Language of document : ECLI:EU:T:2001:131

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

8 maggio 2001 (1)

«Dipendenti - Diniego di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Ricorso d'annullamento e per risarcimento danni»

Nella causa T-182/99,

Georges Caravelis, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. C. Tagaras, avocat,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Y. Pantalis, in qualità di agente, assistito dall'avv. N. Korogiannakis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado A 4 per l'esercizio di promozione 1998 e, dall'altro, al risarcimento del preteso danno morale subito da quest'ultimo,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 dicembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Ai sensi dell'art. 45, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

(...)»

2.
    Le promozioni dei dipendenti del Parlamento per l'esercizio di promozione 1998 si sono svolte secondo una procedura stabilita nella direttiva interna ai comitati consultivi di promozione del 17 gennaio 1992 (in prosieguo: la «direttiva interna») e nella decisione del presidente del Parlamento 24 febbraio 1992 che istituisce un nuovo sistema di gestione dei posti e delle carriere (in prosieguo: la «decisione 24 febbraio 1992»).

Tali disposizioni sono state comunicate e spiegate al personale del Parlamento tramite una comunicazione del 18 ottobre 1995.

3.
    L'art. 3 della direttiva interna recita:

«1. I comitati di promozione sono competenti a procedere allo scrutinio dei [dipendenti promovibili] all'interno delle carriere e da carriera a carriera proposti per la promozione dal direttore generale competente.

2. I comitati di promozione decidono sull'elenco dei [dipendenti promovibili] classificati secondo i criteri in vigore di cui all'allegato. Ai punteggi del rapporto informativo vengono applicati coefficienti correttori diretti a neutralizzare le differenze nel modo di attribuzione dei punteggi tra una direzione generale o un servizio autonomo e l'altro, salve le unità amministrative con meno di cinque dipendenti scrutinati nella categoria. I comitati decidono sulla base dell'ultimo rapporto informativo disponibile tenendo anche conto del rapporto precedente, in particolare per i candidati che si trovano al limite delle possibilità di promozione nonché per qualsiasi altro caso particolarmente delicato che richieda un esame più approfondito. I comitati prendono in considerazione, a partire da un certo punteggio, la mobilità a cui si sono sottoposti i [dipendenti promovibili] (...).

3. I comitati di promozione compilano, per ordine di preferenza, l'elenco dei dipendenti di cui raccomandano la promozione».

4.
    L'art. 2 dell'allegato della direttiva interna prevede:

«I comitati dispongono di un margine di manovra di 22 punti da utilizzare per tener conto in particolare:

-    della mobilità professionale avvenuta su iniziativa del [dipendente promovibile],

-     dell'esercizio di mansioni di livello superiore al grado senza attribuzione di un interim,

-     dell'affinamento di nuove procedure che giovino al rendimento del lavoro».

5.
    Il punto II, lett. c), della dichiarazione allegata alla decisione del 24 febbraio 1992 dispone:

«I comitati di promozione deliberano sulla base degli elenchi che comprendono tutti i dipendenti [promovibili] ai sensi dell'art. 45 dello Statuto preparate dalla direzione generale del personale, bilancio e delle finanze, nonché delle proposte eventualmente inviate da ciascun direttore generale (...)».

Fatti all'origine della controversia

6.
    Il ricorrente entrava in servizio al Parlamento il 14 gennaio 1982 come amministratore di grado A 7. Egli veniva assegnato al segretariato della Commissione economica e monetaria della Direzione generale «Commissioni e delegazioni» (DG II). Egli veniva promosso al grado A 6 il 1° aprile 1984 e in seguito al grado A 5 il 1° gennaio 1993.

7.
    Dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998, il ricorrente veniva distaccato presso la Banca d'Inghilterra. Ritornava al segretariato della Commissione economica e monetaria il 1° ottobre 1998.

8.
    Nell'ambito dell'esercizio di promozione 1998, l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») prevedeva la possibilità di promuovere al grado A 4 otto dipendenti di ruolo. Il ricorrente veniva posto in settima posizione nell'elenco dei dipendenti promovibili redatta dalla Direzione generale del personale, ex aequo con altri due colleghi aventi il medesimo punteggio, ossia 71 punti, così ripartiti: 59 in base al suo rapporto informativo e 12 in base all'età e all'anzianità.

9.
    Con nota del 5 giugno 1998, la Direzione generale del personale domandava ai direttori generali di presentare, per i lavori dei comitati di promozione, raccomandazioni allo scopo di facilitare le deliberazioni di questi ultimi. Secondo tale nota «queste raccomandazioni riguarderanno qualsiasi elemento sostanziale recente che non figuri nei rapporti informativi». Essa prevedeva altresì che il numero di raccomandazioni dovesse essere limitato al 20% dei dipendenti promovibili per ogni direzione generale.

10.
    Nell'ambito di tali raccomandazioni, il ricorrente veniva inserito in settima posizione nell'elenco redatto dalla sua direzione generale, ossia in posizione tale da non consentire presa in considerazione della raccomandazione che lo riguardava in quanto non rientrante nel suddetto limite del 20%.

11.
    Il 30 giugno 1998, il comitato di promozione per la categoria A (in prosieguo: il «comitato di promozione») compilava un elenco di dipendenti da proporre all'APN per la promozione al grado A 4 comprendente otto nomi. Il nome del ricorrente non figurava in tale elenco.

12.
    Il 23 settembre 1998, l'APN decideva di promuovere i dipendenti proposti dal comitato di promozione. Tale decisione veniva resa pubblica il 21 ottobre 1998. Quattro candidati che avevano totalizzato un punteggio inferiore a quello del ricorrente (70,75 per tre di loro, e 69,75 per il quarto) venivano promossi. Due di questi quattro candidati avevano inoltre un punteggio inferiore a quello del ricorrente in base al rapporto informativo.

13.
    Con lettera del 18 gennaio 1999, registrata il 20 gennaio 1999, il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, nel quale domandavaall'APN di riconsiderare la sua decisione relativa alla costituzione dell'elenco delle promozioni dell'anno 1998 e di aggiungere ad esso il suo nome.

14.
    Con decisione del 31 maggio 1999, l'APN respingeva tale reclamo.

Procedimento e conclusione delle parti

15.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 luglio 1999, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha aperto la fase orale del procedimento. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, esso ha invitato il Parlamento a produrre taluni documenti, in particolare il verbale della riunione del comitato di promozione del 30 giugno 1998 (in prosieguo: il «verbale») e a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza. Il Parlamento ha ottemperato a tali richieste.

17.
    Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 12 dicembre 2000.

18.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione del Parlamento di non promuoverlo al grado A 4 per l'esercizio di promozione 1998;

-     annullare la decisione del Parlamento del 31 maggio 1999 con cui viene respinto il suo reclamo del 18 gennaio 1999;

-     in subordine, condannare il Parlamento al pagamento a suo favore della somma di BEF 100 000 come risarcimento del danno morale subito;

-     ordinare la produzione dei verbali delle riunioni del comitato di promozione relative alle promozioni al grado A 4 per l'esercizio di promozione 1998;

-     condannare il Parlamento alle spese.

19.
    Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

-     dichiarare il ricorso infondato;

-     respingere, di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno morale;

-     decidere sulle spese secondo giustizia.

Sulla domanda di annullamento

20.
    A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 45 dello Statuto e della direttiva interna, il quale si suddivide in tre parti. Nella prima parte, egli sostiene che, in violazione dell'art. 45 dello Statuto, i propri meriti non sono stati scrutinati correttamente rispetto a quelli degli altri dipendenti promovibili. Nella seconda parte, il ricorrente afferma che i criteri alla base delle raccomandazioni delle direzioni generali sono illegittimi. Nella terza parte, egli contesta il modo in cui sono stati distribuiti i 22 punti supplementari previsti dall'art. 2 dell'allegato della direttiva interna. Inoltre, durante l'udienza, il ricorrente ha dedotto una nuova censura riguardante la partecipazione alla riunione del comitato di promozione del 30 giugno 1998 di una persona non competente al riguardo.

21.
    Nel suo ricorso, il ricorrente ha sostenuto per di più che la presa in considerazione delle raccomandazioni delle direzioni generali nell'ambito del procedimento di promozione controverso era priva di fondamento giuridico. Nella replica, egli ha rinunciato a tale censura.

22.
    Il Tribunale ritiene di dover esaminare anzitutto la prima parte del motivo.

Argomenti delle parti

23.
    Il ricorrente sostiene che il procedimento di promozione controverso è illegittimo in quanto il comitato di promozione si è limitato ad uno scrutinio per merito comparativo entro il limite massimo del 20% dei dipendenti promovibili oggetto di raccomandazioni da parte delle direzioni generali. Egli fa osservare che, in applicazione di tale limite massimo, la sua direzione generale poteva formulare raccomandazioni solo per quattro dipendenti. Trovandosi in settima posizione nell'elenco dei dipendenti raccomandati dalla sua direzione generale, la sua posizione non sarebbe quindi stata esaminata dal comitato di promozione, e ciò in violazione dell'art. 45 dello Statuto. Conformemente alla sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-76/98, Hamptaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-59 e II-303, punti 39-51), gli atti impugnati dovrebbero pertanto essere annullati.

24.
    Nella sua replica, il ricorrente aggiunge che, facendo valere una «equivalenza di fatto» per quanto riguarda la differenza di punteggio, in base al rapporto informativo, tra lui e due candidati promossi, il Parlamento trascura il fatto che due dipendenti sono stati promossi nonostante avessero un punteggio del rapporto informativo inferiore al suo.

25.
    Il Parlamento sostiene che il ricorrente ha formato oggetto di un esame comparativo regolare e approfondito. Esso sostiene che i meriti dei dipendenti promossi al termine di tale esame erano superiori a quelli degli altri candidati, ivi compreso il ricorrente. D'altra parte quest'ultimo non addurrebbe alcun elemento che consenta di concludere per l'esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte dell'APN (sentenza del Tribunale 16 dicembre 1999, causa T-143/98, Cendrowicz/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-273 e II-1341, punti 60-67).

26.
    Il Parlamento non nega che il comitato di promozione abbia tenuto ampiamente conto delle raccomandazioni delle direzioni generali, conformemente alla decisione del 24 febbraio 1992 e alla comunicazione del 18 ottobre 1995. Tuttavia, il comitato di promozione, pur tenendo conto dell'ordine nel quale i funzionari promovibili figuravano nell'elenco redatto dalla direzione generale del personale, avrebbe anche preso in considerazione altri elementi, come la mobilità professionale, l'eventuale esercizio di mansioni di livello superiore e il perfezionamento di nuove procedure con l'obiettivo del miglior rendimento del lavoro.

27.
    Esso precisa che il comitato di promozione, dopo aver esaminato la situazione di tutti i dipendenti collocati in posizione utile nell'elenco dei dipendenti promovibili, ivi compreso il ricorrente, ha presentato all'APN l'elenco dei dipendenti di cui raccomandava la promozione. Esso sottolinea, a tal proposito, che, tanto la compilazione dell'elenco dei dipendenti promovibili quanto le deliberazioni e le proposte del comitato di promozione costituiscono solo fasi intermedie e preparatorie della decisione finale dell'APN.

28.
    Nella fattispecie, l'APN avrebbe adottato la decisione finale di promozione dopo aver esaminato tutti gli elementi in suo possesso, ossia l'elenco dei dipendenti promovibili redatto dalla direzione generale del personale, le valutazioni e proposte del comitato di promozione, le raccomandazioni e proposte delle direzioni generali e gli altri elementi utili in materia.

29.
    D'altra parte, il Parlamento sostiene che la valutazione comparativa operata sulla base dei rapporti informativi dimostra che sei degli otto dipendenti promossi avevano un punteggio pari o superiore a quello del ricorrente. Riguardo agli altri due dipendenti promossi, la differenza di punteggio a favore del ricorrente sarebbe stata, dopo l'applicazione del coefficiente correttore, di soli 0,25 punti in un caso e di un punto nell'altro. Di conseguenza si tratterebbe, in sostanza, di una «equivalenza di fatto». Per di più, uno di questi due dipendenti avrebbe svolto mansioni di livello superiore ed il suo nome era il solo ad essere stato raccomandato dalla sua direzione generale. Per quel che riguarda l'altro dipendente, egli sarebbe stato raccomandato in seconda posizione, ma il suo livello di responsabilità avrebbe giustificato, secondo la sua direzione generale, una priorità assoluta.

Giudizio del Tribunale

30.
    Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nel quadro di una decisione di promozione prevista dall'art. 45 dello Statuto, l'APN dispone di un ampia discrezionalità e, in questo ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell‘amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non puòquindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina (v., in particolare, sentenza del Tribunale 27 aprile 1999, causa T-283/97, Thinus/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69 e II-353, punto 42).

31.
    Emerge espressamente dalla formulazione dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto che, nell'ambito di un procedimento di promozione, l'APN deve effettuare la sua scelta sulla base di un esame comparativo dei rapporti informativi e dei rispettivi meriti dei dipendenti promovibili. A tale scopo, essa dispone, conformemente ad una costante giurisprudenza, del potere concesso dallo Statuto di procedere a tale scrutinio secondo la procedura o il metodo che essa ritiene più idoneo (v., in particolare, la sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione, Racc. PI pag. II-115, punto 55).

32.
    Tuttavia, il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati con cura e imparzialità, nell'interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio deve essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d'informazione o elementi di valutazione comparabili (v. sentenza del Tribunale 21 settembre 1999, causa T-157/98, Oliveira/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-163 e II-851, punto 35). Per giunta solo in subordine l'APN può prendere in considerazione l'età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio (v. sentenza del Tribunale 5 marzo 1998, causa T-221/96, Manzo-Tafaro/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-115 e II-307, punto 17).

33.
    Inoltre, il rapporto informativo rappresenta un elemento indispensabile di valutazione ogni volta che i superiori gerarchici esaminano la carriera di un dipendente (v., in particolare, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-234/97, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-507 e II-1533, punto 36). Il Tribunale ha d'altra parte affermato che il previo esame dei fascicoli dei dipendenti promovibili, all'interno di ciascuna direzione, non impedisce di per sé il corretto svolgimento dello scrutinio per merito comparativo dei loro meriti e rientra, invece nell'ambito del principio di buona amministrazione. Tuttavia, esso ha anche affermato che tale previo esame all'interno delle direzioni generali non può avere l'effetto di sostituirsi allo scrutinio comparativo che il comitato di promozione, quando è previsto, deve in seguito effettuare. Ogni dipendente promovibile può dunque legittimamente aspettarsi che, in seno al comitato di promozione, i suoi meriti siano confrontati con quelli degli altri candidati promovibili al grado in questione (v. sentenza Rose/Commissione, citata, punti 56 e 57).

34.
    Per di più, se non si vuole vanificare lo scrutinio per merito comparativo dell'insieme dei dipendenti promovibili, non si può ammettere che l'APN si accontenti di esaminare i meriti dei dipendenti meglio classificati negli elenchi compilati dalle diverse direzioni generali (v. sentenza Rose/Commissione, citata, punto 59).

35.
    In questo contesto, occorre subito rilevare che esiste un insieme di indizi sufficientemente concordanti per concludere, nel caso di specie, per l'assenza di un vero e proprio scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili.

    

36.
    Dal fascicolo risulta che 54 dipendenti del Parlamento erano promovibili al grado A 4 quando il procedimento di promozione controverso è iniziato. La direzione generale del personale ha compilato un'elenco di tali dipendenti, classificati in ordine decrescente a seconda del punteggio ottenuto in base al loro rapporto informativo, valutazione non rielaborata a cui viene applicato il coefficiente correttore calcolato per direzione generale in base all'età e all'anzianità. I punti totalizzati dai primi 33 dipendenti su tale elenco variano da 73 a 69,00.

Tabella riassuntiva dell'elenco dei dipendenti promovibili compilato dalla direzione generale del personale all'1° gennaio 1998

Categoria: A            Grado: 5

Promovibili: 54

Nome
DG
Valutazion
e non rielaborata
Coefficiente

correttore
Totale
rapport o informat ivo
Totale

generale
1 CC II 59 0,00 59,00 73,00
2 KC II 60 0,00 60,00 72,00
3 CCH III 59 0,00 59,00 71,75
4 PF IV 58 -0,25 57,75 71,75
5 BK SJ 58 0,75 58,75 71,25
6 HHG II 58 0,00 58,00 71,25
7 FN II 60 0,00 60,00 71,00
8 Caravelis II 59 0,00 59,00 71,00
9 AD II 59 0,00 59,0 71,00
11 FP I 59 0,75 59,75 70,75
12 WP IV 59 -0,25 58,75 70,75
15 DSDI V 57 1,00 58,00 70,75
25 RQJL SJ 59 0,75 59,75 69,75
27 AG I 58 0,75 58,75 69,75
33 VHJ VI 60 -1,00 59,00 69,00

Totale rapporto informativo = valutazione non rielaborata x coefficiente correttore calcolato per DG.

Totale generale = totale rapporto informativo + età + anzianità.

37.
    Inoltre, ciascuna direzione generale ha formulato raccomandazioni riguardo ai dipendenti da promuovere. La direzione generale «Presidenza» (DG I) ha formulato due raccomandazioni riguardanti, in primo luogo il sig. FP, e, in secondo luogo, il sig. AG. La direzione generale «Commissioni e delegazioni» (DG II) ha raccomandato sette dipendenti, ossia in ordine decrescente, il sig. KC, il sig. FN, il sig. CC, il sig. VARJ, il sig. HHG, il sig. AD e, infine, il ricorrente. La direzione generale «Informazione/Relazioni pubbliche» (DG III) ha raccomandato tre dipendenti: il sig. CCH si trovava al primo posto, il sig. LJ al secondo e il sig. SPJ al terzo. La direzione generale «Studi» (DG IV) ha raccomandato quattro dipendenti, ossia in ordine decrescente, il sig. PF, la sig.ra WP, il sig. LA e il sig. PF. La direzione generale «Personale, bilancio e delle finanze» (DG V) ha raccomandato tre dipendenti: la sig.ra DSDI era la prima dell'elenco, il sig. PP il secondo e il sig. PR il terzo. Le direzioni generali «Amministrazione» (DG VI) e «Traduzione/servizi generali» (DG VII) nonché il servizio giuridico hanno raccomandato, rispettivamente, i sigg. VHJ, BM e RQJL.

38.
    Tuttavia, dal verbale del comitato di promozione risulta che le raccomandazioni delle direzioni generali erano «ricevibili solo entro il limite del 20% dei [dipendenti promovibili]». Occorre rilevare a tal proposito che solamente quattordici raccomandazioni, ossia le due presentate dalla DG I, quattro delle sette presentate dalla DG II, due delle tre formulate dalla DG III, due delle quattro presentate dalla DG IV, una delle tre formulate dalla DG V e le raccomandazioni fatte dalle DG VI, VII e dal servizio giuridico, sono state ritenute ricevibili e prese in considerazione dal comitato di promozione in occasione del procedimento di promozione controverso. Ne consegue che fin dall'inizio di quest'ultimo, il comitato di promozione ha ritenuto «irricevibili» le raccomandazioni riguardanti altri dipendenti promovibili, tra cui il ricorrente. Inoltre, occorre rilevare che, nonostante la breve osservazione, al termine del verbale, secondo la quale «il comitato ha esaminato anche gli altri [dipendenti promovibili] che si trovavano in posizione utile», tale verbale non contiene alcun riferimento ai nomi dei dipendenti rimasti fuori dal detto limite massimo del 20%. Pertanto, emerge prima facie, da una lettura di detto verbale, che i meriti del ricorrente non sono stati presi in considerazione dal comitato di promozione nel corso dell'esercizio di promozione controverso.

39.
    Inoltre, emerge dal verbale del comitato di promozione che quest'ultimo ha poi redatto, basandosi sulle quattordici raccomandazioni ritenute «ricevibili», un primo elenco composto da coloro che si trovavano in prima posizione nell'elenco dei dipendenti raccomandati dalla rispettiva direzione generale o dal rispettivo servizio.Al termine dello scrutinio comparativo dei meriti dei detti dipendenti, quattro di loro sono stati prescelti e proposti per una promozione, ossia i sigg. KC, CCH, FP e RQJL. Occorre rilevare che tali dipendenti figuravano sull'elenco della direzione generale del personale, rispettivamente, in seconda, terza, undicesima e venticinquesima posizione. Ora, è giocoforza rilevare che, in applicazione del metodo comparativo seguito dal comitato di promozione, i meriti del sig. RQJL sono stati raffrontati a quelli del sig. KC, anche se nell'elenco compilato dalla direzione generale del personale il primo si trovava ventitré posizioni dopo il secondo. E' chiaro che il sig. RQJL è stato inserito nel primo elenco dei dipendenti promovibili compilato dal comitato del personale, poiché era il solo dipendente raccomandato dal servizio giuridico. Il comitato di promozione, dopo aver raffrontato i meriti di coloro che si trovavano in seconda e terza posizione nell'elenco dei dipendenti raccomandati dalla rispettiva direzione generale o dal rispettivo servizio con quelli di due dipendenti che figuravano nella sua prima lista ma la cui situazione era stata lasciata in «sospeso per un ulteriore esame comparativo», ha poi redatto un secondo elenco di dipendenti promovibili composto di quattro nomi.

    

40.
    Al termine del procedimento dinanzi al comitato di promozione, quest'ultimo ha proposto la promozione di otto dipendenti, ossia quelli che figuravano in prima, seconda, terza, settima, undicesima, dodicesima, quindicesima e venticinquesima posizione nell'elenco redatto dalla direzione generale del personale. Occorre di nuovo rilevare che i nomi degli altri dipendenti promovibili, anche quelli indicati prima del dipendente che occupava la venticinquesima posizione nell'elenco suddetto, ivi compreso quello del ricorrente, non figurano nel verbale del comitato di promozione. Mentre contiene indicazioni molto dettagliate sui dipendenti oggetto di raccomandazioni e rientranti nel limite del 20% fissato dalla nota del 5 giugno 1998, tale verbale indica solo molto succintamente ed in modo generale gli altri dipendenti promovibili. Riguardo al ricorrente, risulta chiaramente che egli figurava, in contraddizione con il limite di cui sopra, in settima posizione nell'elenco redatto dalla sua direzione generale nel contesto delle raccomandazioni sottoposte all'attenzione del comitato di promozione. Di conseguenza, nonostante il fatto che, con un totale generale di 71 punti, fosse stato inserito in settima posizione nell'elenco redatto dalla direzione generale del personale, ex aequo con altri due candidati, i suoi meriti non sono stati raffrontati, per esempio, con quelli del sig. RQJL il quale, con un totale generale di 69,75 punti, si trovava in venticinquesima posizione nello stesso elenco.

41.
    Ne consegue che, in realtà, solo i meriti dei dipendenti oggetto di raccomandazioni rientranti nel limite del 20% dei dipendenti promovibili per direzione generale sono stati oggetto di un esame comparativo da parte del comitato di promozione. Infatti, le raccomandazioni delle direzioni generali, e più in particolare il loro ordine di priorità, invece di costituire un elemento di informazione complementare da prendere in considerazione in sede di scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili, sono diventate la base su cui è stato effettuato uno scrutiniolimitato a quattordici dei detti dipendenti. Solo il ruolo determinante assunto dalle raccomandazioni nel procedimento di promozione può spiegare come, durante la primissima fase dello scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili, quelli dei dipendenti che si trovavano in seconda, terza, undicesima e venticinquesima posizione nell'elenco dei dipendenti promovibili redatto dalla direzione generale del personale siano stati oggetto di esame comparativo, e non quelli, dei dipendenti che erano classificati, in particolare, tra i primi otto di tale elenco. Occorre dunque rilevare che il comitato di promozione non ha scrutinato i meriti di tutti i dipendenti promovibili e che non tutti i rapporti informativi di detti dipendenti, pur costituendo un elemento di valutazione indispensabile, sono stati presi in considerazione da tale comitato.

42.
    Il Parlamento ha fatto valere, nelle sue memorie e in udienza, che l'elenco redatto dalla direzione generale del personale nonché le deliberazioni e le proposte del comitato di promozione costituiscono solo fasi intermedie e preparatorie della decisione finale di promozione, e che l'APN ha adottato quest'ultima dopo aver esaminato tutti gli elementi in suo possesso, ossia il citato elenco, le valutazioni e le proposte del comitato di promozione, le raccomandazioni e proposte delle direzioni generali ed ogni altro elemento utile in materia.

43.
    A questo proposito conviene ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'APN è obbligata a tener conto dell'elenco dei candidati da promuovere redatto dal comitato di promozione, anche se essa ritenesse di doversene discostare (sentenza del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/CES, Racc. PI pag. II-63, punto 28). Nella fattispecie, l'APN ha deciso di promuovere gli stessi dipendenti proposti dal comitato di promozione. Inoltre, in udienza, il Parlamento ha confermato che l'APN, nella fattispecie il segretario generale del Parlamento, disponeva dei rapporti informativi dei dipendenti promovibili, dell'elenco dei detti dipendenti redatto dalla direzione generale del personale, delle raccomandazioni delle direzioni generali, del verbale e delle proposte del comitato di promozione. Di conseguenza, l'APN era a conoscenza non solamente di questi due ultimi elementi, ma anche del modo in cui il comitato di promozione aveva preso in considerazione i meriti dei dipendenti promovibili. Ora, in mancanza di indizi in senso contrario, tutto lascia pensare che l'APN abbia prescelto, per la promozione al grado A 4, gli stessi dipendenti prescelti dal comitato di promozione dopo aver seguito il medesimo procedimento o metodo di scrutinio. Di conseguenza spettava al Parlamento provare che le irregolarità del procedimento dinanzi al comitato di promozione non abbia falsato il risultato finale del procedimento di promozione controverso e che l'APN abbia adottato un altro metodo di scrutinio diverso rispetto al detto comitato, procedendo effettivamente ad un esame comparativo dei meriti di tutti i dipendenti promovibili.

44.
    Ora, occorre rilevare che il Parlamento non ha presentato la benché minima prova del fatto che l'APN abbia svolto un effettivo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili. Inoltre, il Parlamento non spiega come l'APN abbia potuto promuovere esattamente gli stessi dipendenti proposti dal comitato dipromozione utilizzando un metodo di scrutinio per merito comparativo che si asserisce diverso da quello di tale comitato.

45.
    Da quanto precede risulta che tanto il procedimento dinanzi al comitato di promozione quanto quello dinanzi all'APN devono essere considerati viziati da irregolarità non avendo comportato alcun scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti aventi diritto a promozione.

46.
    Occorre dunque annullare la decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado A 4 per l'esercizio di promozione 1998, che sia necessario esaminare nel merito le altre parti del motivo dedotto dal ricorrente né la nuova censura da lui sollevata in udienza.

Sulla domanda di risarcimento danni

Argomenti delle parti

47.
    In via subordinata, il ricorrente domanda al Tribunale la condanna del Parlamento al pagamento della somma di BEF 100 000 come risarcimento del danno morale da lui subito in conseguenza della mancata richiesta, in tempo utile, da parte di quest'ultima istituzione, alla Banca d'Inghilterra degli elementi relativi ai suoi meriti professionali per il periodo in cui egli era ivi distaccato, ossia quello compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998, mentre, per lo stesso periodo, i meriti professionali degli altri candidati alla promozione erano stati oggetto di una valutazione comparativa ai fini della preparazione delle raccomandazioni. Nella sua replica, il ricorrente afferma che tale domanda di risarcimento è ricevibile.

48.
    Il Parlamento ritiene che la domanda di risarcimento del danno morale sia irricevibile. Inoltre, esso fa valere che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un comportamento illegittimo, di un danno effettivo e di un nesso di causalità tra la valutazione comparativa del rendimento professionale durante il periodo del suo distacco e la determinazione dell'ordine di priorità nelle raccomandazioni della sua direzione generale (sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, causa T-165/89, Plug/Commissione, Racc. pag. II-367).

Giudizio del Tribunale

49.
    Senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità delle conclusioni relative al risarcimento e anche supponendo che il ricorrente abbia subito un danno, occorre rilevare che l'annullamento della decisione di diniego di promozione costituirebbe comunque un risarcimento del danno sufficiente ed adeguato (sentenza del Tribunale 9 marzo 2000, causa T-10/99, Nuñez/Commissione, Racc. PI pagg. I-47 e II-203, punto 48).

50.
    Ne consegue che si deve respingere la domanda di condanna del Parlamento al pagamento della somma di BEF 100 000 a titolo di risarcimento del preteso danno morale subito.

Sulle spese

51.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese conformemente alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)     La decisione del Parlamento di non promuovere il ricorrente al grado A 4 per l'esercizio di promozione 1998 è annullata.

2)    La domanda di risarcimento danni è respinta.

3)    Il Parlamento è condannato alle spese.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 maggio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: il greco.