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Ricorso presentato il 17 dicembre 2008 - Eni/Commissione

(Causa T-558/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, D. Durante, avvocato, G. C. Rizza, avvocato, S. Valentino, avvocato, L. Bellia, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione, in tutto o in parte, con ogni conseguenza sull'ammontare dell'ammenda.

In subordine, annullare o ridurre l'ammenda.

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze e onorari.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-540/08 Esso e.a./Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

la violazione e falsa applicazione dell'articolo 81 CE nella misura in cui l'articolo 1 della Decisione ha accertato la partecipazione di Eni a un accordo continuato e/o una pratica concordata continuata in virtù della presenza del Dott. Di Serio alla riunione tecnica tenutasi il 30/31 ottobre ad Amburgo. In particolare, Eni contesta la presenza di errori di fatto e le conseguenze di diritto derivanti dagli stessi, avendo la Commissione: (i) affermato che Eni non avrebbe sostenuto nelle proprie difese durante il procedimento amministrativo che il Dott. Di Serio ha "preso apertamente le distanze" dal contenuto della riunione in parola e (ii) riportato erroneamente le dichiarazioni di Eni in merito alle discrepanze tra gli aumenti di prezzo indicati nei documenti provenienti da Sasol e da MOL. A prescindere da siffatti errori, la Ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'attribuirle l'adesione a un accordo continuato e/o una pratica concordata continuata, in assenza dell'adesione di Eni a un "piano globale" e degli elementi costitutivi delle due fattispecie illecite.

la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE nella misura in cui l'articolo 1 della Decisione ha accertato la partecipazione di Eni a un accordo e/o una pratica concordata nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2002 e il 28 aprile del 2005. Eni contesta, in particolare, la valutazione della natura anticoncorrenziale della sua partecipazione in ragione dell'assenza degli elementi costitutivi dell'accordo e della pratica concordata per la fissazione dei prezzi e lo scambio di informazioni sensibili.

la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE, dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende. Si ritiene su questo punto che la Commissione:

abbia determinato l'importo di base e l'importo supplementare dell'ammenda in maniera irragionevole e in spregio del principio di parità di trattamento e del principio di proporzionalità. La Commissione ha infatti stabilito la percentuale del 17% del valore delle vendite per determinare l'importo di base (e l'importo supplementare) dell'ammenda, ritenendo che Eni fosse responsabile della fissazione dei prezzi e dello scambio di informazioni, mentre ha applicato un coefficiente praticamente identico (pari al 18%) per le altre imprese partecipanti al cartello che avrebbero altresì ripartito mercati e/o clienti.

abbia sconosciuto il principio di certezza del diritto, con riguardo all'applicazione da parte della Commissione dell'aggravante della recidiva, sebbene non potessero essere imputate a Eni le infrazioni commesse negli anni '80 da società sue controllate, che non furono addebitate a Eni al tempo delle rispettive decisioni. Inoltre, il lasso di tempo fra le vecchie infrazioni e quelle constatate con la Decisione rende ingiustificata l'applicazione dell'istituto della recidiva.

non abbia applicato delle circostanze attenuanti per la partecipazione marginale della ricorrente all'intesa e la mancata attuazione delle determinazioni assunte nel corso delle riunioni tecniche. La ricorrente afferma inoltre aver fornito la prova della convinzione dell'Ing. Monti di prendere parte a riunioni del tutto legittime in quanto organizzate nel quadro dell'EWF e, in ogni caso, dell'assenza di dolo in capo a Eni, che riceveva dal suo dipendente informazioni che non le potevano consentire di apprezzare la portata anticoncorrenziale delle riunioni medesime.

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