Language of document : ECLI:EU:T:1998:172

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

16 luglio 1998 (1)

«Dipendenti — Agenti ausiliari — Interpreti ausiliari di sessione del Parlamentoeuropeo — Legittimità del loro assoggettamento all'imposta comunitaria»

Nella causa T-109/96,

Gilberte Gebhard, interprete di conferenza residente a Heidelberg (Germania), congli avv.ti Thierry Schmitt e Pierre Soler-Couteaux, del foro di Strasburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Manfred Peter, capodivisione, e daisignori Didier Petersheim e João Sant'Anna, membri del servizio giuridico, inqualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamentoeuropeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il rimborso dell'imposta comunitaria trattenuta su dueretribuzioni versate alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C.P. Briët, K. Lenaerts,A. Potocki, J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo normativo della controversia

1.
    A tenore dell'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consigliounico ed una Commissione unica delle Comunità europee 8 aprile 1965 (inprosieguo: il «Trattato di fusione»), il Consiglio, deliberando a maggioranzaqualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altreistituzioni interessate, stabilisce lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee(in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunitàeuropee (in prosieguo: il «RAA»).

2.
    Ai termini dell'art. 13 del Protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunitàeuropee 8 aprile 1965 (in prosieguo: il «Protocollo»):

«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera suproposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità sarannosoggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari edemolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versatidalle Comunità».

3.
    Ai sensi dell'art. 1, primo comma, il RAA, entrato in vigore il 5 marzo 1968, comedefinito dall'art. 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29febbraio 1968, n. 259 (GU L 56, pag. 1), si applica ad ogni agente assunto concontratto dalle Comunità. Ai sensi dell'art. 3 del RAA, è considerato agenteausiliario l'agente assunto per svolgere funzioni in un'istituzione, sia ad orarioparziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'art. 52.

4.
    L'art. 52, lett. b), inserito nel titolo III del RAA, relativo agli agenti ausiliari, limitaad un anno al massimo la durata effettiva dell'assunzione di un agente ausiliario,compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto.

5.
    Infine, l'art. 78 del RAA dispone:

«In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assuntidall'Assemblea parlamentare europea per la durata dei lavori delle sue sessioni,sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione prevista dall'accordointervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unionedell'Europa occidentale (in prosieguo: l'”UEO”) per l'assunzione di dettopersonale.

Le disposizioni di questo accordo, nonché ogni ulteriore modifica di tali disposizionisono comunicate alle autorità competenti in materia di bilancio un mese primadella loro entrata in vigore».

6.
    Gli agenti ausiliari sono soggetti all'imposta comunitaria a norma dell'art. 2, primotrattino, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d' applicazione dell'imposta aprofitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), come modificatosuccessivamente (in prosieguo: il «regolamento n. 260/68»).

7.
    Con decisione 16 febbraio 1983, l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo haistituito, in forza dell'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna «relativa agliinterpreti di conferenza indipendenti» (in prosieguo: la «regolamentazioneinterna»), entrata in vigore il 1° marzo 1983.

8.
    Nel 1984, il Parlamento è divenuto parte delle convenzioni-quadro quinquennaliconcluse a partire dal 1970 dalla Commissione con l'Associazione internazionaledegli interpreti di conferenza (in prosieguo: l'«AIIC»), al fine di stabilire lecondizioni di lavoro ed il regime pecuniario degli interpreti di conferenza free-lanceassunti dalla Commissione per conto delle istituzioni comunitarie.

9.
    Ai sensi dell'art. 1, primo comma, le convenzioni-quadro si applicano agli interpretidi conferenza free-lance assunti dalla Commissione alle condizioni stabilite nellaregolamentazione relativa agli interpreti di conferenza applicabile all'istituzionedove essi effettuano le loro prestazioni. In pratica tali interpreti sono assunti abreve scadenza, per telefono o telecopia, per una durata abitualmente limitata aqualche giorno. Il contratto è successivamente formalizzato tramite confermascritta.

10.
    Tale atto di conferma rammenta che l'assunzione è disciplinata dallaregolamentazione applicabile nell'ambito dell'istituzione per cui l'interessatoeffettua le sue prestazioni e che gli interpreti assunti per le necessità del

Parlamento dispongono dei rimedi giurisdizionali previsti dal titolo VII delloStatuto, per quanto attiene a qualsiasi controversia relativa alla loro assunzione.

11.
    L'art. 33 prevede che ciascuna istituzione adotta la propria regolamentazionerelativa agli interpreti di conferenza free-lance, in conformità della vigenteconvenzione-quadro.

12.
    La regolamentazione interna del Parlamento è stata così adattata alla convenzione-quadro quinquennale conclusa il 15 settembre 1994, per il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1998. Con lettere 31 marzo 1995, il segretario generale del Parlamentoha trasmesso al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO, allo scopo diottenere l'accordo richiesto dall'art. 78 del RAA, un progetto di regolamentazioneinterna, precisando che le nuove disposizioni sarebbero entrate in vigore il 17 aprile1995, fatte salve osservazioni contrarie dei due destinatari. Il testo della nuovaregolamentazione interna, intitolata «Regolamentazione applicabile agli interpretiausiliari di sessione», è stato sottoscritto dal segretario generale del Parlamento il17 aprile 1995.

13.
    A tenore dell'art. 1 di tale regolamentazione, rientra in tale testo «[emanato] inforza dell'art. 78 del [RAA], per la durata della sua assunzione, qualsiasi interpreteassunto per fornire i suoi servizi al Parlamento europeo, a orario ridotto, inoccasione delle sedute plenarie, delle riunioni di commissioni o di altri organiparlamentari».

14.
    L'art. 2 precisa che tali interpreti ausiliari di sessione sono assunti dal Parlamentoeuropeo, conformemente all'art. 78 del RAA, e dalla Commissione, agente a nomedelle Comunità europee, ai termini dell'art. 1 della vigente convenzione-quadro.

15.
    L'art. 3 prevede segnatamente che, con riserva delle disposizioni enunciate dagliarticoli seguenti, l'inquadramento, la retribuzione, l'indennità forfettaria di viaggio,nonché gli adeguamenti delle retribuzioni di cui fruiscono gli interpreti ausiliari disessione sono stipulati nella convenzione-quadro.

16.
    L'art. 4.1 dispone che, «in forza dell'art. 78 del [RAA], la retribuzione e l'indennitàforfettaria di viaggio previste agli artt. 5 e 7 della [convenzione-quadro] sonosoggette, per quanto concerne gli agenti presi in considerazione dalla presente[regolamentazione interna], all'imposta comunitaria istituita dal regolamenton. 260/68 (...) del Consiglio, ai sensi dell'art. 13 del [Protocollo]».

17.
    Infine, l'art. 8 rinvia alle disposizioni del RAA ed alle altre norme applicabiliall'insieme del personale per qualsiasi questione non prevista dallaregolamentazione interna o dalla convenzione-quadro.

Fatti all'origine della controversia

18.
    Dal 1976 la signora Gebhard è stata assunta dal Parlamento in qualità di interpretedi conferenza sulla base di una serie di contratti di breve durata.

19.
    Due di tali assunzioni, una dal 6 al 9 novembre 1995, e l'altra dall'11 al 14dicembre 1995, sono state confermate con lettere del Parlamento, rispettivamentedel 10 novembre 1995 e dell'8 dicembre successivo.

20.
    Con lettera 29 febbraio 1996 indirizzata al Parlamento, la signora Gebhard hacontestato la trattenuta dell'imposta comunitaria operata sulle due retribuzioni inquestione, in ragione di 477,61 ECU, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2 delregolamento n. 260/68, gli interpreti free-lance non sono soggetti a tale imposta.

21.
    Il Parlamento ha risposto alla signora Gebhard, con lettera 10 giugno 1996, chel'art. 78 del RAA gli consentiva di assumere agenti per brevi periodi, al fine di farfronte alle necessità puntuali di personale supplementare dovute alle attivitàparlamentari. Dal momento che l'art. 78 del RAA figura nel titolo III dedicato agliagenti ausiliari, gli agenti assunti sulla base di tale disposizione erano soggettiall'imposta comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 260/68, alla stessastregua degli altri agenti ausiliari.

Procedimento

22.
    Con atto introduttivo depositato il 17 luglio 1996, la signora Gebhard ha presentatoil presente ricorso avverso il diniego di rimborso dell'imposta comunitaria.

23.
    La causa, inizialmente attribuita alla Terza Sezione, è stata rimessa alla TerzaSezione ampliata, con decisione del Tribunale 4 febbraio 1998, adottata inconformità delle disposizioni degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha decisodi passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione delprocedimento, esso ha invitato il Parlamento a fornirgli talune informazioni.

25.
    Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunaleall'udienza del 5 maggio 1998.

Conclusioni delle parti

26.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso ricevibile;

—    annullare la decisione di rigetto del reclamo;

—    ordinare lo sgravio dell'imposta comunitaria ed il suo rimborso allaricorrente, compresi gli interessi al tasso legale;

—    condannare il Parlamento alle spese.

27.
    Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile;

—    constatare la fondatezza del prelievo dell'imposta comunitaria sulleretribuzioni della ricorrente;

—    statuire sulle spese, conformemente al suo regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità

28.
    Il Parlamento contesta, in primo luogo, l'interesse ad agire della signora Gebhard,nel senso ch'essa si limiterebbe ad invocare un conflitto di competenza tributariatra l'amministrazione tedesca ed il Parlamento, senza provare che l'impostanazionale è stata del pari prelevata sulle sue retribuzioni.

29.
    La ricorrente obietta che la sua azione è motivata dalla natura incerta della suacondizione tributaria, giacché le autorità della Repubblica federale di Germania,suo paese di residenza, contestano da lungo tempo l'assoggettamento all'impostacomunitaria degli interpreti assunti dal Parlamento.

30.
    Per il Tribunale è sufficiente rilevare che l'oggetto del ricorso, che consiste nelrimborso dell'imposta comunitaria prelevata, dà luogo manifestamente ad uninteresse ad agire a tal fine in capo alla ricorrente.

31.
    Il Parlamento adduce, in secondo luogo, la tardività del ricorso, nel senso che laricorrente avrebbe omesso di contestare le prime trattenute d'imposta effettuatein occasione delle sue precedenti assunzioni ed osserva, in terzo luogo, chel'interessata difficilmente può contestare la sua qualità di agente ausiliario, quantosi avvale dei rimedi giurisdizionali consentiti dal titolo III del RAA.

32.
    Occorre esaminare il merito del ricorso prima di statuire sulle due eccezionid'irricevibilità, dal momento che la valutazione della loro fondatezza dipende dallasoluzione che sarà data alla questione di merito preliminare relativa al punto se lasignora Gebhard sia stata legittimamente assunta in qualità di agente ausiliario aisensi del titolo III del RAA.

Nel merito

33.
    Con i suoi tre motivi di annullamento, la signora Gebhard contesta la legittimitàdella regolamentazione interna del Parlamento, sulla cui base il Parlamentoavrebbe prelevato l'imposta comunitaria controversa.

Sul primo motivo, concernente la violazione dell'art. 78 del RAA e dell'art. 2 delregolamento n. 260/68

Argomenti delle parti

34.
    La signora Gebhard fa valere che non poteva essere legittimamente assoggettataall'imposta comunitaria, non rientrando né nel RAA, né, in ragione delle suespecifiche condizioni di impiego, nelle disposizioni particolari derivantidall'applicazione dell'art. 78 del RAA.

35.
    Se è vero che tutte le sue assunzioni sono state di breve durata, esse si sarebberoperò frequentemente ripetute di anno in anno dal 1976. Orbene, la durata effettivadelle funzioni di un agente ausiliario non potrebbe superare in ogni caso un anno.

36.
    Le disposizioni generali del RAA, contenute negli artt. 1-7, ed il cui oggetto è didefinirne la sfera di applicazione ratione personae, non comporterebbero alcunaderoga in merito ad una definizione dell'agente ausiliario che sarebbe propriadell'art. 78 che implicherebbe una deroga all'art. 52. Autorizzando una deroga alledisposizioni del titolo III del RAA soltanto in ragione delle condizioni, previstedall'accordo in questione, in materia di assunzione e di retribuzione degli agentiausiliari assunti dal Parlamento per la durata delle sessioni, l'art. 78 consentirebbedi derogare solo al capitolo 3, «Condizioni di assunzione», e 5, «Retribuzione erimborso spese», del titolo III del RAA.

37.
    Il Parlamento obietta che, a causa della deroga prevista dall'art. 78 del RAA, l'art.52 del RAA non sarebbe neppur esso applicabile agli agenti ausiliari di sessione.Il limite temporale stabilito da tale articolo non avrebbe alcuna rilevanza in quantola sua applicazione agli agenti ausiliari di sessione equivarrebbe alla soppressionedel regime derogatorio di cui all'art. 78, mentre quest'ultimo consentirebbe proprioal Parlamento di dotarsi degli strumenti legali e pratici per gestire il personalesupplementare necessario all'assistenza delle attività parlamentari.

Valutazione del Tribunale

38.
    Come risulta dagli atti di causa, la signora Gebhard è stata assunta in qualità di interprete di conferenza, in ragione di una serie di periodi di impiego, ciascuno deiquali limitato a qualche giorno, tramite contatti informali, successivamenteregolarizzati da conferme di assunzione.

39.
    La Corte, pur avendo considerato che gli interpreti supplementari assunti dallaCommissione, sulla base di contratti di breve durata e frequentemente rinnovati di

anno in anno, come nel caso della ricorrente, non hanno diritto allo status diagente comunitario ai sensi del RAA, si è tuttavia riservata espressamente dipronunciarsi sulla questione dell'applicazione della regolamentazione interna,adottata dal Parlamento a norma dell'art. 78 del RAA (sentenza 11 luglio 1985,causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581, punti 22 e 23).

40.
    Tale articolo consente effettivamente al Parlamento, in deroga alle disposizioni deltitolo III del RAA, di limitare alla durata dei lavori delle sue sessioni il periodo diassunzione degli agenti ausiliari necessari alla loro organizzazione. A tale scopo, ladisposizione di cui è causa rinvia alle condizioni di assunzione precedentementeconvenute, con riguardo al personale supplementare necessario all'assistenza delleattività parlamentari , fra tre istituzioni o organizzazioni europee specificamenteinteressate al riguardo.

41.
    L'art. 78 del RAA è pertanto diretto a permettere all'istituzione parlamentare delleComunità europee di soddisfare le esigenze puntuali e massicce di risorse umanesupplementari necessarie per il corretto svolgimento delle sessioni dei suoi variorgani deliberanti.

42.
    Ne discende che il limite temporale fissato dall'art. 52, lett. b), del RAAall'assunzione degli agenti ausiliari è, per definizione, del tutto irrilevante neiconfronti di tali agenti supplementari, poiché il carattere ripetitivo e la duratalimitata dei loro successivi contratti partecipano, al contrario, della nozione diassunzione, nel significato attribuitole dall'art. 78 del RAA.

43.
    Non risulta pertanto che il Parlamento abbia ecceduto i limiti della derogaconsentitagli dal Consiglio nell'art. 78 del RAA, adottando, ai sensi di taledisposizione , la regolamentazione interna applicabile agli interpreti di sessione, inquanto rientrano in tale regolamentazione, in forza del suo art. 1, soltanto gliinterpreti indipendenti assunti per fornire i loro servizi al Parlamento, a orarioridotto, in occasione delle sue sedute plenarie, delle riunioni delle commissioni edi altri organi parlamentari.

44.
    Di conseguenza, l'assunzione della ricorrente in quanto agente ai sensi dell'art. 78del RAA le ha necessariamente conferito lo status di agente ausiliario ai sensi deltitolo III del RAA.

45.
    Poiché gli agenti ausiliari sono, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 260/68,soggetti all'imposta comunitaria, il Parlamento ha quindi effettuato le controversetrattenute dell'imposta comunitaria, in forza della propria regolamentazioneinterna, senza contravvenire a tale disposizione.

46.
    Il primo motivo della ricorrente è pertanto infondato e va respinto.

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 24, n. 1, secondo comma, delTrattato di fusione

Argomenti delle parti

47.
    La ricorrente considera che, in ragione del rinvio operato dall'art. 78 del RAAall'accordo stipulato, prima della pubblicazione del RAA, tra il Parlamento, ilConsiglio d'Europa e l'Assemblea dell'UEO, il titolo III del RAA integra lecondizioni specifiche, determinate da tale accordo, relative all'assunzione e allaretribuzione, con esclusione di qualsiasi altro elemento, degli agenti ausiliari disessione.

48.
    Qualsiasi cambiamento di condizioni specifiche determinerebbe pertanto, ipso iure,una modifica del titolo III del RAA. Orbene, elaborando, sulla base dell'art. 78 delRAA, una regolamentazione interna autonoma per gli interpreti ausiliari disessione, il Parlamento avrebbe necessariamente usurpato la competenza esclusivache l'art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione conferisce al Consiglioper stabilire il RAA.

49.
    Inoltre, il Parlamento non avrebbe provato di aver presentato la suaregolamentazione interna, prima della sua entrata in vigore, alle altre due partiinteressate, per ottenere il loro accordo.

50.
    In ogni caso, la regolamentazione interna non può essere considerata comel'accordo ex art. 78 del RAA, poiché l'art. 3.1 della stessa, relativo alla retribuzionedegli interpreti ausiliari di sessione, rinvia ad una convenzione-quadro che non siapplica al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea dell'UEO.

51.
    Infine, poiché nessuna delle due parti dell'accordo di cui all'art. 78 del RAAassoggetta i suoi interpreti ad un'imposta sul reddito con trattenuta alla fonte,l'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione internanon rientrerebbe nell'oggetto di tale accordo.

52.
    Il Parlamento obietta che si è limitato ad emanare, nel rispetto delle modalitàpreviste dall'art. 78 del RAA, una regolamentazione interna applicabile agliinterpreti assunti in qualità di agenti ausiliari di sessione, la quale è statapresentata, prima della sua entrata in vigore, perché valesse come accordo,all'esame delle altre due parti interessate.

Valutazione del Tribunale

53.
    Come risulta dall'esame del primo motivo, la ricorrente non ha diritto di sostenereche qualsiasi cambiamento delle condizioni specifiche applicabili agli agenti ausiliaridi sessione determinerebbe, ipso iure, una modifica del titolo III del RAA. IlTribunale rileva, in proposito, che l'art. 78, secondo comma, consente, al contrario,espressamente alle parti dell'accordo in questione di modificarne le disposizioni.

54.
    Con riguardo alle modalità di adozione della regolamentazione interna in vigore,il Tribunale constata che non emerge dal fascicolo che il Consiglio d'Europa ol'Assemblea dell'UEO abbiano sollevato obiezioni nei confronti del progetto diregolamentazione interna che il segretario generale del Parlamento ha trasmessoa questi ultimi con lettere 31 marzo 1995, allo scopo di ottenerne l'accordo in forzadell'art. 78 del RAA.

55.
    Quanto alle disposizioni sostanziali della regolamentazione interna così entrata invigore, il Tribunale rileva che non è stato provato ch'esse abbiano ecceduto i limitidelle condizioni di assunzione e di retribuzione delineate dall'accordo ai sensidell'art. 78 del RAA.

56.
    In particolare, come ha sostenuto il Parlamento, detto accordo ha ben potutoperseguire l'obiettivo non di ottenere la rigorosa parità delle retribuzioni versatedalle tre parti dell'accordo, ma semplicemente quello di stabilire parametri diretribuzione in funzione delle necessità rispettive di ciascuna di esse.

57.
    Infine, disponendo che la retribuzione degli interpreti ausiliari di sessione èsoggetta all'imposta comunitaria, in forza dell'art. 78 del RAA, l'art. 4.1 dellaregolamentazione interna si limita ad attuare, nei confronti degli interessati, l'art.2, primo trattino, del regolamento n. 260/68.

58.
    Alla luce di quanto precede, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cuil'assoggettamento all'imposta comunitaria prevista dalla regolamentazione internanon rientrerebbe nell'oggetto dell'accordo ai sensi dell'art. 78 del RAA.

59.
    Ne discende che il secondo motivo va respinto.

Sulla violazione dell'art. 13 del Protocollo

60.
    La ricorrente sostiene che, siccome gli interpreti di conferenza indipendenti nonrientrano nell'ambito di applicazione del RAA, il Parlamento non può assoggettarliall'imposta comunitaria, senza usurpare le competenze attribuite al Consigliodall'art. 13 del Protocollo.

61.
    Il Tribunale considera che, poiché gli interpreti di conferenza assunti dalParlamento in qualità di interpreti ausiliari di sessione vanno considerati comeagenti ausiliari ai sensi del titolo III del RAA, il motivo in esame può essere solodisatteso in quanto fondato su una premessa errata.

62.
    Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto, senza che occorraquindi esaminare la seconda e la terza eccezione d'irricevibilità sollevate dalParlamento.

Sulle spese

63.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell'art. 88 delmedesimo regolamento, nelle cause tra la Comunità e i loro dipendenti, le spesesostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

64.
    Con riguardo alla complessità del contesto normativo della presente controversia,va rigettata la domanda presentata dal Parlamento, sulla base dell'art. 87, n. 3,secondo comma, del regolamento di procedura, diretta alla condanna dellaricorrente a rimborsargli le spese defatigatorie da essa causate. Vaconseguentemente statuito che, in forza dell'art. 88 del regolamento di procedura,ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1.
    Il ricorso è respinto.

2.
    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Tiili
Briët
Lenaerts

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.