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Ricorso proposto il 29 settembre 2015 – Federcaccia della Regione Liguria e a./Commissione

(Causa T-570/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Federcaccia della Regione Liguria (Genova, Italia), Matteo Anfossi (Taggia, Italia), Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale (ANUU) - LIGURIA (Genova, Italia), Alessio Piana (Cremolino, Italia), Giovanno Bordo (Bargagli, Italia), Maria Teresa Esposito (Bargagli, Italia), Ezio Giacomo Isola (Davagna, Italia), Luca Fossardi (Recco, Italia), Adriano Zanni (Valbrevenna, Italia), Luigi Marco Tiscornia (Ne, Italia), Andrea Campanile (Cassano Spinola, Italia) (rappresentanti: A. Bruni, A. Mozzati et P. Balletti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di esaminare i dati inziali Key Concepts acquisiti dall’Italia relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in comparazione con gli stessi dati acquisiti dalla Francia così da venire altresì meno all’obbligo di elaborare conseguenti dati transnazionali afferenti tali tre specie migratrici in ambiti territoriali geograficamente e climaticamente omogenei;

accertare e dichiarare che la Commissione europea ha colpevolmente omesso di aggiornare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena, adeguandoli ed uniformandoli agli stessi dati francesi ritenuti corretti e legittimi, individuando nella seconda decade di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale di dette tre specie anche in Italia;

accertare e dichiarare che la Commissione europea, in assenza di validi e corretti presupposti, ha preteso di vedere introdotte in Italia, e segnatamente in Liguria, ingiustificate limitazioni al prelievo venatorio della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena rispetto a quanto consentito in Francia e segnatamente in Corsica e nel Sud della Francia, anticipando al 20 gennaio in Liguria la chiusura della caccia a dette tre specie migratrici;

accertare e dichiarare l’illegittimità, per disparità di trattamento fra Stati Membri e/o Regioni degli Stati membri nonché per carenza di validi presupposti, della procedura EU PILOT 6955/14/ENVI avviata dalla Commissione europea nei soli confronti dello Stato Italiano senza assumere identica e contestuale iniziativa nei confronti della Francia e senza la benché minima preliminare istruttoria volta ad acquisire congruenti elementi dai quali presumere che l’effettivo inizio della migrazione prenuziale della beccaccia, del tordo bottaccio e della cesena sia da ritenere differita di un mese (20 febbraio) in Corsica e nel Sud della Francia rispetto all’inizio della stessa migrazione prenuziale in Liguria (20 gennaio);

accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento omissivo tenuto e mantenuto dalla Commissione europea nei confronti dell’atto di diffida notificato dai ricorrenti in data 16.6.2015 accertando e dichiarando al contempo l’elusività della risposta contenuta nella lettera della stessa Commissione europea in data 9.9.2015 prot. n. ENV.D.2/MC-GM/vf/ARES (2015) 3758354;

condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena ai dati Key Concepts della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

in ogni caso, condannare la Commissione europea ad adeguare i dati Key Concepts italiani relativi all’inizio della migrazione prenuziale in Liguria delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena agli stessi dati Key Concepts francesi afferenti la Corsica e il sud della Francia, individuando così la seconda decade di febbraio;

condannare la Commissione europea, per i suoi comportamenti inadempienti ed omissivi, a risarcire i danni patiti e patiendi dalle associazioni venatorie ricorrenti, anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-562/15.

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