Language of document : ECLI:EU:T:2009:233

Cause riunite T‑273/06 e T‑297/06

ISD Polska sp. z o.o. e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio — Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Termine di ricorso — Ricevibilità — Legittimo affidamento — Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili — Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro — Tasso di interesse composto — Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ricorso proposto da un’impresa che detiene l’intero capitale azionario del beneficiario dell’aiuto

(Art. 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Pubblicazione o notifica

(Artt. 88, n. 2, CE e 230, quinto comma, CE)

3.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera della Commissione che fissa il tasso di interesse da applicare per il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune

(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della Commissione n. 794/2004, art. 9, nn. 1 e 4)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione temporis

(Artt. 87 CE e 88 CE; atto di adesione del 2003, protocollo n. 8 e allegato IV)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Modalità di recupero — Parte della somma che deve essere rimborsata da ciascuna delle imprese debitrici in solido

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Provvisorietà delle valutazioni operate dalla Commissione

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, n. 1)

7.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Eventuale legittimo affidamento del beneficiario — Tutela — Limiti

(Art. 88 CE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Fissazione del tasso d’interesse

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento della Commissione n. 794/2004, artt. 9, n. 4, e 11, n. 2)

1.      Chi non è destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

Così è, relativamente ad una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, nel caso di un’impresa proprietaria al 100% dell’impresa destinataria della decisione controversa. Detta impresa si caratterizza, nei confronti di tale decisione, rispetto a chiunque altro e, in particolare, rispetto a qualsiasi altro operatore economico sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 40, 43)

2.      Dalla formulazione dell’art. 230, quinto comma, CE emerge che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione ha natura sussidiaria rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto. Nel caso di una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la pubblicazione della decisione non è un presupposto per la sua efficacia. È tuttavia prassi costante che le decisioni della Commissione di concludere un procedimento di esame di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto un ricorrente può legittimamente attendersi che la decisione costituisca oggetto di una pubblicazione.

(v. punti 55-57)

3.      In materia di aiuti di Stato, va considerata come un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori e quindi come un atto impugnabile, una lettera della Commissione che fissa il tasso di interesse da applicare per il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Se è vero che l’art. 14, n. 2, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, prevede che l’aiuto da recuperare comprende gli interessi «calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione», l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 precisa peraltro che, in mancanza, segnatamente, di dati necessari per il calcolo del tasso a norma del n. 1 di tale articolo, la Commissione può «fissare», in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato, per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili. Ne consegue che la Commissione stessa determina, benché in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, in maniera vincolante il tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti di Stato.

(v. punti 65-66)

4.      Il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea rappresenta una lex specialis rispetto all’allegato IV del suddetto atto ed agli artt. 87 CE e 88 CE. Esso estende il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione a norma del Trattato CE agli aiuti concessi a favore della riorganizzazione dell’industria siderurgica polacca durante un determinato periodo precedente all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea.

(v. punto 97)

5.      Le modalità di rimborso di un aiuto illegale, compresa la questione di accertare quale parte della somma totale vada rimborsata da ciascuna delle imprese debitrici in solido, vanno stabilite dalle autorità nazionali nel contesto dell’applicazione della decisione della Commissione che ordina il recupero.

(v. punto 117)

6.      La fase di esame degli aiuti di Stato prevista dall’art. 88, n. 2, CE è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione. A norma dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, la decisione di avvio espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una «valutazione preliminare» da parte della Commissione della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. Inoltre tale decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni. L’esame della Commissione ha quindi necessariamente carattere preliminare. Da ciò consegue che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi completa nei confronti dell’aiuto di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all’apertura di tale procedimento. Per contro, è necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni.

(v. punti 124-126)

7.      Imprese che non siano state indotte da un atto della Comunità a prendere una decisione che, in seguito, ha implicato per esse conseguenze negative, né siano state i beneficiari di un atto amministrativo favorevole di un’istituzione comunitaria che sia stato revocato retroattivamente da quest’ultima, non possono invocare il loro affidamento nel fatto che l’aiuto di cui hanno beneficiato sarà considerato come rimborsato.

(v. punto 134)

8.      L’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, prevede che la fissazione del tasso di interesse applicabile al recupero di un aiuto deve effettuarsi in «stretta cooperazione» con lo Stato membro interessato. Nello stabilire tale tasso, la Commissione dispone di un certo potere discrezionale. Ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 794/2004 il tasso di interesse viene applicato secondo il regime dell’interesse composto sino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

(v. punti 162, 164-165)