Language of document : ECLI:EU:T:2014:1080

Causa T‑558/08

Eni SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi – Prova dell’infrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Parità di trattamento – Circostanze aggravanti – Recidiva – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente ridotta – Infrazione commessa con negligenza – Diritti della difesa – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014

1.      Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato – Inclusione – Proseguimento delle negoziazioni su determinati elementi della restrizione – Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova – Prova fornita da una serie di manifestazioni diverse dell’infrazione – Ammissibilità – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove documentali – Criteri – Credibilità delle prove prodotte – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Conseguenze

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Valore probatorio di deposizioni volontarie effettuate a carico di un’impresa dai principali partecipanti a un’intesa al fine di godere dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione – Dichiarazioni in contrasto con gli interessi di detta impresa – Valore probatorio elevato

(Art. 81, § 1, CE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

6.      Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Inclusione – Presupposto – Mancata dissociazione rispetto alle decisioni adottate – Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Mancanza di interesse commerciale di detto accordo per un’impresa punita – Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione

(Art. 81, § 1, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Differenze tra imprese che si trovano in una posizione oggettivamente diversa – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo – Partecipazione sostanzialmente ridotta – Disimpegno effettivo dall’applicazione dell’intesa – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino, e 2006/C 210/02, punto 29, terzo trattino)

12.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze della fattispecie

(Art. 253 CE)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Società controllante che non è stata punita con una precedente decisione nei confronti di una controllata né è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti in tale contesto – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28, primo trattino)

14.    Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Presunzione relativa – Oneri probatori della società che desidera inficiare detta presunzione

(Art. 81 CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25‑27, 133)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 29, 149, 150)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 34‑45, 65, 116, 143, 251)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31‑33)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 46‑51, 63, 86)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69, 70, 104, 106)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 111‑113)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 160‑162, 314)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 165‑170, 175, 186)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 181‑185)

11.    Ai sensi del paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, l’importo di base dell’ammenda può essere ridotto quando la Commissione constata l’esistenza di circostanze attenuanti, segnatamente quando l’impresa interessata fornisce la prova che la sua partecipazione all’infrazione è sostanzialmente ridotta e dimostra di conseguenza che, durante il periodo nel corso del quale essa ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato. Questi due elementi costituiscono due condizioni cumulative. Secondo il medesimo punto, il mero fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre non costituisce una circostanza attenuante, in quanto tale circostanza si è già riflessa nell’importo di base.

Nel contesto del paragrafo 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione poteva rappresentare una circostanza attenuante. La nozione di «partecipazione sostanzialmente ridotta» contenuta negli orientamenti del 2006 dev’essere interpretata in modo analogo a quella del «ruolo esclusivamente passivo» contenuta negli orientamenti del 1998.

Pertanto, il ruolo passivo implicava l’adozione da parte dell’impresa interessata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione del o degli accordi anticoncorrenziali. Parimenti, tra gli elementi in grado di rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un cartello possono essere presi in considerazione il carattere sensibilmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione ad essa, o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione. Inoltre, il fatto che altre imprese che partecipano ad un’unica e identica intesa abbiano potuto essere più attive di un determinato partecipante non implica, per questo motivo, che quest’ultimo abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Infatti, solo la passività totale potrebbe assumere rilevanza e dev’essere dimostrata dalla parte che la invoca. Ebbene, una siffatta passività totale non può essere dedotta dal fatto che l’impresa incriminata non abbia organizzato essa stessa riunioni segrete anticoncorrenziali.

Peraltro, la circostanza che un’impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non si sia comportata sul mercato in modo conforme agli accordi convenuti con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di sfruttare il cartello a proprio vantaggio. In tale contesto, è importante verificare se siffatte circostanze siano tali da dimostrare che, durante il periodo in cui la ricorrente ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione, adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che essa ha chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione di tale intesa, al punto da avere perturbato lo stesso funzionamento della medesima.

(v. punti 189‑191, 195, 196, 215, 216, 245, 246)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punto 234)

13.    Ai sensi del paragrafo 28 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, l’importo di base dell’ammenda può essere aumentato quando la Commissione constata l’esistenza di circostanze aggravanti. Una circostanza aggravante è la recidiva.

Non si può ammettere, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, che la Commissione possa considerare, nel quadro dell’accertamento della circostanza aggravante della recidiva, che una società debba essere considerata responsabile dell’infrazione precedente, per la quale non è stata punita con una decisione della Commissione, e nel quadro del cui accertamento non è stata destinataria di una comunicazione degli addebiti. Infatti, una siffatta società non è stata posta in condizione, all’atto del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione che ha accertato la precedente infrazione, di presentare i suoi argomenti al fine di contestare, per la parte di sua spettanza, l’eventuale esistenza di un’unità economica con altre società colpite dalla decisione precedente. Una siffatta conclusione si impone tanto più in quanto, sebbene indubbiamente il principio di proporzionalità imponga che il tempo trascorso tra l’infrazione in questione e una precedente violazione delle norme in materia di concorrenza sia preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a violare tali norme, la Commissione non può essere vincolata da un’eventuale termine di prescrizione per l’accertamento di una recidiva e un siffatto accertamento può essere pertanto effettuato diversi anni dopo l’accertamento di un’infrazione, in un momento in cui l’impresa interessata sarebbe comunque nell’impossibilità di negare l’esistenza di una siffatta unità economica.

Infine, non si può ammettere che, nel caso di detenzione quasi totale del capitale di una controllata, la società controllante sia parimenti destinataria dell’avvertimento rivolto alla controllata derivante da una decisione precedente della Commissione che la puniva per una violazione del diritto della concorrenza. Infatti, sebbene indubbiamente sia ragionevolmente lecito ritenere che una società controllante sia effettivamente a conoscenza d una precedente decisione indirizzata dalla Commissione alla sua controllata, di cui essa detiene la quasi totalità del capitale, tale conoscenza non può supplire alla mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra detta società controllante e la sua controllata al fine di imputare alla controllante la responsabilità della precedente infrazione e aumentare per recidiva l’importo delle ammende inflittele.

(v. punti 274, 295‑298)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 282‑285)