Language of document : ECLI:EU:C:2024:324

Causa C605/21

Heureka Group a.s.

contro

Google LLC

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze, Repubblica ceca)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 aprile 2024

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva»

1.        Concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizione che stabilisce determinate condizioni riguardo al termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento – Disposizione sostanziale – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22)

(v. punti 47-49)

2.        Concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da un abuso di posizione dominante iniziato prima dell’entrata in vigore della direttiva – Applicabilità temporale della disposizione della direttiva che stabilisce determinate condizioni riguardo al termine di prescrizione – Presupposto – Azioni per il risarcimento non ancora prescritte alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva – Determinazione del dies a quo del termine di prescrizione di dette azioni – Applicabilità del diritto nazionale – Limiti – Rispetto dell’articolo 102 TFUE e del principio di effettività – Termine di prescrizione nazionale che può iniziare a decorrere solo dopo che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione – Momento della presa di conoscenza di dette informazioni che coincide, in linea di principio, con la data di pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione – Decisione non ancora definitiva – Irrilevanza

(Art. 102 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22)

(v. punti 50-78, 82-88)

3.        Posizione dominante – Abuso – Divieto – Effetto diretto – Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito – Modalità d’esercizio – Termini di prescrizione – Normativa nazionale che non prevede sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione – Inammissibilità – Normativa nazionale che non prevede sospensione o interruzione del termine di prescrizione fino alla decisione definitiva della Commissione – Ammissibilità

(Art. 102 TFUE)

(v. punti 79, 80)

4.        Concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento – Sospensione del termine di prescrizione allorché un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria in relazione alla violazione di cui trattasi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 10, §§ 2 e 4)

(v. punti 90, 91)

5.        Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione

(Art. 288, comma 3, TFUE)

(v. punto 93)

Sintesi

Investita di un rinvio pregiudiziale, la Grande Sezione della Corte si pronuncia sui requisiti cui devono rispondere i regimi di prescrizione nazionali applicabili alle azioni per il risarcimento proposte dinanzi ai giudici nazionali per violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione. Tali precisazioni sono fornite nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta da un’impresa ceca nei confronti di Google LLC a causa di un abuso di posizione dominante che quest’ultima e la sua società madre, Alphabet Inc., avrebbero commesso nella Repubblica ceca.

Con decisione del 27 giugno 2017 (1), la Commissione europea ha constatato che, dal febbraio 2013, Google ha violato l’articolo 102 TFUE abusando della sua posizione dominante in tredici mercati nazionali della ricerca generale, tra cui quello della Repubblica ceca, diminuendo il traffico dalle sue pagine dei risultati di ricerca generale verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti. Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) il 12 gennaio 2018.

Google e Alphabet hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso avverso detta decisione, che è stato sostanzialmente respinto (3). Tuttavia, poiché l’impugnazione della sentenza del Tribunale è tuttora pendente dinanzi alla Corte, la decisione della Commissione non è ancora definitiva.

Nel giugno 2020, Heureka Group a.s. (in prosieguo: «Heureka»), una società ceca attiva nel mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita, ha proposto dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca) un ricorso diretto a far condannare Google al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’articolo 102 TFUE constatata nella decisione della Commissione e commessa nella Repubblica ceca nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2013 e il 27 giugno 2017. Secondo Heureka, il comportamento anticoncorrenziale di Google avrebbe ridotto la consultazione del suo portale Heureka.cz.

A sua difesa, Google ha invocato la prescrizione, almeno in parte, dell’azione di Heureka.

A tal riguardo, il Tribunale municipale di Praga precisa che le norme nazionali applicabili al ricorso di Heureka prevedono un termine di prescrizione di tre anni che inizia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una violazione delle regole di concorrenza, a partire dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza, o si ritiene abbia avuto conoscenza, del fatto di aver subito un tale danno parziale nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo. Affinché decorra tale termine, non è invece richiesto che la persona lesa sia venuta a conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione del diritto della concorrenza, né che tale violazione sia cessata. Inoltre, le norme nazionali applicabili non impongono la sospensione o l’interruzione di tale termine per la durata dell’indagine della Commissione relativa alla violazione. Lo stesso termine non può neppure essere sospeso, quanto meno, fino ad un anno dopo la data in cui la decisione della Commissione che constata questa stessa violazione diventa definitiva.

Secondo il Tribunale municipale di Praga, di conseguenza, nel caso di specie, ogni ricerca generale effettuata sul sito di Google che ha portato a un posizionamento e a una visualizzazione dei risultati più favorevoli al servizio di comparazione dei prezzi di Google avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione autonomo.

Inoltre, nella misura in cui la direttiva 2014/104 (4) è stata recepita tardivamente nel diritto ceco, il Tribunale municipale di Praga rileva che la violazione contestata a Google è cessata dopo la scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, ossia il 27 dicembre 2016, ma apparentemente prima della data di entrata in vigore della normativa di recepimento il 1º settembre 2017.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale municipale di Praga ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali volte a stabilire, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale sulla prescrizione come quella di cui trattasi nel procedimento principale per le azioni per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni continuate delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione.

Giudizio della Corte

Al fine di rispondere alle questioni pregiudiziali, la Corte esamina anzitutto l’applicabilità temporale dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, che determina la durata minima del termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza e il momento più immediato in cui quest’ultimo può iniziare a decorrere, nonché le circostanze in cui tale termine di prescrizione deve essere sospeso o interrotto.

A tal riguardo, la Corte ricorda che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale, cosicché, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono garantire che le disposizioni di recepimento di tale articolo non si applichino retroattivamente. Tuttavia, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, vale a dire dal 27 dicembre 2016, il diritto nazionale deve essere interpretato in modo conforme a qualsiasi disposizione di quest’ultima.

In tale contesto, al fine di determinare l’applicabilità temporale dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 nel caso di specie, la Corte verifica se la situazione giuridica di cui trattasi nel procedimento principale fosse acquisita prima del 27 dicembre 2016 o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti in seguito.

A tal fine occorre verificare se, al 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione nazionale applicabile alla situazione di cui trattasi nel procedimento principale fosse scaduto. Al riguardo occorre tuttavia tener conto del fatto che, anche prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, le norme di prescrizione nazionali applicabili dovevano rispettare i principi di equivalenza e di effettività e non potevano vanificare la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE.

Orbene, la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto ivi sancito richiedono che i termini di prescrizione nazionali applicabili ai ricorsi per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni di tale articolo non inizino a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa abbia avuto conoscenza o si possa ragionevolmente ritenere che abbia avuto conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento.

Infatti, per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla cessazione della violazione, la Corte considera che, tenuto conto del fatto che le controversie vertenti su violazioni delle norme del diritto della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a danno della persona lesa e che è spesso particolarmente difficile per tale persona dimostrare l’esistenza e la portata di una siffatta violazione nonché il danno che ne deriva prima della fine di quest’ultima, la condizione secondo cui il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che l’infrazione di cui trattasi sia cessata è necessaria per consentire alla persona lesa di essere effettivamente in grado di esercitare il suo diritto di chiedere il risarcimento integrale, derivante dall’articolo 102 TFUE. Inoltre, poiché è, in generale, difficile per la persona lesa fornire la prova di una violazione di tale articolo in assenza di una decisione della Commissione o di un’autorità nazionale che constati tale violazione, un regime di prescrizione che comportasse la scadenza del termine di prescrizione ben prima dell’adozione di una siffatta decisione sarebbe tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del suo diritto di chiedere il risarcimento integrale.

Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa alla conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento dei danni, la Corte ricorda che fanno parte di tali informazioni l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima.

Sebbene spetti al giudice del rinvio determinare, nel caso di specie, la data in cui Heureka è venuta a conoscenza di tali informazioni, la Corte ritiene tuttavia utile rilevare che, in linea di principio, tale momento di presa di conoscenza coincide con la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia divenuta definitiva o meno.

La Corte precisa, inoltre, che l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività impongono la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione per la durata di un’indagine condotta dalla Commissione. Per contro, tale articolo e tale principio non richiedono che il termine di prescrizione continui ad essere sospeso fino al momento in cui la decisione della Commissione divenga definitiva. Infatti, una persona lesa può, al fine di suffragare il suo ricorso per risarcimento, basarsi sulle constatazioni contenute in una decisione della Commissione che non è divenuta definitiva, nella misura in cui quest’ultima produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata.

Alla luce di quanto precede, la Corte considera che un regime nazionale di prescrizione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, secondo il quale, da un lato, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una violazione dell’articolo 102 TFUE a partire dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza, o si può ragionevolmente ritenere che abbia avuto conoscenza, del fatto di aver subito un danno parziale nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che sia necessario che la violazione sia cessata e che tale persona sia venuta a conoscenza del fatto che il comportamento di cui trattasi costituisce una violazione delle regole della concorrenza, e, dall’altro, detto termine non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa a una siffatta violazione, è incompatibile con l’articolo 102 TFUE e con il principio di effettività in quanto rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa della medesima violazione.

Di conseguenza, è prescindendo dagli elementi di tale regime di prescrizione che sono incompatibili con l’articolo 102 TFUE e con il principio di effettività che occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fino a tale data, fosse scaduto.

A tal riguardo, dalla decisione della Commissione che constata l’abuso di posizione dominante da parte di Google risulta che tale violazione non era ancora cessata alla data di adozione di tale decisione, ossia il 27 giugno 2017. Ne consegue che, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, non solo il termine di prescrizione non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere.

Poiché la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non è stata acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, l’articolo 10 di quest’ultima le è applicabile ratione temporis. Orbene, la Corte constata che dalla chiara formulazione di tale articolo 10, paragrafi 2 e 4, risulta che il regime di prescrizione nazionale di cui trattasi è incompatibile anche con tale disposizione. Essa rileva, in particolare, che detto articolo 10, paragrafo 4, esige ormai che la sospensione del termine di prescrizione a seguito di un atto di un’autorità garante della concorrenza finalizzato all’accertamento o alla repressione di una violazione del diritto della concorrenza alla quale si riferisce l’azione per il risarcimento del danno cessi non prima di un anno dopo la data in cui la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva o è stata posta fine al procedimento in altro modo. Tale disposizione va pertanto al di là degli obblighi derivanti dall’articolo 102 TFUE e dal principio di effettività.

Infine, la Corte ricorda che, sebbene una direttiva non trasposta non possa essere fatta valere direttamente in una controversia tra privati, il giudice nazionale investito di una tale controversia è nondimeno tenuto ad interpretare il diritto nazionale in modo conforme a tale direttiva a partire dalla scadenza del suo termine di trasposizione, senza tuttavia procedere ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.


1      Decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – Motore di ricerca Google (Shopping)].


2      GU 2018, C 9, pag. 11.


3      Sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763).


4      Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).