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Ricorso presentato il 2 ottobre 2006 - Microsoft / Commissione

(Causa T-271/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Inc (Seattle, USA) (Rappresentante: avv.ti J.-F. Bellis, G. Berrisch, I. S. Forrester, QC, e D. W. Hull, Solicitor)

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 12 luglio 2006, C(2006)3143 finale, che fissa l'importo definitivo della penalità di mora irrogata alla Microsoft Corporation dalla decisione C(2005)4420 finale e modifica tale decisione quanto all'importo;

in via subordinata, annullamento o riduzione della penalità di mora irrogata e

condanna della convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 10 novembre 2005 adottata sulla base dell'art. 24, n. 1, del regolamento n. 1/2003 (decisione ex art. 24, n. 1), la Commissione ha irrogato una penalità di mora nel caso in cui il ricorrente non adempia il proprio obbligo di fornire informazioni sull'interoperabilità conformemente alla decisione 24 marzo 2004, C(2004)900 finale (la decisione del 2004). La decisione impugnata 12 luglio 2006, C(2006)3143 finale ha fissato in 280,5 milioni di euro la penalità di mora relativa al periodo tra il 16 dicembre 2005 ed il 20 giugno 2006.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata sulla base dei seguenti argomenti:

in primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il suo dovere di fornire indicazioni chiare e precise sulle modalità richieste per il rispetto della decisione del 2004. La ricorrente considera tali informazioni ed istruzioni necessarie per consentirle di adottare i mezzi necessari all'adempimento dell'obbligo di fornire le informazioni sull'interoperabilità. A tal riguardo, la ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha omesso di includere le istruzioni pertinenti nella decisione del 2004, nonché nella stessa decisione ex art. 24, n. 1, tanto precedentemente all'adozione di quest'ultima, quanto diversi mesi dopo la sua adozione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato adeguatamente che la ricorrente non ha adempiuto il proprio obbligo di fornire informazioni sull'interoperabilità, come richiesto dalla decisione del 2004. Più precisamente, la Commissione non avrebbe motivato in modo chiaro e convincente, né dimostrato con prove sufficientemente precise e coerenti, che (1) la documentazione tecnica resa disponibile dalla ricorrente il 15 dicembre 2005 non soddisfaceva i presupposti stabiliti dalla decisione del 2004 e (2) nessuno dei passi successivi intrapresi dal 16 dicembre 2005 al giugno 2006 era sufficiente per garantirne il rispetto. In particolare, secondo la ricorrente la Commissione ha quindi omesso una valutazione oggettiva ed ha applicato gli standard errati nella valutazione della documentazione tecnica.

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione le ha negato il diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata, dato che il periodo di riferimento per l'irrogazione della penalità di mora va dal 16 dicembre 2005 al 20 giugno 2006, mentre la dichiarazione delle obiezioni è stata emessa il 21 dicembre 2005 e non copriva neanche un giorno del periodo di riferimento.

In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il suo diritto di difesa, negandole l'accesso completo al fascicolo, comprese le comunicazioni tra la Commissione ed i suoi periti.

Infine, secondo la ricorrente l'importo della penalità di mora è eccessivo e sproporzionato, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione la complessità dell'obbligo da adempiere ed ha completamente ignorato gli sforzi compiuti in buona fede dalla ricorrente per eseguire le precedenti decisioni della Commissione.

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