Language of document : ECLI:EU:T:2012:365

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 luglio 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia – Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»

Nella causa T‑264/00,

Compagnia Generale delle Acque SpA, con sede in Venezia, rappresentata da A. Biagini, P. Pettinelli e A. Bortoluzzi, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica italiana, rappresentata inizialmente da U. Leanza, successivamente da I. Braguglia, poi da R. Adam e, infine, da I. Bruni, in qualità di agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, in qualità di agente, assistito da A. Del Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (JO 2000, L 150, pag. 50),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        Il 25 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi italiane n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (JO 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Il dispositivo della decisione impugnata è del seguente tenore:

«Articolo 1

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti ai quali l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla legge n. 30/1997 e n. 206/1995 che rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese:

a)      [piccole e medie imprese] ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [(GU 1996, C 213, pag. 4)];

b)      imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE];

c)      qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione [(GU 1995, C 334, pag. 4)].

Detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono [piccole e medie imprese] e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE].

Articolo 2

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3

Gli aiuti cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese ASPIV e Consorzio Venezia Nuova sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, [CE] e rispettivamente, della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), [CE].

Articolo 4

Le misure cui la [Repubblica italiana] ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, Panfido SpA e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87 [CE].

Articolo 5

L[a Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, paragrafo 2 e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.

Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

(…)».

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2000, la Compagnia Generale delle Acque Spa, ricorrente, ha proposto il presente ricorso. Quest’ultimo fa parte di una serie di 59 ricorsi proposti avverso la decisione impugnata dai beneficiari del regime di aiuti esaminato in detta decisione.

4        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2001, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nei confronti del presente ricorso.

5        Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2001, la Repubblica italiana ha chiesto di poter intervenire a sostegno delle domande della ricorrente. Con ordinanza del 19 giugno 2001 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha accolto tale domanda.

6        Il Tribunale ha invitato la Repubblica italiana a precisare, per ciascuna delle imprese ricorrenti nelle 59 cause menzionate nel precedente punto 3, se essa si riteneva obbligata, in esecuzione dell’articolo 5 della decisione impugnata, a recuperare gli aiuti controversi versati.

7        Con ordinanze del 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione (T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Racc. pag. II‑787), Confartigianato Venezia e a./Commissione (T‑266/00, non pubblicata nella Raccolta), Baglioni Hotels e Sagar/Commissione (T‑269/00, non pubblicata nella Raccolta), Unindustria e a./Commissione (T‑273/00, non pubblicata nella Raccolta) e Principessa/Commissione (T‑288/00, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, dopo avere ricevuto le osservazioni della Repubblica italiana, ha dichiarato 22 ricorsi integralmente irricevibili e 6 ricorsi parzialmente irricevibili. Secondo dette ordinanze, le ricorrenti coinvolte non erano imprese titolari di un interesse ad agire, in quanto le autorità nazionali competenti avevano ritenuto, in sede di esecuzione della decisione impugnata, che esse non avessero goduto di aiuti incompatibili con il mercato comune, che implicassero un obbligo di recupero ai sensi di detta decisione.

8        Il 12 maggio 2005 si è tenuta una riunione informale dinanzi al giudice relatore, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti nelle 37 cause in cui il ricorso non era stato dichiarato totalmente irricevibile. Le parti rappresentate hanno illustrato le loro osservazioni e manifestato il loro accordo sulla scelta di quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale tuttavia è stata cancellata dal ruolo del Tribunale a seguito della rinuncia agli atti operata dalla ricorrente nella causa in questione.

9        Con ordinanza del 12 settembre 2005, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, nella presente causa, la sospensione del procedimento su domanda congiunta delle parti, conformemente all’articolo 77, lettera c), del regolamento di procedura.

10      Con sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc. pag. II‑3269; in prosieguo: la «sentenza Hotel Cipriani»), il Tribunale ha dichiarato ricevibili i corsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel precedente punto 8, ma li ha respinti in quanto infondati.

11      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

12      Con sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Comitato “Venezia vuole vivere”»), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza Hotel Cipriani. Il giorno stesso, il Tribunale ha deciso di riavviare il procedimento nella presente causa.

13      Con lettera datata 27 giugno 2011 il Tribunale, conformemente a quanto concordato con i rappresentanti delle parti in occasione della riunione informale del 12 maggio 2005 menzionata nel precedente punto 8, ha invitato la ricorrente, la Commissione e la Repubblica italiana a presentare le loro osservazioni in merito all’incidenza, sulla presente controversia, della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere». In particolare, la ricorrente è stata invitata dal Tribunale, nel caso in cui avesse voluto confermare il presente ricorso, a precisare in modo dettagliato le ragioni in fatto e in diritto per le quali essa riteneva che la sua posizione si distinguesse da quella delle ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00 e che un annullamento della decisione impugnata fosse giustificato a suo riguardo. La ricorrente e la Commissione hanno ottemperato a tale richiesta nel termine assegnato.

14      Con decisione del 6 luglio 2011, il Tribunale ha rinviato la presente causa dinanzi al collegio ristretto della Quarta Sezione, in osservanza dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Conclusioni delle parti

15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata, in quanto dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi dagli oneri sociali, in particolare per quanto la riguarda;

–        annullare l’articolo 5 della decisione impugnata, in quanto impone il recupero presso la ricorrente degli aiuti ad essa concessi e dichiarati incompatibili con il mercato comune oppure, in subordine, annullare detto articolo in quanto dispone di incrementare degli interessi l’importo dell’aiuto da recuperare;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

17      Nelle sue osservazioni relative alle conseguenze da trarre dalla sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» (v. punto 13 supra), relativamente alla continuazione del procedimento nella presente causa, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale condanni la Commissione all’integralità delle spese, in considerazione delle circostanze peculiari al caso di specie e della circostanza che, nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, la Commissione è rimasta soccombente riguardo alle censure di irricevibilità da essa sollevate nell’ambito del ricorso che ha condotto all’adozione della sentenza Hotel Cipriani.

18      Nelle sue osservazioni relative all’incidenza, sulla presente controversia, della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» (v. punto 13 supra), la Commissione ha chiesto il rigetto del presente ricorso in quanto infondato.

 In diritto

19      Conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura, occorre decidere sull’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione unitamente al merito.

20      Secondo la giurisprudenza, spetta al Tribunale valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta, atto che non può essere considerato lesivo per quest’ultima (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punto 52).

21      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.

22      Nel caso di specie, il Tribunale si considera sufficientemente edotto, in base alla documentazione agli atti, e decide di pronunciarsi, conformemente all’articolo 111 del regolamento di procedura e per esigenze di economia processuale, sui motivi dedotti dalla ricorrente senza proseguire il procedimento, in quanto il presente ricorso risulta, per i motivi di seguito illustrati, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

23      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi che è opportuno raggruppare in sei motivi, i quali saranno analizzati seguendo un ordine in parte diverso da quello in cui sono stati formulati.

24      I primi due motivi riguardano la qualificazione come aiuti di Stato delle misure in questione. Il primo motivo si basa su violazioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, collegate alla mancanza di vantaggi attribuiti dalle misure in questione, in considerazione del loro carattere compensatorio. Il secondo motivo si basa su violazioni della stessa disposizione, collegate alla mancanza di effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

25      Il terzo e il quarto motivo vertono sulla compatibilità delle misure in questione con il mercato comune. Il terzo motivo si basa su un vizio di motivazione e su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, in considerazione delle difficoltà strutturali inerenti al territorio di Venezia. Il quarto motivo si basa su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, posto che le misure in questione sono state concesse in relazione ad attività collegate alla tutela del patrimonio di Venezia e della sua laguna.

26      Il quinto e il sesto motivo vertono sul recupero dell’aiuto di cui ha goduto la ricorrente, ordinato dalla Commissione. Il quinto motivo si basa su violazioni, da parte della Commissione, delle norme cui essa sarebbe soggetta, in relazione al suo diniego di accogliere la domanda delle autorità italiane di non imporre il recupero degli aiuti versati. Il sesto motivo si basa su violazioni, da parte della Commissione, delle norme cui essa sarebbe soggetta, in merito al tasso d’interesse applicabile all’importo dell’aiuto da recuperare.

 Sul primo motivo, relativo alla mancanza di vantaggi attribuiti dalle misure in questione, in considerazione del loro carattere compensatorio

27      La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione avrebbe violato l’articolo 87, paragrafo 1, CE, in quanto le misure in questione non le avrebbero attribuito nessun vantaggio. Infatti, secondo la ricorrente, dette misure miravano solo a compensare in parte gli svantaggi strutturali costituiti dai costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese operanti nel territorio della laguna veneta, derivanti, in particolare, dai vincoli architettonici, ambientali e geografici gravanti su di esse e, pertanto, a scongiurare l’esodo delle imprese dalla laguna verso la terraferma.

28      Si deve ricordare, per analogia con quanto dichiarato dalla Corte nei punti 94 e 95 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che, secondo la giurisprudenza, la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente per sottrarre ipso facto una tale misura alla qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87 CE. Infatti, la disposizione di cui al paragrafo 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc. pag. I‑1627, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza esistenti in un determinato settore economico a quelle esistenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc. pag. I‑3679, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Heiser, cit., punto 54). Come dichiarato dalla Corte nel punto 96 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», tale giurisprudenza si applica anche ai provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette.

29      Di conseguenza, nel caso di specie occorre dichiarare che, come rilevato dalla Corte nel punto 100 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», l’obiettivo della compensazione degli svantaggi strutturali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, quale perseguito con gli sgravi dagli oneri sociali in questione, non può togliere alle agevolazioni così concesse il carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

30      La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il diniego della Commissione di riconoscere il carattere compensatorio delle misure in questione non è sufficientemente motivato, alla luce delle informazioni e dei dati comunicati a questa istituzione durante il procedimento amministrativo, in particolare dalle autorità italiane.

31      Tale argomento non può essere accolto. A questo proposito basti ricordare che, nei punti 181 e 197 della sentenza Hotel Cipriani, confermata dalla Corte, è stato già dichiarato che, nella decisione impugnata, la Commissione aveva validamente motivato la sua conclusione, secondo cui lo scopo compensatorio delle misure in questione non escludeva la concessione di un vantaggio economico.

32      Alla luce di ciò, occorre respingere i due argomenti e, pertanto, il primo motivo nella sua integralità, in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sul secondo motivo, relativo agli effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

33      La ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di esaminare, in violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, gli effetti delle misure in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza nei suoi confronti, laddove essa avrebbe effettuato un esame del genere nei confronti di alcune imprese municipalizzate, che hanno parimenti beneficiato di dette misure. A questo titolo, essa lamenta una manifesta contraddittorietà della motivazione nella decisione impugnata, una violazione del divieto di discriminazione e una violazione degli obblighi di motivazione e di istruttoria delle misure in questione, incombenti alla Commissione. Per quanto concerne, in particolare, la violazione del divieto di discriminazione, la ricorrente sostiene parimenti che, trattando in modo discriminatorio le imprese pubbliche, come quelle municipalizzate, e le imprese private, come la ricorrente, nell’ambito dell’esame da essa svolto degli effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Commissione avrebbe violato parimenti l’articolo 86, paragrafo 2, CE.

34      Va rammentato in proposito che la Corte ha già dichiarato, nei punti 63 e 130 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che la Commissione poteva limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare, nella motivazione della sua decisione, se, in base alle modalità previste da tale programma, esso assicurasse un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e fosse tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipavano agli scambi tra Stati membri, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione. La Corte ha giudicato altresì, nei punti 63, 64 e 115 della medesima sentenza, che, quando la Commissione si pronunciava, in via generale ed astratta, su un regime di aiuti di Stato, che dichiarava incompatibile con il mercato comune, ed ordinava il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spettava allo Stato membro verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero, onde accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, relativi all’incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.

35      È alla luce di queste constatazioni della Corte che occorre esaminare le varie violazioni dell’articolo 87, paragrafo 1, CE lamentate dalla ricorrente.

36      In primo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, esso non può essere accolto. Infatti, occorre ricordare che è stato già dichiarato, nei punti 250, che fa rinvio al punto 223, e 253 della sentenza Hotel Cipriani che la Commissione aveva validamente motivato la decisione impugnata spiegando, nel punto 49 di detta decisione, quanto segue:

«La concorrenza e gli scambi fra Stati membri risultano alterati, in quanto le riduzioni degli oneri sociali sono accordate a tutte le imprese, tra cui le imprese che esercitano attività economiche con flussi oggetto di scambi tra detti Stati. In particolare, dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane risulta che le imprese beneficiarie operano, tra l’altro, in settori in cui intensi sono gli scambi, come nell’industria manifatturiera e nel settore dei servizi».

37      In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe osservato l’obbligo, ad essa incombente, di indagare sugli effetti degli aiuti in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, esso non può risultare convincente. Al riguardo, da un lato, occorre rilevare che la ricorrente non deduce, nelle memorie da essa depositate dinanzi al Tribunale, nessun argomento o elemento che dimostri che, durante il procedimento amministrativo, siano state comunicate alla Commissione informazioni specifiche relative al suo settore d’attività o alla sua posizione individuale in rapporto alla mancanza di effetti delle misure in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Peraltro, la comunicazione di informazioni siffatte non si evince dagli atti presenti nel fascicolo di causa. Dall’altro, comunque, la Corte ha già dichiarato, nel punto 135 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che l’importo esiguo degli aiuti, o la circostanza che la maggior parte dei beneficiari esercitasse la propria attività a livello locale, non potevano rendere gli aiuti concessi in base a tale regime inidonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza.

38      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente secondo i quali la decisione impugnata sarebbe viziata, da un lato, da una contraddittorietà della motivazione e, dall’altro, da una violazione del divieto di discriminazione e degli articoli 87, paragrafo 1, CE, e 86, paragrafo 2, CE, in quanto essa avrebbe esaminato se gli sgravi dagli oneri sociali in questione potessero incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza solo nei confronti delle imprese municipalizzate, essi non possono essere accolti. A tale proposito occorre rilevare che la Corte ha giudicato, nel punto 160 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che, in mancanza di informazioni specifiche in merito alle ricorrenti nelle tre cause pilota menzionate nel precedente punto 8 ed ai settori nei quali esse operano, la Commissione non era tenuta, in forza del divieto di discriminazione, a procedere ad un’analisi della loro posizione individuale. Una conclusione siffatta si applica, mutatis mutandis, alla ricorrente nel caso di specie posto che, come constatato nel precedente punto 37, dal fascicolo di causa non si evince che siano state comunicate alla Commissione informazioni specifiche, relative al suo settore di attività o alla sua posizione individuale. 

39      Alla luce di ciò, il complesso degli argomenti dedotti a sostegno del secondo motivo e, di conseguenza, detto motivo nella sua integralità devono essere respinti, in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sul terzo motivo, relativo all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE

40      La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto non avrebbe indicato, nella decisione impugnata, i motivi per cui essa si è rifiutata di dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. In secondo luogo, la Commissione avrebbe giudicato a torto che l’aiuto in questione non fosse compatibile con il mercato comune in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. A questo proposito essa fa richiamo, da un lato, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nel 1998 (GU C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), e alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese dei quartieri urbani svantaggiati (GU 1997, C 146, pag. 6), in base ai quali la Commissione sarebbe tenuta ad esaminare, caso per caso, la compatibilità con il mercato comune delle misure concesse a favore di determinate zone territoriali e, dall’altro, alla dichiarazione n. 30 del Trattato di Amsterdam, relativa alle regioni insulari, la quale riconoscerebbe, in particolare, che dette regioni soffrono di svantaggi strutturali, collegati alla loro insularità. Orbene, nel caso di specie gli aiuti in questione sarebbero stati concessi a causa dei costi aggiuntivi provocati dalle difficoltà strutturali cui si trovano confrontate le imprese aventi sede nel territorio della laguna veneta.

41      In primo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo la quale la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, non indicando, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali essa ha escluso l’applicazione alla fattispecie dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, occorre rilevare che la Corte ha giudicato, nel punto 169 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», che il Tribunale aveva giustamente considerato, nei punti 310 e 311 della sentenza Hotel Cipriani, che la decisione impugnata era adeguatamente motivata a questo riguardo, segnatamente in quanto la Commissione aveva rilevato che il regime di aiuti in questione consisteva in aiuti al funzionamento accordati ad una regione che non presentava problemi acuti di coesione economica e sociale.

42      Pertanto, occorre respingere la prima censura della ricorrente, relativa a una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto manifestamente priva di qualsiasi fondamento giuridico.

43      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura secondo la quale la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che gli aiuti in questione non potessero essere dichiarati compatibili con il mercato comune in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, occorre ricordare che, come già rilevato nel punto 287 della sentenza Hotel Cipriani, la Commissione ha sottolineato anzitutto che solo una parte del territorio della città di Venezia era compresa nell’elenco delle regioni italiane legittimate a godere della deroga regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE. Essa ha poi constatato che le esenzioni a favore della realizzazione di posti di lavoro menzionate nella decisione impugnata costituivano aiuti al funzionamento e non potevano essere qualificate come misure a finalità regionale. Infine, per quanto riguarda l’asserito scopo di sviluppo regionale, la Commissione ha sottolineato che, tenuto conto delle caratteristiche del regime di aiuti preso in considerazione, non c’era nessun collegamento tra questo regime e le lamentate difficoltà strutturali.

44      A questo proposito occorre ricordare che, come già rilevato dalla Corte nel punto 168 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere», la Commissione poteva legittimamente fondarsi, per rifiutarsi di autorizzare la concessione delle misure in questione a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, sulla circostanza che si era in presenza di aiuti al funzionamento delle imprese. Infatti simili aiuti, che in linea di principio falsavano le condizioni di concorrenza, potevano essere autorizzati solo in via eccezionale, conformemente alla comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 3, lettere a) e c), [CE] agli aiuti regionali (GU 1988, C 212, pag. 2), e agli orientamenti del 1998. Orbene, nella fattispecie, analogamente a quanto accertato, nel punto 309 della sentenza Hotel Cipriani, nei confronti delle ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, la ricorrente nella presente causa non ha dedotto nessun argomento diretto a dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che consentissero di ritenere che, malgrado la natura di aiuti al funzionamento delle misure in questione, la loro concessione dovesse essere autorizzata in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.

45      Peraltro, l’argomento della ricorrente secondo cui dagli orientamenti del 1998 e dalla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese dei quartieri urbani svantaggiati deriverebbe che gli aiuti regionali devono essere valutati caso per caso dev’essere respinto in quanto infondato. Infatti, come già constatato nei punti 303-305 della sentenza Hotel Cipriani, gli sgravi dagli oneri sociali, di cui avevano goduto tutte le imprese con sede nel territorio di Venezia e Chioggia, non soddisfacevano i criteri specifici per la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, previsti da tale disciplina. Inoltre, la circostanza che la Commissione abbia preso in considerazione, in detta disciplina, le difficoltà economiche specifiche affrontate dalle imprese nei quartieri urbani svantaggiati non consentiva di ritenere che essa avrebbe dovuto tener conto, ai fini della concessione di una deroga regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, dei problemi strutturali particolari esistenti a Venezia, che non hanno nessun rapporto con le difficoltà dei quartieri urbani svantaggiati. Queste constatazioni non sono rimesse in discussione dalla necessità di tener conto degli svantaggi strutturali collegati all’insularità, conformemente alla dichiarazione n. 30 del Trattato di Amsterdam, richiamata peraltro dalla ricorrente.

46      Alla luce di ciò, la Commissione non è incorsa in nessun errore manifesto di valutazione escludendo l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE alla presente fattispecie.

47      Da ciò discende che la seconda censura e, di conseguenza, l’integralità del terzo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sul quarto motivo, basato su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE

48      La ricorrente sostiene che gli sgravi dagli oneri sociali di cui essa ha goduto dovevano essere autorizzati a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, dal momento che queste misure sono state concesse in relazione ad attività collegate alla tutela del patrimonio di Venezia e della sua laguna. A questo proposito essa fa rilevare che, durante il periodo preso in considerazione, la sua unica attività, quale società di ingegneria attiva principalmente nel settore delle costruzioni idrauliche, consisteva nell’assistere il Consorzio Venezia Nuova nell’esecuzione del contratto riguardante i lavori destinati alla salvaguardia di Venezia, che quest’ultimo aveva concluso con la Società per Condotte delle Acque, che controllava la ricorrente. Orbene, la Commissione avrebbe concluso che gli aiuti concessi al Consorzio Venezia Nuova erano compatibili con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE.

49      Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, nel ricorso e nelle sue osservazioni relative alle conseguenze sulla presente controversia delle sentenze Comitato «Venezia vuole vivere» e Hotel Cipriani, la ricorrente non sostiene e non deduce nessun argomento che consenta di presupporre che gli elementi in fatto ora menzionati e ad essa relativi siano stati comunicati alla Commissione, da parte delle autorità nazionali competenti o da terzi interessati, prima dell’adozione della decisione impugnata. Inoltre, una comunicazione del genere non risulta dalla documentazione agli atti. Alla luce di ciò, occorre constatare che, analogamente a quanto rilevato nel punto 326 della sentenza Hotel Cipriani riguardo alle ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, la ricorrente non è legittimata a richiamare tali argomenti in fatto nell’ambito del presente giudizio.

50      Inoltre, analogamente a quanto accertato, nel punto 327 della sentenza Hotel Cipriani, nei confronti delle ricorrenti nelle cause pilota T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, occorre rilevare, nella fattispecie, che la posizione della ricorrente nella presente causa si distingue da quella del Consorzio Venezia Nuova. Infatti l’esame individuale, nella decisione impugnata, degli aiuti concessi al Consorzio Venezia Nuova si spiega con la circostanza che quest’ultimo è una delle imprese municipalizzate riguardo alle quali, a differenza della ricorrente nella presente causa, le autorità italiane avevano fornito informazioni dettagliate alla Commissione. Orbene, è sulla base di tali informazioni che la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi a questo consorzio, il cui scopo sociale era la realizzazione di interventi decisi dallo Stato per garantire la tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia, avessero una finalità culturale.

51      Ne consegue che il quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, dev’essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sul quinto motivo, relativo al rifiuto della Commissione di accogliere la domanda di non imporre il recupero degli aiuti versati, formulata dalle autorità italiane

52      La ricorrente fa valere due censure principali in merito al rifiuto della Commissione di accogliere la domanda delle autorità italiane di non imporre il recupero degli aiuti ad essa concessi.

53      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente respingendo tale domanda. Essa ricorda che questa domanda si basava anzitutto sull’esistenza di svantaggi strutturali, collegati all’insularità, e sul carattere locale delle attività esercitate dalle imprese stabilite a Venezia; poi, sulla mancata partecipazione di terzi al procedimento, che confermerebbe il fatto che le misure in questione non erano tali da pregiudicare la concorrenza, e, infine, sull’argomento secondo cui, per giustificare l’ordine di recupero, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che il vantaggio ottenuto avesse rafforzato la posizione concorrenziale delle imprese beneficiarie.

54      A questo proposito basti ricordare che l’eliminazione di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato comune è la logica conseguenza della sua illegittimità, poiché il recupero mira solo al ristabilimento della situazione precedente. Ne deriva che, in materia di aiuti di Stato, allorché, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, l’aiuto programmato è già stato corrisposto, la Commissione, che ha il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l’esercizio di tale potere (sentenza della Corte del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, Racc. pag. I‑2289, punto 106).

55      Alla luce di ciò, la prima censura della ricorrente dev’essere respinta in quanto priva di qualsiasi fondamento giuridico.

56      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione ordinando il recupero degli importi concessi. A questo proposito, la ricorrente ritiene sostanzialmente che, dato che la Commissione disponeva di un potere discrezionale al fine di imporre il recupero dell’aiuto prima che l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [CE] (GU L 83, pag. 1), fosse applicabile, e dato che la Commissione non aveva esaminato la sua posizione individuale, detta istituzione non avesse il diritto di ordinare il recupero degli aiuti in questione.

57      A questo riguardo occorre constatare, come già ricordato nel punto 387 della sentenza Hotel Cipriani, che, secondo una costante giurisprudenza, l’eliminazione di un aiuto illegittimo mediante il recupero dello stesso era la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999.

58      Di conseguenza, come già accertato nel punto 388 della sentenza Hotel Cipriani, anche se occorre ammettere che, in linea di principio, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 non era formalmente applicabile nel caso di specie in quanto conteneva una norma sostanziale, tale circostanza non poteva viziare l’obbligo di recupero imposto nella decisione impugnata in quanto la Commissione ha ritenuto che il recupero fosse necessario a ristabilire la situazione precedente, eliminando i vantaggi di cui le imprese interessate avevano goduto in forza del regime di aiuti in questione.

59      Da ciò discende che la seconda censura e, pertanto, l’integralità del quinto motivo devono essere respinti in quanto manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sul sesto motivo, relativo al tasso d’interesse applicabile all’importo dell’aiuto da recuperare

60      La ricorrente deduce due censure, collegate all’applicazione di un tasso d’interesse sull’importo dell’aiuto da recuperare. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto non avrebbe spiegato le ragioni per cui essa ha ritenuto opportuno, nell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione impugnata, che gli interessi prodotti dagli importi dell’aiuto da recuperare fossero calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale. In secondo luogo, la ricorrente rileva sostanzialmente che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione posto che, se l’applicazione di un tasso di interesse mirava a ristabilire la situazione precedente, la Commissione avrebbe dovuto applicare il tasso più vicino a quello medio applicabile sul mercato in cui operava la ricorrente. Infatti, se quest’ultima non avesse ottenuto gli aiuti in questione, essa avrebbe dovuto allora far ricorso a un credito, il cui tasso sarebbe stato quello vigente nel luogo in cui l’aiuto le è stato concesso.

61      Per quanto concerne la prima censura della ricorrente, occorre ricordare che, come rilevato nel punto 397 della sentenza Hotel Cipriani, la decisione impugnata non è viziata da un difetto di motivazione, dal momento che non spettava alla Commissione motivare ulteriormente la scelta di detto tasso di riferimento, che era rappresentativo dei tassi di interesse praticati sul mercato. Alla luce di ciò, occorre respingere la prima censura della ricorrente al riguardo.

62      In relazione alla seconda censura della ricorrente, basti rilevare che, come già dichiarato nel punto 396 della sentenza Hotel Cipriani, il tasso d’interesse stabilito dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione impugnata è conforme agli obiettivi del recupero, diretto a ristabilire la situazione precedente. Pertanto, occorre respingere la seconda censura della ricorrente al riguardo.

63      Alla luce di ciò, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

64      In considerazione di tutto quanto sin qui illustrato, occorre respingere il ricorso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è stata riunita all’esame del merito, essa non ha comportato spese supplementari per la ricorrente, in quanto la presente fattispecie è stata decisa alla luce delle sentenze pronunciate nelle cause pilota, in base al ricorso ed alle osservazioni delle parti sull’incidenza di queste sentenze sulle questioni di merito sollevate nella cornice della presente controversia. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

66      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Da ciò discende che la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all’esame del merito.

2)      Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

3)      La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)      La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


Lussemburgo, 12 luglio 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      I. Pelikánovà


Indice


Fatti e procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo alla mancanza di vantaggi attribuiti dalle misure in questione, in considerazione del loro carattere compensatorio

Sul secondo motivo, relativo agli effetti delle misure in questione sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari

Sul terzo motivo, relativo all’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE

Sul quarto motivo, basato su una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE

Sul quinto motivo, relativo al rifiuto della Commissione di accogliere la domanda di non imporre il recupero degli aiuti versati, formulata dalle autorità italiane

Sul sesto motivo, relativo al tasso d’interesse applicabile all’importo dell’aiuto da recuperare

Sulle spese


* Lingua processuale: l’italiano.