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Ricorso proposto il 26 luglio 2011 - Elti / Delegazione dell'Unione europea in Montenegro

(Causa T-395/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elti d.o.o. (Gornjia Radgona, Repubblica di Slovenia) (rappresentante: avv. N. Zidar Klemenčič)

Convenuta: Unione europea, rappresentata dalla Delegazione dell'Unione europea in Montenegro

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato gli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE 1;

annullare la procedura di negoziazione condotta nell'ambito della gara d'appalto "Assistenza alla digitalizzazione del sistema radiotelevisivo pubblico del Montenegro - Fornitura di apparecchiature, Montenegro (riferimento EuropeAid/129435/C/SUP/ME-NP) (GU 2010/S 178-270613), in quanto non è stata applicata la parità di trattamento nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, essa non è stata in grado di correggere né di illustrare la propria offerta;

annullare la decisione di aggiudicazione dell'appalto nella suddetta gara;

qualora il contratto di appalto sia già stato concluso, dichiararlo nullo;

in subordine, qualora l'appalto sia già stato eseguito al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale, ovvero la decisione non possa più essere dichiarata nulla, dichiarare che la convenuta ha violato gli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE e condannarla a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di EUR 172 541,56 a titolo di compensazione per la perdita subìta dalla ricorrente in conseguenza della suddetta procedura;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente, comprese quelle di qualunque interveniente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Primo motivo, vertente sull'asserita violazione, da parte della convenuta, degli artt. 2 e 30, n. 3, della direttiva 2004/18/CE, in quanto:

le informazioni pertinenti per la presentazione dell'offerta non sono state rese disponibili a tutti i partecipanti della procedura di appalto pubblico con le stesse modalità;

all'offerente selezionato sono state fornite informazioni in maniera discriminatoria, che lo hanno avvantaggiato consentendogli di correggere la propria offerta; e

la procedura di negoziazione è stata condotta in modo che la convenuta influenzasse l'esito della procedura, mediante la richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti solamente ad alcuni partecipanti, con conseguente violazione del principio di non discriminazione e trasparenza.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)