Language of document : ECLI:EU:C:2016:955

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 dicembre 2016  (*)(i)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Diritti dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Sussidio economico per il compimento di studi superiori – Requisito di filiazione – Nozione di “figlio” – Figlio del coniuge o del partner registrato – Contributo al mantenimento di tale figlio»

Nelle cause riunite da C‑401/15 a C‑403/15,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), con decisioni del 22 luglio 2015, pervenute in cancelleria il 24 luglio 2015, nei procedimenti

Noémie Depesme (C‑401/15),

Saïd Kerrou (C‑401/15),

Adrien Kauffmann (C‑402/15),

Maxime Lefort (C‑403/15)

contro

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

–        per N. Depesme e S. Kerrou, da P. Peuvrel, avocat;

–        per A. Kauffmann, da S. Jacquet, avocat;

–        per M. Lefort, da S. Coï, avocat;

–        per il governo lussemburghese, da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da P. Kinsch, avocat;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2        Le suindicate domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie di cui sono parti, rispettivamente, la sig.ra Noémie Depesme unitamente al sig. Saïd Kerrou, il sig. Adrien Kauffmann e il sig. Maxime Lefort, da un lato, e, dall’altro, il ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministro dell’Istruzione superiore e della Ricerca, Lussemburgo; in prosieguo: il «ministro»), vertenti sul diniego da parte di quest’ultimo di concedere, alla sig.ra Depesme e ai sigg. Kaufmann e Lefort, il sussidio finanziario di Stato per il compimento di studi superiori per l’anno accademico 2013/2014.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n.°1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2):

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(…)».

4        L’articolo 10 del regolamento n. 1612/68 così recitava:

«1.      Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

a)      il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;

(…)».

5        L’articolo 10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

6        I considerando 3 e 5 della direttiva 2004/38 così recitano:

«(3)      La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

(…)

(5)      Il diritto di ciascun cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di “familiare” dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un’unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio».

7        L’articolo 2 di detta direttiva così prevede:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(…)

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

b)      il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c)      i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

(…)

(…)».

8        Il regolamento n. 1612/68 è stato abrogato, con effetto a partire dal 16 giugno 2011, dal regolamento n. 492/2011. L’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 ricalca il tenore dell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68.

9        Il considerando 1 della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU 2014, L 128. pag. 8), è redatto nel seguente modo:

«La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell’Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell’Unione sancita dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell’Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Il termine “loro familiari” dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38/CE], che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri».

10      L’articolo 1 della suddetta direttiva così prevede:

«La presente direttiva stabilisce disposizioni che agevolano l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011]. La presente direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che esercitano tali diritti e ai loro familiari (“lavoratori dell’Unione e loro familiari”)».

11      Ai sensi dell’articolo 2 della suddetta direttiva:

«1.      La presente direttiva si applica alle materie seguenti, di cui agli articoli da 1 a 10 del regolamento [n. 492/2011], nel campo della libera circolazione dei lavoratori:

(…)

c)      accesso ai vantaggi sociali e fiscali;

(…)

2.      L’ambito di applicazione della presente direttiva è identico a quello del regolamento [n. 492/2011]».

 Diritto lussemburghese

12      Il sussidio economico dello Stato per studi superiori era disciplinato, alla data dei fatti del procedimento principale, dalla legge del 22 giugno 2000, relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori (loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour etudes supérieures; Mémorial A 2000, pag. 1106), come modificata dalla legge del 19 luglio 2013 (Mémorial A 2013, pag. 3214) (in prosieguo: la «legge del 22 giugno 2000 modificata»).

13      La legge del 19 luglio 2013, che è stata adottata per dare seguito alla sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), e che ha modificato la legge del 22 giugno 2000 solo per quanto riguarda l’anno accademico 2013/2014, ha inserito un articolo 2 bis in suddetta legge.

14      L’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata era così formulato:

«Uno studente non residente nel Granducato di Lussemburgo può parimenti beneficiare del sussidio economico per studi superiori a condizione che egli sia figlio di un lavoratore subordinato o autonomo cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992 (GU 1992. L 1, pag. 3)] o della Confederazione svizzera occupato o esercente la propria attività in Lussemburgo, e detto lavoratore sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori. La durata dell’occupazione in Lussemburgo deve essere almeno pari alla metà della normale durata dell’orario di lavoro applicabile nell’impresa ai sensi della legge o, eventualmente, del contratto collettivo di lavoro in vigore. Il lavoratore autonomo deve essere iscritto obbligatoriamente e in maniera continua [alla previdenza sociale] del Granducato del Lussemburgo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del Codice della previdenza sociale durante i cinque anni precedenti la domanda di sussidio economico per studi superiori».

15      La legge del 22 giugno 2000 modificata, è stata abrogata dalla legge del 24 luglio 2014 concernente il sussidio economico dello Stato per studi superiori (loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures; Mémorial A 2014, pag. 2188).

16      L’articolo 3 della citata legge prevede quanto segue:

«Possono beneficiare del sussidio economico dello Stato per studi superiori gli studenti e gli allievi definiti all’articolo 2, indicati in prosieguo con il termine “lo studente”, e che soddisfino una delle seguenti condizioni:

(…)

5)      per gli studenti non residenti nel Granducato del Lussemburgo:

(…)

b)      essere figlio di un lavoratore cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione europea o di un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione elvetica che sia occupato o eserciti la propria attività nel Granducato del Lussemburgo al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori, a condizione che il lavoratore in questione continui a contribuire al mantenimento dello studente e che sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività nel Granducato del Lussemburgo per un periodo di almeno cinque anni al momento in cui lo studente presenta la domanda di sussidio economico per studi superiori durante un periodo di riferimento di sette anni da calcolarsi retroattivamente a decorrere dalla data della domanda di sussidio economico per studi superiori o che, in via di deroga, la persona che conserva lo status di lavoratore abbia soddisfatto il suindicato criterio dei cinque anni su sette al momento della cessazione dell’attività.

(…)».

 Procedimenti principali e questione pregiudiziale

17      I procedimenti principali si riferiscono ai requisiti per la concessione da parte dello Stato lussemburghese, per l’anno accademico 2013/2014, dei sussidi economici agli studenti non residenti in Lussemburgo per il compimento degli studi superiori, previsti dalla legge del 22 giugno 2000 modificata.

18      Conformemente a detta legge, tali sussidi economici sono concessi agli studenti che non risiedono in Lussemburgo a condizione, da un lato, che essi siano figli di un lavoratore subordinato o autonomo, cittadino lussemburghese o cittadino dell’Unione, e dall’altro, che il lavoratore in questione sia stato occupato o abbia esercitato la propria attività in Lussemburgo per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni al momento della domanda di sussidio.

19      È pacifico che la sig.ra Depesme e il sig. Kauffmann, cittadini francesi residenti in Francia, e il sig. Lefort, cittadino belga residente in Belgio, hanno richiesto alle autorità lussemburghesi, per l’anno accademico 2013/2014, un sussidio economico al fine di compiere studi superiori in Francia, per quanto riguarda i primi, e in Belgio, per il secondo.

20      Con lettere, rispettivamente, del 26 settembre, del 17 ottobre e del 12 novembre 2013 il ministro ha respinto tali domande sulla base del rilievo che la sig.ra Depesme e i sigg. Kauffmann e Lefort non soddisfacevano i requisiti previsti dalla legge del 22 giugno 2000 modificata.

21      Dalle tre decisioni di rinvio emerge che gli studenti di cui trattasi hanno presentato, ciascuno, una domanda di sussidio facendo valere a tale proposito unicamente la qualità di lavoratore subordinato in Lussemburgo del loro padre acquisito. Il ministro ha pertanto considerato che la sig.ra Depesme e i sigg. Kauffmann e Lefort non potevano essere qualificati «figli» di un lavoratore frontaliero, conformemente al requisito di cui all’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata, poiché solo i loro padri acquisiti lavoravano in Lussemburgo.

22      Il 20 dicembre 2013 la sig.ra Depesme ha proposto un ricorso dinanzi al tribunal administratif de Luxembourg (tribunale amministrativo di Lussemburgo) per chiedere l’annullamento della decisione di diniego che la riguardava. Il sig. Kerrou, suo padre acquisito, facendo valere la sua qualità di lavoratore dipendente in Lussemburgo e sostenendo di provvedere al mantenimento della sig.ra Depesme, è intervenuto volontariamente nella controversia da essa avviata.

23      Il 29 gennaio e il 25 aprile 2014 i sigg. Lefort e Kauffmann hanno presentato dinanzi a tale giudice, ciascuno, un ricorso analogo avverso le decisioni di diniego che li riguardavano.

24      Con sentenze del 5 gennaio 2015 il tribunal administratif de Luxembourg (tribunale amministrativo di Lussemburgo) ha dichiarato i ricorsi della sig.ra Depesme e del sig. Kerrou, nonché dei sigg. Kauffmann e Lefort ricevibili, ma non fondati.

25      La sig.ra Depesme e il sig. Kerrou, nonché i sigg. Kauffmann e Lefort hanno impugnato le suindicate sentenze dinanzi al giudice del rinvio.

26      La sig.ra Depesme e il sig. Kerrou sostengono segnatamente che quest’ultimo, lavoratore frontaliero in Lussemburgo da quattordici anni, il 24 maggio 2006, ha contratto matrimonio con la madre della sig.ra Depesme e che da quel momento, costituiscono tutti e tre una sola famiglia. Il sig. Kerrou contribuirebbe al mantenimento della figlia della propria coniuge, anche per quanto riguarda gli studi superiori e avrebbe percepito assegni familiari lussemburghesi per la figlia acquisita, prima che la stessa iniziasse gli studi superiori.

27      Il sig. Kauffmann adduce che i suoi genitori sono separati dal 2003 e hanno divorziato il 20 giugno 2005, e che l’affidamento dei figli è stato attribuito in via esclusiva alla madre. Indica che, il 10 marzo 2007, sua madre ha sposato il sig. Kiefer, lavoratore frontaliero in Lussemburgo, con il quale da tale momento il sig. Kaufmann condividerebbe la medesima abitazione. Il sig. Kiefer avrebbe provveduto al mantenimento e all’istruzione del sig. Kauffmann e avrebbe percepito assegni familiari lussemburghesi per quest’ultimo.

28      Il sig. Lefort fa presente che suo padre è deceduto e che sua madre si è risposata con il sig. Terwoigne, lavoratore frontaliero in Lussemburgo, da oltre cinque anni e che, dalla data di tale matrimonio, forma una famiglia con la madre e il padre acquisito. Il sig. Terwoigne contribuirebbe alle spese della famiglia e provvederebbe anche alle spese per gli studi superiori del sig. Lefort.

29      Lo Stato lussemburghese chiede, da parte sua, che siano confermate le decisioni del tribunal administratif (tribunale amministrativo) del 5 gennaio 2015 e fa valere che la sig.ra Depesme e i sigg. Kauffmann e Lefort non sono figli dei loro padri acquisiti nel senso giuridico del termine.

30      La Cour adminstrative (Corte amministrativa, Lussemburgo) sottolinea che il requisito della filiazione di cui all’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata, è stato istituito per tenere conto della sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411).

31      Secondo il giudice del rinvio, la soluzione delle tre controversie pendenti dinanzi ad esso dipende dall’interpretazione della nozione di «figlio» di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge del 22 giugno 2000 modificata, in considerazione di tale sentenza e del rispetto del principio di non discriminazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Detto giudice espone, infatti, che «il criterio rilevante enunciato da [tale sentenza] è quello del reale grado di collegamento di uno studente non residente, che richiede al Granducato di Lussemburgo un sussidio economico per studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo». Nell’ipotesi in cui siffatto collegamento provenga non direttamente dallo studente, sulla base del rilievo che lo stesso non è residente, ma dal lavoratore frontaliero di riferimento, esso s’interroga sul concetto, se con un’accezione strettamente giuridica oppure piuttosto in chiave economica, da considerare per quanto riguarda il legame di filiazione tra lo studente che richiede la concessione di un sussidio economico allo Stato per gli studi superiori e il lavoratore frontaliero. A suo avviso, entrambi i concetti sono in linea di principio ipotizzabili. Nell’ipotesi in cui la nozione di «figlio», ai sensi della legge del 22 giugno 2000 modificata, rinviasse a quella di figlio a carico, si porrebbe quindi la questione dell’eventuale incidenza dell’entità della presa a carico dello studente da parte del lavoratore frontaliero. La Cour administrative (Corte amministrativa) precisa che tale questione riguarda il confronto tra l’entità della presa in carico dello studente da parte del lavoratore frontaliero, da un lato, e dal suo o dai suoi genitori, dall’altro. In ultimo, esso s’interroga sulla portata dell’intensità del legame del lavoratore frontaliero con uno dei genitori dello studente.

32      In tale contesto, la Cour administrative (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente, redatta in termini identici nelle cause da C‑401/15 a C‑403/15, fatta salva un’aggiunta nella causa C‑403/15, citata tra parentesi quadre:

«Al fine di soddisfare debitamente i requisiti di non discriminazione dettati dalle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento n. 492/2011], in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, [causa C‑403/15: “tenendo presente l’articolo 33, paragrafo 1, della Carta, in combinato disposto, se del caso, con il suo articolo 7”], nell’ambito della considerazione del reale grado di collegamento di uno studente non residente, che richiede un sussidio economico per studi superiori, con la società e il mercato del lavoro del Lussemburgo, Stato membro nel quale un lavoratore frontaliero è stato occupato o ha esercitato la sua attività alle condizioni di cui all’articolo 2 bis della [legge del 22 giugno 2000 modificata], in quanto conseguenza diretta della sentenza della Corte del 20 giugno 2013, [Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411)],

–        se occorra qualificare la condizione posta a detto studente di essere il “figlio” del lavoratore frontaliero in parola come equivalente ad essere suo “discendente in linea diretta e in primo grado, la cui filiazione sia giuridicamente stabilita in rapporto al suo autore” ponendo l’accento sul legame di filiazione stabilito tra lo studente e il lavoratore frontaliero, che si presume sotteso al collegamento previsto, oppure

–        se occorra porre l’accento sul fatto che il lavoratore frontaliero “continua a provvedere al mantenimento dello studente”, senza che un legame giuridico di filiazione necessariamente lo unisca allo studente, segnatamente ravvisando un legame sufficiente nella comunione di vita, di natura tale da unirlo ad uno dei genitori dello studente rispetto al quale è giuridicamente stabilito un legame di filiazione.

In questa seconda ipotesi, se il contributo, ipoteticamente non obbligatorio, del lavoratore frontaliero, nel caso in cui esso non sia esclusivo, ma parallelo a quello di uno o dei genitori uniti da un legame giuridico di filiazione allo studente e tenuti pertanto in linea di principio ad un obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, debba rispondere a taluni criteri di entità».

 Sulla questione pregiudiziale

33      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, quale il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in detto Stato, occorra intendersi solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola o altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto. In quest’ultima ipotesi, il giudice del rinvio s’interroga, in sostanza, sull’incidenza della rilevanza dell’onere contributivo del lavoratore frontaliero al mantenimento di tale minore sul suo diritto di percepire un sussidio economico per compiere studi superiori, come quello di cui al procedimento principale.

34      Va rilevato, in limine, che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE dispone che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 34).

35      La Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, il cui testo è stato ripreso dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, costituisce l’espressione particolare, nel campo specifico della concessione di vantaggi sociali, della regola della parità di trattamento sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretato allo stesso modo di quest’ultima disposizione (v. sentenze del 23 febbraio 2006 Commissione/Spagna, C‑205/04, non pubblicata, EU:C:2006:137, punto 15; dell’11 settembre 2007, Hendrix, C‑287/05, EU:C:2007:494, punto 53, nonché del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 35).

36      A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

37      La Corte ha ripetutamente considerato, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, che tale disposizione opera a favore, indifferentemente, tanto dei lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante quanto dei lavoratori frontalieri i quali, pur esercitando attività di lavoro dipendente nello Stato membro medesimo, risiedono in un altro Stato membro (v. sentenze del 18 luglio 2007, Geven, C‑213/05, EU:C:2007:438, punto 15, del 14 giugno 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 33; del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 37, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949 punto 39).

38      Inoltre, secondo costante giurisprudenza, un sussidio concesso per il mantenimento e la formazione, per il compimento di studi universitari sanciti da un titolo abilitante all’esercizio di un’attività professionale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (sentenze del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 38, e del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a., C‑238/15, EU:C:2016:949 punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

39      La Corte ha del pari dichiarato che il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, quando questi continui a provvedere al mantenimento del figlio (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

40      Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte, i familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68. Poiché la concessione del finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore migrante costituisce, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale, tale figlio può, in prima persona, avvalersi di detta disposizione per ottenere tale finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso direttamente allo studente (sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nei procedimenti principali il giudice del rinvio è adito di alcuni ricorsi presentati da studenti non residenti in Lussemburgo, proposti in seguito al diniego dello Stato membro in parola di attribuire loro il sussidio economico per gli studi superiori. Tali studenti ritengono di poter beneficiare del menzionato sussidio sulla base del loro legame con un lavoratore frontaliero, il quale, pur non essendo il loro padre, è diventato il coniuge della madre dopo il divorzio dei loro genitori o, nel caso del sig. Lefort, dopo il decesso del padre di quest’ultimo.

42      Occorre, pertanto, esaminare se i termini «figlio di un lavoratore migrante», nel senso in cui essi sono usati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1612/68, che è applicabile all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e in particolare nella sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), ricomprendono i figli del coniuge o del partner riconosciuto dal diritto nazionale di tale lavoratore.

43      A tale proposito, va rilevato che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1612/68, abrogato dalla direttiva 2004/38, prevedeva che il coniuge di un lavoratore cittadino di uno Stato membro «e i loro discendenti minori di ventuno anni o a carico» avevano il diritto di stabilirsi con il lavoratore sul territorio di un altro Stato membro, a prescindere dalla loro cittadinanza.

44      La Corte ha interpretato la succitata disposizione nel senso che il diritto di stabilirsi con tale lavoratore spetta tanto ai discendenti del lavoratore quanto a quelli del coniuge. Difatti, interpretare restrittivamente tale disposizione nel senso che unicamente i figli in comune del lavoratore migrante e del coniuge avrebbero avuto il diritto di stabilirsi con i medesimi si porrebbe in contrasto con l’obiettivo del regolamento n. 1612/68 (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R, C‑413/99, EU:C:2002:493, punto 57).

45      Inoltre, la Corte ha già avuto l’occasione di rilevare che i familiari di un lavoratore che beneficiano indirettamente della parità di trattamento riconosciuta ai lavoratori migranti dall’articolo 7 del regolamento n. 1612/68, erano i familiari di cui all’articolo 10 del regolamento n. 1612/68 (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punto 12).

46      Va constatato che l’articolo 10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato dalla direttiva 2004/38, perché il legislatore dell’Unione ha inteso codificare, in un solo testo legislativo, il diritto al ricongiungimento familiare dei lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare tale diritto.

47      Nell’ambito di siffatta riforma, il legislatore ha ripreso, all’articolo 2, punto 2, lettera c), della menzionata direttiva, la nozione di «familiare», come definita dalla Corte a proposito del regolamento n. 1612/68, precisando che in essa vanno inclusi i discendenti diretti di tale cittadino di età inferiore a ventuno anni o a carico e «quelli del coniuge o del partner» riconosciuto dal diritto nazionale.

48      Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, è in tale contesto giurisprudenziale e legislativo, esposto ai punti da 42 a 47 della presente sentenza, che sono da collocare la sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411) e il termine «figlio» in essa utilizzato.

49      Risulta, quindi, che i termini «figlio di un lavoratore migrante», nel senso in cui essi sono usati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1612/68, devono essere interpretati come comprensivi dei figli del coniuge di tale lavoratore o del suo partner riconosciuto dal diritto nazionale.

50      L’argomento del governo lussemburghese secondo il quale la direttiva 2004/38 verterebbe unicamente sul diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri e non sul diritto dei lavoratori frontalieri di beneficiare degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali, previsto all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, non è idoneo a infirmare questa interpretazione.

51      Dall’evoluzione della legislazione dell’Unione evocata ai punti 46 e 47 della presente sentenza, e dalla circostanza che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 si è limitato a riprendere senza modifiche l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, emerge infatti che i familiari che possono beneficiare indirettamente della parità di trattamento ai sensi del regolamento n. 492/2011 sono i familiari ai sensi della direttiva 2004/38. Nessun elemento lascia supporre che il legislatore dell’Unione abbia voluto stabilire, per quanto riguarda i familiari, una distinzione netta fra i rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2004/38 e del regolamento n. 492/2011, secondo la quale i membri della famiglia di un cittadino dell’Unione ai sensi della direttiva 2004/38 non sarebbero necessariamente le stesse persone dei familiari di tale cittadino ove questi venga considerato nella sua qualità di lavoratore.

52      Peraltro, la circostanza che i termini «figlio di un lavoratore frontaliero», idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, vadano interpretati alla luce della nozione di «familiare», come definita dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1612/68 e ripresa in seguito dall’articolo 2 della direttiva 2004/38, è avvalorata dalla direttiva 2014/54, il cui termine di trasposizione è scaduto il 21 maggio 2016.

53      Infatti, dal considerando 1 della direttiva 2014/54, ai sensi del quale la libera circolazione dei lavoratori «trova ulteriore applicazione nel diritto dell’Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari», deriva che l’espressione «“loro familiari” dovrebbe avere lo stesso significato del termine definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva [2004/38], che si applica anche ai familiari di lavoratori frontalieri».

54      Orbene, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54, il suo ambito di applicazione è identico a quello del regolamento n. 492/2011. Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/54, l’oggetto della stessa consiste nell’agevolare l’uniforme applicazione e attuazione pratica dei diritti conferiti dall’articolo 45 TFUE e dagli articoli da 1 a 10 del regolamento n. 492/2011.

55      Purché rientrino nella definizione di «familiari», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c) della direttiva 2004/38, di un lavoratore frontaliero avente egli stesso legami sufficienti con la società dello Stato membro di accoglienza, risulta che i figli del coniuge o del partner riconosciuto da detto Stato membro di accoglienza di tale lavoratore frontaliero possono essere considerati come figli dello stesso al fine di poter beneficiare del diritto di percepire un sussidio economico per il compimento dei loro studi superiori considerato come un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

56      Il giudice del rinvio s’interroga altresì, in sostanza, sull’incidenza della rilevanza della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento del figlio del coniuge sul diritto di tale minore di percepire un sussidio economico, come quello di cui al procedimento principale.

57      A tale proposito, emerge dalla giurisprudenza rammentata al punto 39 della presente sentenza, che è nell’ipotesi in cui il lavoratore migrante continui a provvedere al mantenimento del figlio che il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro a detto figlio costituisce per il lavoratore un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68. Va, inoltre, rilevato che l’articolo 10, del regolamento n. 1612/68, abrogato dalla direttiva 2004/38, prevedeva che avevano il diritto di stabilirsi con il lavoratore sul territorio di un altro Stato membro, a prescindere dalla loro cittadinanza, «il coniuge e i loro discendenti minori di ventuno anni o a carico». Con la direttiva 2004/38 il legislatore dell’Unione considera altresì che devono essere considerati «familiari» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della stessa, i «i discendenti diretti [del cittadino dell’Unione] di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o del partner [riconosciuto]».

58      La Corte ha dichiarato che la qualità di familiare a carico, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1612/68, non presuppone un diritto agli alimenti. Se così fosse, il ricongiungimento delle famiglie previsto da tali disposizioni verrebbe a dipendere dalle normative nazionali, che cambiano da uno Stato all’altro, il che condurrebbe ad un’applicazione non uniforme del diritto dell’Unione. La Corte ha quindi interpretato l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 nel senso che la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l’interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un’attività retribuita. Tale interpretazione è imposta dal principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punti da 21 a 23).

59      Orbene, come ha constatato l’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un’interpretazione del genere ai applica anche qualora si tratti della partecipazione di un lavoratore frontaliero al mantenimento dei figli del coniuge o del suo partner riconosciuto.

60      Si deve, quindi, considerare nella presente fattispecie, che la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto che spetta allo Stato membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità.

61      Il governo lussemburghese, tuttavia, fa valere che sarebbe difficile richiedere all’amministrazione competente che essa verifichi, in ciascun caso, se e in che misura il lavoratore frontaliero, padre acquisito di uno studente che richiede la concessione del sussidio economico di cui ai procedimenti principali, contribuisca al mantenimento di tale studente.

62      Orbene, occorre constatare, da un lato che il legislatore dell’Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, come risulta in particolare dall’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38.

63      Dall’altro lato, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il legislatore lussemburghese stesso ha subordinato la concessione del sussidio economico dello Stato per gli studi superiori, in applicazione dell’articolo 3 della legge del 24 luglio 2014, applicabile dall’anno accademico 2014/2015, al requisito che il lavoratore «continui a contribuire al mantenimento dello studente». Il governo lussemburghese non può, quindi, validamente sostenere che un requisito di partecipazione al mantenimento dello studente non può essere verificato dall’amministrazione.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, vanno interpretati nel senso che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest’ultima disposizione, quali il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in tale Stato, non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Quest’ultimo requisito risulta da una situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso.

Firme


*      Lingua processuale: il francese


i      «I punti 33, 56, 61, 64 e il dispositivo del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».