Language of document : ECLI:EU:T:1997:187

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

27 novembre 1997(1)

«Concorrenza — Diritti d'autore — Rigetto di una denuncia — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Compartimentazione del mercato — Motivazione — Sviamento di potere»

Nella causa T-224/95,

Roger Tremblay, residente in Vernantes (Francia),
Harry Kestenberg, residente in Saint-André-Les Vergers (Francia),
e
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL), sindacato di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentati dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

ricorrenti,

sostenuti da

Music User's Council of Europe (MUCE),associazione di diritto inglese, con sede in Uxbridge (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Jean-Louis Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

Associazione italiana imprenditori locali da ballo (SILB),sindacato di diritto italiano, con sede in Roma, rappresentata dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese,rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 b, boulevard Joseph II,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 1995 con cui è stata respinta la parte delle denunce presentate il 4 febbraio 1986, in particolare dai signori Tremblay e Kestenberg, in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), relativa all'esistenza di una ripartizione del mercato e alla compartimentazione totale del mercato che ne risulterebbe fra le società di gestione di diritti d'autore dei diversi Stati membri e, dall'altro, che sia ingiunto alla Commissione di effettuare le indagini necessarie per l'accertamento dell'intesa denunciata,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),



composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Kalogeropoulos e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

Fatti all'origine della lite

  1. Il 4 febbraio 1986 veniva presentata alla Commissione, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), una domanda di accertamento di violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE da parte di un'associazione di gestori di discoteche denominata BENIM (Bureau européen des medias de l'industrie musicale), alla quale aderivano all'epoca i signori Tremblay e Kestenberg, gestori individuali di discoteche. Questa domanda denunciava la Sociéte des auteurs, compositerus et éditeurs de musique (in prosieguo: la «SACEM»), cioè la società francese di gestione dei diritti d'autore in materia musicale. Peraltro, fra l 1979 e il 1988 venivano presentate alla Commissione denunce analoghe da parte di altri denuncianti.

  2. La denuncia summenzionata del 4 febbraio 1986 conteneva in sostanza le seguenti censure. La prima, relativa alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, denunciava una presunta ripartizione del mercato — e la compartimentazione totale del mercato che ne sarebbe risultata — fra le società di gestione dei diritti d'autore dei diversi Stati membri mediante la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca in forza dei quali sarebbe stato vietato alle società di gestione di trattare direttamente con gli utenti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. Le altre due censure, relative ad una violazione dell'art. 86 del Trattato, riguardavano rispettivamente il carattere eccessivo e discriminatorio dell'aliquota dei diritti imposti dalla SACEM ed il rifiuto di quest'ultima di concedere alle discoteche francesi l'uso del solo repertorio straniero.

  3. In seguito alle denunce presentatele la Commissione effettuava indagini, mediante richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.

  4. L'istruttoria condotta dalla Commissione veniva sospesa a causa della presentazione alla Corte di giustizia, tra il dicembre 1987 e l'agosto 1988, di domande di pronunce pregiudiziali da parte della Court d'appel d'Aix-en-Provence et della Court d'appel di Poitiers nonché del Tribunal de grande instance di Poitiers, onde ottenere una pronuncia della Corte, alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato, sul livello dei diritti riscossi dalla SACEM, sulla conclusione di convenzioni di rappresentanza reciproca fra società nazionali di gestione di diritti di autore e sul carattere globale, per il complesso del repertorio, dei contratti di rappresentanza della SACEM. Nelle sentenze 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pagg. 2521-2580), e cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pagg. 2811-2834), la Corte ha dichiarato, fra l'altro, che «l'articolo 85 del Trattato CEE va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d'autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell'accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro. Spetta ai giudici nazionali determinare se sia effettivamente intervenuta una concertazione a tal fine tra dette società di gestione».

  5. Dopo la pronuncia di dette sentenze la Commissione riprendeva le indagini, più in particolare per quanto riguarda le differenze fra i livelli dei diritti imposti dalle diverse società di diritti di autore nella Comunità. I risultati dell'istruttoria condotta dalla Commissione sono contenuti in una relazione del 7 novembre 1991.

  6. Il 18 dicembre 1991 una lettera di diffida ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE veniva inoltrata alla Commissione, perché prendesse posizione sulle loro denunce, a nome, in particolare, dei signori Tremblay e Kestenberg e della BEMIM.

  7. Il 20 gennaio 1992 la Commissione trasmetteva alla BEMIM una comunicazione ex art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»). In questa lettera la Commissione dichiarava che, in forza dei principi di sussidiarietà e di decentralizzazione, essa intendeva, tenuto conto della mancanza di interesse comunitario date le conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche denunciate e del fatto che erano già stati aditi vari giudici francesi, considerare che gli elementi contenuti nelle denunce non le consentivano di dare a queste ultime esito favorevole.

  8. Il 20 marzo 1992 il legale dei ricorrenti presentava osservazioni in risposta alla comunicazione 20 gennaio 1992, chiedendo il proseguimento dell'indagine da parte della Commissione e l'invio di una comunicazione degli addebiti.

  9. Con lettera 12 novembre 1992 del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, i denuncianti venivano informati del definitivo rigetto della domanda di accertamento di violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato da loro presentata.

  10. La decisione 12 novembre 1992 veniva impugnata con un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale l'11 gennaio 1993.

  11. Con sentenza 24 gennaio 1995, causa T-5/93, Tremblay e a./Commissione (Racc. pag. II-188; in prosieguo: la «sentenza Tremblay I»), il Tribunale (Seconda Sezione) annullava la decisione 12 novembre 1992 per violazione dell'art. 190 del Trattato nella parte in cui respingeva la censura relativa alla compartimentazione del mercato risultante dall'esistenza di un'asserita intesa tra la SACEM e le società di gestione di diritti di autore degli altri Stati membri, e respingeva il ricorso per il resto.

  12. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1995, i signori Tremblay e Kestenberg ed il Syndicat des exploitants des lieux de loisirs (in prosieguo: il «SELL») proponevano un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della suddetta sentenza del Tribunale, nella parte in cui respingeva il ricorso contro la parte della decisione della Commissione 12 novembre 1992 relativa al rigetto delle censure riguardanti una violazione dell'art. 86 del Trattato.

  13. Dopo la pronuncia della sentenza Tremblay I, il 23 giugno 1995 la Commissione trasmetteva al legale dei ricorrenti una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 (in prosieguo: la «lettera ex art. 6»).

  14. Nella lettera la Commissione ricordava in limine che con la citata sentenza il Tribunale aveva ritenuto che la motivazione della decisione 12 novembre 1992 non avesse consentito ai ricorrenti di prendere conoscenza delle ragioni del rigetto della loro denuncia, nella parte in cui questa riguardava una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri.

  15. Nella parte «Valutazione giuridica» della lettera ex art. 6 la Commissione illustrava anzitutto le pronunce della Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. per quanto riguarda le questioni relative all'organizzazione, da parte delle società nazionali di gestione di diritti di autore, di una rete di convenzioni di rappresentanza reciproca e alla prassi seguita da tali società di rifiutare collettivamente ogni accesso diretto agli utilizzatori di musica registrata stabiliti in altri Stati membri quanto ai loro repertori rispettivi.

  16. Al riguardo la Commissione ricordava che nelle sue sentenze la Corte aveva dichiarato che contratti di rappresentanza reciproca che istituissero un'esclusiva, nel senso che dette società si sarebbero impegnate a non consentire l'accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori di musica registrata stabiliti all'estero, avrebbero potuto rientrare nell'ambito del divieto previsto dall'art. 85, n. 1, del Trattato. Tuttavia, essa aggiungeva che, siccome le clausole di esclusiva che figuravano nei contratti di rappresentanza reciproca erano state soppresse senza che fosse stato modificato il comportamento delle società di diritti di autore, consistente nel rifiuto di affidare il loro repertorio ad una società diversa da quella insediata nel territorio di cui trattasi, la Corte aveva poi esaminato se dette società non avessero, di fatto, conservato la loro esclusiva attraverso una pratica concordata. A questo proposito, essa osservava che la Corte, anche se aveva ritenuto che una concertazione tra società nazionali di gestione di diritti di autore che abbia l'effetto di rifiutare sistematicamente l'accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri dovesse essere considerata costituire una pratica concordata restrittiva della concorrenza e in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri, aveva però anche sottolineato che una siffatta concertazione non può essere presunta qualora il parallelismo di comportamento possa spiegarsi con motivi diversi dall'esistenza di una concertazione. Ora, la Commissione osservava che, a giudizio della Corte, «ciò potrebbe verificarsi qualora le società di gestione di diritti di autore degli altri Stati membri fossero obbligate, in caso di accesso diretto al loro repertorio, ad organizzare un proprio sistema di gestione e di controllo su un altro territorio».

  17. In base a questi principi, nella sua lettera la Commissione dichiarava poi di continuare a considerare che, anche qualora fosse stato riscontrato un certo parallelismo nel rifiuto opposto dalle diverse società di gestione della Comunità alle domande di accesso diretto al loro repertorio formulate dalle discoteche stabilite in altri Stati membri, tale parallelismo andava attribuito solo all'analogia delle situazioni nelle quali si trovano queste diverse società di gestione di diritti di autore. La Commissione faceva riferimento al riguardo alle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. (Racc. 1989, pag. 2536), nelle quali egli sottolineava la peculiarità del mercato dei diritti di autore la cui tutela, per essere efficace, richiede una sorveglianza e una gestione permanenti all'interno dei territori nazionali. Essa osservava che, in siffatto contesto, qualsiasi società di gestione dei diritti di autore che intenda operare in un territorio diverso dal proprio dovrebbe istituire un sistema di gestione tale da consentirle di stipulare contratti con i clienti, di verificare gli elementi che costituiscono la base di calcolo dei compensi, di sorvegliare l'utilizzazione del suo repertorio e di adottare le misure necessarie a fronte di violazioni dei suoi diritti di autore, mentre ciascuna società può garantire la gestione del suo repertorio, in maniera più economica ed efficace, affidandola alla società stabilita in quest'altro territorio.

  18. Inoltre, facendo riferimento alla sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a. (Racc. pag. I-1307; sentenza cosiddetta delle «paste di legno»), la Commissione dichiarava che l'ipotesi di una pratica concordata non costituiva l'unica spiegazione plausibile del comportamento censurato delle società di diritti di autore, dal momento che, a suo giudizio, queste società non avevano alcun interesse ad usare un metodo diverso da quello del mandato conferito alla società insediata nel territorio interessato.

  19. Essa ne deduceva quanto segue:

    «(...) non avendo ricevuto dagli altri denuncianti o da Voi stessi prove o indiziconcreti circa l'esistenza di tale pratica concordata e non avendo, dal canto suo, potuto acquisirne alcuno, (essa) non può attribuire questo parallelismo di comportamento all'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata tra le società di gestione di diritti di autore».

  20. Nella parte «Conclusioni» della lettera 23 giugno 1995 si dichiarava quanto segue:

    «Stando così le cose, la Commissione considera che è infondata la parte delle denunce presentate dai signori Roger Tremblay, François Lucazeau e Harry Kestenberg relativa all'esistenza di una compartimentazione dei mercati nazionali in materia di diritti di autore nel settore musicale che risulterebbe da un'intesa o da una pratica concordata fra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri.

    Essa Vi comunica pertanto, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, la sua intenzione di respingere ufficialmente questa parte delle denunce presentate dai signori Roger Tremblay, François Lucazeau e Harry Kestenberg».

  21. Il 24 luglio 1995 il legale dei ricorrenti, a nome dei signori Tremblay e Kestenberg, presentava osservazioni in risposta alla comunicazione 23 giugno 1995, nelle quali faceva valere in particolare che nella lettera ex art. 6 la Commissione «si limitava a dichiarare di non aver potuto acquisire alcun indizio concreto circa l'esistenza di una pratica concordata senza provare la ricerca di tali indizi» e «non dimostrava di aver ripreso l'inchiesta come avrebbe dovuto indurla a fare la sentenza del Tribunale di primo grado». Menzionando una concertazione tra società nazionali di gestione di diritti d'autore intesa alla compartimentazione del mercato attraverso la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca ed un'intesa fra queste stesse società destinata a mantenere i prezzi ad un livello elevato, il legale dei ricorrenti riteneva che i motivi addotti dalla Commissione per rigettare la parte della denuncia relativa all'esistenza di un'intesa fossero pertanto inefficaci e chiedeva alla Commissione di proseguire l'indagine o di sospendere il procedimento fino alla sentenza della Corte relativa al ricorso proposto avverso la sentenza Tremblay I.

  22. Con lettera 13 ottobre 1995 firmata dal membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, i signori Tremblay e Kestenberg venivano informati del rigetto definitivo delle loro denunce presentate il 4 febbraio 1986.

  23. Nella lettera 13 ottobre 1995 la Commissione afferma che per le ragioni già illustrate nella lettera ex art 6 23 giugno 1995 non vi sono motivi sufficienti per dar seguito alle denunce e che le osservazioni presentate dai denuncianti nella lettera 24 luglio 1995 non contengono elementi nuovi di fatto e di diritto atti a modificare queste conclusioni. In particolare, la Commissione rileva che in questa lettera le è stato chiesto di acquisire la prova non soltanto di un'intesa consistente in una ripartizione del mercato tra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri tramite la stipulazione di contratti di rappresentanza reciproca, ma altresì di una seconda intesa fra le stesse società destinata a mantenere i prezzi della musica ad un elevato livello di prezzo.

  24. Per quanto riguarda la prima intesa denunciata, la Commissione ricorda i motivi già illustrati nella lettera ex art. 6. Per quanto riguarda la seconda intesa denunciata, la Commissione fa valere anzitutto, facendo riferimento alla sentenza tra Tremblay I, che questa censura non era stata formulata nella denuncia, ma soltanto nelle osservazioni dei denuncianti 20 marzo 1992 in risposta alla precedente lettera ex art. 6 del 20 gennaio 1992. Essa ne deduce che non era tenuta a rispondere a questa censura e considera che nella sentenza il Tribunale non ha esaminato questa parte della decisione. Tuttavia, essa sottolinea che i motivi già indicati nel punto 12 della decisione 12 novembre 1992 restano tuttora validi, vale a dire che benché non si possa escludere l'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata fra le società di diritti di autore, rappresentati in seno al Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs (in prosieguo: il «GESAC»), anche se non ha potuto essere dimostrata, risulta che comunque non le si possono attribuire precise conseguenze in fatto di tariffe, alcune delle quali hanno subito un calo e altre un incremento dopo la pronuncia delle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., e che soprattutto continuano a presentare notevoli divari tra loro.

    Procedimento

  25. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 1995, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.

  26. Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1996, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha accolto questa istanza con ordinanza 2 luglio 1996. In seguito alla memoria d'intervento della Repubblica francese i ricorrenti non hanno presentato osservazioni entro il termine prescritto.

  27. Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 maggio 1996, l'associazione Music User's Council of Europe (in prosieguo: la «MUCE») ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 giugno 1996, l'Associazione italiana imprenditori locali da ballo (in prosieguo: la «SILB») ha del pari chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti. Con ordinanze 9 ottobre 1996 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha accolto queste istanze d'intervento.

  28. Con sentenza 24 ottobre 1996 la Corte ha respinto il ricorso proposto dai signori Tremblay e Kestenberg e dal SELL avverso la sentenza Tremblay I (causa C-91/95 P, Tremblay e a./Commissione, Racc. pag. I-5547).

  29. Il 6 novembre 1996, ai sensi degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale in seduta plenaria ha deciso di rimettere la causa, in un primo momento assegnata alla seconda Sezione ampliata, alla Seconda Sezione.

  30. Non avendo gli intervenienti MUCE e SILB presentato memorie d'intervento entro il termine prescritto, la fase scritta del procedimento si è chiusa il 21 novembre 1996.

  31. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale nell'udienza del 29 maggio 1997.

    Conclusioni delle parti

  32. I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    • annullare la decisione della Commissione 13 ottobre 1995, in quanto respinge la denuncia;

    • di conseguenza, ingiungere alla Commissione di effettuare le indagini necessarie all'acquisizione della prova dell'intesa;

    • condannare la Commissione alle spese di giudizio.



  33. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso;

    • condannare i ricorrenti alle spese.



  34. La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia:

    • respingere il ricorso presentato dai signori Tremblay e Kestenberg e dal SELL.

    Sulla domanda diretta a far inviare un'ingiunzione alla Commissione

  35. Nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedono al Tribunale di ingiungere alla Commissione di procedere alle indagini necessarie all'acquisizione della prova dell'intesa denunciata.

  36. Il Tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell'ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. Infatti, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, è l'istituzione da cui promana l'atto annullato che deve adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, cause 53/85, Akzo Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 23, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-109/94, Windpark Groothusen/Commissione, Racc. pag. II-3007, punto 61).

  37. Di conseguenza, la domanda dei ricorrenti intesa a che un'ingiunzione sia rivolta alla Commissione è irricevibile.

    Sulla domanda d'annullamento

  38. I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo attiene ad una violazione dell'art. 176 del Trattato, il secondo ad una insufficienza di motivazione della decisione impugnata ed il terzo ad una violazione del Trattato e ad uno sviamento di potere.

  39. Il Tribunale rileva che si deve esaminare anzitutto il secondo motivo, relativo ad un'insufficienza di motivazione, prima di procedere rispettivamente all'esame del primo e del terzo motivo.

    Sul motivo relativo ad un'insufficienza di motivazione della decisione impugnata

    Argomenti delle parti

  40. I ricorrenti sostengono anzitutto che la motivazione della decisione è insufficiente dal momento che non è basata su un'inchiesta che la Commissione avrebbe dovuto condurre. Nella decisione impugnata la Commissione si sarebbe limitata ad un tentativo di giustificazione giuridica di ordine generale del comportamento delle società di gestione di diritti di autore, basato, da un lato, sulla distinzione tra parallelismo di comportamento e intesa, e, dall'altro, su un deferimento della valutazione della concertazione ai giudici nazionali. I ricorrenti rimproverano alla Commissione di essersi trincerata dietro la mancata produzione di prove circa l'esistenza di una pratica concordata e di avere così imposto ai denuncianti di raccogliere dette informazioni, anche se essa dispone di mezzi più efficaci a tale scopo ed ha il dovere di esaminare le denunce con cura, serietà e diligenza.

  41. Peraltro, i ricorrenti ritengono che la motivazione della decisione sia insufficiente, in quanto l'esame della Commissione sarebbe limitato solo alla valutazione delle clausole dei contratti di rappresentanza reciproca relative all'esclusiva di cui godrebbero le società di gestione di diritti di autore in tema di accesso ai repertori stranieri.

  42. Infine, per quanto riguarda il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa destinata a mantenere i prezzi dei diritti ad un livello alto, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver ribadito pedissequamente nella propria decisione i motivi già illustrati nel punto 12 della decisone iniziale 12 novembre 1992, malgrado l'annullamento pronunciato dal Tribunale nella sentenza Tremblay I. Questa motivazione sarebbe tanto più insufficiente in quanto non corredata da alcuno studio comparativo delle tariffe praticate dalle diverse società di gestione di diritti di autore. Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui essi non sarebbero legittimati a contestare questa parte della decisione impugnata, in quanto la sentenza Tremblay I avrebbe annullato la decisione iniziale della Commissione soltanto per quanto riguarda la carenza di motivazione relativa al rigetto della censura attinente all'esistenza di un'intesa diretta alla compartimentazione del mercato, i ricorrenti ribattono che la sentenza di cui trattasi verte su tutta la concertazione denunciata, senza che occorra distinguere tra questa censura e quella riguardante l'esistenza di un'intesa sui prezzi dei diritti.

  43. La Commissione fa valere in primo luogo che il motivo dedotto dai ricorrenti non è ricevibile per quanto riguarda la parte della decisione relativa al rigetto della censura attinente all'esistenza di un'intesa tra società di diritti di autore in ordine ai prezzi dei diritti. A giudizio della Commissione, il Tribunale avrebbe annullato la sua decisione iniziale solo per quanto riguarda il rigetto della censura attinente all'esistenza di un'intesa sulla ripartizione e alla compartimentazione del mercato, dal momento che era l'unica formulata nella denuncia originale, mentre, a sua volta, l'allegazione di una seconda intesa sui prezzi figura per la prima volta soltanto nelle osservazioni presentate dai denuncianti in risposta alla sua lettera ex art. 6 del 20 gennaio 1992. La Commissione ne deduce che non era tenuta a rispondere a detta censura e che, in mancanza di una denuncia, non vi è stata alcuna decisione su questo punto.

  44. Per quanto riguarda in secondo luogo il rigetto della censura relativa alla compartimentazione del mercato, la Commissione osserva che nella decisione impugnata ha respinto la denuncia nel merito, ritenendo che l'intesa denunciata non fosse dimostrata e non anche, come sostengono i ricorrenti, per il fatto che la valutazione della concertazione spettasse ai giudici nazionali. Ricordando poi tutti gli elementi illustrati nella lettera ex art. 6 e nella decisione la Commissione assume che quest'ultima è sufficentemente motivata e che, in mancanza di seri indizi circa l'esistenza di un'intesa, non era tenuta ad avviare indagini. Al riguardo la Commissione fa valere che i ricorrenti non avevano dedotto alcun elemento nuovo in tal senso, in particolare nelle loro osservazioni presentate il 24 luglio 1995 in risposta alla lettera ex art. 6 e che, inoltre, le proprie conclusioni erano corroborate da quelle del conseil de la concurrence francese.

  45. Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui la decisione controversa si limiterebbe alla valutazione delle clausole dei contratti di rappresentanza reciproca relative all'esclusiva, la Commissione ribatte di avere invece esaminato il funzionamento del sistema di rappresentanza reciproca nel suo complesso.

  46. La Repubblica francese sostiene in primo luogo che i ricorrenti non sono legittimati a contestare la parte della decisione impugnata riguardante il rigetto della censura relativa ad un intesa tra le società di gestione di diritti di autore in ordine ai prezzi dei diritti. Non avendo il Tribunale annullato la decisione iniziale della Commissione su questo punto, quest'ultima avrebbe risposto solo ad abundantiam ai denuncianti, i quali facevano valere di nuovo detta censura nelle loro osservazioni in risposta alla lettera ex art. 6, al solo scopo di ribadire loro le ragioni per le quali non era stata accolta detta censura. In ogni caso, i ricorrenti non contesterebbero la valutazione della Commissione nel merito, ma si limiterebbero a dedurre a torto la mancanza di uno studio comparativo dei prezzi dei diritti praticati dalle società di autori.

  47. Per quanto riguarda in secondo luogo il rigetto della censura relativa alla compartimentazione del mercato, la Repubblica francese ritiene che la Commissione abbia debitamente motivato la propria decisione. Essa fa valere che la lettera ex art. 6 e la decisione definitiva di rigetto sono sufficientemente circostanziante e basate su una giurisprudenza chiara della Corte. Inoltre, la conclusione alla quale è giunta la Commissione sarebbe stata condivisa anche dal conseil de la concurrence francese e dalla Cour de cassation nella sentenza 14 maggio 1991. Stando così le cose e in considerazione del fatto che non sussisterebbe alcun elemento di prova né indizio concreto che consenta di infirmare la posizione della Commissione, la Repubblica francese ritiene che quest'ultima non dovesse avviare indagini supplementari.

    Giudizio del Tribunale

  48. Il Tribunale rileva che con tale motivo i ricorrenti deducono un'insufficienza dimotivazione della decisione impugnata per quanto riguarda, da un lato, il rigetto della censura relativa ad una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti di autore e, dall'altro, il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa fra queste stesse società per mantenere l'aliquota dei diritti ad un livello elevato. Tenuto conto del fatto che sia la Commissione sia la Repubblica francese contestano la ricevibilità del motivo, in quanto è diretto avverso la parte della decisione con cui è stata respinta quest'ultima censura, si deve esaminare in primo luogo se su questo punto i ricorrenti siano legittimati a contestare la decisione impugnata.

  49. Al riguardo il Tribunale ricorda in limine che, per giurisprudenza costante, le decisioni meramente confermative di decisioni precedenti non sono atti impugnabili (sentenze della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. I-1, punto 14). Infatti, un atto con il quale ci si limiti a confermare un atto precedente non può dare agli interessati la possibilità di mettere in discussione la validità dell'atto confermato (sentenza 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pagg. 99-142).

  50. Nella fattispecie, si deve anzitutto sottolineare che la Commissione aveva già respinto le denunce di cui trattasi nella decisione 12 novembre 1992 (v. il precedente punto 9). Nella sentenza Tremblay I il Tribunale, statuendo sulla questione se la Commissione avesse sufficientemente motivato detta decisione nella parte in cui respingeva la censura relativa all'esistenza di una concertazione in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato tra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri, ha considerato che «i punti 12 e 13 della decisione controversa (contenevano) la motivazione del rigetto delle due censure formulate dai ricorrenti nelle loro osservazioni sulla lettera ex art. 6 (che riguardavano) l'esistenza di un'asserita intesa fra le società nazionali di gestione di diritti di autore rappresentate in seno al GESAC, onde uniformare i diritti all'aliquota più elevata possibile, e fra la SACEM e taluni sindacati francesi di discoteche» (punto 39 della sentenza).

  51. Rilevando invece che la motivazione della decisione controversa non consentiva ai ricorrenti di conoscere le ragioni del rigetto delle loro denunce nella parte in cui riguardavano una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri, il Tribunale ne ha desunto che «su questo punto la Commissione non (aveva) adempiuto l'obbligo impostole dall'art. 190 del Trattato di motivare la decisione controversa» (punto 40). Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisone soltanto nella parte in cui respingeva la censura relativa alla compartimentazione del mercato che risulterebbe dall'esistenza di un'asserita intesa tra le società di gestione di diritti di autore, con la conseguente impossibilità per le discoteche francesi di avere accesso diretto al repertorio di dette società (punto 49 della sentenza). Il ricorso è stato respinto per il resto.

  52. In seguito all'annullamento parziale, da parte del Tribunale, della decisione 12 novembre 1992, nelle osservazioni del 24 luglio 1995 in risposta alla lettera ex art. 6 della Commissione 23 giugno 1995 i denuncianti hanno non solo contestato l'intenzione della Commissione di respingere la censura relativa ad una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca, ma hanno anche ribadito che esisteva una seconda intesa fra società di gestione di diritti di autore «destinata a mantenere il prezzo della musica ad un livello elevato». Nella decisione impugnata la Commissione ha fatto valere di non essere tenuta a rispondere a questa censura formulata nuovamente dai denuncianti e ha fatto poi esplicito riferimento ai motivi illustrati nel punto 12 della sua decisione 12 novembre 1992, asserendo che, in ogni caso, li considerava sempre validi. Al riguardo il Tribunale rileva, come del resto ammettono i ricorrenti, che la decisione impugnata riproduce integralmente la motivazione già contenuta nella precedente decisone.

  53. In considerazione di questi elementi, occorre sottolineare che, in quanto nella sentenza Tremblay I il Tribunale ha annullato la decisione iniziale della Commissione per carenza di motivazione, soltanto in relazione al rigetto della censura relativa ad una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca, e ha considerato invece che la decisione conteneva la motivazione del rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa sulle aliquote dei diritti, nella nuova decisione la Commissione non era tenuta a riesaminare i motivi per i quali aveva ritenuto che non potesse essere accolta quest'ultima censura. Infatti, anche se l'art. 176 del Trattato impone alla Commissione il dovere di evitare che l'atto destinato a sostituire quello annullato non sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (sentenza del Tribunale 2 febbraio 1995, causa T-106/92, Frederiksen/Parlamento, Racc. PI pag. II-99, punto 32), non può esigere invece che essa si pronunci nuovamente su aspetti della sua decisione non messi in discussione dalla sentenza di annullamento.

  54. Stando così le cose, come fa valere giustamente la Repubblica francese, la risposta della Commissione contenuta nella lettera 13 ottobre 1995, nella parte in cui riguarda il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa tra società di gestione di diritti di autore in ordine all'aliquota dei diritti, costituisce una decisione meramente confermativa della sua precedente decisione 12 novembre 1992. Infatti, con questa lettera essa si limita a ricordare ai denuncianti, e a ribadire inequivocabilmente, la motivazione già espressa nella prima decisone, la cui legittimità non era stata messa in discussione su questo punto dalla sentenza Tremblay I.

  55. Inoltre, questa valutazione è confermata dal fatto che le circostanze e le condizioni nelle quali la Commissione ha respinto la censura relativa all'esistenza di un'intesa sull'aliquota dei diritti sono analoghe a quelle che valevano per l'emanazione della decisione 12 novembre 1992. Infatti, il solo elemento concreto dedotto dai denuncianti a sostegno di questa censura nella lettera inviata alla Commissione il 24 luglio 1995 si basava su estratti di dichiarazioni rese dal presidente della SACEM e del GESAC nel corso di una conferenza sul diritto di autore svoltasi il 16 e 17 marzo 1992, alla quale aveva preso parte un funzionario della direzione generale «Industria» della Commissione (DG III). Ora, come hanno riconosciuto i ricorrenti all'udienza rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, occorre rilevare che la Commissione era già al corrente delle suddette dichiarazioni, citate nel punto 92 della sentenza Tremblay I, allorché ha emanato la decisione 12 novembre 1992, per cui non si trattava in ogni caso di un fatto nuovo rispetto a quelli di cui la Commissione era al corrente allorché ha adottato la sua decisione iniziale (v. al riguardo citata sentenza Zunis holding e a./Commissione, punto 12).

  56. Poiché una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non è un atto impugnabile, ne consegue che i ricorrenti non sono legittimati a contestare, nell'ambito del ricorso in esame, la parte della decisione impugnata riguardante il rigetto della censura relativa all'esistenza di un'intesa tra società di gestione di diritti di autore sull'aliquota dei diritti e a far valere al riguardo una violazione dell'art. 190 del Trattato.

  57. Per quanto riguarda in secondo luogo la motivazione della decisione controversa nella parte in cui respinge la censura relativa ad una compartimentazione del mercato, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione consiste nel far apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire al ricorrente di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I-23, punto 39; sentenze del Tribunale 29 gennaio 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30, e 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 83). Al riguardo la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (v., in particolare, citata sentenza Asia Motor France e a./Commissione, punto 31).

  58. Il Tribunale rileva che nel caso di specie i ricorrenti effettuano un'errata esposizione della decisione impugnata, sostenendo in particolare che la Commissione avrebbe limitato il suo esame solo alle clausole di esclusiva che figuravano nei contratti di rappresentanza reciproca stipulati tra le società di gestione di diritti di autore dei diversi Stati membri.

  59. Infatti, in particolare nella lettera ex art. 6, alla quale fa esplicito riferimento la decisione impugnata, la Commissione ha riprodotto ampiamente le pronunce della Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., in ordine alla valutazione, con riguardo all'art. 85, n. 1, del Trattato, dei contratti di rappresentanza reciproca stipulati tra le società di gestione di diritti di autore. Ora, come ha osservato la Commissione nella suddetta lettera (v. il precedente punto 16), il giudizio della Corte teneva conto del fatto che le clausole di esclusiva che figuravano nei contratti di rappresentanza reciproca erano state soppresse, senza tuttavia che fosse stato modificato il comportamento delle società di gestione di diritti di autore, consistente nel rifiutare agli utilizzatori esteri un accesso diretto al loro repertorio e nell'affidare la gestione del loro repertorio all'estero solo alla società insediata nel territorio interessato.

  60. La Commissione ha poi chiaramente ricordato che in questo contesto, secondo la citata giurisprudenza della Corte, il mero parallelismo di comportamento delle società di gestione di diritti di autore, dedotto dai denuncianti, non poteva consentire tuttavia, in mancanza di prove in tal senso, di presumere l'esistenza di un'intesa o di una pratica concordata tra dette società, dal momento che vi era una spiegazione plausibile per tale comportamento, dovuto nella fattispecie al fatto che, stante l'attuale sistema di gestione dei diritti di autore, dette società non avrebbero interesse a concedere agli utilizzatori stabiliti in altri Stati un accesso diretto al loro repertorio a causa dei costi di gestione e di controllo che tale accesso comporterebbe.

  61. Avendo infine rilevato nella sua decisione che nelle osservazioni presentate il 24 luglio 1995 i denuncianti non avevano dedotto nuovi elementi di fatto o di diritto atti a modificare le considerazioni esposte nella sua lettera ex art. 6, la Commissione ne ha desunto che le pratiche delle società di gestione di diritti di autore dedotte dai denuncianti non comportavano l'esistenza tra esse di un accordo o di una pratica concordata incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Contrariamente a quanto sostenuto peraltro dai ricorrenti, la Commissione non ha rimesso quindi l'esame del fascicolo ai giudici nazionali, ma ha dichiarato non sussistere un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, non essendo state prodotte prove in tal senso.

  62. Inoltre, i ricorrenti, onde dimostrare una carenza di motivazione della decisione impugnata, tentano di basarsi sull'asserita insufficienza dell'indagine svolta dalla Commissione. In particolare, i ricorrenti le rimproverano di non aver usato i mezzi a sua disposizione per indagare direttamente sui comportamenti denunciati, per il solo fatto che i denuncianti non le avevano comunicato elementi di prova o indizi concreti dell'esistenza di un'intesa.

  63. Tuttavia, il Tribunale rileva che la mancanza di forza probatoria degli elementi trasmessi dai denuncianti alla Commissione non viene contestata dai ricorrenti, i quali non menzionano al riguardo alcun errore di diritto né alcun errore di valutazione e i quali peraltro hanno ammesso all'udienza che gli elementi addotti non erano «sufficienti [né] determinanti». Ora, in mancanza di elementi di prova o di seri indizi sufficienti dedotti dai denuncianti al fine di dimostrare l'esistenza di un'intesa in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, non può essere rimproverata alla Commissione una mancanza di diligenza nell'esame della denuncia per il solo fatto di non aver disposto provvedimenti istruttori complementari. Il Tribunale ricorda al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione, quando le viene presentata una denuncia ex art. 3 del regolamento n. 17, ha l'obbligo non di effettuare l'istruttoria, ma di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri (sentenza della Corte 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 27, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, cosiddetta «Automec II», Racc. pag. II-2223, punto 79).

  64. Alle luce di tutti questi elementi, il Tribunale rileva che la Commissione ha adempiuto l'obbligo, ad essa incombente in caso di rigetto di una denuncia, di precisare le ragioni per le quali l'attento esame degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denuncianti non l'hanno indotta ad avviare un procedimento di accertamento d'infrazione dell'art. 85 del Trattato (v. ordinanza della Corte 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. 0000, punto 42, e citata sentenza del Tribunale Koelman/Commissione, punto 40).

  65. Da quanto precede si evince che il motivo relativo ad una insufficienza di motivazione della decisione impugnata dev'essere disatteso.

    Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 176 del Trattato

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

  66. I ricorrenti sostengono che, emanando la decisione controversa, la Commissione ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 176 del Trattato.

  67. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in spregio della sentenza Tremblay I, in quanto in seguito alla suddetta sentenza la Commissione non ha effettuato un'indagine, come il Tribunale le avrebbe richiesto. Infatti, in detta sentenza il Tribunale avrebbe inteso punire sia l'inadeguatezza dell'indagine che ha preceduto l'emanazione della decisione, sia l'insufficienza di motivazione della stessa. I ricorrenti ne deducono che, onde rispondere a questa ingiunzione di agire, quanto meno implicita, del Tribunale, spettava alla Commissione usare imezzi a sua disposizione per avviare indagini.

  68. In secondo luogo, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver emanato la decisione controversa senza aspettare che la Corte si pronunciasse sul ricorso proposto avverso la sentenza Tremblay I, mentre i procedimenti nell'ambito del suddetto ricorso e del ricorso in esame sarebbero interdipendenti.

  69. La Commissione ribatte che l'argomento secondo cui non avrebbe ottemperato alle richieste del Tribunale, non avendo proceduto alle indagini attive che la sentenza Tremblay I avrebbe richiesto, è basato su premesse errate, dal momento che il Tribunale ha annullato la parte della decisione controversa relativa alla censura attinente ad una compartimentazione del mercato per violazione dell'art. 190 del Trattato, e non per errore di diritto. Essa considera che la decisione impugnata, dello stesso tenore di quella da essa emanata il 12 novembre 1992, ma in questo caso motivata conformemente a quanto prescritto dall'art. 190 del Trattato, non incorre in alcuna censura.

  70. All'argomento dei ricorrenti relativo al fatto che la Commissione doveva aspettare che la Corte statuisse sul ricorso proposto avverso la sentenza Tremblay I, la Commissione oppone che il procedimento dinanzi alla Corte e la presente causa hanno oggetti distinti, in quanto il ricorso proposto dai ricorrenti è inteso solo all'annullamento parziale della sentenza Tremblay I, soltanto in quanto non ha annullato la parte della decisione in cui sono state respinte le censure diverse da quella relativa all'esistenza di un'intesa. Pertanto, essa considera che era tenuta a riprendere l'esame della parte della denuncia riguardante l'art. 85 del Trattato, senza aspettare la sentenza della Corte.

  71. La Repubblica francese, interveniente, fa valere che la sentenza Tremblay I era divenuta definitiva nella parte in cui annullava la decisione iniziale della Commissione, data la mancata proposizione di un ricorso avverso questa parte della sentenza, e che la Commissione era quindi obbligata, in forza dell'art. 176 del Trattato, a rispondere alla denuncia su questo punto. Inoltre, essa considera che, anche ammesso che sia stato proposto un ricorso avverso tutta la sentenza Tremblay I, la Commissione sarebbe stata legittimata ad emanare una nuova decisione, qualora avesse ritenuto di essere in possesso di elementi sufficienti per farlo, in quanto un ricorso non ha efficacia sospensiva, fatte salve ipotesi particolari non pertinenti nel caso di specie.

    Giudizio del Tribunale

  72. In limine occorre rilevare che, quando il Tribunale annulla un atto di un'istituzione, l'art. 176 impone a quest'ultima di emanare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza. Al riguardo la Corte e il Tribunale hanno statuito che, per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte della illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27, e citata sentenza del Tribunale Frederiksen/Parlamento, punto 31).

  73. Nel caso di specie i ricorrenti fanno valere anzitutto una mancata esecuzione della sentenza Tremblay I, la quale, a loro parere, esigeva che la Commissione effettuasse un'indagine. Tuttavia, si deve ricordare come sia dal dispositivo sia dalla motivazione della suddetta sentenza risulti che il Tribunale ha parzialmente annullato la precedente decisione della Commissione 12 novembre 1992 per violazione dell'art. 190 del Trattato, in quanto non consentiva ai ricorrenti di prendere conoscenza delle ragioni del rigetto delle loro denunce, nella parte in cui queste riguardavano una compartimentazione del mercato. Pertanto, questa conclusione non comportava affatto che il Tribunale invitasse la Commissione ad effettuare indagini, né a maggior ragione che le rivolgesse una qualsiasi ingiunzione di agire al riguardo, non essendo competente in tal senso nell'ambito del sindacato di legittimità da esso svolto (v. il precedente punto 36). Peraltro, avendo il Tribunale rilevato nell'ambito del ricorso di cui trattasi (v. il precedente punto 64) che la Commissione ha adempiuto ormai l'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 190 del Trattato di motivare la sua decisione per quanto attiene alla censura relativa ad una compartimentazione del mercato, è divenuto privo di effetti l'argomento relativo ad una mancata esecuzione della sentenza Tremblay I e, quindi, ad una violazione dell'art. 176 del Trattato .

  74. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto aspettare che la Corte si pronunciasse sul ricorso proposto dai ricorrenti avverso la sentenza Tremblay I prima di emanare la decisione impugnata, il Tribunale lo ritiene irrilevante nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che il detto ricorso era inteso solo all'annullamento parziale della sentenza Tremblay I nella parte in cui respingeva il ricorso avverso la parte della decisione iniziale della Commissione riguardante le censure relative ad una violazione dell'art. 86 del Trattato (v. il precedente punto 12 e la sentenza della Corte 24 ottobre 1996, Tremblay e a./Commissione, dianzi citata). Il Tribunale rileva che, per contro, non è stato proposto alcun ricorso avverso la sentenza Tremblay I nella parte in cui annullava la parte della decisione della Commissione riguardante il rigetto della censura relativa ad un compartimentazione del mercato risultante da un'asserita intesa tra società di gestione di diritti di autore in violazione dell'art. 85 del Trattato. Poiché la sentenza del Tribunale era divenuta quindi definitiva in ordine a quest'ultimo punto, ne consegue che la Commissione non era tenuta ad aspettare la sentenza della Corte per emanare una nuova decisione a questo proposito.

  75. Da questi elementi risulta che il motivo dev'essere disatteso.

    Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del Trattato e ad uno sviamento di potere

    Argomenti delle parti

  76. I ricorrenti ritengono che il comportamento della Commissione dia luogo a una violazione del Trattato e a uno sviamento di potere. A loro parere, astenendosi volontariamente, nonostante le loro richieste, dall'effettuare l'istruzione del fascicolo o, quanto meno, limitandosi ad indagini «passive», la Commissione avrebbe favorito la perpetuità dell'intesa denunciata e, perciò, avrebbe perseguito finalità diverse da quelle per le quali le sono stati conferiti i poteri previsti dal Trattato (sentenze della Corte 8 luglio 1965, cause riunite 3/64 e 4/64, Chambre syndicale de la sidérurgie française e a./Alta Autorità, Racc. pag. 567; 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 2901, e 17 gennaio 1992, causa C-107/90 P, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. I-157). A sostegno di questo motivo i ricorrenti fanno riferimento ad estratti di dichiarazioni rese dal presidente della SACEM e del GESAC nel corso di una conferenza sul diritto di autore tenutasi a Madrid il 16 e il 17 marzo 1990.

  77. La Commissione sottolinea che una denuncia di sviamento di potere può essere presa in considerazione solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, l'atto di cui trattasi risulta adottato allo scopo esclusivo o quanto meno determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863). Peraltro, il fatto di non aver accolto nella decisione controversa gli argomenti svolti dai denuncianti nel corso dell'istruttoria non può costituire sviamento di potere (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069). Nella fattispecie la Commissione ritiene che nessun elemento sia stato addotto dai ricorrenti per comprovare quanto da loro asserito circa una mancanza di istruttoria o indagini passive finalizzate a proteggere un'intesa sui prezzi a vantaggio della SACEM.

  78. Dal canto suo, la Repubblica francese non formula alcuna particolare osservazione.

    Giudizio del Tribunale

  79. Per quanto riguarda anzitutto la censura relativa ad un'asserita violazione del Trattato da parte della Commissione, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del Protocollo sullo Statuto (CE) della Corte, da applicare al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del suddetto Statuto, e ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficentemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di allestire le proprie difese e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Ciò significa che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, punto 68).

  80. Nella fattispecie occorre constatare che i ricorrenti deducono una violazione del Trattato da parte della Commissione, senza far alcun esplicito riferimento alle disposizioni da essi ritenute violate. Intatti, nel loro ricorso i ricorrenti dichiarano genericamente che «l'insufficienza di motivazione, che spesso serve a coprire una violazione del Trattato come nel caso di specie, può discendere (...) da un'esame insufficiente del fascicolo», o anche che, «configurando una violazione del Trattato, il comportamento della Commissione costituisce del pari uno sviamento di potere».

  81. Il Tribunale rileva che tali asserzioni, come presentate dai ricorrenti, non gli consentono di determinare in modo sufficientemente preciso la natura e l'oggetto della censura rivolta alla Commissione né, a maggior ragione, di individuare le disposizioni del Trattato che la Commissione avrebbe violato. Inoltre, il Tribunale rileva che l'argomento dei ricorrenti non ha consentito alla Commissione di presentare osservazioni specifiche in ordine ad un'asserita violazione del Trattato e di tutelare effettivamente i suoi interessi su questo punto.

  82. Stando così le cose, è irricevibile la censura relativa ad un'asserita violazione del Trattato da parte della Commissione.

  83. Per quanto riguarda la censura relativa ad uno sviamento di potere, il Tribunale rileva che, a sostegno delle loro asserzioni, i ricorrenti adducono gli estratti del resoconto di una conferenza sul diritto di autore, tenutasi a Madrid il 16 e il 17 marzo 1992 (v. il precedente punto 55). Ora, si deve ricordare che nella sentenza Tremblay I il Tribunale ha già dichiarato di non poter rinvenire nei detti estratti gli indizi necessari che consentano di dedurre l'esistenza di uno sviamento di potere (v. punto 92 della sentenza). Ne consegue che il motivo va disatteso.

  84. Alle luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere interamente respinto.

    Sulle spese

  85. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché sono rimasti soccombenti, e la Commissione ha concluso per la loro condanna alle spese, i ricorrenti vanno condannati alle spese.

  86. Tuttavia, la Repubblica francese, interveniente, sopporterà le proprie spese, ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

    dichiara e statuisce:

    1. Il ricorso è respinto.

    2. I ricorrenti sono condannati alle spese.

    3. La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.



Bellamy            Kalogeropoulos                Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Kalogeropoulos


1: Lingua processuale: il francese.