Language of document : ECLI:EU:T:2009:233

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

1° luglio 2009 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili con il mercato comune e ne dispone il recupero – Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Termini di ricorso – Ricevibilità – Legittimo affidamento – Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Tasso di interesse applicabile per il rimborso di aiuti incompatibili – Obbligo di stretta cooperazione con lo Stato membro – Tasso di interesse composto – Artt. 9, n. 4, e 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 794/2004»

Nelle cause riunite T‑273/06 e T‑297/06,

ISD Polska sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia),

Industrial Union of Donbass Corp., con sede in Donetsk (Ucraina), rappresentate inizialmente dagli avv.ti C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente dagli avv.ti Rapin, Van den Haute e C. Pétermann, avocats,

ricorrenti nella causa T‑273/06,

ISD Polska sp. z o.o. (già Majątek Hutniczy sp. z o.o.), con sede in Varsavia, rappresentata inizialmente dagli avv.ti C. Rapin e E. Van den Haute, successivamente dagli avv.ti Rapin, Van den Haute e C. Pétermann, avocats,

ricorrente nella causa T‑297/06,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Giolito e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2005, 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1), nella parte in cui dichiara incompatibili col mercato comune taluni aiuti e ordina alla Repubblica di Polonia di procedere alla loro restituzione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        A norma dell’art. 8 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell’accordo europeo del 16 dicembre 1991 che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (GU 1993, L 348, pag. 2; in prosieguo: il «protocollo n. 2»:

«1.      (…) è incompatibile con il corretto funzionamento dell’accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Polonia:

(…)

iii)      qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del Trattato CECA.

(…)

4.      Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, in deroga al paragrafo 1 iii), la [Repubblica di] Polonia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

–        il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Polonia,

–        gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione e

–        l’importo e l’intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti.

Tenendo conto della situazione economica della [Repubblica di] Polonia, il consiglio di associazione decide se sia opportuno prolungare il periodo di cinque anni».

2        La decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE‑Polonia 23 ottobre 2002, che proroga il periodo di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 (GU 2003, L 186, pag. 38), ha prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1°gennaio 1997 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea, il periodo durante il quale la Repubblica di Polonia poteva eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2. L’art. 2 della decisione recita:

«La [Repubblica di] Polonia presenta alla Commissione (…) un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo [n.] 2, e valutati dalla sua autorità nazionale per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)».

3        Il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca allegato all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 948; in prosieguo: il «protocollo n. 8»), ha autorizzato la Repubblica di Polonia, in deroga alle regole generali relative agli aiuti di Stato, a concedere aiuti ai fini della ristrutturazione del suo settore siderurgico sulla base delle modalità fissate nel piano di ristrutturazione ed alle condizioni previste in tale protocollo. Esso prevede in particolare:

«1.      In deroga agli articoli 87 [CE] e 88 [CE], gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell’industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che:

–        il periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo n. 2 (…) sia prorogato fino alla data di adesione,

–        si rispetti, per tutto il periodo 2002‑2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il Protocollo di cui sopra è stato ampliato,

–        siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto Protocollo, e

–        non venga concesso alcun aiuto di Stato all’industria siderurgica polacca dopo l’adesione.

2.      (…)

3.      Solo le società di cui all’allegato 1 (in appresso denominate “società beneficiarie”) avranno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.

4.      La società beneficiaria non può:

a)      in caso di fusione con una società non compresa nell’allegato 1 trasmettere il beneficio dell’aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;

b)      rilevare una qualsiasi società non compresa nell’allegato 1 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.

5.      (…)

6.      L’aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l’aiuto pagato nel periodo 1997‑2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.

(…)

La [Repubblica di] Polonia non dovrà concedere alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.

(…)

10.      Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

(…)

18.      Qualora i controlli rivelino che:

(…)

c)      nel corso del periodo di ristrutturazione la [Repubblica di] Polonia ha concesso all’industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,

le disposizioni transitorie contenute nel presente Protocollo saranno prive d’effetto.

La Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente Protocollo».

4        La decisione del Consiglio 21 luglio 2003, 2003/588/CE, relativa all’osservanza delle condizioni di cui all’art. 3 della decisione n. 3/2002 (GU L 199, pag. 17), prevede nel suo unico articolo:

«Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali presentati alla Commissione dalla [Repubblica di] Polonia il 4 aprile 2003 ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 3/2002 (…) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, [del] protocollo [n.] 2».

5        Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), afferma all’art. 6, n. 1:

«La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

6        L’art. 7, n. 5, di tale regolamento prevede quanto segue:

«La Commissione, se constata che l’aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all’aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata “decisione negativa”)».

7        L’art. 14 del regolamento n. 659/1999 dispone:

«1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. (…)».

8        Ai sensi dell’art. 20, n. 1, di tale regolamento:

«Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 7».

9        Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 (GU L 140, pag. 1), dispone all’art. 9:

«1.      Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE] è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile.

Esso è calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base. In casi debitamente giustificati la Commissione può aumentare il tasso di più di 75 punti base per uno o più Stati membri.

(…)

4.      In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in casi eccezionali la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili».

10      Per quanto riguarda il metodo di applicazione degli interessi, l’art. 11, n. 2, del suddetto regolamento precisa:

«Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi».

 Fatti all’origine della controversia

11      La presente causa riguarda un’operazione di ristrutturazione del produttore di acciaio polacco Huta Częstochowa SA (in prosieguo: la «HCz»). La ristrutturazione dell’HCz si è svolta tra il 2002 ed il 2005. A tal fine gli attivi dell’HCz sono stati trasferiti a nuove società:

–        nel 2002, la Huta Stali Częstochowa sp. z o.o. (in prosieguo: la «HSCz») è stata costituita al fine di proseguire la produzione siderurgica della HCz. La HSCz ha preso in leasing dal curatore del fallimento gli impianti di produzione della HCz ed ha riassunto la maggior parte dei dipendenti. La società madre della HSCz era la Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. (in prosieguo: la «TFS»), una società detenuta al 100% dal Tesoro polacco;

–        nel 2004 sono state fondate le società Majątek Hutniczy sp. z o.o. (in prosieguo: la «MH») e Majątek Hutniczy Plus (in prosieguo: la «MH Plus»). Le loro azioni erano detenute al 100% dalla HCz. La MH ha acquisito gli attivi siderurgici della HCz e la MH Plus ha acquisito taluni altri attivi necessari alla produzione;

–        gli attivi non collegati alla produzione (definiti «attivi non siderurgici») nonché lo stabilimento di energia elettrica Elsen sono stati trasferiti alla società Operator ARP sp. z o.o., società facente capo all’Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Agenzia per lo sviluppo industriale detenuta dal Tesoro polacco), al fine di rimborsare i crediti di diritto pubblico soggetti a ristrutturazione (imposte e contributi previdenziali).

12      Con lettera 19 maggio 2004 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che aveva deciso di avviare il procedimento formale di esame relativamente all’aiuto alla ristrutturazione accordato al produttore di acciaio HCz. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 agosto 2004 (GU C 204, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di avvio») nella lingua facente fede (il polacco), preceduta da una sintesi nelle altre lingue ufficiali. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito ai fatti ed all’esame giuridico figuranti nella decisione di avvio. Essa ha ricevuto osservazioni della Repubblica di Polonia e di quattro parti interessate.

13      In un documento intitolato «Dichiarazione concernente aiuti di Stato potenzialmente accordati alla [HCz] e/o alla [HSCz]», del 3 febbraio 2005, la ISD Polska sp. z o.o. (operante all’epoca con la denominazione sociale ZPD Steel sp. z o.o.; in prosieguo «ISD»), una controllata al 100% dell’Industrial Union of Donbass Corp. (in prosieguo l’«IUD»), ha emesso, nell’ambito delle trattative precedenti al suo acquisto della HSCz, della MH, della MH Plus e di altre dieci controllate della HCz, la seguente dichiarazione (denominata «di malleveria»):

«Qualora la Commissione adottasse una decisione che imponesse alla [HCz], alla [HSCz], o alla persona la quale ha rilevato gli attivi della [HCz] di rimborsare un aiuto di Stato illegittimo rientrante nell’ambito dell’aiuto relativo al programma di ristrutturazione e per un importo totale non superiore a [PLN] 20 milioni, dichiariamo che tale decisione non avrebbe affatto l’effetto di liberarci dagli obblighi risultanti dall’offerta e ci impegniamo a non presentare e far valere alcun tipo di domanda di risarcimento danni diretta contro: a) l’amministrazione tributaria della Repubblica di Polonia, b) l’[Agencja Rozwoju Przemysłu], c) la [TFS], d) la [HCz] […] e connessa alla necessità di rimborsare l’aiuto o a qualsiasi procedimento condotto in materia dinanzi alla Commissione in seguito alla concessione dell’aiuto pubblico alla [HCz]. Ci impegniamo, in tal caso, ad agire in modo che la [MH], la [MH Plus] e la [HSCz] o altre società, al pari dei loro successori legali (indipendentemente dal titolo di un siffatto successore), rimborsino l’importo dell’aiuto di Stato illegittimo fissato nella decisione della Commissione, anche se tale decisione concernesse esclusivamente la [HCz]».

14      In esito al procedimento la Commissione è pervenuta alla conclusione che, contrariamente ai suoi dubbi iniziali, le misure dirette alla ristrutturazione della HCz, conformemente al disposto dell’Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (legge 30 ottobre 2002 sull’aiuto di Stato alle imprese di importanza rilevante per il mercato del lavoro, Dz. U. n. 213, posizione 1800, come modificata), non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invece la Commissione ha considerato che la HCz aveva fruito a vari titoli di un aiuto di Stato per il periodo dal 1997 al 2002. La Commissione ha concluso che quest’ultimo era in parte compatibile col mercato comune, ma ne ha richiesto il rimborso per la parte da essa considerata incompatibile col mercato comune, cioè per un importo di PLN (zloty polacchi) 19 699 452 (in prosieguo: l’«aiuto controverso»).

15      Il 5 luglio 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2006/937/CE, relativa all’aiuto di Stato C 20/04 (ex NN 25/04) a favore di Huta Częstochowa SA (GU 2006, L 366, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»). L’art. 3 così recita:

«1.      L’aiuto di Stato dell’importo di 19 699 452 PLN che la [Repubblica di] Polonia ha concesso a [HCz] nel periodo dal 1997 al maggio 2002 sotto forma di aiuto al funzionamento e di aiuto a scopo di ristrutturazione dell’occupazione non è compatibile con il mercato comune.

2.      La [Repubblica di] Polonia deve prendere tutte le misure necessarie per ottenere da [HCz], [dal] Regionalny Fundusz Gospodarczy, [da MH] e da Operator SRL la restituzione dell’aiuto di cui al paragrafo 1 illegittimamente concesso a [HCz]. Tutte queste imprese sono responsabili congiuntamente della restituzione dell’aiuto in questione.

La restituzione dell’aiuto deve avvenire immediatamente e conformemente alle procedure del diritto nazionale a condizione che esse portino all’immediata ed effettiva esecuzione della decisione. Gli importi da restituire devono essere calcolati con gli interessi relativi a tutto il periodo, dalla data della concessione dell’aiuto a [HCz] fino alla sua effettiva restituzione. Gli interessi devono essere calcolati conformemente alle norme di cui alla sezione V del regolamento (CE) n. 794/2004.

(…)».

16      All’art. 4 della Decisione, la Commissione approva la proposta di modifica del programma nazionale di ristrutturazione, conformemente al punto 10 del protocollo n. 8, nella misura in cui essa permette la ristrutturazione di HCz senza aiuti di Stato e senza aumento della capacità produttiva.

17      Conformemente ad un accordo datato 30 settembre 2005, entrato in vigore il 7 ottobre 2005, ISD ha acquisito dalla HCz tutte le azioni della MH e della MH Plus, nonché le dieci controllate della HCz rimanenti. Con contratto datato anch’esso 30 settembre 2005 ed entrato in vigore il 7 ottobre 2005, ISD ha acquisito dalla TFS tutte le azioni della HSCz. ISD è quindi divenuta proprietaria della HSCz, della MH, della MH Plus e di dieci altre controllate della HCz.

18      Con lettera 17 febbraio 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di indicarle il tasso di interesse per il rimborso dell’aiuto controverso da parte dei debitori in solido menzionati all’art. 3, n. 2, della Decisione. Nella risposta del 13 marzo 2006, le autorità polacche hanno proposto determinati tassi di interesse applicabili alla restituzione ed una metodologia per calcolare gli interessi. Esse hanno proposto, in particolare, di prendere come base, per il periodo dal 1997 al 1999, il tasso delle obbligazioni del Tesoro polacco a tasso fisso, espresse in PLN, a cinque anni e, per il periodo dal 2000 sino all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea, il tasso di tali medesime obbligazioni a dieci anni. Inoltre, tenuto conto della situazione all’epoca dei mercati di capitali in Polonia, caratterizzata da tassi molto elevati, ma in rapida diminuzione, esse hanno chiesto che si procedesse ad un aggiornamento annuale dei tassi in parola e che gli interessi non fossero calcolati secondo il regime dell’interesse composto.

19      In una lettera del 7 giugno 2006, inviata alle autorità polacche, la Commissione ha constatato che il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto controverso dovesse essere, per tutto il periodo in questione, il tasso delle obbligazioni del Tesoro polacco a tasso fisso, espresse in PLN, a cinque anni e che, a norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 794/2004, il tasso di interesse in parola dovesse essere applicato secondo il regime dell’interesse composto.

20      Con raccomandate datate rispettivamente 7 luglio e 16 agosto 2006 la Commissione ha comunicato la Decisione all’IUD (ricevuta di ritorno consegnata l’11 luglio 2006) ed alla MH (ricevuta di ritorno consegnata il 18 agosto 2006). Il 21 dicembre 2006 la Decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2006, ISD e l’IUD hanno proposto un ricorso nella causa T‑273/06.

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2006, la MH ha proposto un ricorso nella causa T‑297/06.

23      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 5 dicembre 2006, le cause T‑273/06 e T‑297/06 sono state riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.

24      Il 23 aprile 2007 ISD e la MH hanno informato il Tribunale in merito alla loro fusione del 15 novembre 2006, in quanto ISD era subentrata in tutti i diritti e gli obblighi della MH.

25      In seguito alla parziale modifica della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore. Quest’ultimo è stato poi assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata conseguentemente attribuita.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale, di porre determinati quesiti scritti alle parti e di invitare la Commissione a presentare taluni documenti. Le parti vi hanno dato seguito nel termine impartito.

27      Le parti sono state sentite nelle loro difese e risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 3 settembre 2008.

28      Nella causa T‑273/06 ISD e l’IUD concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare l’art. 3 della Decisione;

–        in subordine dichiarare che l’obbligo della Repubblica di Polonia di procedere alla restituzione dell’aiuto controverso e degli interessi menzionati all’art. 3 della Decisione è insussistente e, pertanto, che i corrispondenti importi non sono dovuti;

–        in ulteriore subordine, annullare l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione e rinviare la questione degli interessi alla Commissione ai fini dell’adozione di una nuova decisione ai sensi dell’allegato A del presente ricorso o di qualsiasi altra considerazione del Tribunale nella motivazione della sentenza;

–        in ogni caso condannare la Commissione a pagare l’integralità delle spese;

–        nell’ipotesi in cui il Tribunale decidesse che non occorre statuire, condannare la Commissione alle spese in forza del combinato disposto dell’art. 87, n. 6, e dell’art. 90, lett. a), del suo regolamento di procedura.

29      Ai sensi del punto 3 dell’atto introduttivo, le ricorrenti ISD e IUD intendono anche impugnare la lettera della Commissione 7 giugno 2006.

30      Nella causa T‑297/06 ISD (già MH, denominazione che sarà mantenuta per ragioni di chiarezza in tale sentenza) presenta conclusioni identiche, ma conclude, per di più, nel senso dell’annullamento dell’art. 4 della Decisione.

31      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–         dichiarare i ricorsi irricevibili;

–         in subordine dichiarare i ricorsi infondati;

–         condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità dei ricorsi

32      La Commissione contesta la legittimazione ad agire delle ricorrenti ISD e IUD nonché l’osservanza dei termini per la presentazione dei due ricorsi. Inoltre essa fa valere che la fissazione dei tassi per il recupero dell’aiuto controverso non è impugnabile.

 Sulla legittimazione ad agire

–       Argomenti delle parti

33      La Commissione contesta la possibilità per le ricorrenti ISD e IUD di proporre un ricorso distinto e parallelo a quello della MH. Infatti imperativi di economia processuale dovrebbero ostare al duplice esame della legittimità di una decisione allorché la maggior parte dei motivi svolti dalla società madre sono identici a quelli della sua controllata. In proposito la sentenza 22 aprile 1999, causa T‑112/97, Monsanto/Commissione (Racc. pag. II‑1277), non sarebbe rilevante. Secondo la Commissione il beneficiario di un aiuto dev’essere considerato come un soggetto disitinto dai suoi azionisti, dotato di una volontà propria, com’è stato dichiarato nell’ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 11 settembre 2006, causa T‑367/05, UPC France/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). Pertanto la MH, quale beneficiaria dell’aiuto controverso, potrebbe proporre un ricorso di annullamento. Invece, in assenza di un interesse distinto da quello della MH, le ricorrenti ISD e IUD non sarebbero legittimate ad agire, non essendo individualmente interessate.

34      Quanto all’IUD, la Commissione sottolinea che la partecipazione al procedimento formale di esame e lo status di parte interessata che ne risultano non esimono un ricorrente che sia azionista del beneficiario di un aiuto dichiarato incompatibile dal provare il suo interesse individuale ad agire in annullamento dimostrando sotto quale profilo sia individuato in maniera identica al beneficiario.

35      Le ricorrenti affermano, per quanto riguarda la legittimazione ad agire che, secondo una giurisprudenza consolidata, il beneficiario di un aiuto è individualmente interessato da una decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile col mercato comune.

36      Quanto a ISD, le ricorrenti fanno valere che quest’ultima è stata costretta a farsi garante con la sua vecchia denominazione sociale, la ZPD Steel, per il rimborso in particolare da parte della MH dell’aiuto controverso di cui all’art. 3 della Decisione. Sarebbe quindi evidente che la Decisione la riguardi individualmente più di chiunque altro, ad eccezione del beneficiario dell’aiuto controverso, e che essa la caratterizzi individualmente in maniera analoga a quella con cui lo è il beneficiario poiché essa dovrebbe rimborsare l’aiuto controverso in forza della dichiarazione di malleveria.

37      Inoltre, secondo le ricorrenti, una società madre che detiene tutte le azioni e, pertanto, è proprietaria al 100% della controllata la quale è destinataria di una decisione e si trova quindi caratterizzata rispetto a chiunque altro e, segnatamente, rispetto a qualsiasi altro operatore economico sul mercato di cui trattasi, è individualmente interessata dalla decisione di cui richiede l’annullamento (v. sentenza Monsanto/Commissione, cit., punti 58 e 59). Nel caso di specie ISD deterrebbe tutte le azioni della MH, della MH Plus e della HSCz e, perciò, sarebbe proprietaria al 100% di tali imprese e quindi individualmente interessata dalla Decisione.

38      Tale medesimo argomento varrebbe anche per l’IUD che sarebbe proprietaria al 100% delle azioni di ISD. Inoltre la partecipazione al procedimento in materia di aiuti di Stato costituirebbe uno degli elementi che permettono di stabilire che una persona fisica o giuridica è individualmente interessata dalla decisione di cui richiede l’annullamento. L’IUD, in quanto ha presentato osservazioni in seguito all’avvio, il 12 agosto 2004, del procedimento formale di esame concernente l’aiuto alla ristrutturazione accordato alla HCz, sarebbe quindi del pari individualmente interessata dalla Decisione.

39      Le ricorrenti fanno valere infine che ISD e l’IUD hanno anche un interesse giuridico a contestare un atto che, causando la perdita di valore della MH, lede il loro diritto di proprietà.

–       Giudizio del Tribunale

40      Risulta da una costante giurisprudenza che chi non è destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).

41      Va rilevato innanzitutto che la Commissione non contesta la legittimazione ad agire della MH. Infatti, poiché la MH è stata menzionata nella Decisione come una società tenuta al rimborso dell’aiuto controverso, la circostanza che la stessa le sia individualmente destinata non solleva alcun dubbio.

42      Circa ISD occorre constatare che al momento della presentazione del ricorso nella causa T‑273/06, essa non aveva ancora operato la fusione con la MH. Pertanto la sua legittimazione ad agire dev’essere valutata separatamente da quella della MH.

43      Tuttavia, al momento della presentazione del suo ricorso, ISD era già proprietaria al 100% della MH. In proposito il Tribunale ha considerato, nella sentenza Monsanto/Commissione, v. punto 33 supra, punto 58, che il fatto che un’impresa sia proprietaria al 100% dell’impresa destinataria della decisione controversa la caratterizzerebbe, nei confronti di tale decisione, rispetto a chiunque altro e, in particolare, rispetto a qualsiasi altro operatore economico sul mercato di cui trattasi.

44      Certo la Commissione rimette in discussione tale giurisprudenza invocando l’ordinanza UPC France/Commissione, v. punto 33 supra. Tuttavia tale ordinanza riguarda, come ammette la stessa Commissione, l’istanza d’intervento di un azionista minoritario e non il ricorso di annullamento di un proprietario al 100%, come accade nella fattispecie. Per di più, è pacifico tra le parti che ISD non è soltanto proprietaria al 100% della MH, ma che essa si è anche portata garante del rimborso dell’aiuto controverso da parte sua (v. punto 13 supra). Conseguentemente essa è tenuta a garantire il rimborso di tale aiuto. Del resto è proprio ciò che è avvenuto di fatto, poiché ISD ha integralmente rimborsato l’aiuto controverso.

45      Dati tali elementi, l’interesse individuale di ISD non può essere negato, poiché la Decisione la lede in ragione di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro e, per tale motivo, la individua in modo analogo a come avverrebbe per il destinatario.

46      Infine, contrariamente alle affermazioni della Commissione, considerazioni di economia processuale non possono rimettere in questione una legittimazione ad agire che sia accertata.

47      Circa la legittimazione ad agire dell’IUD, è sufficiente ricordare che, essendo accertata quella di ISD, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (v., in tal senso, sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 31; del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑2275, punto 57; 9 luglio 2007, causa T‑282/06, Sun Chemical Group e a./Commissione, Racc. pag. II‑2149, punto 50, e 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 82).

48      Non occorre quindi esaminare in maniera separata la ricevibilità del ricorso proposto dall’IUD.

49      Ne consegue che il motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione, concernente la legittimazione ad agire delle ricorrenti, deve essere respinto.

 Sulla tardività dei ricorsi

–       Argomenti delle parti

50      La Commissione sostiene che i due ricorsi sono tardivi, poiché le tre ricorrenti hanno avuto conoscenza della Decisione al più tardi il 10 aprile 2006. Infatti la Commissione fa rilevare che la data del 10 aprile 2006 figura in alto di ogni pagina della telecopia della Decisione in lingua polacca allegata alla lettera delle ricorrenti ISD e IUD 18 settembre 2006 nonché alla lettera della MH 17 ottobre 2006, indirizzate al Tribunale, e che la telecopia aveva per destinataria la «Kancelaria LSW», all’epoca il consulente del gruppo IUD. Ne risulterebbe che, tenuto conto del termine in ragione della distanza di dieci giorni, il termine per la presentazione del ricorso sarebbe scaduto martedì 20 giugno 2006.

51      La Commissione riconosce però che la data in cui la ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto è rilevante solo in subordine, cioè per gli atti che non sono oggetto né di notifica né di pubblicazione. In proposito la Commissione constata che la Decisione è stata comunicata all’IUD, tramite raccomandata del 7 luglio 2006, con ricevuta di ritorno datata 11 luglio 2006, ed alla MH tramite raccomandata del 16 agosto 2006, con ricevuta di ritorno datata 18 agosto 2006. Essa rileva anche che la Decisione è stata pubblicata il 21 dicembre 2006 nella Gazzetta ufficiale.

52      Tuttavia le ricorrenti, che non sarebbero le destinatarie dell’atto, non avrebbero provato in che cosa la comunicazione della Decisione alle medesime con raccomandata a norma dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 costituisse una notifica ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE.

53      Le ricorrenti constatano che all’IUD è stata notificata la Decisione l’11 luglio 2006 e che il ricorso nella causa T‑273/06 è stato proposto l’11 settembre 2006. La MH si sarebbe vista notificare la Decisione il 18 agosto 2006 ed avrebbe presentato il ricorso il 17 ottobre 2006. ISD non potrebbe aver avuto conoscenza della Decisione prima che l’IUD non l’abbia ricevuta l’11 luglio 2006.

54      Nella replica le ricorrenti aggiungono che, dal momento che la Decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, i ricorsi sono ricevibili ratione temporis, in quanto o la Decisione è soggetta a notifica ed è stata loro debitamente notificata o la Decisione non è soggetta a notifica ed il criterio dell’effettiva presa di conoscenza invocato dalla Commissione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

–       Giudizio del Tribunale

55      Quanto all’osservanza dei termini, occorre rilevare che la data in cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza dell’atto rileva solo in via subordinata, cioè per gli atti che non sono oggetto né di notifica né di pubblicazione. Infatti, secondo la costante giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 230, quinto comma, CE, dalla formulazione stessa di questa disposizione emerge che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione ha natura sussidiaria rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (v. sentenze della Corte 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 35, e del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑3235, punto 47).

56      Nel caso di specie la Decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2006. Pertanto i presenti ricorsi, depositati l’11 settembre ed il 17 ottobre 2006, sono stati presentati rispettando il termine di cui all’art. 230, quinto comma, CE. Infatti, a norma dell’art. 101, n. 1, e dell’art. 102, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, il termine è scaduto il 14 marzo 2007, cioè due mesi, due settimane e dieci giorni dopo la pubblicazione della Decisione e quindi ben dopo la presentazione dei ricorsi.

57      È vero che la pubblicazione della Decisione non era un presupposto per la sua efficacia. È tuttavia prassi costante che le decisioni della Commissione di concludere un procedimento formale di esame di aiuti ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Pertanto le ricorrenti potevano legittimamente attendersi che la Decisione avrebbe costituito oggetto di una pubblicazione (v., in tal senso, sentenza BP Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 55, punti 48‑51).

58      Circa la questione se la lettera della Commissione 17 luglio 2006, con cui la Commissione ha comunicato il testo della Decisione all’IUD, costituisca una notificazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, occorre rilevare che la Repubblica di Polonia è la sola destinataria della Decisione, ai sensi dell’art. 254, n. 3, CE. Poiché la ricorrente non è la destinataria della Decisione, il criterio della notifica dell’atto non le è applicabile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II‑2031, punto 76).

59      In ogni caso, anche supponendo che una decisione possa essere notificata a una persona che non ne è il destinatario e che la comunicazione della Decisione alle ricorrenti ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 debba considerarsi una notificazione, occorre constatare che i ricorsi sarebbero stati presentati nel termine richiesto. Infatti, in tali circostanze, conformemente all’art. 101, n. 1, ed all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso nella causa T‑273/06 sarebbe scaduto il 21 settembre 2006, cioè due mesi e due giorni dopo la notifica della Decisione 11 luglio 2006, e quindi dopo la presentazione del ricorso l’11 settembre 2006. Il termine nella causa T‑297/06 sarebbe scaduto il 30 ottobre 2006, cioè il lunedì successivo alla scadenza dei due mesi e dieci giorni successivi alla notificazione della Decisione il 18 agosto 2006, e quindi dopo la presentazione del ricorso il 17 ottobre 2006.

60      Ne consegue che i ricorsi sono stati presentati nei termini stabiliti.

 Sulla ricevibilità del ricorso contro la lettera 7 giugno 2006

–       Argomenti delle parti

61      La Commissione fa valere che la lettera 7 giugno 2006 in cui ha fissato i tassi di interesse da applicare per il recupero dell’aiuto controverso non è un atto impugnabile. Infatti il tasso di interesse risultante dal procedimento di cui all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 sarebbe del «medesimo valore» di quello previsto al n. 1 dello stesso articolo. Tali tassi avrebbero quindi «valore regolamentare erga omnes». Di conseguenza le ricorrenti non potrebbero contestarli in assenza di incidenza diretta ed individuale del provvedimento.

62      Tale «valore regolamentare» sarebbe confermato dal fatto che il medesimo tasso sarebbe stato utilizzato in altre decisioni rivolte alla Repubblica di Polonia che vertevano anch’esse su aiuti illegittimi, per esempio nella decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/344/CE, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06) concesso dalla Repubblica di Polonia a favore del produttore di acciaio Gruppo Technologie Buczek (GU 2008, L 116, pag. 26).

63      Le ricorrenti rilevano che il tasso fissato dalla Commissione nella lettera 7 giugno 2006 alle autorità polacche non ha portata generale per tutti gli aiuti di Stato concessi negli anni precedenti all’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea. Si tratterebbe al contrario di una «decisione particolare» che varrebbe solo per il caso della HCz e che terrebbe conto degli elementi specifici della sua situazione e del suo mercato.

64      Le ricorrenti aggiungono che la fissazione del tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto controverso costituisce parte integrante della Decisione e non del regolamento n. 794/2004. Essa sarebbe quindi impugnabile allo stesso titolo della Decisione medesima.

–       Giudizio del Tribunale

65      In primo luogo, quanto al carattere vincolante della lettera 7 giugno 2006, risulta dal tenore letterale dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 659/1999 che l’aiuto da recuperare comprende gli interessi «calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione». L’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 precisa che, in mancanza, segnatamente, di dati necessari per il calcolo del tasso a norma del n. 1 di tale articolo, la Commissione può «fissare», in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato per uno o più Stati membri, sulla base di un metodo diverso o sulla base delle informazioni disponibili.

66      Ne consegue che la Commissione stessa determina, benché in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, in maniera vincolante il tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti di Stato. Tale carattere vincolante è stato peraltro confermato dalla Commissione all’udienza. Pertanto la lettera 7 giugno 2006 va considerata come un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori ai sensi della sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639, punto 9), e quindi come un atto impugnabile.

67      In secondo luogo, per quanto riguarda la legittimazione ad agire delle ricorrenti, è necessario constatare che la questione se i tassi contenuti nella lettera 7 giugno 2006 abbiano carattere regolamentare o se si tratti di una decisione individuale, è irrilevante per la ricevibilità del ricorso proposto al riguardo. È infatti certo che le ricorrenti non sono le destinatarie della lettera 7 giugno 2006. In una situazione siffatta, al fine di contestare i tassi di interesse fissati in codesta lettera, le ricorrenti devono dimostrare un’incidenza diretta ed individuale del provvedimento, in conformità del disposto di cui all’art. 230, quarto comma, CE, e ciò nei due casi di figura menzionati.

68      Quanto all’incidenza diretta, risulta dalla giurisprudenza che il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43). Ciò vale nel caso in cui la possibilità per i destinatari di non dare seguito a tale provvedimento sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest’ultimo è fuori dubbio (v. sentenze Dreyfus/Commissione, cit., punto 44; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8‑10). Nel caso di specie la lettera 7 giugno 2006 non lasciava alcun potere discrezionale alle autorità polacche e ciò anche quanto agli aspetti per cui esse avevano sottoposto una diversa proposta alla Commissione nella lettera 13 marzo 2006.

69      Per quanto riugarda l’incidenza individuale, occorre constatare che l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 prevede la possibilità per la Commissione di fissare, in maniera generale, un tasso di interesse per il recupero degli aiuti di Stato «per uno o più Stati membri».

70      Ora, si deve constatare che, nella lettera 7 giugno 2006, la Commissione non ha fissato un siffatto tasso generale.

71      Infatti, in tale lettera, la Commissione si riferisce esplicitamente alla Decisione e fissa il tasso di interesse per il recupero di un aiuto specifico di cui le ricorrenti sono debitrici. La formulazione della lettera non ha portata generale, ma riguarda «misure da adottare per l’attuazione della [D]ecisione». Inoltre, contrariamente ai tassi calcolati secondo il procedimento di cui all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 794/2004, il tasso fissato dalla Commissione nella lettera 7 giugno 2006 non è mai stato pubblicato. Non si può quindi considerare che la lettera 7 giugno 2006 abbia una portata generale.

72      Infine la risposta della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale non può rimettere in questione la conclusione che, nel caso di specie, la Commissione ha fissato il tasso non in maniera astratta e generale, ma per le esigenze specifiche della Decisione. La Commissione fa certo valere che il medesimo tasso in parola è stato «utilizzato» in un altro caso e che le autorità polacche hanno «accettato» che fosse seguito lo stesso metodo di fissazione del tasso. Tuttavia, se tale tasso fosse stato fissato nella lettera 7 giugno 2006 per tutti i casi di recupero di un aiuto concesso nel corso del periodo rilevante in Polonia, la Commissione non avrebbe avuto bisogno di ricominciare il procedimento di cui all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, né di avviare una «stretta cooperazione con lo Stato membro», né di avvalersi dell’accordo da parte delle autorità polacche. Essa avrebbe potuto semplicemente applicare il tasso precedentemente fissato.

73      Occorre conseguentemente ritenere che, nella lettera 7 giugno 2006, la Commissione si è limitata a fissare il tasso applicabile alla fattispecie e che tale lettera riguarda le ricorrenti individualmente, poiché esse sono tenute a rimborsare un importo maggiorato di codesto tasso.

74      Risulta da quanto precede che il ricorso proposto contro la lettera 7 giugno 2006 è ricevibile.

 Sulla ricevibilità dei capi terzo, quarto e sesto delle conclusioni

 Argomenti delle parti

75      La Commissione fa valere che i capi terzo, quarto e sesto delle conclusioni delle ricorrenti (v. punto 28 supra) sono irricevibili, poiché non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del controllo di legittimità fondato sull’art. 230 CE. Infatti tali capi delle conclusioni sarebbero sostanzialmente diretti a chiedere al Tribunale di rivolgere ingiunzioni.

76      Le ricorrenti ribattono che i capi delle conclusioni di cui trattasi non pongono in non cale il «carattere di cassazione» del ricorso di annullamento in quanto quest’ultimo implica che una nuova decisione sia adottata nel senso della sentenza di annullamento.

 Giudizio del Tribunale

77      Contrariamente alle affermazioni della Commissione, il terzo ed il sesto capo delle conclusioni non sono diretti a chiedere al Tribunale di rivolgerle ingiunzioni. Infatti il sesto capo delle conclusioni è diretto ad ottenere la condanna di quest’ultima alle spese ed è quindi ricevibile.

78      Col terzo capo delle conclusioni, le ricorrenti chiedono in subordine al Tribunale di «dichiarare» insussistente l’obbligo della Repubblica di Polonia di procedere al recupero degli aiuti. È necessario constatare in proposito che, in assenza di fondamento normativo nel Trattato, il Tribunale non è competente a conoscere di un siffatto capo di conclusioni. Esso è dunque irricevibile.

79      Col quarto capo delle conclusioni le ricorrenti chiedono in particolare al Tribunale di rinviare la questione degli interessi alla Commissione ai fini di una nuova decisione. Orbene, le ricorrenti hanno indicato nella loro replica e all’udienza che, mediante tale capo di conclusioni, si limitavano ad enunciare una conseguenza logica della sentenza qualora fosse accolta la domanda di annullamento formulata in tale medesimo capo di conclusioni, conseguenza peraltro già sancita all’art. 233, n. 1, CE. Esso è quindi privo di autonoma rilevanza.

 Nel merito

80      Nella causa T‑273/06 le ricorrenti ISD e IUD fanno valere sei motivi fondati su errori manifesti di valutazione dei fatti e violazioni del loro diritto di presentare osservazioni, del principio di tutela del legittimo affidamento, del protocollo n. 8, dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e del regolamento n. 794/2004. Nella causa T‑297/06 la MH invoca quattro motivi in sostanza identici a quelli sollevati nella causa T‑273/06, ad eccezione del secondo e del terzo motivo che non sono ripresi.

 Sul motivo fondato sulla violazione del protocollo n. 8

–       Argomenti delle parti

81      Le ricorrenti ricordano anzitutto che, al punto 108 del preambolo della Decisione, la Commissione ha constatato che gli artt. 87 CE e 88 CE non riguardavano, di norma, gli aiuti concessi prima dell’adesione, non più applicabili dopo la medesima. Al fine di giustificare la sua competenza, la Commissione offrirebbe quindi un’interpretazione del punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 che non sarebbe conforme al suo scopo.

82      In primo luogo, le ricorrenti deducono l’argomento che non solo il protocollo n. 8 non riguarda le società non comprese nell’allegato 1, con la sola eccezione del punto 4, lett. b), ma che tale punto prevede a contrario la possibilità per un terzo di rilevare gli attivi di una società non compresa nell’allegato 1 che ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione. Infatti lo scopo del protocollo n. 8 sarebbe quello di impedire che l’aiuto accordato ad una delle società beneficiarie si cumuli con un altro aiuto di Stato o che venga trasmesso ad un terzo. Pertanto il protocollo n. 8 non sarebbe una base legale su cui la Commissione avrebbe potuto fondarsi per adottare la Decisione.

83      In secondo luogo, le ricorrenti osservano che la presunzione di non retroattività, confermata dal diritto internazionale, ed il «principio della prevedibilità» fanno sì che un testo può essere applicato retroattivamente solo se una regola lo autorizza espressamente ed indica con precisione il periodo di applicazione retroattiva del testo di cui trattasi. Ora, il testo del punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 non prevederebbe in maniera espressa un effetto retroattivo. Conseguentemente occorrerebbe concludere che esso non si applica agli aiuti di Stato ricevuti prima della sua adozione da parte di società non figuranti all’allegato 1.

84      L’unico elemento di retroattività che si potrebbe trovare nel protocollo n. 8 sarebbe il riferimento al periodo dal 1997 al 2003 che sarebbe operato sistematicamente in rapporto o con l’importo totale dell’aiuto che può essere concesso (punto 6), o con la riduzione netta di capacità cui deve pervenire la Repubblica di Polonia (punto 7). Ciò significherebbe che il calcolo dei futuri aiuti, accordati alle società beneficiarie dopo l’entrata in vigore del protocollo n. 8, dovrebbe effettuarsi tenendo conto retrospettivamente degli importi di aiuti già accordati ma non considerando illegittimi, retroattivamente, i passati aiuti.

85      In terzo luogo, la Commissione avrebbe «usurpato la competenza ratione temporis di altre istituzioni». Infatti soltanto il consiglio di associazione ed il Consiglio disporrebbero di un potere di decisione concernente la conformità del programma di ristrutturazione polacco ai requisiti di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2. In caso di controversia relativa all’applicazione dell’accordo europeo, le istituzioni comunitarie avrebbero potuto adire il consiglio di associazione. La Commissione non avrebbe fatto nulla di simile quando ha appreso che la HCz aveva ricevuto aiuti di Stato. Con l’avvio di un’inchiesta sugli aiuti controversi, essa si sarebbe indebitamente arrogata un potere di controllo e, di conseguenza, la sua decisione dovrebbe essere annullata per incompetenza.

86      In quarto luogo, le ricorrenti addebitano alla Commissione di avere violato il principio della parità di trattamento nell’applicazione del protocollo n. 8. Benché la HCz non fosse stata formalmente dichiarata fallita, il suo procedimento di ristrutturazione sarebbe economicamente assimilabile ad un fallimento. Tuttavia la HCz e ISD (nonché l’IUD) si sarebbero viste applicare un trattamento diverso, tanto dal punto di vista giuridico per la HCz quanto dal punto di vista fattuale per ISD (e l’IUD), da quello che il punto 4, lett. b), del protocollo n. 8 riserverebbe rispettivamente alla società fallita ed al terzo che la rilevi.

87      Nella causa T‑297/06 la ricorrente impugna anche l’art. 4 della Decisione facendo valere che la Commissione non era competente a decidere di subordinare la modifica del «programma nazionale di ristrutturazione» polacco al fatto che tale cambiamento non implica alcun aiuto di Stato ed alcun aumento della capacità produttiva. Inoltre la Commissione avrebbe interpretato in modo manifestamente errato il punto 10 del protocollo n. 8 poiché quest’ultimo non conferirebbe alla Commissione il potere discrezionale di rifiutare che uno Stato membro aggiunga al suo «programma nazionale di ristrutturazione» aiuti compatibili col mercato comune.

88      La Commissione contesta siffatti argomenti.

–       Giudizio del Tribunale

89      Col loro motivo, fondato sulla violazione del protocollo n. 8 che occorre esaminare in primo luogo perché riguarda il fondamento normativo della Decisione, le ricorrenti contestano in sostanza l’applicabilità ratione temporis e ratione personae delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e la competenza della Commissione a controllare la loro osservanza durante il periodo che ha preceduto l’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea.

90      Circa l’applicabilità ratione temporis delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, è pacifico tra le parti che, in linea di principio, gli artt. 87 CE e 88 CE non riguardano gli aiuti concessi prima dell’adesione che non sono più applicabili dopo l’adesione.

91      Ciò posto, la Commissione si basa sul protocollo n. 8 quale lex specialis al fine di giustificare la sua competenza. Il Tribunale osserva che tale regime differisce per numerosi aspetti dal regime generale previsto dal Trattato CE e dall’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 797; in prosieguo: l’«allegato IV del Trattato di adesione»). Così, conformemente al punto 1 del protocollo n. 8, taluni aiuti di Stato concessi dalla Repubblica di Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell’industria siderurgica polacca, che non sarebbero normalmente ammissibili a norma degli artt. 87 CE e 88 CE, sono ritenuti compatibili con il mercato comune. È inoltre certo che il meccanismo di transizione figurante all’allegato IV del Trattato di adesione riguarda solo aiuti di Stato concessi prima dell’adesione che sono sempre applicabili dopo la data dell’adesione.

92      Occorre quindi esaminare se le disposizioni del protocollo n. 8 autorizzassero la Commissione ad estendere il suo potere di controllo in materia di aiuti di Stato all’aiuto controverso e se esse costituissero un fondamento normativo sufficiente per il divieto di un siffatto aiuto.

93      È necessario ricordare al riguardo che il protocollo n. 8 fa riferimento agli aiuti concessi durante il periodo dal 1997 al 2003. Esso autorizza un importo limitato ad aiuti alla ristrutturazione, pagato per tale periodo (cioè prima dell’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea), a talune società comprese nell’allegato 1 e vieta, come contropartita, qualsiasi altro aiuto di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica.

94      Il punto 6, primo comma, del protocollo n. 8 prevede in particolare che, comunque, l’importo totale dell’aiuto pagato nel periodo dal 1997 al 2003 non deve superare PLN 3 387 070 000. Il punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 precisa che la Repubblica di Polonia non dovrà concedere alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione della sua industria siderurgica. Pertanto, contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti, l’applicazione retroattiva del protocollo n. 8 è sancita al punto 6 relativo al periodo dal 1997 al 2003.

95      Infine, dato che, al momento della pubblicazione del protocollo n. 8 nel settembre 2003, tale periodo era quasi terminato, non può convincere l’argomento delle ricorrenti secondo cui tale riferimento al periodo dal 1997 al 2003 significa soltanto che il calcolo dei futuri aiuti dovrebbe effettuarsi tenendo conto retrospettivamente degli importi di aiuti già accordati ma non considerando illegittimi, retroattivamente, i passati aiuti.

96      Al contrario lo scopo del protocollo n. 8 era di istituire un regime estensivo per l’autorizzazione di aiuti destinati alla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca e non soltanto di evitare il cumulo di aiuti da parte delle società beneficiarie.

97      Ne consegue che, rispetto all’allegato IV del Trattato di adesione ed agli artt. 87 CE e 88 CE, il protocollo n. 8 rappresenta una lex specialis che estende il controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione a norma del Trattato CE agli aiuti concessi a favore della riorganizzazione dell’industria siderurgica polacca durante il periodo dal 1997 al 2003.

98      Neppure gli altri argomenti delle ricorrenti sono idonei a mettere in questione l’applicabilità del protocollo n. 8.

99      Per quanto concerne l’argomento relativo all’applicabilità ratione personae del protocollo n. 8 a norma del quale quest’ultimo non riguarda le società non comprese nell’allegato 1, è necessario constatare che tale protocollo concerne l’industria siderurgica polacca nel suo complesso, il che include per difetto le ricorrenti. Infatti non soltanto il punto 6, terzo comma, del protocollo n. 8 impone un importo totale per l’aiuto ed esclude qualsiasi altro aiuto non previsto da quest’ultimo, ma il punto 3 dispone esplicitamente che solo le società di cui all’allegato 1 (società beneficiarie) avranno diritto agli aiuti di Stato nel contesto della ristrutturazione della siderurgia polacca. Se si ammettesse che una società non compresa nell’allegato 1 potesse conservare importi illimitati di aiuto alla ristrutturazione ricevuti prima dell’adesione senza ridurre in contropartita le capacità produttive, il protocollo n. 8 sarebbe totalmente privo di senso.

100    Per quanto riguarda l’argomento fondato sul punto 4, lett. b), del protocollo n. 8 e secondo il quale solo le società beneficiarie non possono rilevare gli attivi di una società non compresa nell’allegato 1 che sia dichiarata fallita, occorre rilevare che le ricorrenti muovono da un’interpretazione errata di tale disposizione. Infatti tale punto riguarda solo le società beneficiarie e non permette quindi di trarre conclusioni per altre imprese. Inoltre, pur supponendo che tale punto preveda la possibilità che un terzo rilevi gli attivi di una società fallita non compresa nell’allegato 1 del protocollo n. 8, ciò non implicherebbe affatto che il terzo in parola non sia obbligato a restituire un aiuto illegittimo percepito dalla suddetta società.

101    Non è quindi rilevante il fatto che la situazione della HCz possa essere comparata a quella di una società fallita non compresa nell’allegato 1 del protocollo n. 8. Di conseguenza la relativa censura fondata su un’asserita violazione del principio della parità di trattamento nell’applicazione del protocollo n. 8 va del pari respinta. Inoltre la HCz non è né una società beneficiaria né una società fallita. Accogliere un motivo fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento equivarrebbe quindi in sostanza a rimettere in questione il protocollo n. 8 che, quale fonte di diritto primario, fa parte del Trattato CE.

102    Circa l’argomento secondo cui la Commissione ha oltrepassato la sua competenza, è sufficiente ricordare che, a norma del punto 18 del protocollo n. 8, qualora nel corso del periodo di ristrutturazione la Repubblica di Polonia abbia concesso all’industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili, la Commissione adotterà le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente protocollo. Tali misure appropriate comprendono misure di controllo in forza dell’art. 88 CE. Ne consegue che la Commissione era competente a controllare l’osservanza delle disposizioni del protocollo n. 8.

103    Infine, riguardo agli argomenti dedotti al fine di contestare la legittimità dell’art. 4 della Decisione, occorre constatare che, ai sensi del punto 10 del protocollo n. 8, la Commissione è competente ad approvare eventuali modifiche successive del piano globale di ristrutturazione e dei piani individuali e che, all’art. 4 della Decisione, essa ha reiterato talune condizioni già risultanti dal protocollo n. 8.

104    Di conseguenza il motivo fondato sulla violazione del protocollo n. 8 va respinto.

 Sul motivo fondato su errori manifesti di valutazione

–       Argomenti delle parti

105    Le ricorrenti fanno valere che un accertamento corretto dei fatti rilevanti avrebbe portato la Commissione a considerare che, in ragione del rilevamento dei mezzi di produzione della HCz al prezzo corrispondente al prezzo di mercato, l’aiuto controverso era già stato restituito.

106    Infatti la Corte avrebbe dichiarato in un’analoga causa che, quando una società beneficiaria di un aiuto è stata venduta al prezzo di mercato, il prezzo di vendita rispecchia le conseguenze dell’aiuto precedente e il soggetto che ha venduto detta società conserva il beneficio dell’aiuto. In tal caso, il ripristino dello status quo ante deve essere, in primo luogo, garantito dalla restituzione dell’aiuto da parte del venditore. Tuttavia, se le somme ricavate dalla privatizzazione sono state alla fine destinate allo Stato, quest’ultimo cumula la qualità di venditore e di erogatore dell’aiuto di modo che il ripristino dello status quo ante non può essere garantito con la restituzione dell’aiuto (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C‑390/98, Banks, Racc. pag. I‑6117, punti 78 e 79).

107    Nel caso di specie ISD avrebbe ricomprato, ad un prezzo corrispondente al valore di mercato, le azioni della HSCz dalla TFS e le azioni della MH e della MH Plus nonché di dieci controllate della HCz da quest’ultima. Così, in seguito alla realizzazione della vendita, sarebbero la TFS e la HCz, cioè imprese detenute al 100% dallo Stato polacco, a conservare il beneficio dell’aiuto controverso.

108    Le ricorrenti aggiungono nella replica che, proprio sotto la pressione dello Stato polacco, l’IUD ha dovuto offrire un prezzo sensibilmente superiore alla sua offerta iniziale ed implicante per di più un impegno di malleveria a favore della MH. Il suddetto impegno implicherebbe nondimeno il riconoscimento esplicito a favore dell’IUD del diritto di ricorrere avverso un’eventuale decisione della Commissione che ordini il recupero dell’aiuto.

109    Le ricorrenti riconoscono i recenti sviluppi della giurisprudenza Banks, punto 106 supra, nella sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑3925; in prosieguo la «sentenza SMI»), e nella sentenza del Tribunale 19 ottobre 2005, causa T‑324/00, CDA Datenträger Albrechts/Commissione (Racc. pag. II‑4309). Tuttavia tale giurisprudenza implica secondo le ricorrenti che, quando il beneficiario è entrato nel gruppo dell’acquirente, il recupero dell’aiuto presso il beneficiario inciderà economicamente anche sull’acquirente il quale ha già eventualmente rimborsato l’elemento di aiuto pagando un prezzo conforme al mercato. Se per di più il venditore del pacchetto di azioni fosse lo Stato medesimo che deve recuperare l’aiuto in questione, al suddetto Stato l’aiuto sarebbe rimborsato due volte.

110    La Commissione fa valere che tale motivo dovrebbe considerarsi privo di oggetto poiché le ricorrenti contestano un punto che non figurerebbe nella Decisione.

–       Giudizio del Tribunale

111    Al fine di valutare l’argomento secondo cui ISD ha rilevato gli attivi della HCz al prezzo di mercato, è opportuno distinguere due fasi. In un primo tempo, la MH e la MH Plus, due controllate al 100% della HCz, hanno rilevato dalla HCz gli attivi siderurgici ed altri attivi necessari alla produzione (asset deal). In un secondo tempo, la HCz ha venduto la MH e la MH Plus alla ZPD Steel (divenuta ISD), una controllata al 100% dell’IUD (share deal).

112    Quanto all’«asset deal» è certo che nessun prezzo di acquisto è stato pagato alla HCz dalla MH e dalla MH Plus quale contropartita del trasferimento di attivi dalla HCz a codeste società di parcheggio. Il timore della Commissione che, in seguito alla ristrutturazione in parola, la HCz potesse divenire un «guscio vuoto» che avrebbe impedito qualsiasi recupero degli aiuti dichiarati incompatibili malgrado la presenza agli inizi di attivi sostanziali era quindi fondato. Di conseguenza solo un obbligo di rimborso in solido permetteva alla Repubblica di Polonia di rivolgersi a qualsiasi società beneficiaria.

113    Per quanto riguarda lo «share deal», si deve constatare che il riacquisto della MH e della MH Plus da parte di ISD, non ancora ultimato alla data di adozione della Decisione, non è esaminato in quest’ultima. Risulta infatti dal dispositivo e dai punti del preambolo che solo la prima fase, cioè la problematica relativa ai trasferimenti di attivi della HCz (asset deal), è oggetto della Decisione.

114    È inoltre giurisprudenza costante che, nell’ambito di un ricorso per annullamento, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e sentenza SMI, punto 109 supra, punto 39 e la giurisprudenza citata).

115    Orbene, alla data in cui la Decisione è stata adottata, cioè il 5 luglio 2005, la HCz era ancora proprietaria della MH e della MH Plus, poiché la vendita ad ISD è avvenuta solo il 30 settembre 2005. Tale ulteriore vendita della MH ad ISD è tuttavia senza incidenza sulla legittimità della Decisione. Infatti avvenimenti successivi all’adozione della Decisione non possono rendere quest’ultima, retroattivamente, illegittima. Pertanto il presente motivo è inoperante poiché le ricorrenti contestano un’operazione che non è stata valutata nella Decisione.

116    Ne consegue che gli argomenti delle ricorrenti ISD e IUD fondati sulle sentenze Banks, punto 106 supra, SMI e CDA Datenträger Albrechts/Commissione, punto 109 supra, non presentano alcuna rilevanza nell’ambito della presente causa. Infatti, nella sentenza Banks, la Corte ha esaminato la possibilità di chiedere un rimborso dell’aiuto dopo la vendita della società beneficiaria. Le successive sentenze SMI e CDA Datenträger Albrechts/Commissione riguardano situazioni in cui, contrariamente al caso di specie, la vendita era avvenuta prima dell’adozione della decisione che ordina il recupero dell’aiuto.

117    In seguito all’adozione della Decisione che ordina il recupero dell’aiuto controverso, le modalità di rimborso, compresa la questione di accertare quale parte della somma totale vada rimborsata da ciascuna delle imprese debitrici in solido, vanno stabilite dalle autorità polaccche nel contesto dell’applicazione della Decisione.

118    Risulta da quanto precede che il motivo fondato su errori manifesti di valutazione dei fatti deve essere respinto.

 Sul motivo fondato sulla violazione del diritto di presentare osservazioni

–       Argomenti delle parti

119    Le ricorrenti ISD e IUD asseriscono che, benché gli aiuti in questione fossero noti alla Commissione, la sintesi della decisione di avvio non menzionava l’aiuto controverso. Nella decisione di avvio verrebbero descritti alcuni elementi di diritto rilevanti, ma non si menzionerebbe alcun fatto a proposito di un qualsivoglia aiuto quale l’aiuto controverso. Una formulazione siffatta non avrebbe permesso all’IUD di conoscere quali aiuti fossero oggetto dell’indagine. Di conseguenza l’IUD non avrebbe appreso di avere necessità di presentare osservazioni sugli aiuti in parola. Essa non avrebbe quindi potuto esercitare il diritto riconosciutole dall’art. 88 CE e dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999.

120    Nella replica le ricorrenti ammettono che l’invito a presentare osservazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale menziona segnatamente il periodo cui si riferisce il procedimento in esame. Tuttavia tali informazioni si troverebbero solo nella decisione di avvio nella versione pubblicata in lingua originale (il polacco), e non nella sintesi. Orbene, l’IUD avrebbe creduto di poter prendere conoscenza della decisione di avvio sulla base della sintesi pubblicata in inglese.

121    La Commissione confuta tali argomenti. Essa rileva che, nella fase di avvio del procedimento di esame, la valutazione giuridica dei fatti rilevanti è necessariamente preliminare, ma che dalla decisione di avvio emerge chiaramente che essa si era posta interrogativi sull’esistenza di altri aiuti versati alla HCz ed alla HSCz dal 1997.

–       Giudizio del Tribunale

122    È vero che nella sintesi della decisione di avvio che individua la HCz come beneficiario potenziale di un aiuto di Stato non sono menzionati né l’aiuto controverso né il periodo dal 1997 al 2003.

123    Risulta nondimeno dalla natura stessa di una sintesi che essa non può contenere tutte le informazioni figuranti nella decisione di avvio. Inoltre, emerge chiaramente dall’invito a presentare osservazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale che solo il testo in polacco fa fede. Infine la decisione di avvio è stata indirizzata alla Repubblica di Polonia la cui lingua ufficiale è il polacco. Le ricorrenti non potevano quindi limitarsi a prendere conoscenza della decisione di avvio sull’unica base della sintesi pubblicata in inglese. Nel loro proprio interesse le ricorrenti avrebbero dovuto procedere alla traduzione di tale decisione se, nonostante il fatto che ISD sia un’impresa polacca, quest’ultima non fosse per loro comprensibile.

124    Circa la decisione di avvio propriamente detta, discende dalla giurisprudenza che la fase di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 38).

125    A norma dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la decisione di avvio espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una «valutazione preliminare» da parte della Commissione della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. Inoltre tale decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni.

126    Come risulta dal tenore letterale della citata disposizione, l’esame della Commissione ha necessariamente carattere preliminare. Da ciò consegue che la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi ben definita nei confronti dell’aiuto di cui trattasi nella sua comunicazione relativa all’apertura di tale procedimento. Per contro, è necessario che la Commissione definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni [v. sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T‑354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II‑1475, punto 85].

127    Tuttavia i punti 6, 32 e 51 della decisione di avvio, il cui testo in lingua polacca è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, mostrano chiaramente che la Commissione si poneva interrogativi in merito all’esistenza di numerosi aiuti alla HCz ed alla HSCz dal 1997. Infatti, al punto 6, essa constata che «[s]ulla base delle informazioni attualmente disponibili, parrebbe che la HCz abbia ricevuto diversi aiuti di Stato dall’inizio del periodo di ristrutturazione nel 1997». Al punto 32 essa precisa che «[n]ell’ambito di tale procedimento, qualsiasi aiuto accordato alla HCz dal 1° gennaio 1997 dovrebbe essere preso in considerazione». Pertanto essa chiede alle autorità polacche «informazioni dettagliate concernenti gli importi e le destinazioni di tutti gli aiuti di Stato accordati dalla [Repubblica di] Polonia alla HCz dal 1997» (punto 51).

128    Benché la decisione di avvio non menzioni esplicitamente aiuti alla ristrutturazione, né la somma di PLN 19 699 452, nondimeno risulta chiaramente dai termini in questione che la Commissione avvia un procedimento esaustivo avente per oggetto tutti gli aiuti concessi all’HCz dal 1997.

129    Risulta da quanto precede che, nella decisione di avvio, la Commissione ha sufficientemente definito il contesto del suo esame affinché i terzi interessati fossero in grado di presentare le loro osservazioni. Occorre quindi respingere tale motivo.

 Sul motivo fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

–       Argomenti delle parti

130    Le ricorrenti ISD e IUD fanno valere come la circostanza che la Commissione abbia omesso di indicare con precisione nella decisione di avvio gli aiuti di Stato di cui esige la soppressione nella Decisione ha anche per conseguenza che la Decisione è viziata da un’illegittimità risultante dalla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Esse sostengono che il loro legittimo affidamento sarebbe consistito anche nel fatto che l’IUD dava per scontato che l’aiuto controverso sarebbe ritenuto come rimborsato in applicazione della giurisprudenza Banks, punto 106 supra, e che l’aiuto concesso prima del 2003 era stato debitamente portato a conoscenza della Commissione.

131    Nel contesto del motivo seguente, le ricorrenti aggiungono che la Commissione ha fatto sorgere in capo a loro l’assicurazione che gli aiuti ricevuti dalla HCz non verrebbero soppressi. Anche se si fosse concluso nel senso che l’aiuto controverso era illegittimo, sussisterebbero nella fattispecie condizioni del tutto eccezionali. Infatti, dopo che la Commissione ha riconosciuto nella motivazione della sua proposta di decisione del Consiglio 26 maggio 2003 che la proroga della deroga prevista all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 avesse per effetto di regolarizzare retroattivamente gli aiuti che sarebbero stati illecitamente erogati dopo l’entrata in vigore dell’accordo europeo, le ricorrenti avrebbero potuto credere legittimamente che la Commissione non avrebbe richiesto il recupero degli aiuti ricevuti dalla HCz. Esse rilevano che l’aiuto controverso, pur se non era stato notificato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE, era stato «debitamente annunciato» secondo i procedimenti rilevanti di cui al protocollo n. 2.

132    La Commissione contesta tali argomenti ed afferma che le ricorrenti non possono far valere nel caso di specie il principio di tutela del legittimo affidamento.

–       Giudizio del Tribunale

133    Per quanto riguarda la presunta assenza di precisione della decisione di avvio, occorre rinviare all’esame del motivo precedente dove, avendo ricordato che una decisione siffatta aveva necessariamente carattere preliminare, si è considerato che, nella decisione di avvio, la Commissione avesse nondimeno sufficientemente definito il contesto dell’esame (v. punti 126‑129 supra). Pertanto l’assenza di riferimento espresso all’aiuto controverso nella decisione di avvio non può permettere alle ricorrenti di far valere la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

134    In quanto le ricorrenti invocano il loro affidamento nel fatto che l’aiuto controverso sarebbe stato considerato come rimborsato, si deve constatare che un affidamento siffatto non può essere tutelato in virtù del principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti le ricorrenti non sono state indotte da un atto della Comunità a prendere una decisione che, in seguito, ha implicato per esse conseguenze negative (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder, Racc. pag. 2321, punto 24), né sono state i beneficiari di un atto amministrativo favorevole di un’istituzione comunitaria che è stato revocato retroattivamente da quest’ultima (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, de Compte/Parlamento, Racc. pag. I‑1999, punto 35, e la giurisprudenza citata). In ogni caso la sentenza Banks, punto 106 supra, non ha alcuna incidenza sulla legittimità della Decisione (v. punto 116 supra).

135    Circa la presunta regolarizzazione retroattiva degli aiuti illegittimi, occorre ricordare che le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE e che un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v. sentenza della Corte 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I‑1591, punto 25).

136    Nel caso di specie è certo che non è avvenuta alcuna notifica dell’aiuto controverso. Infatti l’aiuto di cui trattasi è stato erogato quando la Repubblica di Polonia non era ancora membro dell’Unione europea. Una notifica secondo il procedimento di cui all’art. 88 CE non era quindi possibile.

137    Le ricorrenti fanno valere che l’aiuto controverso è stato «debitamente annunciato» secondo i procedimenti rilevanti di cui al protocollo n. 2. In proposito il Tribunale ricorda che l’art. 8 del protocollo n. 2 ha introdotto un divieto generale di qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del Trattato CECA. Tale articolo prevede anche una deroga, per quanto riguarda i prodotti di «acciaio CECA», per gli aiuti a scopo di ristrutturazione, la quale era tuttavia subordinata a talune condizioni e procedure.

138    Nondimeno, tali procedure non possono far sorgere un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti. Infatti, con la loro affermazione secondo cui l’aiuto controverso è stato «debitamente annunciato» secondo i procedimenti di cui al protocollo n. 2, le ricorrenti sembrano far riferimento alla decisione 2003/588. In tale decisione il Consiglio ha constatato che il programma di ristrutturazione ed i piani individuali sottoposti alla Commissione dalla Repubblica di Polonia il 4 aprile 2003 soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2. Orbene, è necessario constatare che il piano individuale relativo alla HCz non è stato sottoposto alla Commissione. Di conseguenza ad esso non si riferisce l’approvazione contenuta nella decisione 2003/588.

139    Quanto alla motivazione della Commissione relativa alla sua proposta per la citata decisione del Consiglio secondo cui la proroga della deroga prevista all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 avrebbe per effetto di regolarizzare retroattivamente tutti gli aiuti illecitamente erogati dall’entrata in vigore dell’accordo europeo, occorre constatare che i termini in questione non figurano nell’atto alla fine adottato dal Consiglio. Ora, una semplice proposta della Commissione per una decisione del Consiglio non era idonea a creare un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti.

140    Ne discende che il motivo fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento va respinto.

 Sul motivo fondato sulla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999

–       Argomenti delle parti

141    Le ricorrenti ricordano che, ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale di diritto comunitario. Orbene, con la Decisione, la Commissione avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di certezza del diritto ed il principio della parità di trattamento.

142    In primo luogo, circa il principio di tutela del legittimo affidamento, le ricorrenti avanzano gli argomenti esposti al punto 131 supra.

143    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, le ricorrenti fanno valere che esso osta a che un’istituzione esiga la soppressione di un aiuto quando è stato portato alla sua conoscenza nel contesto di un programma di ristrutturazione dell’industria siderurgica nazionale ed un’altra istituzione, su proposta della prima, ha adottato una decisione che dichiara tale programma conforme al diritto comunitario.

144    In terzo luogo, quanto al principio della parità di trattamento, le ricorrenti rilevano che la Commissione ha trattato in maniera radicalmente diversa due categorie di persone le cui situazioni giuridiche e fattuali non presentano differenze essenziali – le società comprese nell’allegato 1 del protocollo n. 8, da una parte, ed il soggetto economico subentrato alla HCz dall’altra – condannando la Repubblica di Polonia a recuperare l’aiuto concesso alla HCz, mentre l’aiuto erogato alla società di cui all’allegato 1 era considerato compatibile con il Trattato.

145    La Commissione contesta tali argomenti e fa valere segnatamente che l’aiuto controverso non è stato approvato in alcun momento dalle autorità comunitarie o polacche sul fondamento dell’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2.

–       Giudizio del Tribunale

146    Nel contesto di tale motivo le ricorrenti fanno valere la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di parità di trattamento quali principi generali di diritto comunitario ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999.

147    Per quanto riguarda, in primo luogo, la presunta violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre rinviare alla conclusione formulata al termine dell’esame di tali argomenti nel contesto del motivo precedente (punto 140 supra).

148    In secondo luogo, circa la presunta violazione del principio di certezza del diritto, un addebito siffatto non può più avere successo alla luce delle precedenti considerazioni. Infatti, com’è stato dimostrato supra, la condotta della Commissione non entra in conflitto con la decisione 2003/588 poiché il piano di impresa relativo alla HCz non è contemplato da quest’ultima. Inoltre è certo che l’allegato 1 del protocollo n. 8 conteneva il nome dei soggetti autorizzati a ricevere aiuti di Stato e non vi figurava la HCz.

149    In terzo luogo, quanto alla presunta violazione del principio di parità di trattamento, va rilevato che il fatto che la HCz non figuri tra le società beneficiarie è peraltro proprio la ragione che giustifica un diverso trattamento rispetto a queste ultime. Nei limiti in cui il protocollo n. 8 preveda un trattamento diverso per le società non comprese nell’allegato 1 del suddetto protocollo, è necessario constatare che tale protocollo, quale fonte del diritto primario, fa parte del Trattato CE.

150    Deriva da quanto precede che il motivo fondato sulla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 deve essere respinto.

 Sul motivo fondato sulla violazione del regolamento n. 794/2004

–       Argomenti delle parti

151    Qualora il Tribunale ritenesse infondati i motivi di annullamento sollevati supra, le ricorrenti considerano che esso dovrebbe quantomeno annullare l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione, relativo al calcolo degli interessi dovuti. Infatti la Commissione avrebbe posto in non cale l’obiettivo degli artt. 9 e 11 del regolamento n. 794/2004, cioè il ripristino della situazione esistente prima dell’erogazione dell’aiuto illegittimo (status quo ante), da una parte, esigendo interessi su restituzioni di interessi, dall’altra, scegliendo un tasso di riferimento del tutto estraneo alla realtà del mercato polacco tra il 1997 ed il 2004.

152    In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, in diritto polacco, gli interessi maturano solo sul capitale degli arretrati fiscali e le leggi tributarie non prevedono capitalizzazione degli interessi su tali arretrati. Di conseguenza le società beneficiarie sarebbero in una situazione non identica a quella in cui versavano precedentemente all’erogazione degli aiuti, ma in una situazione meno favorevole.

153    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, come chiarito nei dettagli nella consulenza unita come allegato A del presente ricorso, era molto raro, tra il 1997 ed il 2004, che imprese ottenessero capitali esterni a lungo termine (cinque anni o più) ricorrendo ad obbligazioni e prestiti bancari espressi in PLN. Le imprese avrebbero preferito i prestiti in divise estere a quelli in divisa nazionale, e la «moneta straniera preponderante» in tale contesto sarebbe stato il dollaro americano.

154    Volendo applicare il tasso di interesse delle obbligazioni del Tesoro polacco, la Commissione non avrebbe utilizzato il tasso che riflette correttamente il vantaggio di cui la HCz aveva fruito. Al contrario i tassi di interesse delle obbligazioni del Tesoro avrebbero per effetto di sopravvalutare tale vantaggio e la restituzione degli interessi collocherebbe le società beneficiarie in una situazione meno favorevole rispetto allo status quo ante. In realtà i tassi determinanti dovrebbero collocarsi tra il 4,24 ed il 7,51% mentre il tasso proposto dalla Commissione oscillerebbe tra il 5,50 ed il 19,70%. Dopo aver annullato l’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione, il Tribunale dovrebbe rinviare la questione degli interessi alla Commissione ai fini dell’adozione di una nuova decisione ai sensi dell’allegato A del presente ricorso. Le ricorrenti concludono riassumendo il procedimento di calcolo descritto nel suddetto allegato A e forniscono i risultati per gli anni dal 1997 al 2006.

155    La Commissione confuta tali argomenti.

–       Giudizio del Tribunale

156    L’ultimo motivo delle ricorrenti ha per oggetto i tassi di interesse applicabili al recupero dell’aiuto controverso. In tale contesto le ricorrenti impugnano non soltanto la Decisione, ma anche la lettera 7 giugno 2006 in cui la Commissione ha fissato il tasso in parola.

157    Circa la Decisione, è necessario constatare che, nel suo art. 3, n. 2, secondo comma, la Commissione si limita a indicare che le somme da recuperare includono interessi a partire dalla data in cui l’aiuto controverso è stato concesso alla HCz sino alla data del loro recupero e che gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento n. 794/2004. Dal momento che le ricorrenti contestano il tasso applicabile al recupero dell’aiuto controverso, il loro motivo è quindi senza oggetto, giacché il tasso in questione non è fissato né nel dispositivo né nel preambolo della Decisione.

158    Si deve inoltre rilevare che, al punto 147 del preambolo della Decisione, la Commissione ha esplicitamente riconosciuto che, non essendo disponibili per la Polonia tassi swap interbancari a cinque anni per il periodo in cui è stato concesso l’aiuto controverso, il tasso applicato per la restituzione dell’aiuto deve essere basato, conformemente all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, sul tasso di interesse disponibile che si ritiene adeguato per quel periodo.

159    Nella misura in cui le ricorrenti contestano il metodo di calcolo degli interessi contenuto nella Decisione, si deve rilevare che le constatazioni dell’art. 3, n. 2, secondo comma, della Decisione sono di natura puramente dichiarativa, limitandosi a far riferimento alle disposizioni rilevanti del capitolo V del regolamento n. 794/2004. Infatti il metodo per il calcolo degli interessi risulta dal regolamento n. 794/2004 medesimo. Orbene, le ricorrenti non sollevano alcuna eccezione di illegittimità relativa a tale regolamento.

160    Quanto alla lettera 7 giugno 2006, in cui la Commissione ha fissato il tasso di interesse applicabile per il recupero dell’aiuto controverso, le ricorrenti fanno valere in sostanza che il tasso di riferimento scelto dalla Commissione è del tutto estraneo alla realtà del mercato polacco dell’epoca e che gli interessi non dovrebbero calcolarsi secondo il regime dell’interesse composto.

161    Occorre però constatare che tali addebiti non sono fondati.

162    Infatti, per quanto riguarda il metodo di fissazione del tasso di interesse, l’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004 prevede soltanto che la fissazione del tasso di interesse applicabile al recupero deve effettuarsi in «stretta cooperazione» con lo Stato membro interessato.

163    Orbene, la corrispondenza scambiata tra la Commissione e le autorità polacche, prodotta da tale istituzione in seguito ad un quesito del Tribunale, rivela che la fissazione del tasso applicabile al recupero dell’aiuto si è effettivamente svolta in «stretta cooperazione» con la Repubblica di Polonia. Infatti, nella lettera 13 marzo 2006, le autorità polacche hanno proposto quale tasso di interesse per il recupero i tassi delle obbligazioni del Tesoro rispettivamente a cinque e dieci anni. Alla luce della situazione dei mercati dei capitali in Polonia allora esistente, che era caratterizzata da tassi molto elevati, ma in rapida diminuzione, esse hanno chiesto che fosse effettuato un aggiornamento annuale di tali tassi e che gli interessi non fossero calcolati secondo il regime dell’interesse composto.

164    La Commissione ha accettato la sostanza di tali proposte. Certo, essa ha considerato che, per ragioni di coerenza, invece di utilizzare due tassi diversi, si dovrebbe applicare solo il tasso sulle obbligazioni a cinque anni nel corso di tutto il periodo dal 1997 al 2004. Tuttavia, nello stabilire il tasso applicabile a norma dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 794/2004, la Commissione disponeva di un certo potere discrezionale. La scelta di un unico tasso non è stata peraltro contestata dalle ricorrenti.

165    Per quanto riguarda il metodo di applicazione dell’interesse, ed in particolare il calcolo degli interessi secondo il regime dell’interesse composto, è vero che la Commissione ha respinto l’argomento della Repubblica di Polonia. Tuttavia l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 794/2004 precisa esplicitamente che il tasso di interesse viene applicato secondo il regime dell’interesse composto sino alla data di recupero dell’aiuto e che gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi. Inoltre l’art. 13 del regolamento n. 794/2004 prevede che gli artt. 9 e 11 si applicano a tutte le decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento n. 794/2004 era entrato in vigore nel maggio 2004, era quindi applicabile in occasione dell’adozione della Decisione, talché la Commissione era obbligata a chiedere che l’interesse fosse calcolato secondo il regime dell’interesse composto.

166    Dati tali elementi e tenuto conto del fatto che le autorità polacche hanno proposto il tasso di riferimento controverso, non si può considerare che la Commissione abbia posto in non cale il suo obbligo di fissare il tasso di interesse applicabile al recupero dell’aiuto in stretta cooperazione con la Repubblica di Polonia, che abbia commesso un errore manifesto di valutazione o che a torto abbia applicato il suddetto tasso di interesse secondo il regime dell’interesse composto.

167    Ne consegue che il motivo fondato sulla violazione del regolamento n. 794/2004 deve essere respinto.

168    Poiché tutti i motivi della ricorrente sono stati respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

169    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La ISD Polska sp. z o.o. e la Industrial Union of Donbass Corp. sono condannate alle spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2009.

Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità dei ricorsi

Sulla legittimazione ad agire

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla tardività dei ricorsi

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità del ricorso contro la lettera 7 giugno 2006

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità dei capi terzo, quarto e sesto delle conclusioni

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Sul motivo fondato sulla violazione del protocollo n. 8

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul motivo fondato su errori manifesti di valutazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul motivo fondato sulla violazione del diritto di presentare osservazioni

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul motivo fondato sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul motivo fondato sulla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul motivo fondato sulla violazione del regolamento n. 794/2004

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.