Language of document : ECLI:EU:C:2014:278

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

30 aprile 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 107, paragrafi 1 e 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 90 – Lavoratori migranti – Conversione valutaria – Presa in considerazione delle prestazioni familiari percepite in Svizzera nel calcolo, da parte di uno Stato membro, degli assegni per figli a carico – Integrazione differenziale – Data da prendere in considerazione per la conversione in euro delle prestazioni familiari svizzere»

Nella causa C‑250/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania), con decisione del 18 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 7 maggio 2013, nel procedimento

Birgit Wagener

contro

Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen‑Schwenningen,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra Wagener, da B. Hertrich, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da F. Schatz e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Wagener e la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen (Agenzia federale dell’impiego – Cassa per gli assegni familiari di Villingen-Schwenningen; in prosieguo: la «Familienkasse») in merito alla concessione degli assegni per figli a carico in Germania.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        L’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«Accordo sulla libera circolazione delle persone»), è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

4        L’articolo 8 di tale Accordo prevede che, conformemente all’allegato II del medesimo Accordo, le parti contraenti disciplinino il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

5        L’articolo 1 del suddetto allegato II, nella sua versione iniziale, era così formulato:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato (...).

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

6        La versione iniziale della sezione A dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone faceva riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché al regolamento n. 574/72.

 Il diritto dell’Unione

 I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72

7        Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato di svolgimento dell’attività lavorativa») è soggetta, in linea di principio, alla legislazione di tale Stato. Inoltre, conformemente all’articolo 73 del medesimo regolamento, il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione del suddetto Stato ha diritto, per i familiari residenti in un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato di residenza»), alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI dello stesso regolamento.

8        Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72:

«Il diritto alle prestazioni o [agli] assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni [o a detti] assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione [o di] attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articol[i] 73, 74, 77 e 78 del regolamento [n. 1408/71], ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni».

9        L’articolo 107 del regolamento n. 574/72, rubricato «Conversione delle monete», è formulato nei termini seguenti:

«1.      Per l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a)      disposizioni del regolamento [n. 1408/71]: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase;

b)      disposizioni del regolamento [n. 574/72]: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un’altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.      Il periodo di riferimento è:

–        il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;

–        il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;

–        il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;

–        il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

4.      Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa [per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti] fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.

5.      I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.

6.      Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso».

 I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009

10      Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, rettifica in GU L 200, pag. 1). Il regolamento n. 574/72 è stato sostituito dal regolamento n. 987/2009. I nuovi regolamenti sono divenuti applicabili il 1° maggio 2010, conformemente all’articolo 91 del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 97 del regolamento n. 987/2009.

11      A seguito dell’adozione di detti regolamenti, la decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 103, pag. 51), ha previsto, a decorrere dal 1° aprile 2012, data della sua entrata in vigore, una nuova versione di detto allegato. La sezione A dell’allegato in parola, in questa nuova versione, fa riferimento ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 e non già ai regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72.

12      Ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro.

13      Il successivo articolo 68, paragrafo 2, è così formulato:

«In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza».

14      L’articolo 87, paragrafo 1, del medesimo regolamento contiene la seguente disposizione transitoria che, conformemente all’articolo 93 del regolamento n. 987/2009, si applica anche alle situazioni disciplinate da quest’ultimo regolamento:

«Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».

15      L’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento [n. 883/2004] e del regolamento [n. 987/2009], il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa [per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale]».

16      Tale commissione ha adottato la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 (GU 2010, C 106, pag. 56).

 Il diritto tedesco

17      L’articolo 62, paragrafo 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) stabilisce quanto segue:

«Per quanto riguarda i figli ai sensi dell’articolo 63, gli assegni familiari, in forza di questa legge, spettano a chiunque:

1.      abbia il domicilio o il luogo di residenza abituale nel territorio nazionale (...)».

18      L’articolo 65, paragrafo 1, punto 2, della suddetta legge, rubricato «Altre prestazioni per i figli», così recita:

«Gli assegni per figli a carico non sono versati per il figlio che benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe qualora fosse presentata una domanda in tal senso:

(...)

2.      prestazioni per figli a carico concesse all’estero ed equiparabili alle prestazioni per figli a carico o ad una delle prestazioni menzionate al punto 1».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      I coniugi Wagener risiedono in Germania con i tre figli. La sig.ra Wagener non esercita alcuna attività lavorativa. Il sig. Wagener svolge un’attività lavorativa subordinata in Svizzera dal 1° ottobre 2006. A motivo di tale attività ha percepito, in franchi svizzeri, assegni familiari per i suoi tre figli per il periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011.

20      Nello stesso periodo, il sig. Wagener ha percepito anche in Germania assegni per figli a carico. Dato che la Familienkasse non era stata informata dell’esercizio dell’attività professionale del sig. Wagener in Svizzera, tali assegni sono stati corrisposti per intero.

21      Informata dell’esercizio di tale attività nel febbraio 2012, con decisione del 18 ottobre 2012 la Familienkasse ha soppresso tali assegni a partire dall’ottobre 2006 chiedendone il rimborso.

22      Tuttavia, la Familienkasse era dell’avviso che la sig.ra Wagener avesse diritto, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, ad assegni detti «differenziali» da parte dello Stato tedesco, di importo pari alla differenza tra gli importi degli assegni tedeschi per figli a carico e quelli degli assegni familiari svizzeri. La Familienkasse ha invitato quindi la sig.ra Wagener a presentare una domanda in tal senso.

23      Dopo la comunicazione dell’importo esatto degli assegni familiari percepiti in Svizzera, la Familienkasse, con decisione del 17 ottobre 2012, ha però respinto la domanda di concessione di un’integrazione differenziale degli assegni familiari, per il periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011, relativa ai primi due figli della sig.ra Wagener, ritenendo che gli importi degli assegni svizzeri fossero superiori a quelli degli assegni tedeschi. Riguardo al terzo figlio, essa ha concesso alla sig.ra Wagener un’integrazione differenziale degli assegni familiari di EUR 39,42 per tale periodo di cinque anni.

24      Per la conversione in euro delle prestazioni familiari svizzere, la Familienkasse si è basata su un tasso di cambio fissato per il quarto trimestre 2012 dalla Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale dell’impiego).

25      Con reclamo dell’8 novembre 2012, la sig.ra Wagener ha contestato l’applicazione di tale tasso di cambio. Con decisione del 21 novembre 2012, la Familienkasse ha respinto detto reclamo precisando che la suddetta conversione era stata effettuata conformemente all’articolo 107, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 574/72.

26      In seguito, la sig.ra Wagener ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio sostenendo, in particolare, che la conversione in parola doveva essere effettuata applicando i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, in combinato disposto con la decisione H3.

27      Il giudice del rinvio, da un lato, è dell’avviso che, per quanto riguarda la Confederazione svizzera, detti regolamenti si applichino soltanto a decorrere dal 1° aprile 2012. Dall’altro, riferisce in merito a orientamenti giurisprudenziali nazionali divergenti in materia di conversione valutaria per il calcolo dei diritti a un’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico. Infatti, se alcuni giudici nazionali hanno applicato l’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72, altri, come il Finanzgericht München (Sezione tributaria del Tribunale di Monaco), si sono basati sull’articolo 107, paragrafo 1, di detto regolamento, sebbene l’articolo 10 del medesimo regolamento non sia menzionato in tale disposizione.

28      Secondo quest’ultimo giudice, l’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72 non si presta alla conversione valutaria delle prestazioni sociali ai fini del calcolo di un’integrazione differenziale degli assegni familiari in virtù dell’articolo 10 di tale regolamento, poiché non precisa la data in cui deve essere effettuata la conversione. Inoltre, l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 6, di detto regolamento renderebbe più complesse le modalità pratiche per il calcolo da parte dell’autorità competente delle prestazioni versate a molti beneficiari per un lungo periodo obbligando l’autorità in parola a calcolare l’importo di tali prestazioni in funzione della data di ogni versamento delle suddette prestazioni a ogni singolo beneficiario. Vi sarebbe pertanto una lacuna nel diritto dell’Unione che dovrebbe essere colmata applicando per analogia l’articolo 107, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

29      In tale contesto, il Finanzgericht Baden‑Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale una Cassa per gli assegni familiari tedesca, il 17 ottobre 2012 ha riconosciuto e versato mediante compensazione, in base all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72, assegni per figli a carico per il periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011, [dopo aver detratto] gli assegni familiari concessi dalla Confederazione svizzera, la conversione in euro degli assegni familiari svizzeri [versati in] franchi svizzeri debba avvenire conformemente all’articolo 107, paragrafo 1 o 6, del regolamento n. 574/72 oppure all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con la [decisione H3].

2)      Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire in tutto o in parte conformemente all’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72: se, nelle circostanze indicate nella prima questione, per la conversione rilevi la data dell’erogazione della prestazione straniera da detrarre o la data dell’erogazione della prestazione nazionale dalla quale viene detratta la prestazione straniera.

3)      Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72: come debba essere determinato, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di riferimento conformemente all’articolo 107, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 574/72. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha concesso o versato le prestazioni familiari da detrarre.

4)      Nell’ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, conformemente all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con la decisione H3 (…): in base a quale norma [punto 2, punto 3, lettera a), o punto 3, lettera b)] della decisione H3 (…) e in che modo debba avvenire la conversione delle prestazioni familiari qualora il diritto interno preveda un’esclusione delle prestazioni familiari nazionali (articolo 65, paragrafo 1, punto 2, dell[a legge relativa all’imposta sul reddito]) e la concessione avvenga soltanto in virtù del diritto dell’Unione. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha concesso o versato le prestazioni familiari».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in circostanze come quelle del procedimento principale, la conversione valutaria di assegni familiari debba essere effettuata conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, all’articolo 107, paragrafo 6, del medesimo regolamento oppure all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009.

31      A tal riguardo, risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in combinato disposto con la decisione n. 1/2012, che, nel settore del coordinamento delle prestazioni oggetto del suddetto Accordo, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano al periodo compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 marzo 2012. I regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano invece a partire dal 1° aprile 2012.

32      Nel procedimento principale, spetta alle autorità tedesche convertire in euro le prestazioni familiari versate dallo Stato svizzero relative al periodo compreso tra l’ottobre 2006 e il novembre 2011. Il diritto a tali prestazioni è infatti disciplinato dalle disposizioni dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, più precisamente dagli articoli 13, paragrafo 2, lettera a), e 73 del regolamento n. 1408/71, nonché dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, e non già dalle disposizioni dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.

33      In tale contesto, la conversione valutaria delle dette prestazioni deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 107 del regolamento n. 574/72, riguardante la conversione delle prestazioni oggetto delle disposizioni dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, e non già sulla base dell’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, poiché, a termini di quest’ultima disposizione, la stessa è destinata soltanto all’applicazione delle disposizioni dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.

34      Per poter determinare quale paragrafo dell’articolo 107 del regolamento n. 574/72 sia applicabile nel procedimento principale, occorre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 1, di tale regolamento definisce le modalità di conversione valutaria unicamente ai fini dell’applicazione di disposizioni in esso espressamente menzionate (v., in tal senso, sentenza Grisvard e Kreitz, C‑201/91, EU:C:1992:368, punti 23 e 25).

35      Ebbene, l’articolo 107, paragrafo 1, del citato regolamento, non fa riferimento né all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 né all’articolo 73 di tale regolamento e neppure all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72. Di conseguenza, esso non può trovare applicazione nel procedimento principale.

36      È l’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72 che, dovendosi applicare nei casi non previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, dello stesso regolamento, come risulta dal suo tenore letterale, disciplina la conversione valutaria delle prestazioni oggetto del procedimento principale.

37      Tale conclusione non è inficiata dall’argomento secondo il quale l’articolo 107, paragrafo 6, del citato regolamento non facilita le operazioni di conversione valutaria delle prestazioni ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento.

38      Infatti, poiché il disposto dell’articolo 107 del regolamento n. 574/72 è chiaro in merito al rapporto tra i suoi paragrafi 1 e 6, gli argomenti fondati sulla maggiore comodità del metodo di cui all’articolo 107, paragrafo 1, di detto regolamento non possono essere addotti contro un tale disposto (v., in tal senso, sentenza Grisvard e Kreitz, EU:C:1992:368, punti 23 e 25).

39      L’esistenza di eventuali interrogativi riguardo alla data della conversione valutaria in virtù dell’articolo 107, paragrafo 6, del citato regolamento, non può giustificare la mancata applicazione di tale disposizione. Al contrario, la risposta a detti interrogativi deve ricavarsi dall’interpretazione della disposizione in parola.

40      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che, in circostanze come quelle del procedimento principale, la conversione valutaria di assegni familiari deve essere effettuata conformemente all’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72.

 Sulla seconda questione

41      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72 debba essere interpretato nel senso che la conversione valutaria di assegni familiari, come quelli oggetto del procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, debba essere effettuata al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento di tali assegni da parte dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa oppure al corso ufficiale di cambio del giorno di pagamento di tale integrazione da parte dello Stato di residenza.

42      A tal riguardo, l’articolo 107, paragrafo 6, del medesimo regolamento prevede che, in caso di versamento delle prestazioni, la conversione valutaria si effettui al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento.

43      Peraltro, risulta dagli articoli 13, paragrafo 2, lettera a), e 73 del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, che il lavoratore ha diritto alla totalità degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il suo diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato di residenza è sospeso fino a concorrenza dell’importo di tali prime prestazioni.

44      Conseguentemente, quando gli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa sono di importo superiore rispetto a quelli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza, il diritto del lavoratore a questi ultimi è sospeso a concorrenza della totalità degli stessi. Un tale lavoratore non riceve quindi alcun pagamento da parte dello Stato di residenza.

45      Orbene, poiché il disposto dell’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72 collega incondizionatamente la conversione delle prestazioni al corso ufficiale di cambio del giorno del «pagamento», esso deve essere inteso nel senso di riferirsi alla conversione delle prestazioni pagate dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, poiché tale pagamento si effettua in qualunque ipotesi, mentre il pagamento delle prestazioni previste dallo Stato di residenza si effettua soltanto a determinate condizioni, ed è dunque condizionato e incerto.

46      Una siffatta interpretazione garantisce del resto l’effetto utile delle norme anticumulo, come quella di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 574/72, dirette a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole a cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati (v., in tal senso, sentenza Romano, 98/80, EU:C:1981:104, punto 24).

47      Occorre infatti osservare che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, il beneficiario degli assegni familiari corrisposti dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa risiede nello Stato membro che concede l’integrazione differenziale degli assegni familiari cosicché gli assegni versati dallo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa sono trasferiti allo Stato di residenza. Ebbene, solo dopo il pagamento di tale prestazione da parte dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa e della conversione del suo importo nella valuta dello Stato di residenza, l’interessato può beneficiare di tale integrazione in quest’ultimo Stato qualora l’importo convertito sia inferiore a quello della medesima prestazione dovuta a titolo della legislazione dello Stato di residenza.

48      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che la conversione valutaria di assegni familiari, quali quelli oggetto del procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, deve essere effettuata al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento di tali assegni da parte dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.

 Sulle questioni terza e quarta

49      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario esaminare la terza e la quarta questione.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      In circostanze come quelle del procedimento principale, la conversione valutaria di assegni familiari deve essere effettuata conformemente all’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001.

2)      L’articolo 107, paragrafo 6, del regolamento n. 574/72, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, deve essere interpretato nel senso che la conversione valutaria di assegni familiari, quali quelli oggetto del procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, deve essere effettuata al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento di tali assegni da parte dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore in questione svolge un’attività subordinata.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.