Ricorso proposto l’8 maggio 2013 – Lausitzer Früchteverarbeitung / UAMI – Rivella International (holzmichel)
(Causa T-263/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland, Germania) (rappresentante: avvocato A. Weiß)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 Febbraio 2013, nel procedimento R 1968/2011-1;
modificare la decisione impugnata nel senso del rigetto dell’opposizione proposta dall’opponente;
condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione, oppure condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute per il procedimento di opposizione.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento verbale “holzmichel” per prodotti e servizi appartenenti alle classi 21, 24, 32, 33 e 38 - marchio comunitario registrato n. 8 904 278
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Rivella International AG
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo internazionale registrato contenente gli elementi verbali “Michel” e “Michel POWER”, per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 33
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009