Language of document : ECLI:EU:F:2015:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

15 aprile 2015

Causa F‑96/13

Nikolaos Pipiliagkas

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Trasferimento nell’interesse del servizio – Articolo 26 dello statuto – Diritti della difesa»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Pipiliagkas ha chiesto segnatamente l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: 1’«APN») della Commissione europea con cui veniva riassegnato mediante trasferimento, con effetto a far data dal 1° gennaio 2013, alla direzione «Risorse comuni» della direzione generale (DG) «Mobilità e trasporti» (in prosieguo: la «DG “Mobilità e trasporti”») a Bruxelles (Belgio).

Decisione:      La decisione della Commissione europea, del 19 dicembre 2012, con cui il sig. Pipiliagkas è riassegnato alla direzione «Risorse comuni» della direzione generale «Mobilità e trasporti», a Bruxelles (Belgio), con effetto a far data dal 1° gennaio 2013, è annullata. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Pipiliagkas.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo prodotto da un funzionario che fa valere il loro mancato inserimento nel suo fascicolo personale – Rigetto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 137, § 2; Statuto dei funzionari, art. 26)

2.      Funzionari – Fascicolo personale – Documenti che devono figurarvi – Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un funzionario – Nozione – comunicazioni da parte di funzionari che denunciano il modo di agire di un altro funzionario, successivamente riassegnato – Inclusione

[Statuto dei funzionari, art. 26, comma 1, a)]

3.      Funzionari – Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un funzionario – Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale – Influenza decisiva – Annullamento – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 26, comma 2, e 90, § 1)

4.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata

1.      L’articolo 26 dello statuto vieta all’istituzione di opporre a un funzionario o di produrre contro di lui documenti che devono comparire nel suo fascicolo personale che non siano stati indicati nel fascicolo stesso, cosicché una decisione dell’amministrazione basata su tali documenti è passibile di annullamento. Tuttavia, l’articolo in parola non disciplina in nulla l’ammissibilità dei documenti nel contesto di un procedimento contenzioso.

Peraltro, non prendere in considerazione i documenti comunicati nel contesto di un procedimento del genere avrebbe la conseguenza di impedire al giudice dell’Unione di esaminare i motivi dinanzi ad esso dedotti che si basassero sui menzionati documenti. A tale riguardo, non avrebbe alcun senso non prendere in considerazione documenti che sono stati utilizzati per l’esame di un motivo dopo la discussione che sugli stessi si è appunto svolta per decidere relativamente a detto motivo. Del resto, siffatto modo di procedere si porrebbe in contraddizione con l’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, in forza del quale, in caso di impugnazione, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica deve trasmettere il fascicolo del giudizio di primo grado alla cancelleria del menzionato giudice.

(v. punti 26 e 27)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95, EU:T:1997:25, punto 42, e de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P e T‑62/07 P, EU:T:2009:382, punto 99

2.      L’articolo 26, primo comma, lettera a), dello statuto, non obbliga di per sé l’amministrazione ad inserire nel fascicolo personale qualsiasi documento relativo a un funzionario. Esso opera dunque una distinzione fra, da un lato, i «documenti» che devono essere presenti nel fascicolo personale unicamente quando siano relativi alla posizione amministrativa del funzionario interessato e i «rapporti» che devono esservi versati unicamente quando concernano la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento e, dall’altro, qualsiasi altro documento relativo al funzionario interessato.

Citando i rapporti suddetti, l’articolo 26, primo comma, lettera a), dello statuto, intende fare riferimento a documenti formali con connotazione ufficiale aventi ad oggetto la competenza, il rendimento o il comportamento dei funzionari. Ciò nondimeno devono essere presenti nel fascicolo personale i documenti che danno atto per iscritto dei fatti o degli elementi fattuali relativi al comportamento del funzionario che saranno in seguito utilizzati per l’adozione di una decisione che incide sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera, quali un parere in forma di nota che comporta una valutazione sulla competenza e il comportamento di quest’ultimo o i documenti già esistenti che formalizzino ogni allegazione di fatti addebitati [all’interessato], se non ancora tutti i documenti idonei ad incidere sulla posizione amministrativa del funzionario e sulla sua carriera. Tuttavia, l’articolo 26 dello statuto non vieta ad un’istituzione di avviare un’indagine e di costituire un fascicolo a tal fine, e gli unici documenti relativi a detta indagine che devono essere inseriti nel fascicolo del funzionario sono le eventuali decisioni sanzionatorie adottate sulla base di siffatto fascicolo di indagine.

Inoltre, meri messaggi di posta elettronica non possono, in via di principio, essere considerati come rapporti ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera a), dello statuto. Analogamente, nemmeno una nota il cui autore non sia un’autorità amministrativa può essere considerata come un rapporto ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera a), dello statuto.

Un documento concernente la posizione amministrativa di un funzionario e che è idoneo ad avere un’incidenza determinante sulla decisione deve, in via di principio, essere stato comunicato al funzionario interessato, e successivamente inserito nel suo fascicolo personale. Per quanto riguarda più specificamente una decisione di riassegnazione di un funzionario, nonostante il fatto che essa non costituisca un rapporto concernente la competenza il rendimento o il comportamento del funzionario interessato, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto, siffatti comunicazione e inserimento nel fascicolo personale s’impongono, a priori, per messaggi di posta elettronica o una nota firmata da funzionari e agenti che denuncia il modo di agire del funzionario in questione, in quanto sono tali da esercitare un’influenza determinante sulla decisione di riassegnarlo o meno.

(v. punti 42, 43, 46 e 48)

Riferimento:

Corte: sentenza Ojha/Commissione, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, punto 67

Tribunale di primo grado: sentenze Rozand-Lambiotte/Commissione, EU:T:1997:25, punto 42; Apostolidis/Corte di giustizia, T‑86/97, EU:T:1998:71, punto 36; Ojha/Commissione, T‑77/99, EU:T:2001:71, punto 57; Recalde Langarica/Commissione, T‑344/99, EU:T:2001:237, punto 60; Cwik/Commissione, T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447, punto 52, e de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, punto 96

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Bianchi/ETF, F‑38/06, EU:F:2007:117, punti 45 e 48, e Talvela/Commissione, F‑43/06, EU:F:2007:162, punti 59‑62

3.      La mera circostanza che taluni documenti non siano stati versati nel fascicolo personale di un funzionario non è tale da giustificare l’annullamento di una decisione che arreca pregiudizio, qualora essi siano stati effettivamente portati a conoscenza dell’interessato.

Risulta infatti dall’articolo 26, secondo comma, dello statuto, che l’inopponibilità nei confronti di un funzionario di documenti relativi alla sua posizione amministrativa si ripercuote soltanto su quelli che non gli sono stati previamente comunicati. Essa non concerne i documenti i quali, sebbene comunicatigli, non siano stati ancora inseriti nel suo fascicolo personale. Nell’ipotesi in cui l’istituzione non inserisse documenti del genere nel fascicolo personale del funzionario, quest’ultimo sarebbe sempre legittimato a presentare una domanda in tal senso ex articolo 90, paragrafo 1, dello statuto e, in caso di rigetto, un reclamo amministrativo. Ma in nessun caso può impedirsi all’istituzione di adottare una decisione nell’interesse del servizio in base a documenti previamente comunicati al funzionario solo perché essi non sono stati inseriti nel suo fascicolo personale.

(v. punto 49)

Riferimento:

Corte: sentenza Ojha/Commissione, EU:C:1996:434, punto 68

Tribunale di primo grado: sentenza Recalde Langarica/Commissione, EU:T:2001:237, punto 60

4.      La mera conoscenza comprovata, da parte del funzionario interessato, di elementi fattuali che sono alla base di una decisione che gli reca pregiudizio non può essere considerata una prova sufficiente che il medesimo abbia avuto la possibilità di difendere validamente i propri interessi prima dell’adozione della decisione stessa. Affinché sia garantito il rispetto dei diritti della difesa del funzionario occorre inoltre che l’istituzione dimostri, con qualsiasi mezzo, di avere preventivamente posto detto funzionario effettivamente in grado di comprendere che gli elementi fattuali in questione, benché non versati nel suo fascicolo personale, erano tali da giustificare una decisione lesiva. Oltre a ciò, dal principio dei diritti della difesa, di cui il diritto ad essere sentiti costituisce un’espressione, deriva che l’interessato deve essere posto in grado, prima dell’emanazione della decisione che gli reca pregiudizio, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla sostanza e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze in base ai quali siffatta decisione può essere adottata. A tale proposito, qualora i superiori gerarchici di un funzionario lo convochino per un incontro, l’amministrazione deve far sì che il funzionario interessato sia chiaramente informato della misura prevista e specialmente dell’oggetto dell’incontro, di modo che egli possa far conoscere utilmente il suo punto di vista prima che venga adottata una decisione che gli arrechi pregiudizio.

Tuttavia, affinché una violazione del diritto al contraddittorio possa comportare l’annullamento della decisione lesiva, occorre altresì valutare se, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso. Nel contesto di detto esame è d’uopo tenere conto del complesso delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, della natura delle censure e dell’ampiezza delle irregolarità procedurali commesse con riguardo alle garanzie di cui il funzionario ha potuto beneficiare.

Al riguardo, quando la decisione che arreca pregiudizio è basata su censure fondate su giudizi di valore soggettivi, che pertanto risultano, per natura, soggetti ad essere modificati, se il funzionario avesse potuto essere sentito prima dell’assunzione della decisione in parola, questi avrebbe potuto fare valere il suo punto di vista e, quindi, ottenere forse una modifica delle valutazioni effettuate nei suoi confronti.

(v. punti 55, 57, 65 e 66)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho, EU:T:2009:382, punto 94

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Nastvogel/Consiglio, F‑4/10, EU:F:2011:134, punto 94; Possanzini/Frontex, F‑124/11, EU:F:2013:137, punto 60; CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 38; Delcroix/SEAE, F‑11/13, EU:F:2014:91, punti 35 e 42, e Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, punto 55