Language of document : ECLI:EU:F:2013:214

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

13 dicembre 2013

Causa F‑2/13

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Termine di ricorso – Lingua di rigetto del reclamo – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Copia di un atto introduttivo firmato trasmessa per telefax entro il termine di ricorso – Assenza di identità tra tale copia e l’originale firmato trasmesso successivamente – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo trattato, con cui il sig. Marcuccio chiede, da un lato, l’annullamento della decisione implicita mediante la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda volta ad ottenere l’applicazione alla sua retribuzione del coefficiente correttore previsto per l’Angola e il versamento di tale retribuzione in euro a norma degli articoli 12 e 13 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo del 21 maggio 2012, e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni che tali decisioni gli avrebbero cagionato.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato a mezzo telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella figurante sull’originale dell’atto introduttivo trasmesso per posta – Conseguenze – Assenza di presa in considerazione della data di ricevimento del telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del deposito regolare di qualsiasi atto processuale, l’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ed in particolare i suoi paragrafi 1 e 6, disciplinanti la possibilità di prendere in considerazione come data di presentazione di un ricorso quella della trasmissione per telefax di una copia dell’originale firmato, impongono al rappresentante della parte di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per telefax e di depositare questo medesimo originale nella cancelleria del Tribunale al più tardi nei dieci giorni successivi.

Ciò premesso, qualora consti retrospettivamente che l’originale firmato dell’atto che viene materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione per telefax non reca, quanto meno, una sottoscrizione identica a quella figurante sul documento telecopiato, tale elemento è sufficiente per constatare che questi due documenti sono differenti, quand’anche le sottoscrizioni siano state effettivamente apposte dalla medesima persona.

Infatti, poiché non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, è evidente che, quando la sottoscrizione apposta su uno dei due documenti non è identica a quella apposta sull’altro, il documento telecopiato non è una copia dell’originale firmato dell’atto che è stato depositato a mezzo posta.

Inoltre, se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

(v. punti 40‑43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 novembre 2001, F/Corte dei Conti, T‑138/01 R, punti 8 e 9

Tribunale dell’Unione europea: 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑283/13 P, punto 14

Tribunale della funzione pubblica: 11 marzo 2013, Marcuccio/Commissione, F‑131/12, punto 22; 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione, F‑44/11, punto 37, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑504/13 P; 17 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑127/12, punto 21