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Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2013 – Stichting Corporate Europe Observatory / Commissione

(Causa T-93/11)1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India ai fini della conclusione di un accordo di libero scambio – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Documenti divenuti di pubblico dominio – Rinuncia a una limitazione della diffusione dei documenti»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, e S. Santoro, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e C. ten Dam, successivamente F. Clotuche-Duvieusart e I. Zervas, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller, K. Petersen e A. Wiedmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 6 dicembre 2010 che nega alla ricorrente l’accesso completo a vari documenti riguardanti i negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica dell’India diretti alla conclusione di un accordo di libero scambio, e ciò in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 113 del 9.4.2011.