Language of document : ECLI:EU:T:2013:116





Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 – Henkel e Henkel Francia / Commissione

(causa T‑64/12)

«Ricorso di annullamento – Domanda volta alla trasmissione all’Autorità francese della concorrenza di alcuni documenti facenti parte del fascicolo della Commissione relativo a un procedimento in materia di concorrenza riguardante il mercato europeo dei produttori di detersivi per i consumatori – Utilizzo nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto il settore dei detersivi in Francia – Difetto di interesse ad agire – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso contro una lettera della Commissione che rifiuta di dar seguito ad una domanda di trasmissione di documenti richiesti per essere utilizzati in un procedimento dinanzi all’autorità nazionale della concorrenza – Decisione di detta autorità, intervenuta successivamente, che ritiene tali documenti non pertinenti per statuire – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Ipotesi di un eventuale ricorso contro la decisione dell’autorità – Irrilevanza (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 36, 40, 56-60, 62, 65-67)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 263 TFUE) (v. punti 37, 38)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Domanda di accesso relativa a documenti già in possesso del richiedente e avente ad oggetto l’ottenimento di copie libere dall’obbligo di non divulgazione – Ammissibilità – Obbligo di motivazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, §§ 1 e 2, e 10, §§ 1, 2 e 3) (v. punti 46-48)

4.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 71)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione delle conclusioni del ricorso – Formulazione chiara e precisa – Insussistenza – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, d)] (v. punto 73)

Oggetto

Da una parte, la domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione del 7 dicembre 2011 (caso COMP/39.579 – Detersivi per i consumatori – e caso 09/0007 F), con la quale la Commissione ha rifiutato di dare seguito ad una richiesta delle ricorrenti volta alla trasmissione all’Autorità della concorrenza (Francia), nell’ambito del caso 09/0007 F relativo al settore dei detersivi in Francia, di vari documenti prodotti nel caso COMP/39.579 e, dall’altra, la domanda tesa ad ottenere che il Tribunale ingiunga alla Commissione di consentire alle ricorrenti di utilizzare i documenti di cui trattasi nel procedimento dinanzi all’Autorità della concorrenza o dinanzi al giudice francese competente nell’ambito di un ricorso avverso la decisione di quest’ultima e prenda ogni altra misura adeguata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda d’intervento di Unilever PLC e Unilever NV.

3)

La Henkel AG & Co. KGaA e la Henkel France sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.