Language of document : ECLI:EU:T:2017:435

Causa T233/16 P

(pubblicazione per estratto)

José Luis Ruiz Molina

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva operante nel caso in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva del successivo concorso generale – Risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva – Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Autorità di cosa giudicata – Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo-quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 27 giugno 2017

1.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atto legittimo che conferisce diritti soggettivi – Illegittimità

2.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi che conferiscono diritti soggettivi – Presupposti – Rispetto di un termine ragionevole e dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Atti illegittimi che arrecano pregiudizio al destinatario – Attenuazione delle condizioni

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      Dai principi generali del diritto dell’Unione discende che l’amministrazione è in linea di principio autorizzata a revocare con effetto retroattivo un atto amministrativo favorevole adottato illegalmente, ma che la revoca retroattiva di un atto che ha conferito diritti al suo destinatario è generalmente sottoposta a condizioni molto rigorose. Infatti, anche se occorre riconoscere ad ogni istituzione dell’Unione che accerta l’illegittimità dell’atto da essa appena adottato il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può trovare un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto sulla legittimità di quest’ultimo. Una decisione siffatta è altresì subordinata alla condizione che non violi il principio della certezza del diritto.

Tuttavia, le rigorose condizioni, alle quali la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo costitutivo di diritti soggettivi è consentita, non sono pertinenti nell’ipotesi in cui l’atto interessato non rappresenti, rispetto al suo destinatario, un atto costitutivo di diritti, bensì un atto che gli arreca pregiudizio.

Ne consegue che nulla osta a che un atto amministrativo illegittimo o legittimo che è soprattutto lesivo per il suo destinatario e solo in via accessoria gli conferisce diritti possa essere revocato, se con tale revoca non si pregiudica il legittimo affidamento di detto destinatario, e che il principio della certezza del diritto non è violato.

(v. punti 27‑29)