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Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018. – Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione

(Causa T-406/11)1

(«Aiuti di Stato – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di partecipazioni in imprese con domicilio fiscale all’estero – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Disparità di trattamento– Giustificazione della disparità di trattamento– Imprese beneficiarie della misura– Legittimo affidamento»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e M. Muñoz de Juan, poi J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Prosegur Compañía de Seguridad, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.