Language of document : ECLI:EU:C:2017:595

Causa C696/15 P

Repubblica ceca

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Trasporti – Direttiva 2010/40/UE – Diffusione di sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale – Articolo 7 – Delega di poteri alla Commissione europea – Limiti – Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 – Predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali – Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 – Dati e procedure per la comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale – Articolo 290 TFUE – Delimitazione esplicita degli obbiettivi, del contenuto, della portata e della durata della delega di poteri – Elemento essenziale della materia in oggetto – Creazione di un organo di controllo»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 luglio 2017

1.        Trasporti – Trasporti su strada – Sistemi di trasporto intelligenti – Obbligo per gli Stati membri di diffondere applicazioni e servizi di tali sistemi – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/40; regolamenti della Commissione nn. 885/2013 e 886/2013)

2.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione di un regolamento di attuazione alla luce del regolamento base

3.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Necessità per il legislatore dell’Unione di delimitare chiaramente tale potere nell’atto legislativo di base – Portata

(Art. 290, § 1, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/40, artt. 6 e 7)

4.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto

(Art. 256, § 1, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

5.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256, § 1, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

6.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Qualificazione degli elementi essenziali – Considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 290, § 1, comma 2, TFUE)

1.      I regolamenti n. 885/2013, che integra la direttiva 2010/40 in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, e n. 886/2013, che integra la medesima direttiva per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, non contengono alcuna disposizione che preveda un obbligo esplicito a carico degli Stati membri di diffondere le applicazioni e i servizi dei sistemi di trasporto intelligenti nel loro territorio. Invero, dal riferimento alla direttiva 2010/40 operato nell’articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti deriva inequivocabilmente che questi ultimi obbligano gli Stati membri solamente a prendere le misure necessarie affinché le specifiche contenute in detti regolamenti siano applicate alle applicazioni e ai servizi dei sistemi di trasporto intelligenti all’atto della loro diffusione.

(v. punti 25, 30)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

3.      Se è vero che, in forza dell’articolo 7 della direttiva 2010/40, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, la Commissione è tenuta ad adottare le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti, è vero pure che, alla luce dell’articolo 290 TFUE, la delega di poteri di cui a detto articolo 7 non può essere interpretata nel senso che essa autorizza la Commissione a superare il quadro previsto all’articolo 6 di detta direttiva, il quale delimita in maniera esplicita non solo, al suo paragrafo 1, l’obbiettivo delle specifiche, ma anche il loro contenuto e la loro portata, determinando espressamente, in particolare al paragrafo 4, le misure che possono esserne oggetto.

Infatti, conformemente all’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, TFUE, gli atti legislativi delimitano esplicitamente non solo gli obbiettivi, ma anche il contenuto, la portata e la durata della delega di poteri. Tale requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato miri all’adozione di norme che si inseriscano nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base. Peraltro, la delimitazione del potere conferito deve essere sufficientemente precisa, nel senso che essa deve indicare chiaramente i limiti di tale potere e permettere di assoggettare l’esercizio che ne verrà fatto dalla Commissione ad un controllo sulla base di criteri oggettivi fissati dal legislatore dell’Unione. In tali circostanze non può essere validamente sostenuto che l’unica restrizione in capo al legislatore dell’Unione nel quadro dell’assetto di una delega di poteri consista nel divieto di delegare l’adozione di elementi essenziali del settore interessato. Certamente, l’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, TFUE permette al legislatore dell’Unione di conferire alla Commissione un margine di discrezionalità nell’esercizio del potere che le delega, il quale può, in funzione delle caratteristiche della materia in oggetto, essere più o meno esteso. Tuttavia, una delega di poteri ai sensi dell’articolo 290 TFUE – e qualunque eventuale margine di discrezionalità essa implichi – deve essere inquadrata da limiti fissati nell’atto di base.

(v. punti 47‑50, 52)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 72)

6.      Ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, TFUE, gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono quindi essere oggetto di una delega. Un elemento ha carattere essenziale, conformemente a detta disposizione, in particolare, se la sua adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni, o se permette ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l’intervento del legislatore dell’Unione.

Stabilendo espressamente che gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono quindi essere oggetto di una delega, l’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, TFUE delimita la discrezionalità di cui beneficia il legislatore dell’Unione nel quadro dell’assetto di una delega di poteri. La citata disposizione mira, appunto, ad assicurare che le decisioni relative a siffatti elementi siano riservate a detto legislatore. Pertanto, quando non esamina la questione se un dato aspetto dell’atto legislativo di base costituisca o meno un elemento essenziale di quest’ultimo, limitandosi a rinviare all’estensione della delega di poteri contenuta in tale atto legislativo, il giudice dell’Unione inevitabilmente viola l’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, TFUE. Nella specie, contrariamente a quanto prescritto da tale disposizione, il giudice dell’Unione non si è accertato del fatto che l’adozione di norme relative a elementi essenziali del settore in esame rimanesse riservata al legislatore dell’Unione e non fosse oggetto di una delega di poteri.

(v. punti 75, 78, 81‑83)