Language of document : ECLI:EU:T:2022:509

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

7 settembre 2022 (*)

«Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/942 – Decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Competenza dell’ACER – Articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 – Articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1222 – Diritto applicabile – Regolamento (UE) 2019/943»

Nella causa T‑631/19,

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), con sede in Bonn (Germania), rappresentata da H. Haller, N. Gremminger, L. Reiser, V. Vacha e C. Dietz-Polte, avvocati,

ricorrente,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet e E. Tremmel, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da V. Tomljenović, presidente, V. Kreuschitz, F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice) e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare:

–        il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2019;

–        il controricorso, la replica e la controreplica depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 16 dicembre 2019, il 30 gennaio 2020 e il 14 aprile 2020,

–        vista la decisione del Tribunale, su proposta della Seconda Sezione, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale;

–        vista la decisione del Tribunale (Seconda Sezione ampliata), su proposta della giudice relatrice, di porre quesiti scritti alle parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ai quali queste ultime hanno risposto entro i termini impartiti;

–        vista la decisione del presidente del Tribunale di designare un altro giudice per completare il collegio giudicante, a causa dell’impedimento di un membro della Seconda Sezione ampliata,

in seguito all’udienza del 17 novembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente, la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), chiede, da un lato, l’annullamento parziale della decisione n. 02/2019 dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 21 febbraio 2019, riguardante le proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni per il calcolo della capacità Core, relative a una metodologia regionale comune per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera (in prosieguo: la «decisione iniziale») e, dall’altro lato, l’annullamento della decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER, dell’11 luglio 2019, che respinge il suo ricorso avverso la decisione iniziale (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»).

 Fatti

2        Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24), enuncia una serie di requisiti in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero nel settore dell’energia elettrica. Tali requisiti includono, in particolare, la determinazione di una metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità (in prosieguo: la «CCM») in ciascuna delle regioni di calcolo della capacità (in prosieguo: le «CCR»), conformemente alle disposizioni della sezione 3, intitolata «Metodologie di calcolo della capacità», del capitolo 1 del titolo II, del regolamento 2015/1222. Tale sezione di detto regolamento contiene gli articoli da 20 a 26; l’articolo 20 enuncia le regole relative all’«[i]ntroduzione della metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso».

3        Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, i gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «TSO») di ciascuna CCR sono tenuti ad adottare una proposta per una CCM nelle loro rispettive CCR e a sottoporla all’approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») interessate.

4        Conformemente all’articolo 9, paragrafi 10 e 12, del regolamento 2015/1222, le ANR interessate tentano poi di trovare un accordo e di adottare una decisione sulla proposta di CCM dei TSO o sulla versione modificata da questi ultimi, su richiesta delle suddette ANR. In forza dell’articolo 9, paragrafi 11 e 12, del regolamento 2015/1222, qualora le ANR interessate non siano state in grado di raggiungere un siffatto accordo, l’ACER delibera sulla proposta di CCM dei TSO o sulla sua versione modificata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22), anteriormente conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1).

5        Nel caso di specie, il 15 settembre 2017, i TSO della CCR Core (comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia), in forza dell’articolo 9, paragrafo 7, e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, hanno sottoposto, per approvazione, alle ANR di detta CCR due proposte riguardanti, rispettivamente, il progetto regionale di CCM del giorno prima e il progetto regionale di CCM infragiornaliera, elaborati conformemente a questo medesimo regolamento.

6        Il 9 marzo 2018 le ANR della CCR Core hanno emesso, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, due richieste di modifiche relative, rispettivamente, a ciascuna delle due proposte di CCM del giorno prima e infragiornaliera.

7        Il 4 giugno 2018 i TSO, conformemente all’articolo 9, paragrafo 12, prima frase, del regolamento 2015/1222, hanno sottoposto alle ANR della CCR Core una versione modificata delle due proposte di CCM del giorno prima e infragiornaliera (in prosieguo, congiuntamente: le «due proposte modificate di CCM»). L’ultima di dette ANR le ha ricevute il 19 giugno 2018.

8        Con lettere del 20 luglio e del 21 agosto 2018, la presidenza del forum regionale dei regolatori dell’energia della CCR Core (in prosieguo: il «CERRF») ha informato, in sostanza, a nome dell’insieme delle ANR di detta regione, l’ACER del fatto che esse non erano pervenute, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, a un accordo unanime per approvare le due proposte modificate di CCM, né per chiedere all’ACER una proroga del termine di due mesi di cui esse disponevano per adottare una decisione, a partire dall’ultima presentazione di dette proposte, né per domandarle di statuire essa stessa sulle due proposte modificate di CCM.

9        Il 18 settembre 2018 le ANR della CCR Core hanno trasmesso all’ACER un «[d]ocumento non ufficiale di tutte le [ANR] della [CCR] Core sul progetto regionale dei TSO della [CCR] Core riguardante [le due proposte modificate di CCM]» (in prosieguo: il «documento del 18 settembre 2018»), al fine di informare, in linea con la comunicazione del presidente del CERRF di cui al precedente punto 8, l’ACER delle loro rispettive posizioni comuni e di dissenso. A tale titolo, esse hanno affermato, in particolare, che le due proposte modificate di CCM non tenevano conto di tutte le richieste di modifiche delle ANR, che dette proposte non erano sufficientemente dettagliate o perfettamente conformi al regolamento 2015/1222 e che non contenevano definizioni chiare, trasparenti e armonizzate né soglie e valori definiti e giustificati. Esse hanno aggiunto che, dei 29 distinti punti contenuti nelle due proposte modificate di CCM, 19 erano stati approvati dalle ANR, che suggerivano all’ACER di tener conto degli stessi, mentre 10 di tali punti non erano stati approvati.

10      In forza dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, in assenza di accordo delle ANR della CCR Core sulle due proposte modificate di CCM, l’ACER era tenuta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009, a decidere in merito alle suddette proposte.

11      A seguito di una consultazione pubblica avviata sulle due proposte modificate di CCM e dopo aver cooperato con tutte le ANR e i TSO interessati, l’ACER, in forza delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, ha adottato la decisione iniziale. Con detta decisione, essa ha adottato le CCM del giorno prima e infragiornaliera del CCR Core, quali figuravano negli allegati I e II di questa medesima decisione.

12      Il 23 aprile 2019 la ricorrente, in forza dell’articolo 19 del regolamento n. 713/2009, ha proposto un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER (in prosieguo: la «commissione dei ricorsi») avverso la decisione iniziale.

13      Con decisione della commissione dei ricorsi, detta commissione ha respinto il ricorso avverso la decisione iniziale in quanto infondato.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare le disposizioni della decisione iniziale, il cui elenco è riportato qui di seguito, nonché la decisione della commissione dei ricorsi, adottata al loro riguardo:

–        articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato I della decisione iniziale;

–        articolo 10, paragrafo 4, seconda metà della frase, e articolo 10, paragrafo 5, dell’allegato I della decisione iniziale;

–        articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, e articolo 16, paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato I della decisione iniziale;

–        articolo 5, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato II della decisione iniziale;

–        articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii), dell’allegato II della decisione iniziale;

–        tutte le disposizioni degli allegati I e II della decisione iniziale che rinviano espressamente alle disposizioni summenzionate;

–        in subordine, annullare integralmente la decisione iniziale e la decisione della commissione dei ricorsi;

–        condannare l’ACER alle spese.

15      L’ACER conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità 

16      L’ACER chiede il rigetto del ricorso in quanto parzialmente irricevibile, nella parte in cui è diretto avverso la decisione iniziale.

17      In primo luogo, essa afferma, in sostanza, che, alla luce della competenza della commissione dei ricorsi ad esaminare le decisioni, quale la decisione iniziale, da essa stessa adottate e della regola di esaurimento della procedura interna di ricorso applicabile ai ricorrenti ordinari, come la ricorrente, solo la decisione della commissione dei ricorsi può essere oggetto di un ricorso di annullamento. In secondo luogo, in ogni caso, poiché il termine di due mesi per la proposizione di un ricorso di annullamento, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, avverso la decisione iniziale è scaduto al momento della proposizione del presente ricorso, quest’ultimo sarebbe tardivo e, di conseguenza, manifestamente irricevibile.

18      La ricorrente contesta gli argomenti dell’ACER. In primo luogo, essa fa valere che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva implica che tanto la decisione della commissione dei ricorsi quanto la decisione iniziale possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale. In secondo luogo, la ricorrente contesta che il termine per proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione iniziale sia scaduto, in quanto essa era tenuta ad esaurire la procedura interna di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi prima di poter proporre un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea.

19      Anzitutto, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 14, la domanda di annullamento della ricorrente è diretta sia contro la decisione iniziale sia contro la decisione della commissione dei ricorsi.

20      Successivamente, in primo luogo, occorre osservare che, nella sua qualità di ANR della Repubblica federale di Germania, la ricorrente è una persona giuridica, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Orbene, per quanto riguarda i ricorsi proposti da persone giuridiche, l’articolo 263, quinto comma, TFUE precisa che «[g]li atti che istituiscono gli organi e [gli] organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o [di detti] organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti».

21      In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (v. sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie, per quanto riguarda l’organo dell’Unione competente nel settore dell’energia, occorre fare riferimento al regolamento 2019/942, che ha sostituito il regolamento n. 713/2009 ed è entrato in vigore, conformemente al suo articolo 47, il 4 luglio 2019, ossia prima della proposizione del presente ricorso, il 21 settembre 2019, e nel periodo intermedio tra l’adozione della decisione iniziale, il 21 febbraio 2019, e l’adozione della decisione della commissione dei ricorsi, l’11 luglio 2019. Tale regolamento fissa, in particolare, le regole interne di funzionamento e di procedura dell’ACER.

23      Orbene, poiché il regolamento 2019/942 non contiene nessuna deroga alla regola del regime transitorio di cui al precedente punto 21, occorre ritenere che, alla data di proposizione del presente ricorso, alla quale deve essere valutata la ricevibilità di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Whirlpool Europe/Commissione, T‑118/13, EU:T:2016:365, punto 49, e ordinanza del 21 novembre 2019, ZW/BEI, T‑727/18, non pubblicata, EU:T:2019:809, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), le regole di procedura applicabili a quest’ultimo e che determinano la sua ricevibilità erano quelle previste dal suddetto regolamento.

24      In terzo luogo, per quanto riguarda le condizioni per la proposizione di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso la decisione iniziale nonché contro la decisione della commissione dei ricorsi, dall’articolo 28, paragrafo 1, e dall’articolo 29 del regolamento 2019/942, letti alla luce del considerando 34 del medesimo regolamento, risulta che le persone fisiche e giuridiche che intendono contestare una decisione dell’ACER di cui sono destinatarie o che le riguardano individualmente e direttamente possono adire la commissione dei ricorsi e che, qualora tale possibilità sia loro offerta, esse sono legittimate a contestare dinanzi al Tribunale solo la decisione di detta commissione dei ricorsi.

25      Infine, l’articolo 29 del regolamento 2019/942 precisa che «[i] ricorsi per l’annullamento di una decisione dell’ACER a norma di [questo medesimo] regolamento (…) possono essere presentati dinanzi alla Corte di giustizia solo dopo l’esaurimento della procedura di ricorso di cui all’articolo 28 [del suddetto regolamento]».

26      L’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 29 del regolamento 2019/942, letti alla luce del considerando 34 del medesimo regolamento, fissano le condizioni e le modalità specifiche relative ai ricorsi di annullamento, di cui all’articolo 263, quinto comma, TFUE, quali adottate dal legislatore dell’Unione nell’atto legislativo che istituisce l’ACER, ossia il regolamento 2019/942. Pertanto, la natura stessa dell’esaurimento della procedura interna di ricorso, di cui all’articolo 28 del regolamento 2019/942, alla quale l’articolo 29 del medesimo regolamento fa riferimento in modo esplicito, implica che il giudice dell’Unione intervenga, se del caso, solo per verificare il risultato finale al quale conduce la procedura interna di ricorso, ossia per esaminare la decisione adottata dopo l’esaurimento di tale mezzo di ricorso interno e, quindi, la decisione della commissione dei ricorsi (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:59, punti 81 e 82).

27      Pertanto, il ricorso di annullamento di una decisione adottata dall’ACER non può, in caso di ricorso interno proposto avverso tale decisione, essere considerato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della commissione dei ricorsi che aveva respinto tale ricorso interno (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:59, punto 84) o che aveva, se del caso, confermato la decisione iniziale. Ciò comporta che i motivi e gli argomenti del presente ricorso che si fondano su vizi della decisione iniziale e che non possono essere interpretati come parimenti diretti contro la decisione della commissione dei ricorsi devono essere respinti in quanto inoperanti, posto che il giudice dell’Unione si pronuncia soltanto sulla legittimità di quest’ultima decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, Heli-Flight/AESA, T‑102/13, EU:T:2014:1064, punto 32).

28      Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato, al punto 84 dell’atto introduttivo, che il presente ricorso era diretto contro la decisione iniziale, nella forma in cui si trovava dopo la decisione della commissione dei ricorsi. Pertanto, nei limiti in cui quest’ultima decisione si basa sulla motivazione della decisione iniziale, o addirittura conferma detta motivazione, implicitamente o esplicitamente, tutti i motivi e gli argomenti di detto ricorso diretti contro questa stessa motivazione devono essere considerati pienamente operanti ai fini del controllo della legittimità della decisione della commissione dei ricorsi e, pertanto, a sostegno della domanda di annullamento nella parte in cui è diretta contro quest’ultima decisione, essendo detta domanda l’unica ricevibile. Per contro, la domanda di annullamento nella parte in cui è diretta contro la decisione iniziale dev’essere respinta in quanto irricevibile.

 Nel merito

29      A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 9, paragrafi 7 e 12, del regolamento 2015/1222, in quanto l’ACER avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza. Il secondo motivo verte, in sostanza, su un errore di diritto quanto alla determinazione del diritto applicabile, in quanto la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto accettare di controllare la legittimità della decisione iniziale alla luce degli articoli da 14 a 16 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). Il terzo motivo verte su diverse violazioni del regolamento 2019/943. Il quarto motivo verte sulla violazione del regolamento 2015/1222. Il quinto motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità. Il sesto motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafi 7 e 12, del regolamento 2015/1222, in quanto l’ACER avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza

30      La ricorrente sostiene che, adottando la decisione iniziale, l’ACER ha ecceduto i limiti della sua competenza. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa valere che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 7 e 12, del regolamento 2015/1222, la competenza dell’ACER costituisce una competenza subordinata e sussidiaria, in quanto quest’ultima è divenuta competente solo quando e nella misura in cui le ANR non si sono accordate per adottare una decisione sulle due proposte modificate di CCM. La ricorrente evidenzia che altre versioni linguistiche dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, come la versione inglese, sono formulate in maniera più aperta rispetto alla versione tedesca, alla quale l’ACER fa riferimento. In secondo luogo, secondo la ricorrente, l’obiettivo della normativa è di pervenire a CCM comuni, il che non implica che l’ACER possa ignorare accordi parziali ottenuti e esigenze formulate a livello delle ANR. Pertanto, l’ACER dovrebbe tener conto di eventuali accordi parziali tra le ANR e soltanto statuire sui punti di disaccordo residui tra queste ultime. In terzo luogo, la ricorrente spiega che, nella lettera del 20 luglio 2018, le ANR hanno formalmente informato l’ACER del fatto che esse non erano pervenute a un accordo completo su taluni elementi chiave delle due proposte modificate di CCM e che le avrebbero comunicato successivamente maggiori precisazioni sulle discussioni avvenute tra di loro in merito a tali elementi chiave e a talune altre questioni, come hanno poi fatto nel documento del 18 settembre 2018. Di conseguenza, nel momento in cui l’ACER ha ricevuto detta lettera, essa conosceva già tutte le posizioni delle ANR e solo dieci punti, in concreto precisati da queste ultime nel documento del 18 settembre 2018, le sarebbero stati presentati affinché essa statuisse al riguardo. Pertanto, l’ACER avrebbe erroneamente deciso, nella decisione iniziale, in merito ai punti che non le sarebbero stati sottoposti per decisione, come risulterebbe dal documento del 18 settembre 2018. In quarto luogo, la ricorrente evidenzia che la decisione iniziale viola il principio di sussidiarietà, secondo il quale, in generale, tutte le istituzioni dell’Unione devono agire con misura nell’ambito delle competenze loro attribuite e, in particolare, l’ACER non deve ignorare gli accordi parziali ottenuti e le esigenze formulate a livello delle ANR.

31      L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto del primo motivo. A suo avviso, la commissione dei ricorsi avrebbe correttamente constatato, nella sua decisione, di essere competente ad adottare la decisione iniziale e, così facendo, essa avrebbe agito nei limiti della sua competenza.

32      Nel caso di specie, conformemente alla determinazione della ricevibilità del ricorso e dell’utilità dei motivi dedotti a sostegno di quest’ultimo effettuata al precedente punto 28, occorre verificare se la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto omettendo, nella sua decisione, di constatare che, adottando la decisione iniziale, l’ACER avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza, come invocato dalla ricorrente a sostegno del ricorso proposto dinanzi ad essa.

33      Al riguardo, dalla giurisprudenza relativa alle norme che disciplinano la competenza delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione emerge che la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e che autorizza l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo (v. sentenze del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione, T‑584/08, EU:T:2011:26, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34      Al momento in cui è stata adottata la decisione della commissione dei ricorsi, che è il solo atto di cui la ricorrente è legittimata a contestare la legittimità nell’ambito del presente ricorso (v. il precedente punto 28), ossia l’11 luglio 2019, il regolamento 2019/942 era già entrato in vigore ed era applicabile e aveva sostituito il regolamento n. 713/2009, anteriormente applicabile (v. il precedente punto 22). Inoltre, il regolamento 2015/1222 era altresì in vigore e applicabile, e ciò conformemente all’articolo 84 di quest’ultimo, a partire dal 14 agosto 2015, ossia il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 25 luglio 2015. Orbene, l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942, anteriormente l’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222 autorizzavano l’ACER, entro un termine di sei mesi, a statuire o ad adottare decisioni individuali su questioni o problemi di regolamentazione che incidevano sul commercio transfrontaliero o sulla sicurezza della rete transfrontaliera rientranti nella competenza delle ANR, quali l’adozione delle CCM del giorno prima e infragiornaliera di ciascuna CCR, qualora le ANR competenti non fossero pervenute ad un accordo entro il termine loro impartito a tal fine o se le ANR competenti le avessero rivolto una domanda congiunta in tal senso. Alla data di adozione della decisione della commissione dei ricorsi, solo tali disposizioni potevano offrire una base giuridica a detta decisione.

35      Pertanto, l’esame del presente motivo impone di interpretare l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942, anteriormente l’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, al fine di verificare se dette disposizioni fossero tali da fondare la competenza dell’ACER ad adottare definitivamente le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core, quali figuranti negli allegati I e II della decisione della commissione dei ricorsi.

36      Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente a costante giurisprudenza, per interpretare disposizioni del diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo dei termini in cui sono redatte, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte [v. sentenze dell’11 luglio 2018, COBRA, C‑192/17, EU:C:2018:554, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑122/18, EU:C:2020:41, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

37      Nel caso di specie, i TSO della CCR Core hanno sottoposto per approvazione – essendovi tenuti in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 7, lettera a), nonché dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222 – a tutte le ANR di detta CCR proposte di CCM del giorno prima e infragiornaliera per questa medesima CCR. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento 2015/1222, le ANR dovevano decidere in merito a tali proposte entro un termine di sei mesi a decorrere dalla loro ricezione da parte dell’ultima delle ANR interessate. Tuttavia, dal momento che dette ANR hanno formulato domande di modifica delle proposte delle CCM interessate, in seguito alle quali i TSO hanno sottoposto loro, per approvazione, le due proposte modificate di CCM del giorno prima e infragiornaliera, queste ultime disponevano, in forza dell’articolo 9, paragrafo 12, di detto regolamento, di un termine supplementare di due mesi per decidere in merito a dette proposte modificate, dopo la loro presentazione. Orbene, è pacifico che le ANR della CCR Core non sono state in grado di pervenire, entro il termine loro impartito, ad un accordo su queste stesse proposte modificate, circostanza di cui l’ACER è stata informata con lettere della presidenza del CERRF del 20 luglio e del 21 agosto 2018.

38      Pertanto, come correttamente sostenuto dall’ACER, la competenza di quest’ultima a statuire o ad adottare una decisione definitiva sulle due proposte modificate di CCM del giorno prima e infragiornaliera si fondava, nel caso di specie, sulla circostanza, di cui all’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 e all’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, che le ANR della CCR Core non erano pervenute ad un accordo su dette proposte entro il termine di due mesi loro impartito a tal fine.

39      Orbene, in primo luogo, dalla lettera dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e dell’articolo 9 del regolamento 2015/1222 non emerge che, nell’ambito dell’esercizio di una siffatta competenza e al di là dell’obbligo ad essa incombente, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 11, del regolamento 2019/942, di consultare le ANR e i TSO interessati nella fase della preparazione della sua decisione, l’ACER sarebbe stata vincolata dalle osservazioni trasmesse da questi ultimi. In particolare, da dette disposizioni non risulta che la competenza dell’ACER sia limitata ai soli aspetti sui quali le ANR non sarebbero riuscite a trovare un accordo. Al contrario, l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942, anteriormente l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222 intendono le «questioni regolamentari» o il «problema» rientranti inizialmente nella competenza delle ANR, prima, in mancanza di accordo tra queste ultime, di rientrare in quella dell’ACER, come un insieme inscindibile di cui le ANR, poi l’ACER, si trovano globalmente investite, senza operare una siffatta distinzione. Alla luce della loro formulazione, l’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente l’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9 del regolamento 2015/1222 devono quindi essere interpretati nel senso che, qualora le ANR competenti non riescano a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti del problema di regolamentazione loro sottoposto entro il termine loro impartito a tal fine, l’ACER è legittimata a decidere essa stessa su tale problema, senza che la sua competenza si limiti alle sole questioni o ai soli aspetti particolari sui quali il disaccordo tra dette ANR si sarebbe cristallizzato.

40      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale il testo della versione inglese dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, che prevede che l’ACER sia legittimata a decidere in merito alle proposte dei TSO «[w]here the competent regulatory authorities have not been able to reach an agreement» [qualora (…) le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo], potrebbe accreditare l’idea che la competenza dell’ACER sia limitata ai soli aspetti del problema in questione sui quali le ANR non sarebbero riuscite a trovare un accordo.

41      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere infatti interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (v. sentenza del 6 giugno 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17, EU:C:2018:398, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, una disposizione del diritto dell’Unione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nel caso di specie, si deve constatare che il testo della versione inglese citato al precedente punto 40 non contiene una norma sostanzialmente diversa da quella risultante dalle altre versioni linguistiche, quali le versioni ceca, tedesca o francese, che enunciano che l’ACER è competente a decidere, rispettivamente, «[p]okud příslušné regulační orgány nedokážou (…) dosáhnout dohody», «[f]alls es den Regulierungsbehörden nicht gelingt, (…) eine Einigung (…) zu erzielen» o «[l]orsque les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord» ([q]ualora (…) le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di raggiungere un accordo). Orbene, la formulazione di queste altre versioni linguistiche conferma l’interpretazione di tale disposizione nel senso indicato al precedente punto 39.

43      In secondo luogo, tale interpretazione letterale dell’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222 è corroborata dal contesto e dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tali disposizioni fanno parte, come chiariti dai lavori preparatori di quest’ultima.

44      A tal riguardo, dalla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (COM/2007/0530 definitivo), all’origine del regolamento n. 713/2009, emerge che le disposizioni contenute in detta proposta si basavano, segnatamente, sulla constatazione che, «[n]onostante il mercato interno dell’energia [avesse] avuto uno sviluppo considerevole, sugli aspetti transfrontalieri si osserva[va] [ancora] un vuoto normativo» e che «[l]’impostazione (…) che in pratica comporta[va] generalmente l’accordo di 27 organismi di regolamentazione e di oltre 30 operatori dei sistemi di trasmissione, non sta[va] producendo gli attesi risultati» e «non [aveva] portato ad adottare quelle reali decisioni su temi complessi che [in quel momento] si rend[evano] invece necessarie». Per tali motivi, era stato deciso di creare «[l]’[a]genzia [che] [avrebbe dovuto] integrare, a livello europeo, le mansioni di regolamentazione svolte in ambito nazionale dalle autorità di regolamentazione», segnatamente grazie all’attribuzione di «[f]acoltà decisionali individuali». Tale facoltà doveva essere attribuita all’ACER «[a]l fine di affrontare i temi specifici transfrontalieri», in particolare «decidere in merito al regime regolamentare applicabile alle infrastrutture nel territorio di uno o più Stati membri», come è stato infine previsto all’articolo 8 del regolamento n. 713/2009.

45      Inoltre, dalla relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (COM/2016/0863 final), che è all’origine del regolamento 2019/942, risulta che le disposizioni in essa contenute dovevano segnatamente consentire di «adeguare la vigilanza regolamentare ai mercati regionali». In particolare, non sembrava più opportuno per le nuove realtà di tali mercati che «(…) tutte le principali decisioni [fossero] adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi in cui [era] necessaria una soluzione regionale comune» e che «[l]a vigilanza regolamentare resta[va] pertanto disorganica e comporta[va] un rischio di decisioni divergenti e inutili ritardi». Per tali motivi, si riteneva che «[i]l rafforzamento dei poteri dell’ACER sulle suddette questioni transfrontaliere, che [avrebbe richiesto] una decisione regionale coordinata, [avrebbe contribuito] a un processo decisionale più rapido ed efficace», tenendo presente che «[i] regolatori nazionali, che decidono in seno all’ACER su tali questioni attraverso il voto a maggioranza, continueranno a partecipare appieno al processo». L’assegnazione all’ACER di «competenze aggiuntive limitate» era considerata conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa operava «nelle aree in cui un processo decisionale frammentario su questioni di rilevanza transfrontaliera creerebbe problemi o incongruenze per il mercato interno». Inoltre, essa era giudicata conforme al principio di proporzionalità, in quanto «[all]’ACER [erano] assegnate funzioni supplementari, in particolare riguardo alla gestione regionale del sistema energetico, che saranno svolte mantenendo tuttavia inalterato il ruolo centrale [delle ANR] nella regolamentazione dell’energia». È in tal ambito che la proposta di regolamento, nel suo «capo [I,] defini[va] (…) una serie di nuovi compiti per l’ACER, concernenti (…) la supervisione dei gestori del mercato elettrico designati e l’approvazione dei metodi e della proposta riguardanti l’adeguatezza della generazione e la preparazione ai rischi». Questi nuovi compiti dell’ACER sono stati formalizzati, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942.

46      Dalle relazioni su tali proposte di regolamento deriva una chiara volontà del legislatore dell’Unione di rendere l’adozione di decisioni su questioni transfrontaliere, difficili ma necessarie, più efficace e più rapida, e ciò attraverso un rafforzamento dei poteri decisionali individuali dell’ACER che sia conciliabile con il mantenimento del ruolo centrale delle ANR in materia di regolamentazione energetica.

47      Ciò corrisponde anche a taluni degli obiettivi perseguiti dai regolamenti n. 713/2009 e 2019/942. Infatti, come ricordato al considerando 10 del regolamento 2019/942, anteriormente al considerando 5 del regolamento n. 713/2009, gli Stati membri devono cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas naturale, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica dell’Unione, e un organo centrale indipendente, ossia l’ACER, è stato istituito al fine di colmare il vuoto normativo a livello dell’Unione e contribuire all’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. Pertanto, come indicato al considerando 11 del regolamento 2019/942, anteriormente al considerando 6 del regolamento n. 713/2009, l’ACER deve garantire un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte dalle rispettive ANR e, se necessario, il loro perfezionamento a livello dell’Unione. Essa dispone quindi, come precisato ai considerando 33 e 34 del regolamento 2019/942, anteriormente ai considerando 18 e 19 del regolamento n. 713/2009, di poteri decisionali idonei a consentirle di svolgere le sue funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, trasparente, ponderata e, soprattutto, indipendente rispetto ai produttori di energia elettrica e di gas, ai TSO e ai consumatori. Essa deve esercitare tali poteri assicurando la conformità di tali decisioni con il diritto dell’Unione relativo all’energia, sotto il controllo della commissione dei ricorsi, che fa parte dell’ACER, pur essendo indipendente in seno a quest’ultima, e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

48      Ne consegue che l’ACER è stata segnatamente dotata di poteri regolamentari e decisionali propri, che essa esercita in piena indipendenza e sotto la propria responsabilità, al fine di poter supplire alle ANR qualora la loro cooperazione volontaria non consenta loro di adottare decisioni individuali su questioni o su problemi particolari rientranti nella loro competenza regolamentare. Come indicato ai considerando 11 e 45 del regolamento 2019/942, anteriormente ai considerando 6 e 29 del regolamento n. 713/2009, l’ACER diviene quindi competente a pronunciarsi, in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, su questioni regolamentari o problemi rilevanti per l’efficace funzionamento dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, solo qualora e nella misura in cui, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 TUE, gli obiettivi perseguiti dall’Unione non possono essere realizzati in misura sufficiente tramite la cooperazione degli Stati membri interessati, in mancanza di un accordo globale raggiunto tra le loro ANR su questioni regolamentari o problemi inizialmente rientranti nella loro competenza.

49      Pertanto, la logica del sistema alla base dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento 713/2009, e dell’articolo 9 del regolamento 2015/1222 è che, qualora le ANR a livello degli Stati membri, non siano riuscite, entro il termine impartito a tal fine, ad adottare una decisione individuale su questioni regolamentari o su una questione di loro competenza, che sono rilevanti per il funzionamento efficiente dei mercati interni dell’energia elettrica, come l’elaborazione delle CCM regionali di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 7, lettera a), e all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, la competenza ad adottare tale decisione spetta all’ACER, senza che sia previsto che una parte di tale competenza possa essere mantenuta, a livello nazionale, dalle ANR, ad esempio su alcune delle questioni regolamentari o su alcuni degli aspetti del problema di cui trattasi sul quale esse hanno raggiunto un accordo.

50      Inoltre, nei limiti in cui l’ACER esercita la propria competenza in piena autonomia e sotto la propria responsabilità, la commissione dei ricorsi afferma correttamente, al punto 157 della sua decisione, che essa non può essere vincolata dalla posizione assunta dalle ANR competenti su alcune delle questioni regolamentari o su taluni aspetti dei problemi che erano stati loro sottoposti e sui quali esse erano pervenute ad accordarsi, in particolare quando ritiene che tale posizione non sia conforme al diritto dell’Unione in materia di energia. Del resto, la ricorrente non contesta neppure, nell’ambito del presente ricorso, tale valutazione della commissione dei ricorsi.

51      Inoltre, poiché all’ACER sono stati attribuiti poteri decisionali propri per consentirle di svolgere efficacemente le sue funzioni regolamentari, l’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente l’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9 del regolamento 2015/1222 devono essere intesi nel senso che autorizzano l’ACER a modificare le proposte dei TSO al fine di garantire la loro conformità al diritto dell’Unione in materia di energia, prima della loro approvazione. Tale potere è indispensabile affinché l’ACER possa svolgere efficacemente le sue funzioni regolamentari, poiché, come correttamente evidenziato dalla commissione dei ricorsi al punto 150 della decisione impugnata, nessuna disposizione del regolamento 2019/942, anteriormente del regolamento n. 713/2009, o del regolamento 2015/1222, prevede, al pari dell’articolo 9, paragrafo 12, prima e seconda frase, del regolamento 2015/1222, riguardante le ANR, che l’ACER possa chiedere ai TSO di modificare la loro proposta, prima di approvarla. Infatti, queste ultime disposizioni trovano applicazione solo nell’ambito della procedura di coordinamento e cooperazione tra diverse ANR, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 10, del regolamento 2015/1222, al fine di agevolare un accordo tra loro, ma non in nome del potere decisionale proprio attribuito all’ACER in assenza di un siffatto accordo, ai sensi dell’’articolo 9, paragrafo 12, terza frase, del medesimo regolamento.

52      Infine, occorre rilevare che nel regolamento 2019/942, anteriormente il regolamento n. 713/2009, i poteri decisionali propri attribuiti all’ACER sono stati conciliati con il mantenimento del ruolo centrale riconosciuto alle ANR in materia di regolamentazione dell’energia, poiché, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, anteriormente l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 713/2009, l’ACER, nella persona del suo direttore, adotta le sue decisioni solo dopo aver ricevuto o ottenuto il parere favorevole del comitato dei regolatori, in cui sono rappresentate tutte le ANR e la Commissione europea; ogni membro di detto comitato dispone di un voto e il comitato delibera a maggioranza dei due terzi, come previsto dagli articoli 21 e 22, paragrafo 1, di tale regolamento, anteriormente all’articolo 14 del regolamento n. 713/2009.

53      Pertanto, la finalità dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e dell’articolo 9 del regolamento 2015/1222, nonché il contesto in cui tali disposizioni si collocano confermano che, nel caso in cui le ANR competenti non siano pervenute a un accordo su tutti gli aspetti del problema normativo loro sottoposto, entro il termine loro impartito a tal fine, l’ACER è legittimata a statuire o a decidere essa stessa su tale problema, fatto salvo il mantenimento del ruolo centrale riconosciuto alle ANR attraverso il parere conforme del comitato dei regolatori e senza che la sua competenza si limiti ai soli aspetti specifici sui quali il disaccordo di dette ANR si sarebbe cristallizzato.

54      In terzo luogo, tale interpretazione dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e dell’articolo 9 del regolamento 2015/1222 non può essere rimessa in discussione alla luce delle circostanze proprie del caso di specie.

55      In primo luogo, dall’articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 7, lettera a), e dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222 risulta che ciascuna delle CCM regionali è concepita come un insieme normativo inscindibile, che deve dar luogo ad un’approvazione unica da parte delle autorità di regolamentazione competenti. Correttamente, quindi, al punto 156 della sua decisione, la commissione dei ricorsi ha evidenziato che «non si poteva decidere su un aspetto determinato di dette CCM (oggetto di disaccordo [tra le ANR]) senza modificare un altro aspetto [di queste medesime CCM] (oggetto di accordo [tra dette ANR]), considerate le interazioni potenziali e gli effetti incrociati [esistenti] tra i diversi aspetti [interessati]». Del resto, la ricorrente non ha contestato, nell’ambito del presente ricorso, tale valutazione della commissione dei ricorsi né, a fortiori, dimostrato che, nel caso di specie, le questioni regolamentari o gli aspetti delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core sui quali le ANR di detta CCR sarebbero riuscite ad accordarsi, come attestato dal documento del 18 settembre 2018, sarebbero stati separabili dalle altre questioni o dagli altri aspetti trattati in tali CCM.

56      In secondo luogo, e nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento, a tal riguardo, al contenuto del documento del 18 settembre 2018, occorre osservare che quest’ultimo costituisce un documento, emesso dalle ANR, che non è giuridicamente vincolante per l’ACER e che non può incidere sulla determinazione della portata dell’articolo 6 del regolamento 2019/942, anteriormente dell’articolo 8 del regolamento n. 713/2009, o dell’articolo 9 del regolamento 2015/1222, né su quella delle competenze o dei doveri dell’ACER che ne derivano. In ogni caso, l’affermazione della ricorrente secondo cui il documento del 18 settembre 2018 avrebbe concretamente distinto le questioni regolamentari o gli aspetti delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core sui quali le ANR di detta CCR sarebbero riuscite ad accordarsi da quelli sui quali esse non avrebbero trovato un siffatto accordo entro il termine impartito e che, in quanto tali, sarebbero rientrati nella competenza dell’ACER non è attestata dal contenuto di tale documento.

57      Infatti, nel documento del 18 settembre 2018, le ANR della CCR Core hanno constatato, in modo puramente informale, che le proposte dei TSO sulle CCM del giorno prima e infragiornaliera di tale medesima CCR non rispettavano tutti i requisiti del regolamento 2015/1222, che erano «lungi dall’essere esecutive» e che, pertanto, non potevano approvarle così com’erano. Inoltre, esse hanno rilevato che dette proposte non si basavano su definizioni chiare, trasparenti e precise né su soglie e valori ben definiti e giustificati. Tali osservazioni attestano che la mancata approvazione delle proposte dei TSO sulle CCM del giorno e infragiornaliera della CCR Core da parte delle ANR competenti era dovuta, nel caso di specie, più che all’esistenza di disaccordi tra queste ultime su talune questioni o su taluni aspetti precisi e concreti di dette CCM, all’individuazione di un serio problema generale di conformità al regolamento 2015/1222 delle proposte che i TSO avevano loro sottoposto.

58      Per altro verso, e in ogni caso, dal documento del 18 settembre 2018 risulta che, in quest’ultimo, le ANR della CCR Core hanno constatato, più che l’esistenza di disaccordi tra loro su talune questioni regolamentari o su taluni aspetti precisi e concreti delle CCM del giorno prima e infragiornaliera di detta CCR, l’impossibilità di giungere a un accordo integrale su tali questioni o su tali aspetti. Infatti, in detto documento alcune questioni erano indicate sia tra i punti di accordo sia tra quelli di disaccordo. Ciò si verificava, in particolare, nel caso della metodologia per la selezione degli elementi critici di rete e delle contingenze utilizzate nel calcolo della capacità, dell’integrazione delle capacità assegnate a lungo termine o del metodo per la convalida della capacità. Pertanto, anche supponendo che talune questioni regolamentari o taluni aspetti precisi e concreti delle CCM del giorno pima e infragiornaliera di detta CCR fossero stati separabili dagli altri, resta il fatto che i punti di accordo o di disaccordo tra le ANR della regione Core riguardo alle CCM del giorno prima e a infragiornaliera di detta CCR non coincidevano, nel caso di specie, con questioni regolamentari o aspetti di dette CCM chiaramente circoscritti.

59      Infine, dal contenuto del documento del 18 settembre 2018 risulta che le ANR della CCR Core si aspettavano dall’ACER che, nell’esercizio della sua competenza, essa controllasse e garantisse che le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core contenessero le norme necessarie per impedire qualsiasi discriminazione indebita tra gli scambi interni e gli scambi interzonali, come richiesto dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1222, questione regolamentare sulla quale esse non avevano potuto raggiungere un accordo integrale. Orbene, il perseguimento di un siffatto obiettivo poteva implicare la revisione e, se del caso, la modifica delle norme sul calcolo della capacità, al fine di garantire la loro coerenza con le norme dirette specificamente ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli scambi interni e gli scambi interzonali fra zone di offerta. Del resto, dagli elementi del fascicolo risulta che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, poiché le disposizioni degli allegati I e II della decisione iniziale, contestate dalla ricorrente, sono state adottate al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione negli scambi interni e interzonali fra zone di offerta. Ciò dimostra, di nuovo, che i punti di accordo o di disaccordo tra le ANR della regione Core riguardo alle CCM del giorno prima e infragiornaliera di detta CCR non coincidevano necessariamente con questioni regolamentari o aspetti di dette CCM chiaramente circoscritti.

60      In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente vertente su una violazione del principio di sussidiarietà, occorre rilevare che quest’ultima non sviluppa, a suo sostegno, alcun argomento circostanziato idoneo a dimostrare una siffatta violazione. Nel caso di specie, la decisione iniziale e la decisione della commissione dei ricorsi sono state adottate seguendo le procedure previste dal regolamento n. 713/2009 e dal regolamento 2015/1222, che, conformemente ai principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 TUE e come ricordato, ormai, al considerando 29 del regolamento 2019/942, prevedono che l’ACER divenga competente ad adottare decisioni individuali su questioni o problemi regolamentari rientranti inizialmente nella competenza delle ANR solo in circostanze chiaramente definite e su questioni strettamente correlate all’obiettivo per il quale l’ACER è stata istituita (v. precedenti punti 37 e 48). In particolare, tali procedure garantiscono che l’ACER intervenga solo in via subordinata rispetto alle ANR, quando queste ultime non siano pervenute a un accordo su questioni regolamentari o problemi importanti per il funzionamento efficace dei mercati interni dell’energia elettrica (v. il precedente punto 48). In ogni caso, occorre rilevare che, come è già stato precisato ai precedenti punti 52 e 53, nel regolamento 2019/942, anteriormente nel regolamento n. 713/2009, i poteri decisionali propri attribuiti all’ACER sono stati conciliati con il mantenimento del ruolo centrale riconosciuto alle ANR attraverso il parere conforme del comitato dei regolatori. Pertanto, occorre respingere la censura della ricorrente vertente su una violazione del principio di sussidiarietà.

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che la commissione dei ricorsi non è incorsa in errori di diritto in quanto, nella sua decisione, non ha constatato che, adottando la decisione iniziale, l’ACER avrebbe ecceduto i limiti della sua competenza statuendo su punti delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che sarebbero stati menzionati nel documento del 18 settembre 2018 come oggetto di un accordo tra le ANR di detta CCR.

62      Di conseguenza il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi rispetto alla determinazione del diritto applicabile, in quanto essa avrebbe dovuto accettare di controllare la legittimità della decisione iniziale alla luce degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943

63      Il secondo motivo verte su un errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi, nella sua decisione, in quanto, in sostanza, essa non avrebbe controllato la legittimità della decisione iniziale alla luce degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, di cui l’ACER avrebbe dovuto a sua volta tener conto in quest’ultima decisione.

64      Sotto un primo profilo, la ricorrente addebita alla commissione dei ricorsi di non aver applicato, in sostanza, gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, sebbene questi fossero in vigore al momento in cui ha adottato la sua decisione. Essa ricorda che il controllo di legittimità di un atto dell’Unione si effettua sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione di detto atto. Orbene, da un lato, essa fa valere che il regolamento 2019/943 è entrato in vigore il 4 luglio 2019, vale a dire dopo l’adozione della decisione iniziale, ma prima dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi. Dall’altro, il presente ricorso sarebbe diretto contro la decisione iniziale, come confermata dalla decisione della commissione dei ricorsi, ossia, in sostanza, avverso due decisioni che costituirebbero un’unica e medesima entità giuridica. Pertanto, la commissione dei ricorsi sarebbe stata tenuta ad applicare il regolamento 2019/943, a fortiori in quanto avrebbe proceduto, nella sua decisione, ad un nuovo esame autonomo e completo della causa, il che le avrebbe consentito di tener conto dei nuovi sviluppi giuridici nel frattempo intervenuti, come l’entrata in vigore degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943.

65      Sotto un secondo profilo, in primo luogo, la ricorrente contesta all’ACER di aver violato, nella decisione iniziale, il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione. A tal riguardo, essa sostiene che, al momento dell’adozione della decisione iniziale, l’ACER aveva già una conoscenza precisa dei requisiti determinanti che sono contenuti negli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943. Infatti, anzitutto, quest’ultima decisione sarebbe intervenuta in una fase avanzata del processo legislativo, nel corso della quale i summenzionati articoli di detto regolamento erano stati definiti e adottati da tutte le commissioni competenti del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo. Successivamente, la stampa aveva già pubblicato relazioni circostanziate sul nuovo regolamento 2019/943. Inoltre, la ricorrente afferma che, con messaggio di posta elettronica del 4 febbraio 2019, essa aveva attirato l’attenzione dell’ACER sui requisiti formulati negli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e sui suoi dubbi circa la conformità con tali requisiti delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che l’ACER intendeva prendere in considerazione. Infine, la ricorrente rileva che, sebbene nella decisione iniziale figurassero diversi riferimenti alle disposizioni del nuovo regolamento 2019/943, tali riferimenti riguardavano aspetti che andavano a sostegno della posizione dell’ACER, il che costituiva una presa in considerazione arbitraria e selettiva del futuro diritto dell’Unione e, pertanto, una violazione del principio di leale cooperazione.

66      In secondo luogo, la ricorrente addebita all’ACER di aver violato, nella decisione iniziale, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Essa fa valere che, secondo la giurisprudenza (sentenza del 22 gennaio 1997, Opel Austria/Consiglio, T‑115/94, EU:T:1997:3), il principio della certezza del diritto può imporre, entro certi limiti, di tener conto anche di atti giuridici futuri, in particolare qualora un atto del genere sia prevedibile, sufficientemente determinato e incompatibile con la normativa che deve essere adottata.

67      In terzo luogo, la ricorrente respinge in quanto inoperante l’argomento dell’ACER fondato su una potenziale violazione del principio di irretroattività. A suo avviso, occorre, da un lato, distinguere l’attuazione del diritto dell’Unione derivante da un obbligo per le istituzioni dell’Unione di integrare, nelle loro decisioni, sviluppi del diritto futuro che sono già prevedibili e, dall’altro, astenersi dall’adottare misure che siano in contrasto con atti giuridici futuri di rango superiore.

68      L’ACER contesta gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del secondo motivo. Sotto un primo profilo, essa sostiene che, esaminando la decisione iniziale, la commissione dei ricorsi doveva controllare se, in tale decisione, essa avesse commesso un errore nella determinazione del diritto applicabile. A tal riguardo, essa afferma che doveva adottare le proprie decisioni sulla base della situazione di fatto e delle disposizioni giuridiche esistenti al momento della loro adozione. Orbene, alla data di adozione della decisione iniziale, il regolamento 2019/943 e, in particolare, gli articoli da 14 a 16 di quest’ultimo non erano ancora in vigore e non erano neppure stati definitivamente approvati dal legislatore dell’Unione. Pertanto, giustamente essa non avrebbe fondato la decisione iniziale sul regolamento 2019/943, in particolare sugli articoli da 14 a 16 di detto regolamento, e giustamente, di conseguenza, la commissione dei ricorsi non avrebbe proceduto all’esame di detta decisione alla luce dei medesimi articoli, invocati nel ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla stessa. L’ACER contesta altresì gli argomenti della ricorrente relativi alla natura autonoma del controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi sulla decisione iniziale. Infatti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento 2019/942, quest’ultima non sarebbe competente a sostituire la propria decisione alla decisione iniziale, né a dirimere essa stessa la questione. Quanto all’argomento della ricorrente fondato sulla presa in considerazione da parte della commissione dei ricorsi, nella sua decisione, dei nuovi sviluppi giuridici intervenuti dopo l’adozione della decisione iniziale, ciò non significherebbe che detta commissione sia tenuta a verificare la compatibilità della decisione iniziale con talune disposizioni del regolamento 2019/943 che sarebbero entrate in vigore dopo la sua adozione.

69      Sotto un secondo profilo, in primo luogo, l’ACER fa valere che, al momento dell’adozione della decisione iniziale, la procedura legislativa relativa al regolamento 2019/943 era ancora in corso e che tale regolamento non faceva parte dell’ordinamento giuridico in vigore, cosicché essa non poteva sapere se tale regolamento sarebbe stato concretamente adottato e, a fortiori, quali sarebbero stati il suo contenuto e la data esatta della sua adozione. Secondo l’ACER, non era né evidente né prevedibile che la decisione iniziale avrebbe potuto essere incompatibile con talune disposizioni del regolamento 2019/943 adottate successivamente. Di conseguenza, l’ACER non poteva fondare la decisione iniziale su dette disposizioni. Inoltre, l’ACER considera irrilevante, da un lato, la questione se le proposte legislative le fossero o meno note al momento dell’adozione della decisione iniziale e, dall’altro, il fatto che, in quest’ultima decisione, essa avesse fatto riferimento alla proposta di nuovo regolamento.

70      In secondo luogo, l’ACER sostiene che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 gennaio 1997, Opel Austria/Consiglio (T‑115/94, EU:T:1997:3), nella presente causa, al momento dell’adozione della decisione iniziale, il regolamento 2019/943 non era stato adottato, di modo che essa non aveva alcuna certezza né riguardo al suo contenuto esatto né alla data in cui esso sarebbe entrato in vigore. Pertanto, la commissione dei ricorsi avrebbe correttamente ritenuto, nella sua decisione, che la soluzione applicata nella sentenza del 22 gennaio 1997, Opel Austria/Consiglio (T‑115/94, EU:T:1997:3), non fosse trasponibile al caso di specie.

71      In terzo luogo, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non sarebbero stati violati nel caso di specie, in quanto la decisione iniziale avrebbe contenuto, al momento della sua adozione, disposizioni chiare e la cui applicazione sarebbe stata prevedibile per gli interessati.

72      In quarto luogo, l’ACER evidenzia che i principi di leale cooperazione, di equilibrio istituzionale, di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto non le consentono di violare il diritto in vigore e di adottare una decisione sulla base di semplici proposte legislative.

73      Nel caso di specie, è pacifico che, nell’ambito del ricorso interno da essa proposto dinanzi alla commissione dei ricorsi, la ricorrente ha invocato l’esistenza di divergenze o incoerenze tra le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che erano state approvate dall’ACER nella decisione iniziale e i requisiti che delimitano, in forza degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, l’adozione di tali CCM.

74      Nella sua decisione, la commissione dei ricorsi ha respinto le censure dinanzi ad essa dedotte in tal senso dalla ricorrente con la motivazione che gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 erano irrilevanti ai fini del controllo della legittimità della decisione iniziale, adottata dall’ACER, poiché tale regolamento non era ancora applicabile al momento dell’adozione di detta decisione.

75      Poiché la ricorrente ha invocato specificamente, a sostegno del secondo motivo, una violazione delle disposizioni pertinenti del regolamento 2019/943, occorre verificare, nell’ambito dell’esame di detto motivo, se la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto non avendo controllato, nella sua decisione, la legittimità delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che erano state approvate dall’ACER nella decisione iniziale alla luce delle esigenze che disciplinano, ai sensi degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, l’adozione di tali CCM.

76      A tal riguardo, occorre ricordare che, da un lato, il regolamento 2019/943 procede, secondo il suo considerando 1, alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), conformemente al suo articolo 70. Dall’altro lato, il regolamento 2019/943 stabilisce, conformemente al suo considerando 4, norme volte a garantire il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.

77      Più precisamente, gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 rientrano nella sezione 1, intitolata «Allocazione della capacità», del capo III, intitolato «Accesso alle reti e gestione della congestione», di detto regolamento. Essi riguardano, rispettivamente, il «[r]iesame delle zone di offerta» (articolo 14), i «[p]iani di azione» (articolo 15) e i «[p]rincipi generali di allocazione della capacità e di gestione della congestione» (articolo 16). Detti articoli disciplinano quindi l’allocazione della capacità sui mercati di scambi transfrontalieri di energia elettrica del giorno prima e infragiornaliero e stabiliscono, in tal modo, i requisiti che devono essere presi in considerazione ai fini dell’adozione delle CCM del giorno prima e infragiornaliera. Pertanto, tali articoli contengono, in linea di principio, norme di diritto sostanziale che disciplinano l’adozione di tali CCM.

78      Per altro verso, occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della legge precedente, essa si applica agli effetti futuri di queste ultime, oltre che alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo (v. sentenze del 14 maggio 2020, Azienda Municipale Ambiente, C‑15/19, EU:C:2020:371, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 giugno 2021, Facebook Ireland e a., C‑645/19, EU:C:2021:483, punto 100 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

79      Orbene, il regolamento 2019/943 è stato adottato il 5 giugno 2019 e, essendo la sua pubblicazione avvenuta il 14 giugno 2019, è entrato in vigore il 4 luglio 2019, conformemente al suo articolo 71, paragrafo 1, ossia dopo l’adozione della decisione iniziale, intervenuta il 21 febbraio 2019, e prima dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi, avvenuta l’11 luglio 2019. Occorre aggiungere che, in forza dell’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2019/943, in deroga al principio generale della sua applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2020, derivante dall’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, i suoi articoli 14 e 15 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, ossia a decorrere dal 4 luglio 2019. Lo stesso vale per l’articolo 16 del regolamento 2019/943, ai fini dell’applicazione specifica dell’articolo 14, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Da quanto precede risulta che, al momento dell’adozione della decisione iniziale, gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 non erano ancora entrati in vigore né applicabili, mentre lo erano, certamente con determinati limiti per quanto riguarda l’articolo 16, al momento dell’adozione della decisione della commissione dei ricorsi.

80      Nel caso di specie, la situazione giuridica di cui trattasi corrisponde all’adozione definitiva, da parte dell’ACER, delle CCM del giorno prima e infragiornaliera la cui legittimità è contestata nell’ambito della presente controversia.

81      A tal riguardo, occorre evidenziare che le disposizioni procedurali dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento 2019/942, che erano nella fattispecie applicabili conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 21, conferivano alla commissione dei ricorsi il potere di confermare la decisione iniziale o di deferirla all’ACER in caso di disaccordo. Tali disposizioni hanno introdotto una modifica rispetto a quelle previgenti dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009, che autorizzavano la commissione dei ricorsi ad esercitare le attribuzioni di competenza dell’ACER, oppure a deferire la causa all’organo competente di quest’ultima. In vigenza del regime procedurale istituito dal regolamento 2019/942, la commissione dei ricorsi non può più, come in precedenza, modificare essa stessa la decisione iniziale di cui è investita. Tuttavia, ciò non modifica in alcun modo il grado e la portata del controllo che essa esercita su detta decisione.

82      Infatti, occorre considerare che, così come nell’ambito del regime procedurale previgente, le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi seguendo le procedure stabilite dal regolamento 2019/942 si sostituiscono alle decisioni inizialmente prese dall’ACER (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 gennaio 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:59, punto 84). Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia proposto un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi avverso una decisione dell’ACER avente ad oggetto la CCM del giorno prima o infragiornaliera, è la decisione della commissione dei ricorsi che conferma tale decisione a fissare definitivamente la posizione dell’ACER su tale metodologia, a seguito di un esame completo della situazione di cui trattasi, in fatto e in diritto, da parte di detta commissione, alla luce del diritto applicabile nel momento in cui essa delibera.

83      Dalle considerazioni che precedono risulta che le CCM la cui legittimità è contestata nell’ambito della presente controversia sono state definitivamente adottate dall’ACER alla data in cui la commissione dei ricorsi ha adottato la sua decisione, confermando la legittimità delle CMM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che erano state approvate dall’ACER nella decisione iniziale, ossia l’11 luglio 2019.

84      Ne consegue che, alla data di entrata in vigore e di applicazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, ossia il 4 luglio 2019, le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core non erano ancora state definitivamente adottate dall’ACER. Pertanto, a tale data, la situazione di cui trattasi nel caso di specie, come definita al precedente punto 80, doveva essere considerata come una situazione giuridica futura e, quindi, nuova o, quantomeno, una situazione sorta, ma non definitivamente acquisita in vigenza delle norme anteriori, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 78, e le nuove norme di diritto sostanziale contenute in tali articoli e ad essa contestuali dovevano applicarsi immediatamente a quest’ultima.

85      Di conseguenza, nel momento in cui la commissione dei ricorsi ha adottato la sua decisione, essa era tenuta a verificare se le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che erano state approvate dall’ACER nella decisione iniziale potessero essere legittimamente confermate alla luce delle nuove norme che disciplinano l’adozione di tali CCM, derivanti dagli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, in quanto queste ultime erano già applicabili (v. il precedente punto 79).

86      Qualsiasi altra soluzione potrebbe condurre ad una situazione paradossale in cui l’ACER, per mezzo, eventualmente, della commissione dei ricorsi, potrebbe introdurre nell’ordinamento giuridico metodologie che, al momento della loro adozione definitiva, da un lato, sarebbero fondate su una normativa non più applicabile e, dall’altro, non sarebbero conformi alla nuova regolamentazione divenuta nel frattempo applicabile.

87      Alla luce di tutte le valutazioni che precedono, si deve constatare che la commissione dei ricorsi ha commesso un errore di diritto, nella sua decisione, non verificando se le CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core che erano state approvate dall’ACER nella decisione iniziale fossero conformi ai requisiti degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 che erano stati specificamente invocati dalla ricorrente nel suo ricorso interno dinanzi a detta commissione, nei limiti in cui questi ultimi erano applicabili. Solo la risposta a tale questione poteva consentire alla commissione dei ricorsi di decidere, alla luce delle nuove norme di diritto sostanziale applicabili, contenute negli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943, di deferire l’adozione delle CCM del giorno prima e infragiornaliera della CCR Core all’ACER, affinché quest’ultima le adeguasse a dette norme, o di confermare la legittimità, rispetto a queste stesse norme, delle CCM che erano state approvate dall’ACER, con una decisione che si sarebbe quindi sostituita alla decisione iniziale.

88      Occorre pertanto accogliere il secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi, nella sua decisione, quanto alla determinazione del diritto applicabile alla situazione di cui trattasi, che ha potuto ripercuotersi sulla fondatezza di tale decisione.

89      Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e le altre censure dedotti dalla ricorrente, occorre annullare la decisione della commissione dei ricorsi.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

91      Poiché l’ACER è rimasta soccombente nel contenuto essenziale delle sue domande, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), dell’11 luglio 2019, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto per il resto in quanto irricevibile.

3)      L’ACER è condannata alle spese.

Tomljenović

Kreuschitz

Schalin

Škvařilová-Pelzl

 

      Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.