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Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – Lausitzer Früchteverarbeitung / UAMI – Rivella International (holzmichel)

(Causa T-263/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland, Germania) (rappresentante: avvocato A. Weiß)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 Febbraio 2013, nel procedimento R 1968/2011-1;

modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto dell’opposizione proposta dall’opponente;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione, oppure condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale “holzmichel” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 21, 24, 32, 33 e 38 - marchio comunitario registrato n. 8 904 278

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rivella International AG

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo internazionale registrato contenente gli elementi verbali “Michel” e “Michel POWER”, per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 33

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009