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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 luglio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/JAI – Articolo 27 – Azione penale per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello che ha motivato tale consegna – Richiesta di assenso rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore di uno Stato membro che non ha la qualità di autorità giudiziaria emittente – Conseguenze sulla richiesta di assenso»

Nella causa C‑142/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 25 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2022, nel procedimento

OE

contro

Minister for Justice and Equality,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per OE, da J. Byrne, R. Farrell, SC, e B. O’Donoghue, solicitor;

–        per il Minister for Justice and Equality e per l’Irlanda, da M. Browne, C. Hanselmann, A. Joyce e M. Lane, in qualità di agenti, assistiti da R. Kennedy, SC, e de D. Breen, BL;

–        per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Bréchot, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman, A. Hanje e P. Huurnink, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e M.J. Tomkin, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra OE e il Minister for Justice and Equality (Ministro della giustizia e delle pari opportunità, Irlanda) con riguardo a una procedura di richiesta di assenso rivolta alle autorità giudiziarie irlandesi dalle autorità giudiziarie olandesi ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei Paesi Bassi nei confronti di OE per reati commessi prima della sua consegna a queste ultime autorità, diversi da quelli che hanno motivato tale consegna.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/58, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

4        L’articolo 3 di tale decisione, rubricato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo», enuncia quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

1)      se il reato alla base del mandato d’arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

2)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

3)      se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione».

5        L’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», prevede quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

1)      se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

2)      se contro la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è in corso un’azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo;

3)      se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell’esecuzione hanno deciso di non esercitare l’azione penale per il reato oggetto del mandato d’arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all’esercizio di ulteriori azioni;

4)      se l’azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

5)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

6)      se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

7)      Se il mandato d’arresto europeo riguarda reati:

a)      che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

b)      che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio».

6        L’articolo 6 della decisione quadro, rubricato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti», ai paragrafi 1 e 2 enuncia:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo».

7        L’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, rubricato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», menziona le informazioni che il mandato d’arresto europeo deve contenere nonché la lingua in cui quest’ultimo deve essere tradotto.

8        Il capo 3 di tale decisione quadro, relativo agli «[e]ffetti della consegna», contiene, in particolare, l’articolo 27 di quest’ultima, rubricato «Eventuali azioni penali per altri reati» e formulato nei seguenti termini:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.      Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

(...)

g)      qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.      La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all’articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste».

 Diritto irlandese

9        L’European Arrest Warrant Act 2003 (legge del 2003 che disciplina il mandato d’arresto europeo) ha recepito la decisione quadro 2002/584 nell’ordinamento giuridico irlandese.

10      L’articolo 2, paragrafo 1, di tale legge, nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 2003»), così prevede:

«In tale legge (...),

(...)

per “autorità giudiziaria emittente” si intende, in relazione a un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione che ha emesso il mandato d’arresto europeo in questione;

per “Stato membro emittente” si intende, in relazione a un mandato d’arresto europeo, «uno Stato membro (...) una cui autorità giudiziaria ha emesso detto mandato d’arresto europeo;

per “autorità giudiziaria” si intende il giudice, il magistrato o qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi della legge dello Stato membro interessato a svolgere funzioni identiche o simili a quelle svolte ai sensi dell’articolo 33 da un organo giurisdizionale [d’Irlanda]:

(...)».

11      L’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003 è così formulato:

«La High Court [(Alta Corte, Irlanda)] può, in relazione a una persona che è stata consegnata a uno Stato membro emittente ai sensi della presente legge, dare l’assenso

a)      all’avvio di un procedimento penale per un reato nei confronti della persona nello Stato membro emittente,

b)      all’irrogazione nello Stato membro emittente di una pena, compresa una pena consistente in una restrizione della libertà personale, per un reato, o

c)      all’avvio di un procedimento penale nei confronti della persona o alla sua detenzione nello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza per un reato,

sulla base di una richiesta scritta in tal senso da parte dello Stato membro emittente».

12      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, di detta legge, l’assenso di cui all’articolo 22, paragrafo 7, di quest’ultima deve essere negato se il reato di cui trattasi è un reato per il quale una persona non potrebbe, in forza della parte 3 della medesima legge, essere consegnata. Detta parte 3 contiene le disposizioni concernenti i diritti fondamentali, la corrispondenza, la doppia incriminazione, l’azione penale nei confronti della persona ricercata nel territorio dello Stato sulla base dei medesimi fatti addebitati, l’età della responsabilità penale, l’extraterritorialità e i processi in contumacia.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La High Court (Alta Corte), nella sua qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione, è stata investita di una domanda diretta all’esecuzione di tre mandati d’arresto europei emessi nel 2016 nei Paesi Bassi nei confronti di OE, due dei quali sono stati emessi dalla procura di Amsterdam e il terzo dalla procura nazionale olandese (in prosieguo: i «mandati d’arresto europei iniziali»).

14      Con ordinanza che non è stata oggetto d’impugnazione, la High Court (Alta Corte) ha deciso la consegna di OE dopo aver respinto le obiezioni sollevate da quest’ultimo (in prosieguo: l’«ordinanza di consegna del 2017»). È pacifico che nessuna di tali obiezioni verteva sul fatto che i mandati d’arresto europei iniziali fossero stati emessi da procuratori. Dopo la consegna, OE è stato condannato a una pena di diciotto anni di reclusione, che sta scontando nei Paesi Bassi.

15      Nel corso del 2019, un giudice istruttore di Amsterdam ha presentato alla High Court (Alta Corte) una richiesta di assenso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003, al fine di consentire l’esercizio dell’azione penale nei confronti di OE per reati commessi prima della sua consegna diversi da quelli che avevano motivato i mandati d’arresto europei iniziali.

16      OE si è opposto a tale richiesta, facendo valere che i mandati d’arresto europei iniziali non erano stati emessi validamente poiché erano stati emessi da procuratori, ossia da autorità che non potevano essere considerate «autorità giudiziarie» ai sensi della decisione quadro 2002/584. Secondo OE, tale circostanza ostava all’accoglimento della richiesta di assenso.

17      Con ordinanza del 27 luglio 2020, la High Court (Alta Corte) ha dato l’assenso richiesto. In particolare, per quanto riguarda l’argomento vertente sul fatto che i mandati d’arresto europei iniziali non erano stati validamente emessi, essa ha sottolineato che l’ordinanza di consegna del 2017 aveva autorità di cosa giudicata. OE ha proposto impugnazione contro tale ordinanza dinanzi alla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda).

18      Il 27 maggio 2021 la Court of Appeal (Corte d’appello) ha respinto tale appello, ritenendo che occorresse applicare la norma processuale nazionale dell’estoppel, la quale ostava ad una contestazione dell’ordinanza di consegna del 2017. A tale proposito, la Court of Appeal (Corte d’appello) ha fatto riferimento, in particolare, alla giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che, in linea di principio, non possono essere messe in discussione le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso o dopo la scadenza dei termini previsti per detti ricorsi.

19      La domanda presentata da OE il 6 luglio 2021, intesa a autorizzare l’impugnazione di tale decisione della Court of Appeal (Corte d’appello), è stata accolta con decisione del giudice del rinvio del 22 settembre 2021, tenuto conto del fatto che il procedimento principale sollevava questioni di interesse generale.

20      Dinanzi a tale giudice, OE ammette che, dal punto di vista del diritto irlandese, l’ordinanza di consegna del 2017 ha autorità di cosa giudicata e che il diritto dell’Unione non richiede che essa venga riesaminata. Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni normative che disciplinano la procedura di assenso, la quale avrebbe carattere autonomo, OE osserva che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della legge del 2003, la richiesta di assenso deve provenire dallo «Stato emittente», il quale è definito come lo Stato la cui «autorità giudiziaria» ha emesso il mandato d’arresto europeo iniziale. Orbene, poiché dalle sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456) e del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953), risulterebbe che i procuratori che hanno emesso i mandati d’arresto europei iniziali non costituivano «autorità giudiziarie» ai sensi della decisione quadro 2002/584, il Regno dei Paesi Bassi non può essere considerato uno «Stato emittente» ai fini della procedura di assenso.

21      A difesa, il Ministro della giustizia e delle pari opportunità sostiene che qualsiasi questione che possa essere sorta circa la competenza dei procuratori dei Paesi Bassi ad agire in qualità di autorità giudiziarie emittenti i mandati d’arresto europei deve essere considerata decisa, in modo definitivo, dalla High Court (Alta Corte) nella sua ordinanza di consegna del 2017, e che il principio dell’estoppel si applica a tale ordinanza definitiva, ragion per cui quest’ultima non può più essere messa in discussione sotto tale aspetto.

22      Secondo il giudice del rinvio, la risposta alla questione se debba essere consentito a OE, nell’ambito di una richiesta di assenso a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, di far valere un argomento basato sul fatto che i mandati d’arresto europei iniziali non sono stati emessi da un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, dipende dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto tra il procedimento di consegna e quello di assenso.

23      Infatti, nel caso in cui questi due procedimenti dovessero essere considerati distinti e autonomi, il principio dell’estoppel non potrebbe trovare applicazione, cosicché qualsiasi obiezione sollevata dalla persona interessata nell’ambito della domanda di consegna potrebbe essere nuovamente invocata nell’ambito della richiesta di assenso.

24      Per contro, se detti procedimenti dovessero essere considerati così strettamente collegati che una questione che è stata risolta nella decisione di consegna non può più essere discussa ai fini della decisione di assenso, OE non potrà invocare in questa ultima fase un argomento relativo allo status dell’autorità giudiziaria emittente.

25      In tali circostanze, la Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 27 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che una decisione di consegna di una persona crea un rapporto giuridico tra questa, lo Stato membro di esecuzione e lo Stato membro emittente, di modo che qualsiasi questione considerata decisa in via definitiva in tale decisione deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento volto a ottenere l’assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati.

2)      Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che l’articolo 27 non impone tale interpretazione, se una norma procedurale nazionale violi il principio di effettività qualora operi in modo da impedire all’interessato di fondarsi, nell’ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della [Corte] pronunciata successivamente all’ordinanza di consegna».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza ex articolo 107 del regolamento di procedura della Corte o, in via subordinata, al procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura. A sostegno di tali domande, esso ha invocato, in particolare, il fatto che OE era privato della libertà nei Paesi Bassi alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale e che le autorità olandesi cercavano di chiarire, con urgenza, il suo status giuridico.

27      Il 15 marzo 2022, la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non vi fosse luogo ad accogliere l’istanza di sottoporre la causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza, non ricorrendo le condizioni di urgenza previste all’articolo 107 del regolamento di procedura.

28      Il 23 marzo 2022, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha deciso di respingere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato.

29      Da un lato, infatti, nel caso di specie, sebbene OE sia attualmente privato della libertà, il suo mantenimento in detenzione non dipende dalla risposta della Corte alle questioni pregiudiziali, poiché egli sconta una pena per la quale è stato condannato in via definitiva.

30      Dall’altro lato, la circostanza che il giudice del rinvio o le autorità nazionali siano tenuti a compiere ogni sforzo per garantire la rapida conclusione del procedimento principale non è di per sé sufficiente a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 23 dicembre 2015, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2015:862, punto 8).

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.

32      In primo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una controversia relativa all’applicazione di detta norma (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

33      Orbene, al punto 70 della sentenza del 24 novembre 2020 nella causa C‑510/19 Openbaar Ministerie (Falso in atti) (EU:C:2020:953), la Corte ha affermato, facendo riferimento agli insegnamenti derivanti dalla sentenza del 27 maggio 2019 OG et PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), che un pubblico ministero di uno Stato membro che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, può ricevere, nell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584. Inoltre, al punto 47 della medesima sentenza, la Corte ha sottolineato che lo status e la natura delle autorità giudiziarie di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584 sono gli stessi, sebbene tali autorità giudiziarie esercitino funzioni distinte connesse, da un lato, all’emissione di un mandato d’arresto europeo e, dall’altro, all’esecuzione di un siffatto mandato.

34      Deriva da tale giurisprudenza che mandati d’arresto europei che, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, sono stati emessi dal procuratore di uno Stato membro che può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, non sono emessi conformemente ai requisiti derivanti dalla decisione quadro 2002/584.

35      Ciò posto, occorre ricordare, in secondo luogo, l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che OE non ha interposto appello avverso l’ordinanza di consegna del 2017 e che, una volta effettuata la consegna, egli è stato condannato a una pena detentiva nei Paesi Bassi in forza di una sentenza divenuta definitiva. Tuttavia, senza rimettere in discussione l’autorità di cosa giudicata dell’ordinanza di consegna del 2017 o della condanna pronunciata a seguito di tale consegna, di cui al punto 14 della presente sentenza, OE fa valere che assenso richiesto ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e dell’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 non può essere concesso qualora, come nel procedimento principale, i mandati d’arresto europei che hanno dato luogo alla consegna non siano stati emessi in conformità a tale decisione quadro. In tale contesto, OE non mette in discussione neppure lo status dell’autorità giudiziaria che ha formulato tale richiesta di consenso.

37      In terzo luogo, la Corte ha già dichiarato che, una volta che la persona ricercata sia stata arrestata, poi consegnata allo Stato membro emittente, il mandato d’arresto europeo ha esaurito, in linea di principio, i suoi effetti giuridici, fatti salvi gli effetti della consegna espressamente previsti al capo 3 della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 31 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 77).

38      Orbene, tra gli effetti della consegna previsti a tale capo 3, figurano le eventuali azioni penali per altri reati, le cui condizioni e modalità di attuazione sono previste all’articolo 27 di detta decisione quadro.

39      Tale articolo 27 enuncia, al suo paragrafo 2 la regola della specialità secondo la quale, salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 36].

40      Tale regola esige, infatti, che lo Stato membro emittente che intenda sottoporre a procedimento penale o condannare una persona per un reato commesso prima della sua consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo diverso da quello che ha motivato tale consegna, ottenga l’assenso dello Stato membro di esecuzione al fine di evitare che il primo Stato membro sconfini nelle competenze che lo Stato membro di esecuzione potrebbe esercitare e travalichi le proprie prerogative nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale [v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 40].

41      Solo nei casi previsti all’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, in particolare quando l’assenso è stato prestato conformemente alla lettera g) di tale paragrafo e al paragrafo 4 di detto articolo, le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente sono autorizzate a sottoporre a procedimento penale o a condannare tale persona per un reato diverso da quello che ha motivato la sua consegna [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 63].

42      Tuttavia, nonostante il legame che unisce l’attuazione dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 e l’esistenza di un mandato d’arresto europeo precedentemente eseguito, la Corte ha precisato che la decisione di accordare l’assenso previsto all’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 è distinta da quella relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo e produce, per l’interessato, effetti distinti da quelli di quest’ultima decisione [sentenze del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 60, e del 26 ottobre 2021, Openbaar Ministerie (Diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione), C‑428/21 PPU e C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, punto 49).

43      Come rilevato dall’Avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, la decisione di accordare l’assenso ha un oggetto che le è proprio e, per tale ragione, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al termine di un esame distinto e autonomo rispetto a quello a cui ha dato luogo il mandato d’arresto europeo.

44      Infatti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare se la richiesta di assenso che le è stata presentata sia corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro e di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2, di detta decisione quadro. Detta autorità deve inoltre verificare se il reato per il quale viene richiesto l’assenso comporti esso stesso l’obbligo di consegna ai sensi della medesima decisione quadro 2002/584. Infine, essa deve valutare, alla luce dei motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa di cui agli articoli 3 e 4 di tale decisione quadro, se l’estensione dell’azione penale a reati diversi da quelli che hanno motivato la consegna dell’interessato possa essere autorizzata.

45      Orbene, dal tenore letterale di tali disposizioni non risulta che un vizio che inficia un mandato d’arresto europeo iniziale sia tale da consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’assenso richiesto.

46      Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, qualsiasi altra interpretazione di dette disposizioni comprometterebbe gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2002/584.

47      Infatti, la Corte ha già dichiarato che, sebbene gli articoli 27 e 28 di detta decisione quadro conferiscano agli Stati membri talune precise competenze in occasione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le stesse disposizioni, in quanto sanciscono regole derogatorie rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, non potrebbero essere interpretate in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito dalla suddetta decisione quadro, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi [sentenza del 24 settembre 2020, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principio di specialità), C‑195/20 PPU, EU:C:2020:749, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

48      Orbene, ammettere che le condizioni in cui è stata effettuata la consegna possano essere oggetto di riesame nell’ambito di una richiesta di assenso formulata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 porterebbe a ritardare la decisione di assenso, per motivi estranei a quelli previsti da tale paragrafo 4, il che contrasterebbe con l’imperativo di celerità sotteso a tale decisione quadro.

49      Inoltre, un siffatto riesame sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto in quanto potrebbe mettere in discussione il carattere definitivo della decisione giudiziaria che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione, in violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata ricordato al punto 35 della presente sentenza.

50      Peraltro, poiché è pacifico, come risulta dai punti 13, 14 e da 32 a 34 della presente sentenza, che l’ordinanza di consegna del 2017 è diventata definitiva nonostante il fatto che sia stata adottata a seguito di mandati d’arresto europei caratterizzati dalla circostanza che sono stati emessi da autorità che non possono essere qualificate come «autorità giudiziarie competenti», ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, sarebbe paradossale mettere in discussione, a causa di questa stessa circostanza, l’assenso all’origine del procedimento principale, che, dal canto suo, è conseguente a una richiesta formulata da una siffatta autorità giudiziaria competente.

51      Infine, l’interpretazione dell’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, come accolta al punto 45 della presente sentenza, è tale da favorire la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro l’impunità parimenti perseguito da tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 141). Infatti, ammettere che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa negare l’assenso richiestole ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, di tale decisione quadro per motivi diversi da quelli previsti in tale paragrafo 4 pregiudicherebbe detto obiettivo impedendo alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di sottoporre a procedimento penale, condannare o privare della libertà una persona per un reato commesso prima della sua consegna e diverso da quello per il quale è stata consegnata.

52      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.

 Sulla seconda questione

53      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,

dev’essere interpretato nel senso che:

la circostanza che un mandato d’arresto europeo in base al quale una persona è stata oggetto di una decisione di consegna sia stato emesso da un’autorità che non costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, non osta a che, successivamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, investita di una richiesta in tal senso da parte di un’autorità giudiziaria emittente ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 1, dia il proprio assenso a che tale persona sia sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello che ha motivato tale consegna.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.