Language of document : ECLI:EU:T:2017:767





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017 – Federcaccia della Regione Liguria e a. / Commissione

(Causa T570/15)

«Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Specie di cui è consentita la caccia – Condizioni che le normative nazionali sulla caccia devono rispettare – Armonizzazione dei criteri d’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE – Chiusura della caccia in Liguria»

1.      Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Mancato aggiornamento da parte della Commissione di taluni dati nazionali relativi agli uccelli selvatici contenuti in un documento previsto dalla direttiva 2009/147 e destinati a costituire la base della normativa nazionale per i periodi di caccia – Insussistenza della qualità di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE – Irricevibilità

(Artt. 263, comma 4, TFUE e 265, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 7, § 4)

(v. punti 56‑58, 62, 65‑69)

2.      Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Adattamento al progresso tecnico e scientifico – Comitato ORNIS – Funzioni – Attività di assistenza e consulenza alla Commissione – Dati su cui si è fondato il comitato – Natura cogente – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 16)

(v. punti 65‑67, 82, 108)

3.      Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Mancato aggiornamento da parte della Commissione di taluni dati nazionali relativi agli uccelli selvatici contenuti in un documento previsto dalla direttiva 2009/147 e destinati a costituire la base della normativa nazionale per i periodi di caccia – Ricorso proposto da cacciatori – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità

(Artt. 263, comma 4, TFUE e 265, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 7, § 4)

(v. punti 71, 72, 75‑78, 94, 99)

4.      Ambiente – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 2009/147 – Obbligo di vietare la caccia durante alcuni periodi di particolare vulnerabilità degli uccelli – Individuazione dei periodi di migrazione prenuziale degli uccelli in un documento predisposto dal comitato ORNIS – Aggiornamento dei dati contenuti in tale documento – Obbligo a carico della Commissione e degli Stati membri

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, considerando 4 e art. 7, § 4)

(v. punti 89‑92, 106)

5.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto adottato nell’ambito di una procedura EU PILOT – Esclusione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 97)

6.      Ricorso per risarcimento danni – Natura autonoma – Differenza rispetto al ricorso di annullamento

(Artt. 263 TFUE e 268 TFUE)

(v. punto 104)

Oggetto

In primo luogo, la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di aggiornare determinati dati relativi all’Italia, contenuti nel documento sulle nozioni chiave (Key Concepts), elaborato dal comitato ORNIS, previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), in secondo luogo, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 6 ottobre 2014 che indicava che una stagione venatoria prolungata per talune specie di uccelli non è conforme alla normativa europea e, in terzo luogo, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero presumibilmente subito a causa del mancato aggiornamento dei dati relativi all’Italia da parte della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Federcaccia della Regione Liguria e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato sono condannati alle spese.