Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 –
Compagnia Generale delle Acque / Commissione
(causa T‑264/00)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia – Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»
1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di riunire all’esame del merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire su tale eccezione – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111 e 114, § 4) (v. punti 19‑21)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi concorrenziali gravanti su imprese stabilite in una determinata regione di uno Stato membro – Inclusione (Art. 87, §§ 1 e 3, CE) (v. punti 28‑29)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità (Artt. 87, § 1, CE e 88 CE) (v. punto 34)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Lesione della concorrenza – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Portata dell’onere probatorio gravante sulla Commissione (Art. 88 CE) (v. punto 37)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Aiuti miranti allo sviluppo di determinate regioni – Esclusione degli aiuti al funzionamento salvo casi eccezionali [Art. 87, § 3, c), CE] (v. punti 44-45)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Realizzazione prima della decisione finale della Commissione – Decisione della Commissione che dispone la restituzione dell’aiuto – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 88, § 3, CE) (v. punto 54)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50). |
Dispositivo
1) | | L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all’esame del merito. |
2) | | Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. |
3) | | La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione. |
4) | | La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |