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Ricorso proposto il 15 maggio 2013 – ZZ e a. / BEI

(Causa F-45/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga di applicare la decisione generale della Banca europea per gli investimenti che stabilisce un incremento salariale limitato a 2,3% per tutto il personale e della decisione che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita da 1 a 3% di retribuzione e domanda conseguente di condannare l’istituzione al pagamento della differenza di retribuzione nonché al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 che stabilisce un incremento salariale limitato a 2,3% e la decisione del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita da 1 a 3% di retribuzione, secondo i ricorrenti, decisioni contenute nelle buste paga di aprile 2012, nonché annullare, nella stessa misura, tutte le decisioni contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare la nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013;

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione che risulta dalle decisioni precitate del consiglio di amministrazione della BEI del 18 dicembre 2012 e del comitato direttivo della BEI del 29 gennaio 2013 rispetto all’applicazione della griglia di merito «4-3-2-1-0» e della griglia «giovane» «5-4-3-1-0», o, in subordine, per i ricorrenti che abbiano riportato la nota A, rispetto all’applicazione della griglia di merito 3-2-1-0-0 e, per i ricorrenti cui si applichi la griglia «giovane», rispetto all’applicazione di una griglia giovane «4-3-2-0-0»; tale differenza di retribuzione dev’essere aumentata degli interessi moratori decorrenti dal 12 aprile 2013 e, successivamente, il 12 di ogni mese, fino a completa liquidazione, stabilendo tali interessi al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi per il danno subìto a motivo della perdita di potere d’acquisto, stimando tale danno ex aequo et bono e a titolo provvisorio a 1,5% della retribuzione mensile di ciascun ricorrente;

condannare la BEI alle spese.