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Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 - Gas / UAMI - Grotto (BLUE JEANS GAS)

(Causa T-93/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: André Pierre Gas (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. L. Levy)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 dicembre 2011, procedimento R 620/2009-1, e rinviare la causa all'UAMI, affinché la giudichi nuovamente alla luce della emananda decisione;

condannare il titolare del marchio comunitario contestato a sopportare tutte le spese future di tale procedimento e a rimborsare al ricorrente le spese da esso finora sostenute per l'appello.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi "BLUE JEANS GAS" per beni delle classi 3, 9, 14 e 25 - marchio comunitario registrato n. 305050.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione addotta per la domanda di dichiarazione di nullità si fonda, da un lato, sull'applicazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettere a) e c), 8, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, dall'altro, sulle registrazioni francesi nn. 1594704 e 1627459 dei marchi figurativi "-GAS- BIJOUX" e "BIJOUX -GAS-" per beni delle classi 14 e 25.

Decisione della divisione di annullamento: annullamento parziale del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, annullamento parziale del marchio comunitario e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti:

Violazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 57, paragrafo 3) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e dell'articolo L714, paragrafo 5, lettera b), del codice francese della proprietà intellettuale; violazione dell'articolo 73 del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 75), in quanto la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la prova dell'uso del marchio anteriore nella classe 25.

Errata applicazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e violazione dell'articolo 53 del regolamento n. 40/94 e delle disposizioni del diritto francese, articoli 2262 del Code Civil e L714, paragrafo 3, del codice francese della proprietà intellettuale, in quanto la valutazione del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso è erronea.

Violazione dell'articolo 74 del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha statuito ultra petita, pronunciandosi in merito al confronto tra beni della classe 14, il che non costituiva l'oggetto del ricorso di cui era investita.

Violazione dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, dopo aver deciso di esercitare le competenze della divisione di annullamento, non era legittimata a limitare la propria verifica al solo diritto anteriore risultante dal marchio n. 1594704, né a rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché statuisse sugli altri diritti dedotti, che erano già stati oggetto di verifica.

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