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Impugnazione proposta il 4 febbraio 2022 dalla Advansa Manufacturing GmbH, dalla Beaulieu International Group, dalla Brilen, SA, dalla Cordenka GmbH & Co. KG, dalla Dolan GmbH, dalla Enka International GmbH & Co. KG, dalla Glanzstoff Longlaville, dalla Infinited Fiber Company Oy, dalla Kelheim Fibres GmbH, dalla Nurel SA, dalla PHP Fibers GmbH, dalla Teijin Aramid BV, dalla Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton, dalla Trevira GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 novembre 2021, causa T-741/20, Advansa Manufacturing e a. / Commissione

(Causa C-77/22 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Advansa Manufacturing GmbH, Beaulieu International Group, Brilen, SA, Cordenka GmbH & Co. KG, Dolan GmbH, Enka International GmbH & Co. KG, Glanzstoff Longlaville, Infinited Fiber Company Oy, Kelheim Fibres GmbH, Nurel SA, PHP Fibers GmbH, Teijin Aramid BV, Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton, Trevira GmbH (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avocats)

Altre parti nel procedimento: Dralon GmbH, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata; e

dichiarare ricevibile il ricorso delle ricorrenti basato sull’articolo 263 TFUE e diretto all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» 1 ; o

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata in ragione del fatto che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’esame dell’eccezione di irricevibilità alla decisione nel merito del ricorso; e

rinviare la causa al Tribunale per il giudizio di merito; e

riconoscere il rimborso delle spese del presente procedimento alle ricorrenti; e

riservare la decisione sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale al momento in cui quest’ultimo abbia concluso un completo esame del ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo di impugnazione: insufficienza di motivazione.

Il Tribunale non avrebbe adempiuto il proprio obbligo di fornire una motivazione adeguata. In primo luogo, ai punti da 34 a 48 e da 49 a 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli argomenti delle ricorrenti e di accertare i fatti della controversia di cui è stato investito. In secondo luogo, non avrebbe spiegato per quale motivo soltanto le decisioni della Commissione adottate in applicazione di uno specifico atto di diritto derivato possano riguardare direttamente le ricorrenti. Tale vizio interesserebbe il punto 38 dell’ordinanza impugnata.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che le ricorrenti non erano direttamente interessate.

Il Tribunale si basa su una giurisprudenza consolidata per rammentare il criterio dell’incidenza diretta nei punti da 26 a 30 dell’ordinanza impugnata. Nell’ambito di tale criterio dell’incidenza diretta, il Tribunale sarebbe tenuto a valutare il contenuto, la natura, la finalità e la sostanza dell’atto impugnato, nonché il contesto fattuale e giuridico in cui quest’ultimo si colloca. Non procedendo in tal senso, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione del requisito dell’«incidenza diretta» di cui all’articolo 263 TFUE. Tale vizio interesserebbe i punti da 34 a 48 dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale avrebbe creato un contesto nel quale le ricorrenti sono private di qualsiasi mezzo di ricorso. Non avendo rispettato e non avendo applicato in modo corretto il criterio di valutazione dell’incidenza diretta, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la decisione sull’eccezione di irricevibilità all’esame del ricorso nel merito.

I paragrafi 7 e 8 dell’articolo 130(3) del regolamento di procedura del Tribunale imporrebbero a quest’ultimo di rinviare l’esame dell’eccezione di irricevibilità al giudizio di merito, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, e di assegnare successivamente un nuovo termine per la prosecuzione della causa. Secondo una giurisprudenza costante, tali circostanze particolari sussisterebbero ove il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito sia necessario per garantire una corretta amministrazione della giustizia.

Il Tribunale sarebbe stato tenuto a valutare la natura, il contenuto ed il contesto dell’atto impugnato al fine di stabilire se questo riguardasse direttamente le ricorrenti. A tal fine occorrerebbe prendere in considerazione la sostanza dell’atto e verificare se quest’ultimo faccia sorgere obblighi giuridici autonomi a carico degli Stati membri. Vi sarebbe una sovrapposizione tra tale valutazione e il primo motivo del ricorso riguardante il merito e vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare l’allegato I dell’atto impugnato. Non avendo rinviato l’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione alla conclusione del dibattimento sul merito, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni dei paragrafi 7 e 8 dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura.

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1 GU 2020, C317, pag. 5.