Language of document : ECLI:EU:T:2017:435

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 giugno 2017 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva operante nel caso in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva del successivo concorso generale – Risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva – Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Autorità di cosa giudicata – Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo-quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑233/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Ruiz Molina/UAMI (F‑60/15, EU:F:2016:28),

José Luis Ruiz Molina,residente in San Juan de Alicante (Spagna), rappresentato da N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),rappresentato da A. Lukošiūtė, in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuto in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza(1)

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, il sig. José Luis Ruiz Molina, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 2 marzo 2016, Ruiz Molina/UAMI (F‑60/15, EU:F:2016:28; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione del presidente dell’EUIPO del 4 giugno 2014 di risolvere il suo contratto di agente temporaneo al termine di un periodo di preavviso di sei mesi.

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 13 a 29 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«13      Il ricorrente è entrato in servizio presso l’[EUIPO] il 16 luglio 2001 e ha beneficiato, a partire dal 16 luglio 2002, di un contratto di agente temporaneo in base all’articolo 2, lettera a), del RAA allora in vigore, per una durata inizialmente prevista di quattro anni, ossia fino al 15 luglio 2006.

[omissis]

15      A seguito della sua partecipazione a uno dei procedimenti di selezione interna avviato nel settore della “proprietà industriale” e tenuto conto della sua posizione in graduatoria, il ricorrente ha ricevuto ed accettato una proposta di clausola aggiuntiva al suo contratto di agente temporaneo, con efficacia a decorrere dal 1o giugno 2005. Gli articoli 4 e 5 di detto contratto sono stati modificati e quest’ultimo è quindi divenuto un “contratto (…) concluso a tempo indeterminato con clausola risolutiva” conformemente al nuovo articolo 4.

16      L’articolo 5 del contratto di agente temporaneo, così modificato, stabiliva quanto segue:

“Il presente contratto si risolverà alle condizioni previste all’articolo 47 del [RAA] nel caso in cui il [nome] dell’agente non figuri nell’elenco di riserva del prossimo concorso generale per il suo gruppo di funzion[i] con specializzazione in proprietà industriale organizzato da[ll’Ufficio europeo di selezione del personale]. Il presente contratto si risolverà anche nel caso in cui l’agente non accetti un’offerta di assunzione quale funzionario del suo gruppo di funzioni da parte dell’[EUIPO], a seguito della pubblicazione dell’elenco di riserva di detto concorso.

L’[EUIPO] mantiene comunque il diritto di risolvere il presente contratto per qualsiasi altro motivo previsto agli articoli da 47 a 50 del [RAA], conformemente alle condizioni menzionate in tali articoli.

Se ricorreranno le condizioni di risoluzione, il presente contratto avrà termine di pieno diritto alla fine del periodo di preavviso ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del [RAA]”.

[omissis]

18      Il 19 dicembre 2007, il direttore del dipartimento per le risorse umane dell’[EUIPO] ha informato il ricorrente che i concorsi generali UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 rientravano tra quelli cui si riferiva la clausola risolutiva prevista all’articolo 5 del suo contratto di agente temporaneo, quale modificato il 1o giugno 2005.

19      Il ricorrente si è presentato al concorso generale UAMI/AST/02/07, ma [il suo nome] non è stato iscritto nell’elenco di riserva. Il suo contratto è stato risolto con decisione del 12 marzo 2009 con efficacia dal 15 settembre 2009 sera (in prosieguo: la “decisione del 12 marzo 2009”).

20      Il ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione del 12 marzo 2009. Il suo reclamo è stato respinto, quindi egli ha impugnato detta decisione nel contesto di un ricorso collettivo, proposto assieme ad altri tredici agenti temporanei ed ex agenti temporanei dell’[EUIPO], registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di causa F‑102/09.

21      Il ricorso collettivo registrato con il numero di causa F‑102/09 ha dato luogo alla sentenza del 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI (F‑102/09, EU:F:2011:138, in prosieguo: la “sentenza Bennett II”). In tale sentenza il Tribunale ha considerato, da un lato, che nonostante i termini del suo articolo 4 il contratto del ricorrente, quale modificato con effetto al 1o giugno 2005, non poteva essere qualificato come contratto a tempo indeterminato, il quale è caratterizzato dalla stabilità dell’impiego (sentenza Bennett II, punto 86), e, dall’altro, che la modifica introdotta il 1o giugno 2005 nel suo contratto di agente temporaneo con l’aggiunta di una clausola risolutiva doveva considerarsi come un primo rinnovo del suo contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA (sentenza Bennett II, punto 120). Con questa stessa sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso nella parte riguardante il ricorrente e non ha pertanto pronunciato l’annullamento della decisione del 12 marzo 2009.

22      In precedenza, nel contesto di un altro ricorso collettivo registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di causa F‑19/08, cui il ricorrente aveva altresì preso parte, e che ha dato luogo alla sentenza del 2 luglio 2009, Bennett e a./UAMI (F‑19/08, EU:F:2009:75; in prosieguo: la “sentenza Bennett I”), il Tribunale, dopo aver constatato che i concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 erano stati organizzati per l’assunzione, rispettivamente, di quattro soli assistenti e di un solo amministratore, aveva considerato, al punto 116 di detta sentenza, quanto segue:

“[P]roponendo a 31 agenti, che avevano partecipato con successo a tale effetto a procedimenti di selezione interna, un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, contenente una clausola che prevedeva la risoluzione del contratto solo nel caso in cui gli interessati non fossero risultati iscritti in un elenco di riserva stabilito in esito a un concorso generale con specializzazione in proprietà industriale, la cui organizzazione era stata annunciata dallo stesso presidente dell’[EUIPO] per il 2007 o 2008, l’[EUIPO] si è chiaramente vincolato a mantenere gli interessati in modo permanete al suo interno a condizione che essi figurassero in detto elenco di riserva. In tali condizioni, limitando il numero dei posti da coprire a cinque in totale, mentre il numero degli interessati era di [trentuno], e limitando inoltre il numero dei vincitori iscritti sugli elenchi degli idonei redatti in esito ai [concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07] generali al numero esatto dei posti da coprire, l’[EUIPO] ha radicalmente e oggettivamente ridotto le possibilità dei ricorrenti, nel loro insieme, di evitare l’applicazione della clausola risolutiva e, pertanto, ha svuotato di parte di contenuto gli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del suo personale temporaneo”.

[omissis]

25      A seguito delle sentenze Bennett I e Bennett II, l’[EUIPO] e il ricorrente hanno firmato, il 1o dicembre 2011, un “protocollo di reintegrazione” che prevedeva la “reintegrazione” del ricorrente nella sua posizione nel contesto del suo contratto di agente temporaneo, quale modificato il 1o giugno 2005, con conservazione del suo articolo 5 e soppressione dell’articolo 4 (in prosieguo: il “protocollo di reintegrazione”); con questo stesso protocollo, l’[EUIPO] ha effettivamente reintegrato il ricorrente nelle sue funzioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

[omissis]

27      Il 28 novembre 2013, il presidente dell’[EUIPO] ha informato il ricorrente che a seguito della pubblicazione del bando di concorso di cui trattasi “la clausola [risolutiva prevista all’articolo 5 del suo contratto di agente temporaneo] sar[ebbe stata] considerata [applicabile] qualora [il suo] nome non [fosse figurato] (…) ne[gli] elench[i] di riserva dei (…) concorsi [generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13]”.

28      Il ricorrente ha partecipato al concorso generale UAMI/AST/02/13 (in prosieguo: il “concorso di cui trattasi”), ma [il suo nome] non è stato iscritto nell’elenco di riserva. Il suo contratto di agente temporaneo è stato risolto con decisione del 4 giugno 2014, con effetto al termine del periodo di preavviso di sei mesi decorrente dallo stesso giorno, ossia il 3 dicembre 2014 (in prosieguo: la “decisione impugnata”).

29      Il 4 settembre 2014 il ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione impugnata, respinto in data 12 gennaio 2015».

 Procedimento in primo grado e sentenza impugnata

3        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 22 aprile 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di causa F‑60/15, diretto all’annullamento della decisione del presidente dell’EUIPO del 4 giugno 2014 di porre fine al suo contratto di agente temporaneo al termine di un periodo di preavviso di sei mesi.

4        Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO.

5        Anzitutto il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che «il protocollo di reintegrazione [che l’EUIPO e il ricorrente hanno firmato il 1o dicembre 2011] prevedeva la reintegrazione del ricorrente nella posizione che aveva nel contesto del suo contratto di agente temporaneo, quale modificato il 1o giugno 2005, nel grado e nello scatto che aveva alla data di risoluzione di detto contratto, ossia il 15 settembre 2009 sera», e che, con questo stesso protocollo, l’EUIPO «si obbligava a ricostituire la carriera del ricorrente a partire da questa stessa data e a versargli la differenza tra quanto avrebbe percepito tra il 16 settembre 2009 e il 30 novembre 2011 se il suo contratto non fosse stato risolto e quanto da lui effettivamente percepito nello stesso periodo». Esso ha ritenuto che «in tali condizioni, come risult[ava] espressamente dall’articolo 1 [di detto protocollo], occorre[va] considerare che la decisione del 12 marzo 2009 [era] stata revocata con detto protocollo e che il ricorrente [era] stato sostituito retroattivamente nell’ambito dell’esecuzione del suo contratto di agente temporaneo, quale modificato il 1o giugno 2005, a decorrere dalla data di efficacia della decisione di risoluzione, ossia a decorrere dal 15 settembre 2009, sera». Esso ha pertanto considerato che «[i]l contratto di agente temporaneo del ricorrente, quale modificato il 1o giugno 2005 [doveva] essere qualificato (…) come un primo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, pertanto il ricorrente non [avrebbe potuto] sostenere che la decisione impugnata [aveva violato] le disposizioni dell’articolo 8, primo comma, del RAA in quanto [tale protocollo] avrebbe costituito il secondo rinnovo del suo contratto con l’[EUIPO]» (sentenza impugnata, punto 39).

6        In seguito, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che «l’accordo quadro [CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, cui è stata data esecuzione con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999] non riguard[ava] le condizioni di risoluzione dei contratti a tempo determinato o indeterminato, ma le condizioni di utilizzo di tali contratti, conformemente alla sua clausola 1, lettera b)» e che «la clausola 5, paragrafo 1, lettera a), d[i detto] accordo quadro non [avrebbe potuto] essere direttamente invocata contro la decisione impugnata, decisione che non [aveva] né per oggetto né per effetto il rinnovo del rapporto di lavoro del ricorrente con l’[EUIPO] e non [avrebbe quindi potuto] essere di per sé in contrasto con le disposizioni di [tale] accordo quadro» (sentenza impugnata, punto 45).

7        Inoltre, con riferimento alla presunta illegittimità del protocollo di reintegrazione che l’EUIPO e il ricorrente hanno firmato il 1o dicembre 2011 (in prosieguo: il «protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011»), in quanto lo stesso sarebbe stato in contrasto con le disposizioni dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, posto in esecuzione con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU 1999, L 175, pag. 43, in prosieguo: l’«accordo quadro»), il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che con il protocollo di cui trattasi il ricorrente era stato reintegrato nella sua posizione nell’ambito del suo contratto di agente temporaneo, quale modificato il 1o giugno 2005 e che «[q]uest’ultimo contratto (…) [era] qualificabile come un primo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, che ha avuto luogo in base alle disposizioni dell’articolo 8 di detto regolamento, dirette precisamente a limitare il ricorso a una successione di contratti di agente temporaneo e che rientravano tra le misure, di cui alla clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro, volte a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato» (sentenza impugnata, punto 46).

8        Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che «poiché la decisione di risoluzione del precedente contratto del ricorrente con l’[EUIPO] non era stata annullata dal Tribunale, la reintegrazione del ricorrente in forza del protocollo di reintegrazione [del 1o dicembre 2011] [era] avvenuta solo su iniziativa dell’amministrazione» e che «[u]na tale reintegrazione del ricorrente nei servizi dell’[EUIPO], quand’anche il rapporto di lavoro era rimasto interrotto per più di due anni, non [avrebbe potuto] essere qualificata abusiva ai sensi della clausola 1, lettera b), dell’accordo quadro» (sentenza impugnata, punto 46).

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

9        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2016, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

[omissis]

17      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        di conseguenza, accogliere le sue conclusioni in primo grado annullando la decisione del presidente dell’EUIPO del 4 giugno 2014 di porre fine al suo contratto di agente temporaneo al termine di un periodo di preavviso di sei mesi;

–        condannare l’EUIPO alle spese delle due istanze.

18      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        in subordine, accogliere le sue conclusioni in primo grado;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

 In diritto

[omissis]

 Sul primo e sul secondo motivo, basati rispettivamente sulla violazione dell’articolo 8 del RAA e sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI (F102/09, EU:F:2011:138)

21      I primi due motivi sollevati dal ricorrente si basano rispettivamente sulla violazione dell’articolo 8 del RAA e sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI (F‑102/09, EU:F:2011:138).

[omissis]

24      I primi due motivi conducono ad esaminare, da un lato, se il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore nel considerare revocata la decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 e, dall’altro, se esso abbia correttamente valutato le conseguenze giuridiche di detta revoca.

25      Anzitutto, occorre esaminare la questione se la revoca della decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 fosse giuridicamente possibile.

26      In primo luogo risulta dalla giurisprudenza che la revoca a titolo retroattivo di un atto amministrativo legittimo con cui sono stati conferiti diritti soggettivi o vantaggi simili è contraria ai principi generali del diritto (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 1983, Verli-Wallace/Commissione, 159/82, EU:C:1983:242, punto 8, e del 5 dicembre 2000, Gooch/Commissione, T‑197/99, EU:T:2000:282, punto 52).

27      In secondo luogo, riguardo agli atti amministrativi illegittimi, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, dai principi generali del diritto dell’Unione discende che l’amministrazione è in linea di principio autorizzata a revocare con effetto retroattivo un atto amministrativo favorevole adottato illegalmente (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2002, Lagardère e Canal+/Commissione, T‑251/00, EU:T:2002:278, punti da 138 a 140, e del 15 aprile 2011, IPK International/Commissione, T‑297/05, EU:T:2011:185, punto 118), ma che la revoca retroattiva di un atto che ha conferito diritti al suo destinatario è generalmente sottoposta a condizioni molto rigorose (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione, 54/77, EU:C:1978:45, punto 38). Infatti, anche se occorre riconoscere ad ogni istituzione dell’Unione che accerta l’illegittimità dell’atto da essa appena adottato il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può trovare un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto sulla legittimità di quest’ultimo (sentenze del 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, 15/85, EU:C:1987:111, punti da 12 a 17; del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C‑248/89, EU:C:1991:264, punto 20, e del 17 aprile 1997, de Compte/Parlemento, C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35). Una decisione siffatta è altresì subordinata alla condizione che non violi il principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2003, Ineichen/Commissione, T‑293/01, EU:T:2003:55, punto 91).

28      In terzo luogo, dalla sentenza del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783, punto 59), discende sostanzialmente che le rigorose condizioni previste dalle sentenze del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione (54/77, EU:C:1978:45), del 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione (15/85, EU:C:1987:111), e del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198), alle quali la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo costitutivo di diritti soggettivi è consentita, non sono pertinenti nell’ipotesi in cui l’atto interessato non rappresenti, rispetto al suo destinatario, un atto costitutivo di diritti, bensì un atto che gli arreca pregiudizio.

29      Alla luce di tale giurisprudenza, il Tribunale considera che nulla osta a che un atto amministrativo illegittimo o legittimo che è soprattutto lesivo per il suo destinatario e solo in via accessoria gli conferisce diritti possa essere revocato, se con tale revoca non si pregiudica il legittimo affidamento di detto destinatario, e che il principio della certezza del diritto non è violato.

30      Orbene, nel caso di specie, si deve constatare che la decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 costituisce, nei confronti del ricorrente, principalmente un atto amministrativo lesivo e solo accessoriamente costituivo di diritti a suo vantaggio.

31      Si deve altresì sottolineare che, nel sottoscrivere il protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011, il ricorrente ha espresso il suo consenso alla revoca della decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 e che, di conseguenza, la revoca in questione è avvenuta nel rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento di detto ricorrente e in conformità al principio della certezza del diritto, ricordati nella giurisprudenza citata al punto 27 supra. Al riguardo, l’articolo 1 di detto protocollo indica senza ambiguità che la decisione citata è revocata.

32      Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi correttamente considerato, al punto 39 della sentenza impugnata, che la decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 è stata oggetto di revoca con il protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011.

33      Inoltre, poiché la revoca della decisione di risoluzione del 12° marzo 2009 era giuridicamente consentita, si deve esaminare se il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso errori di diritto della valutazione delle conseguenze giuridiche di detta revoca.

34      In primo luogo, si deve rilevare che poiché la decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 è stata revocata, essa è da considerare quale mai esistita. Il Tribunale della funzione pubblica ha pertanto considerato, al punto 39 della sentenza impugnata, che il ricorrente è stato ricollocato retroattivamente nella posizione in cui si tovava nel contesto dell’esecuzione del suo contratto di agente temporaneo quale modificato il 1o giugno 2005, a partire dal 15 settembre 2009. Le disposizioni del protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011 si limitano a definire concretamente, al riguardo, la reintegrazione del ricorrente nella posizione che gli apparteneva prima del 15 settembre 2009.

35      In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, al punto 39 della sentenza impugnata, che il contratto di agente temporaneo del ricorrente, quale modificato con clausola aggiuntiva del 1o giugno 2005, doveva essere inteso come un primo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, e ha respinto la tesi secondo cui il protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011 avrebbe costituito il secondo rinnovo di detto contratto.

36      Tale ragionamento del Tribunale della funzione pubblica è esente da errori di diritto. Infatti, come indicato al punto 33 supra, la revoca della decisione di risoluzione del 12 marzo 2009, cui è stata data attuazione con il protocollo di reintegrazione del 1o dicembre 2011, ha avuto l’effetto di ricollocare il ricorrente nella situazione in cui si trovava prima del 15 settembre 2009 e non di attribuirgli una posizione che non aveva prima di tale data, né, pertanto, ha determinato un secondo rinnovo del suo contratto a tempo determinato.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. José Luis Ruiz Molina sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito del presente procedimento.

Jaeger

Prek

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2017.

Firme


* Lingua processuale: il francese


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.