Language of document : ECLI:EU:T:2012:365





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 –
Compagnia Generale delle Acque / Commissione

(causa T‑264/00)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia – Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di riunire all’esame del merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire su tale eccezione – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111 e 114, § 4) (v. punti 19‑21)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi concorrenziali gravanti su imprese stabilite in una determinata regione di uno Stato membro – Inclusione (Art. 87, §§ 1 e 3, CE) (v. punti 28‑29)

3.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità (Artt. 87, § 1, CE e 88 CE) (v. punto 34)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Lesione della concorrenza – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Portata dell’onere probatorio gravante sulla Commissione (Art. 88 CE) (v. punto 37)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti miranti allo sviluppo di determinate regioni – Esclusione degli aiuti al funzionamento salvo casi eccezionali [Art. 87, § 3, c), CE] (v. punti 44-45)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Realizzazione prima della decisione finale della Commissione – Decisione della Commissione che dispone la restituzione dell’aiuto – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 88, § 3, CE) (v. punto 54)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50).

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all’esame del merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

3)

La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.