati membri (sentenza della Corte 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo
e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 27, e sentenza del Tribunale 18
settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, cosiddetta «Automec II»,
Racc. pag. II-2223, punto 79).
- Alle luce di tutti questi elementi, il Tribunale rileva che la Commissione ha
adempiuto l'obbligo, ad essa incombente in caso di rigetto di una denuncia, di
precisare le ragioni per le quali l'attento esame degli elementi di fatto e di diritto
sottoposti alla sua attenzione dai denuncianti non l'hanno indotta ad avviare un
procedimento di accertamento d'infrazione dell'art. 85 del Trattato (v. ordinanza
della Corte 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag.
0000, punto 42, e citata sentenza del Tribunale Koelman/Commissione, punto 40).
- Da quanto precede si evince che il motivo relativo ad una insufficienza di
motivazione della decisione impugnata dev'essere disatteso.
Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 176 del Trattato
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
- I ricorrenti sostengono che, emanando la decisione controversa, la Commissione ha
violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 176 del Trattato.
- In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in spregio della
sentenza Tremblay I, in quanto in seguito alla suddetta sentenza la Commissione
non ha effettuato un'indagine, come il Tribunale le avrebbe richiesto. Infatti, in
detta sentenza il Tribunale avrebbe inteso punire sia l'inadeguatezza dell'indagine
che ha preceduto l'emanazione della decisione, sia l'insufficienza di motivazione
della stessa. I ricorrenti ne deducono che, onde rispondere a questa ingiunzione di
agire, quanto meno implicita, del Tribunale, spettava alla Commissione usare imezzi a sua disposizione per avviare indagini.
- In secondo luogo, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver emanato la
decisione controversa senza aspettare che la Corte si pronunciasse sul ricorso
proposto avverso la sentenza Tremblay I, mentre i procedimenti nell'ambito del
suddetto ricorso e del ricorso in esame sarebbero interdipendenti.
- La Commissione ribatte che l'argomento secondo cui non avrebbe ottemperato alle
richieste del Tribunale, non avendo proceduto alle indagini attive che la sentenza
Tremblay I avrebbe richiesto, è basato su premesse errate, dal momento che il
Tribunale ha annullato la parte della decisione controversa relativa alla censura
attinente ad una compartimentazione del mercato per violazione dell'art. 190 del
Trattato, e non per errore di diritto. Essa considera che la decisione impugnata,
dello stesso tenore di quella da essa emanata il 12 novembre 1992, ma in questo
caso motivata conformemente a quanto prescritto dall'art. 190 del Trattato, non
incorre in alcuna censura.
- All'argomento dei ricorrenti relativo al fatto che la Commissione doveva aspettare
che la Corte statuisse sul ricorso proposto avverso la sentenza Tremblay I, la
Commissione oppone che il procedimento dinanzi alla Corte e la presente causa
hanno oggetti distinti, in quanto il ricorso proposto dai ricorrenti è inteso solo
all'annullamento parziale della sentenza Tremblay I, soltanto in quanto non ha
annullato la parte della decisione in cui sono state respinte le censure diverse da
quella relativa all'esistenza di un'intesa. Pertanto, essa considera che era tenuta a
riprendere l'esame della parte della denuncia riguardante l'art. 85 del Trattato,
senza aspettare la sentenza della Corte.
- La Repubblica francese, interveniente, fa valere che la sentenza Tremblay I era
divenuta definitiva nella parte in cui annullava la decisione iniziale della
Commissione, data la mancata proposizione di un ricorso avverso questa parte
della sentenza, e che la Commissione era quindi obbligata, in forza dell'art. 176 del
Trattato, a rispondere alla denuncia su questo punto. Inoltre, essa considera che,
anche ammesso che sia stato proposto un ricorso avverso tutta la sentenza
Tremblay I, la Commissione sarebbe stata legittimata ad emanare una nuova
decisione, qualora avesse ritenuto di essere in possesso di elementi sufficienti per
farlo, in quanto un ricorso non ha efficacia sospensiva, fatte salve ipotesi particolari
non pertinenti nel caso di specie.
Giudizio del Tribunale
- In limine occorre rilevare che, quando il Tribunale annulla un atto di un'istituzione,
l'art. 176 impone a quest'ultima di emanare i provvedimenti necessari per
l'esecuzione della sentenza. Al riguardo la Corte e il Tribunale hanno statuito che,
per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta
a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da
cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che
è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel
dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la
disposizione esatta considerata illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni
esatte della illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve
prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza della Corte 26
aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione,
Racc. pag. 2181, punto 27, e citata sentenza del Tribunale Frederiksen/Parlamento,
punto 31).
- Nel caso di specie i ricorrenti fanno valere anzitutto una mancata esecuzione della
sentenza Tremblay I, la quale, a loro parere, esigeva che la Commissione
effettuasse un'indagine. Tuttavia, si deve ricordare come sia dal dispositivo sia dalla
motivazione della suddetta sentenza risulti che il Tribunale ha parzialmente
annullato la precedente decisione della Commissione 12 novembre 1992 per
violazione dell'art. 190 del Trattato, in quanto non consentiva ai ricorrenti di
prendere conoscenza delle ragioni del rigetto delle loro denunce, nella parte in cui
queste riguardavano una compartimentazione del mercato. Pertanto, questa
conclusione non comportava affatto che il Tribunale invitasse la Commissione ad
effettuare indagini, né a maggior ragione che le rivolgesse una qualsiasi ingiunzione
di agire al riguardo, non essendo competente in tal senso nell'ambito del sindacato
di legittimità da esso svolto (v. il precedente punto 36). Peraltro, avendo il
Tribunale rilevato nell'ambito del ricorso di cui trattasi (v. il precedente punto 64)
che la Commissione ha adempiuto ormai l'obbligo ad essa incombente in forza
dell'art. 190 del Trattato di motivare la sua decisione per quanto attiene alla
censura relativa ad una compartimentazione del mercato, è divenuto privo di effetti
l'argomento relativo ad una mancata esecuzione della sentenza Tremblay I e,
quindi, ad una violazione dell'art. 176 del Trattato .
- Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto
aspettare che la Corte si pronunciasse sul ricorso proposto dai ricorrenti avverso
la sentenza Tremblay I prima di emanare la decisione impugnata, il Tribunale lo
ritiene irrilevante nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che il detto ricorso
era inteso solo all'annullamento parziale della sentenza Tremblay I nella parte in
cui respingeva il ricorso avverso la parte della decisione iniziale della Commissione
riguardante le censure relative ad una violazione dell'art. 86 del Trattato (v. il
precedente punto 12 e la sentenza della Corte 24 ottobre 1996, Tremblay e
a./Commissione, dianzi citata). Il Tribunale rileva che, per contro, non è stato
proposto alcun ricorso avverso la sentenza Tremblay I nella parte in cui annullava
la parte della decisione della Commissione riguardante il rigetto della censura
relativa ad un compartimentazione del mercato risultante da un'asserita intesa tra
società di gestione di diritti di autore in violazione dell'art. 85 del Trattato. Poiché
la sentenza del Tribunale era divenuta quindi definitiva in ordine a quest'ultimo
punto, ne consegue che la Commissione non era tenuta ad aspettare la sentenza
della Corte per emanare una nuova decisione a questo proposito.
- Da questi elementi risulta che il motivo dev'essere disatteso.
Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del Trattato e ad uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
- I ricorrenti ritengono che il comportamento della Commissione dia luogo a una
violazione del Trattato e a uno sviamento di potere. A loro parere, astenendosi
volontariamente, nonostante le loro richieste, dall'effettuare l'istruzione del
fascicolo o, quanto meno, limitandosi ad indagini «passive», la Commissione
avrebbe favorito la perpetuità dell'intesa denunciata e, perciò, avrebbe perseguito
finalità diverse da quelle per le quali le sono stati conferiti i poteri previsti dal
Trattato (sentenze della Corte 8 luglio 1965, cause riunite 3/64 e 4/64, Chambre
syndicale de la sidérurgie française e a./Alta Autorità, Racc. pag. 567; 8 giugno
1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 2901, e 17 gennaio 1992,
causa C-107/90 P, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. I-157). A sostegno di questo
motivo i ricorrenti fanno riferimento ad estratti di dichiarazioni rese dal presidente
della SACEM e del GESAC nel corso di una conferenza sul diritto di autore
tenutasi a Madrid il 16 e il 17 marzo 1990.
- La Commissione sottolinea che una denuncia di sviamento di potere può essere
presa in considerazione solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti,
l'atto di cui trattasi risulta adottato allo scopo esclusivo o quanto meno
determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una
procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del
caso di specie (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863). Peraltro, il fatto di non aver
accolto nella decisione controversa gli argomenti svolti dai denuncianti nel corso
dell'istruttoria non può costituire sviamento di potere (sentenza della Corte 7
maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069). Nella
fattispecie la Commissione ritiene che nessun elemento sia stato addotto dai
ricorrenti per comprovare quanto da loro asserito circa una mancanza di istruttoria
o indagini passive finalizzate a proteggere un'intesa sui prezzi a vantaggio della
SACEM.
- Dal canto suo, la Repubblica francese non formula alcuna particolare osservazione.
Giudizio del Tribunale
- Per quanto riguarda anzitutto la censura relativa ad un'asserita violazione del
Trattato da parte della Commissione, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 19,
primo comma, del Protocollo sullo Statuto (CE) della Corte, da applicare al
Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del suddetto Statuto, e ai sensi
dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve
contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere
sufficentemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di allestire
le proprie difese e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre
informazioni a sostegno. Ciò significa che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale
si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle
prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura (sentenza del
Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17,
punto 68).
- Nella fattispecie occorre constatare che i ricorrenti deducono una violazione del
Trattato da parte della Commissione, senza far alcun esplicito riferimento alle
disposizioni da essi ritenute violate. Intatti, nel loro ricorso i ricorrenti dichiarano
genericamente che «l'insufficienza di motivazione, che spesso serve a coprire una
violazione del Trattato come nel caso di specie, può discendere (...) da un'esame
insufficiente del fascicolo», o anche che, «configurando una violazione del Trattato,
il comportamento della Commissione costituisce del pari uno sviamento di potere».
- Il Tribunale rileva che tali asserzioni, come presentate dai ricorrenti, non gli
consentono di determinare in modo sufficientemente preciso la natura e l'oggetto
della censura rivolta alla Commissione né, a maggior ragione, di individuare le
disposizioni del Trattato che la Commissione avrebbe violato. Inoltre, il Tribunale
rileva che l'argomento dei ricorrenti non ha consentito alla Commissione di
presentare osservazioni specifiche in ordine ad un'asserita violazione del Trattato
e di tutelare effettivamente i suoi interessi su questo punto.
- Stando così le cose, è irricevibile la censura relativa ad un'asserita violazione del
Trattato da parte della Commissione.
- Per quanto riguarda la censura relativa ad uno sviamento di potere, il Tribunale
rileva che, a sostegno delle loro asserzioni, i ricorrenti adducono gli estratti del
resoconto di una conferenza sul diritto di autore, tenutasi a Madrid il 16 e il 17
marzo 1992 (v. il precedente punto 55). Ora, si deve ricordare che nella sentenza
Tremblay I il Tribunale ha già dichiarato di non poter rinvenire nei detti estratti
gli indizi necessari che consentano di dedurre l'esistenza di uno sviamento di potere
(v. punto 92 della sentenza). Ne consegue che il motivo va disatteso.
- Alle luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere interamente
respinto.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché sono rimasti
soccombenti, e la Commissione ha concluso per la loro condanna alle spese, i
ricorrenti vanno condannati alle spese.
- Tuttavia, la Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese, ai sensi
dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
dichiara e statuisce:
- Il ricorso è respinto.
- I ricorrenti sono condannati alle spese.
- La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Bellamy Kalogeropoulos Cooke
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Kalogeropoulos
1: Lingua processuale: il francese.