Ricorso presentato il 29 settembre 2006 - Evropaïki Dynamiki / Corte di giustizia
(Causa T-272/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis E N. Keramidas)
Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della Corte di giustizia con cui l'offerta della ricorrente è stata respinta e l'appalto è stato aggiudicato ad un altro offerente;
condannare la convenuta a pagare le spese legali della ricorrente e le altre spese sostenute in ragione del ricorso anche nel caso in cui la presente domanda sia respinta.
Motivi e principali argomenti
Con la sua domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Corte di giustizia 20 luglio 2006, che respinge l'offerta presentata nell'ambito della procedura aperta AM CJ 13/04, relativa alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche (GU 2005/S 127-125162 e 2005/S 171-169521), e della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente.
La ricorrente asserisce che la decisione controversa è stata adottata in violazione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.02, pag. 1), delle sue modalità d'esecuzione e della direttiva 2004/18/CE, a causa dell'erronea interpretazione dei criteri di selezione e della violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei partecipanti.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione dell'ente aggiudicatore contiene evidenti errori di valutazione nell'ambito dell'esame della sua offerta, eccedendo così i limiti del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie nelle procedure di appalto.
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