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Ricorso proposto il 3 dicembre 2008 - Telekomunikacja Polska / Commissione

(Causa T-533/08)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Telekomunikacja Polska SA (Varsavia, Polonia) (agenti: H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad e S. Hautbourg, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 4 settembre 2008, K (2008) 4997 che ordina all'impresa Telekomunikacja Polska SA nonché a tutte le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate di sottoporsi ad accertamenti conformemente all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 1;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 4 settembre 2008, K (2008) 4997, che ordina all'impresa Telekomunikacja Polska SA nonché a tutte le imprese controllate direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente da quest'ultima, di sottoporsi ad accertamenti conformemente all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003, nell'ambito di un procedimento relativo ad un'asserita applicazione di pratiche non conformi all'art. 82 CE nel settore della comunicazione elettronica.

La ricorrente ha avanzato i seguenti addebiti a sostegno del suo ricorso:

In primo luogo la ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'obbligo di corretta motivazione di cui all'art. 253 CE nonché all'art. 20, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 1/2003. A tal riguardo la ricorrente addebita alla Commissione di non aver indicato in maniera soddisfacente che è in possesso di informazioni e di prove in base alle quali è possibile presumere razionalmente il compimento, da parte della ricorrente, della violazione che le è stata contestata. Inoltre, a parere della ricorrente, la decisione della Commissione non stabilisce in maniera sufficientemente precisa i fatti che la Commissione stessa si prefiggeva di esaminare nel caso degli accertamenti. La ricorrente asserisce anche che la Commissione ha violato l'obbligo di stabilire nella decisione impugnata le caratteristiche essenziali della violazione addebitata alla ricorrente.

In secondo luogo la ricorrente ha eccepito che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità poiché la Commissione non ha scelto, secondo la ricorrente, la maniera di condurre il procedimento che sarebbe stata per essa meno onerosa.

In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione non le ha garantito il diritto alla difesa, in particolare quanto alle violazioni fatte valere dalla ricorrente, in rapporto alla decisione impugnata, nella prima censura. In collegamento con quanto precede la ricorrente fa valere che non ha avuto la possibilità di individuare chiaramente quali pratiche sarebbero state sottoposte agli accertamenti della Commissione e quindi di valutare correttamente se ed in quale misura siano giustificati gli accertamenti e se, nel corso dei medesimi, gravi su di essa un obbligo di collaborazione con la Commissione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).