Language of document :

Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 – Malta / Parlamento, Consiglio

(causa C-552/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, J. Sedano Lorenzo, abogados)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1071/20091 e l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1072/20092 , come modificati dagli articoli 1 e 2, rispettivamente, del regolamento (UE) 2020/10553 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Repubblica di Malta chiede l’annullamento delle misure impugnate deducendo i motivi di seguito illustrati.

Primo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2020/1055 (regola del «ritorno dei veicoli in sede»), nella misura in cui esso

violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 11 TFUE e l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua adozione non avrebbe tenuto conto di considerazioni in materia di impatto sull’ambiente e dei suoi gravi effetti sulle operazioni di trasporto;

violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4 TUE e il principio di proporzionalità, poiché non sarebbe la misura meno restrittiva e comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in termini di rapporto tra costi e benefici sotto il profilo ambientale e delle operazioni di trasporto.

Secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di annullare l’articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 2020/1055 (regola del «cabotage cooling-off period», periodo di divieto di cabotaggio in caso di ritorno del veicolo in sede), nella misura in cui esso

violerebbe l’articolo 91, paragrafo 2, TFUE per il motivo che i convenuti non avrebbero tenuto conto dei gravi effetti di detta misura sulle operazioni di trasporto;

violerebbe l’articolo 5, paragrafo 4, TUE e il principio di proporzionalità, in quanto limiterebbe considerevolmente la possibilità dei trasportatori di organizzare la loro logistica e di garantire il buon funzionamento delle loro flotte;

violerebbe gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il principio della parità di trattamento, poiché non avrebbe tenuto conto delle peculiarità di uno Stato membro insulare e del suo mercato del trasporto merci senza alcuna giustificazione oggettiva.

____________

1 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).

2 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU 2009, L 300, pag. 72).

3 GU 1010, L 249, pag. 17.