Language of document : ECLI:EU:C:2016:843

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 9 novembre 2016 (1)

Causa C‑618/15

Concurrence SARL

contro

Samsung Electronics France SAS,

Amazon Services Europe Sàrl

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Rete di distribuzione selettiva – Divieto di rivendita fuori da una rete su Internet – Azione inibitoria della turbativa illecita – Collegamento»





1.        Il presente rinvio pregiudiziale, il quale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2) (regolamento detto «Bruxelles I»), è stato proposto nell’ambito di una controversia sorta fra la Concurrence SARL, società stabilita in Francia, da un lato, e la Samsung SAS, parimenti stabilita in Francia, e la Amazon Services Europe Sàrl, società stabilita in Lussemburgo, dall’altro, in relazione ad un’asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e su un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti Internet gestiti in differenti Stati membri, ossia Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es e Amazon.it.

2.        La problematica dei reati commessi su Internet (in prosieguo: i «reati informatici») non è facile, nella misura in cui, trattandosi di una rete ipoteticamente universale, risulta particolarmente difficile localizzare tali reati, che si tratti dell’evento generatore o del danno subito. Inoltre, costituiscono reati informatici non solo i reati che si incontrano nella stampa, alla radio o alla televisione (diffamazione, violazione della vita privata), ma anche, come mostra la giurisprudenza della Corte citata nelle presenti conclusioni, altri tipi di reati, come la messa in vendita su Internet di prodotti contraffatti o la violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva come quella di cui al procedimento principale. Secondo taluni, il diritto positivo non è ancora fissato in modo adeguato in relazione a tali reati informatici (3).

I –    Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

1.      Il regolamento n. 44/2001

3.        I considerando 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (…)».

4.        Le norme in materia di competenza figurano al capo II del regolamento n. 44/2001. L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, facente parte della sezione 1 di detto capo II, intitolata «Disposizioni generali», è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5.        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, figurante in detta sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6.        L’articolo 5, punto 3, di detto regolamento, facente parte della sezione 2 del capo II del medesimo, intitolata «Competenze speciali», prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

7.        Il regolamento n. 44/2001 è stato abrogato dall’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (4) (regolamento detto «Bruxelles I bis»). Tuttavia, ai sensi del suo articolo 81, secondo comma, quest’ultimo regolamento è applicabile solo a partire dal 10 gennaio 2015. Poiché il procedimento principale è stato avviato prima di tale data, nella presente causa occorre applicare il regolamento n. 44/2001.

2.      Il regolamento (CE) n. 864/2007

8.        L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2007 (5), intitolato «Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza», così recita:

«1.       La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

2.      Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l’articolo 4.

(…)».

B –    La normativa francese

9.        All’epoca dei fatti, l’articolo L. 442‑6, paragrafo 1, 6°, del codice di commercio, prevedeva che «[f]a sorgere la responsabilità del suo autore e lo obbliga a riparare il danno causato il fatto, commesso da un produttore, un commerciante, un industriale o una persona iscritta nel registro dell’artigianato, [di] partecipare direttamente o indirettamente alla violazione del divieto di rivendere fuori rete imposto al distributore legato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato in base alle norme applicabili del diritto della concorrenza».

II – Fatti e questione pregiudiziale

10.      Emerge dal fascicolo che la Concurrence esercita un’attività di vendita al dettaglio di prodotti elettronici per il mercato di massa mediante un esercizio commerciale ubicato in place de la Madeleine a Parigi (Francia) e sul sito di vendita online «concurrence.fr». Il 16 marzo 2012, essa ha concluso con la Samsung un contratto di distribuzione selettiva intitolato «Détaillant Spécialiste ELITE» avente ad oggetto i prodotti di alta gamma del marchio Samsung (gamma ELITE). Tale contratto prevedeva, inter alia, un divieto di vendita dei prodotti in questione su Internet.

11.      Fra le parti è sorta una controversia. La Samsung ha addebitato alla Concurrence la violazione del contratto di distribuzione selettiva per avere commercializzato i prodotti della gamma ELITE sul suo sito Internet. La Concurrence, a sua volta, ha contestato la legittimità delle clausole del contratto affermando, inter alia, che esse non verrebbero applicate in maniera uniforme a tutti i distributori, taluni dei quali commercializzerebbero i prodotti in questione sui siti di Amazon, senza reazione da parte della Samsung.

12.      Con lettera del 20 marzo 2012, la Samsung ha notificato alla Concurrence la fine del loro rapporto commerciale, con effetto a partire dal 30 giugno 2013.

13.      Nell’aprile del 2012, invocando il rifiuto della Samsung di consegnarle prodotti della gamma ELITE in violazione degli impegni assunti, la Concurrence ha convenuto in giudizio la Samsung dinanzi al juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale di commercio di Parigi, Francia).

14.      Con ordinanza del 18 aprile 2012, questi ha respinto le domande della Concurrence. Tale ordinanza è stata confermata con sentenza del 25 ottobre 2012 della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), che si è pronunciata nell’ambito di un procedimento sommario.

15.      Con atto del 3 dicembre 2012, la Concurrence ha convenuto in giudizio la Samsung e la Amazon dinanzi al juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale di commercio di Parigi) affinché quest’ultimo dichiarasse inopponibile nei suoi confronti il divieto di vendita su Internet dei prodotti della gamma ELITE imposto dal contratto di distribuzione selettiva, ordinasse di conseguenza alla Samsung di continuare a fornirle i prodotti rientranti in tale contratto, e ad Amazon di ritirare dai suoi siti Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es e Amazon.it tutte le offerte di prodotti Samsung di un certo numero di modelli.

16.      Con ordinanza pronunciata in contraddittorio dell’8 febbraio 2013, il juge des référés du tribunal de commerce de Paris (giudice dei procedimenti sommari del Tribunale di commercio di Parigi) si è dichiarato incompetente in relazione ai siti di Amazon all’estero, ha affermato che non vi era motivo per statuire in via sommaria sulle domande proposte dalla Concurrence nei confronti della Samsung e ha respinto le domande proposte dalla Concurrence nei confronti di Amazon France.

17.      Il 27 giugno 2013, la Concurrence ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi). Con sentenza del 6 febbraio 2014, quest’ultima ha parzialmente riformato l’ordinanza del tribunal de commerce de Paris (Tribunale di commercio di Parigi), confermando l’irricevibilità delle domande della Concurrence nei confronti della Samsung e il rigetto delle domande della Concurrence nei confronti della Amazon Services Europe.

18.      La Concurrence ha allora proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso quest’ultima sentenza.

19.      Nel suo ricorso, la Concurrence fa valere, segnatamente, che la sentenza confermativa impugnata avrebbe erroneamente dichiarato l’incompetenza del giudice francese in relazione ai siti Amazon all’estero, in quanto questi ultimi non riguardavano il pubblico francese. Orbene, anche ammesso che il criterio dell’accessibilità del sito Internet non sia sufficiente, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), avrebbe illegittimamente omesso di verificare se il sistema di vendita sui siti Internet di Amazon consentisse di spedire i prodotti messi in vendita non solo nel paese di origine del sito, ma anche negli altri paesi europei, e segnatamente in Francia, il che consentirebbe di giustificare la competenza del giudice francese.

20.      Il giudice del rinvio ritiene che la controversia della quale è investito presenti la peculiarità di non corrispondere a nessuno dei casi già esaminati nella giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Infatti, l’azione proposta sarebbe intesa a porre fine ai danni fatti valere da un distributore autorizzato avente sede in Francia e che gestisce un sito di vendita online, derivanti dalla violazione, da parte del fornitore, del divieto, contenuto nel contratto di distribuzione selettiva, di rivendita di prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva alla quale questi appartiene, e dal ricorso ad offerte di vendita poste online su un marketplace su differenti siti Internet gestiti in Francia e in altri Stati membri.

21.      Alla luce di ciò, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione di divieti di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva e [su] un marketplace, mediante offerte di vendita online su vari siti gestiti in differenti Stati membri, il distributore autorizzato che ritiene di essere leso abbia la facoltà di proporre un’azione inibitoria della turbativa illecita che ne deriva dinanzi all’autorità giurisdizionale del territorio nel quale i contenuti messi online sono o sono stati accessibili, ovvero se debba sussistere un altro collegamento».

III – Procedimento dinanzi alla Corte

22.      Hanno depositato osservazioni scritte la Concurrence, la Amazon Services Europe, i governi francese, italiano e lussemburghese, nonché la Commissione europea. L’udienza non è stata né richiesta dalle parti né organizzata d’ufficio dalla Corte.

IV – Valutazione

A –    Sintesi delle osservazioni delle parti

23.      La Concurrence sostiene di essere legittimata a proporre un’azione inibitoria della turbativa illecita risultante dall’asserita violazione dinanzi al giudice del luogo in cui i contenuti messi online sono o sono stati accessibili, e che non è necessario fondare un altro collegamento. Affinché sussista un danno subito in Francia a causa di un annuncio di offerte su siti stranieri, sarebbe sufficiente che tali offerte possano interessare il potenziale cliente francese, vale a dire che il prodotto possa essere acquistato in Francia. Nella fattispecie, i televisori in questione potrebbero essere venduti da un paese all’altro, e il mercato non sarebbe limitato alla Francia.

24.      Secondo la Concurrence, un contratto selettivo ha generalmente un mercato composto dai paesi dell’Unione europea e spesso dalla Svizzera, e autorizza o vieta la vendita nel territorio di tutti questi paesi. Il mercato dei televisori Samsung per un rivenditore francese sarebbe il mercato europeo. Questi potrebbe vendere su tale mercato, ma potrebbe altresì subire la concorrenza di rivenditori stranieri che spediscono dai loro paesi sia mettendo annunci sui loro siti situati all’estero e visibili in Francia (ad esempio Amazon.it), sia tramite annunci messi sul sito francese (Amazon.fr), qualora questi ultimi siano legittimati a vendere. Nella fattispecie, le TV Samsung ELITE potrebbero essere acquistate e consegnate a partire da qualsiasi paese.

25.      Per contro, secondo la Amazon Services Europe, sarebbe necessario che, oltre ad essere accessibili sul territorio del giudice adito, i contenuti messi online siano indirizzati al pubblico residente in tale territorio, il che presuppone la presenza cumulativa di più indizi quali, in primo luogo, la specificità della legge, il luogo di consegna dei prodotti messi in vendita, la lingua di redazione degli annunci, la valuta nella quale è fissato il prezzo di compravendita o, ancora, le modalità di pubblicità utilizzate.

26.      A differenza delle violazioni dei diritti della persona o dei diritti d’autore – in relazione alle quali il danno sorge con la mera diffusione del contenuto controverso – il danno risultante da una violazione dell’impermeabilità di una rete di distribuzione selettiva sarebbe idoneo a causare un danno a taluni distributori autorizzati solo se i loro potenziali clienti possono essere indotti ad acquistare i prodotti messi in vendita su tali siti. Il giudice che si trova nella posizione migliore per valutare tale danno sarebbe dunque quello nel cui ambito di competenza territoriale si trova il pubblico al quale sono indirizzati gli annunci che mettono in vendita detti prodotti.

27.      Secondo il governo francese, una controversia relativa ad una violazione come quella in esame dovrebbe essere sottoposta ai giudici francesi, purché il fatto commesso in un altro Stato membro abbia causato o rischi di causare un danno nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito.

28.      Tale governo sostiene che, in una controversia relativa ad un’offerta in vendita su un mercato online destinata ai consumatori nell’Unione di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi, la Corte ha considerato che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non è sufficiente per concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso siano destinate a consumatori che si trovano in tale territorio. I giudici nazionali dovrebbero pertanto valutare caso per caso se sussistano elementi rilevanti per concludere che un’offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio, prendendo in considerazione, in particolare, il fatto che l’offerta in vendita indica le aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto (6).

29.      Il governo italiano afferma sostanzialmente che la causa sfociata nella sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), differirebbe dalla presente causa, nella quale, sulla scorta del danno asserito, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un’azione inibitoria della turbativa illecita, chiedendo il ritiro dal marketplace dell’offerta contestata. Secondo tale governo, in una simile ipotesi, alla luce dei principi affermati dalla Corte, relativi alla capacita' diffusiva delle violazioni commesse a mezzo Internet, alla natura del diritto violato e ai rimedi posti a tutela di tale diritto, nonché alla luce degli obiettivi di prevedibilita' e di corretta amministrazione della giustizia che giustificano il ricorso al foro alternativo in esame, dovrebbe ritenersi che possano essere aditi o i giudici dello Stato membro del luogo in cui l’offerta contestata e' stata immessa sul marketplace attraverso il sito Internet ivi situato, o i giudici dello Stato membro ove l’offerta in questione sia comunque accessibile ed efficace ai fini dell’acquisto del prodotto.

30.      Secondo il governo lussemburghese, poiché la causa principale coinvolge un distributore autorizzato che sostiene di subire un danno a causa della violazione che verrebbe arrecata al divieto di vendere al di fuori della rete selettiva di distribuzione della quale fa parte, il danno asserito consisterebbe in una diminuzione delle sue quote di mercato, cosicché occorrerebbe tenere conto del mercato rilevante di tale distributore autorizzato per individuare l’ambito di competenza territoriale. Il criterio relativo alla possibilità di procurarsi il prodotto nell’ambito di competenza territoriale del giudice adito sarebbe dunque particolarmente rilevante.

31.      Tale governo ricorda che, a differenza delle sentenze pronunciate dalla Corte in materia di tutela dei diritti della persona (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685), dei diritti di marchio (sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220) o dei diritti d’autore (sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635), la violazione dedotta nella causa principale consiste nella «rivendita» di taluni prodotti al di fuori di una rete di distribuzione selettiva. Pertanto, la violazione non verrebbe realizzata attraverso la mera diffusione di un contenuto su Internet, dal momento che essa presupporrebbe il compimento di determinati atti supplementari, idonei a generare un danno.

32.      La Commissione propone di rispondere che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione esclusiva posta in essere attraverso l’offerta a mezzo Internet dei prodotti oggetto del diritto esclusivo su siti operanti in diversi Stati membri, il luogo in cui il danno è avvenuto deve essere considerato il luogo in cui il titolare del diritto di distribuzione esclusiva ha subito un calo delle sue vendite, luogo il quale coincide con il territorio per il quale esso dispone di un siffatto diritto.

B –    Analisi

33.      Anzitutto, occorre rilevare – e ciò è interessante di per sé – che nessuna disposizione specifica concernente i reati informatici figura nei testi normativi, non nel regolamento n. 1215/2012 né tantomeno nei regolamenti (CE) n. 593/2008 (7) o Roma II (e, ciò premesso, non si dimentichi che Internet ha già non meno di 25 anni circa). A fronte di tale silenzio, due spiegazioni sono possibili, ossia o il legislatore europeo ha ritenuto che tali reati non presentassero una specificità tale che rendesse necessario dedicare loro disposizioni speciali, o la questione è apparsa eccessivamente delicata, ed è sembrato preferibile attendere la giurisprudenza della Corte (8) [rilevo, segnatamente, le sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685); del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220); del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), o del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28)].

1.      I principi che fungono da introduzione alla risposta alla questione pregiudiziale

34.      Innanzitutto, occorre ricordare che tutte le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, facendo riferimento al sistema e alle finalità di quest’ultimo (9).

35.      Occorre sottolineare che «solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo» (10).

36.      Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in modo restrittivo e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 (11).

37.      È nel rispetto di tali limiti che deve essere interpretata l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», figurante all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il quale «concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo dell’evento causale che è all’origine di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola» (12).

38.      Al riguardo, emerge da costante giurisprudenza che la regola di competenza prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (13).

39.      Poiché l’individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata ai paragrafi precedenti deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto, può essere validamente adito solo il giudice nel cui distretto sia situato l’elemento di collegamento pertinente (14).

40.      Nella fattispecie, si pone la questione se il giudice del rinvio sia competente solo in base al criterio del luogo in cui il danno asserito si è concretizzato. Come rilevato dalla Commissione, si evince dal fascicolo dinanzi alla Corte che la questione pregiudiziale verte sul luogo in cui il danno è avvenuto o non sul luogo dell’evento causale che è all’origine del medesimo. Penso (al pari del governo francese) che l’evento causale all’origine della violazione del divieto di rivendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva possa risiedere nel comportamento del gestore di ciascuno dei siti. Ne risulta che un siffatto evento causale può essere localizzato in diversi luoghi in funzione della sede di questo o di quel gestore. Di conseguenza, l’evento causale non consente, nella fattispecie, di stabilire la competenza del giudice adito.

41.      Secondo la giurisprudenza, tale luogo è quello in cui il fatto implicante un’eventuale responsabilità da illecito civile doloso o colposo ha causato un danno (15).

42.      La Corte ha già interpretato l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 in casi in cui erano stati fatti valere danni causati da contenuti messi in rete su un sito Internet e idonei, per questo motivo, a concretizzarsi in numerosi luoghi (16).

43.      Per quanto attiene, specificamente, alle asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale, la Corte ha rilevato in diverse sentenze (17), che la competenza giurisdizionale è predeterminata dal territorio di tutela del diritto in causa. I giudici dello Stato membro in cui viene fornita la tutela si trovano infatti nella posizione migliore per conoscere di un’asserita violazione del diritto protetto.

44.      Nella causa Wintersteiger (sentenza del 19 aprile 2012, C‑523/10, EU:C:2012:220), relativa ad un’asserita violazione di un marchio nazionale, la Corte ha rilevato che sia l’obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia deponevano a favore dell’attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato, essendo questi ultimi nella posizione migliore per valutare l’effettiva esistenza di una violazione di detto diritto e potendo, in forza dell’articolo 8 del regolamento Roma II, applicare il loro diritto nazionale.

45.      Infatti, la Corte ha dichiarato che «si deve interpretare l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti [o] i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, [o] i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista» (18).

46.      Nella sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), la Corte ha rilevato che, per quanto riguarda l’asserita violazione di un diritto patrimoniale d’autore, la competenza a conoscere di un’azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi era stabilita a favore del giudice adito, dato che lo Stato membro nel cui territorio si trova tale giudice tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e che il danno dedotto può concretizzarsi nel distretto del giudice adito. Tali giudici possono parimenti, in forza dell’articolo 8 del regolamento Roma II, applicare il proprio diritto nazionale. Nella sentenza del 3 aprile 2014, Hi Hotel HCF (C‑387/12, EU:C:2014:215), la Corte ha applicato detta giurisprudenza Pinckney alle violazioni asseritamente arrecate ad un diritto al di fuori di Internet.

47.      In particolare ai punti 41 e 42 della sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), la Corte ha dichiarato che «nella fase dell’esame della competenza di un giudice a conoscere di un danno, l’individuazione del luogo della concretizzazione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] non può dipendere da criteri che sono propri al suddetto esame nel merito e non figurano in tale disposizione. Quest’ultima prevede infatti, come unica condizione, il fatto che un danno sia avvenuto o possa avvenire (…) Infatti, contrariamente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), [di tale] regolamento, che è stato interpretato nella [sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740)], l’articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige in particolare che l’attività in questione sia “diretta verso” lo Stato membro del giudice adito» (il corsivo è mio).

48.      Infatti, la Corte non ha mai reputato essenziale, in sede di determinazione del «luogo in cui il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto ha causato un danno», la circostanza che l’attività all’origine del danno sia specificamente diretta verso il luogo in questione (19).

49.      Infine, si evince dalla sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 38), che, nel caso di un’asserita lesione dei diritti d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è competente a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro al quale appartiene. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento Roma II, tale giudice può applicare il proprio diritto nazionale.

50.      Se è vero che la sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), riguarda un’azione di risarcimento dei danni per violazione dei diritti patrimoniale d’autore su Internet, il suo punto 42, citato al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, contiene un’affermazione di portata generale.

51.      In tale contesto, si deve rammentare che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (20).

52.      Nel solco di tale giurisprudenza, la Corte ha parimenti precisato che detta espressione non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro (21).

53.      La Corte ha ricordato, nella sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 49) che «il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze finanziarie non giustifica l’attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest’ultimo se, come avveniva nella causa che è sfociata nella [sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer (C‑168/02, EU:C:2004:364)], sia il fatto generatore sia la concretizzazione del danno si situano sul territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza [del 10 giugno 2004, Kronhofer, C‑168/02], EU:C:2004:364, punto 20)».

54.      Essa ha per contro precisato, al punto 50 della sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), che «[u]na tale attribuzione di competenza si giustifica[va], invece, nel caso in cui il domicilio del ricorrente coincida effettivamente con il luogo del fatto generatore o con quello della concretizzazione del danno».

55.      Proseguendo il suo ragionamento, la Corte ha riconosciuto, al punto 55 di detta sentenza, la competenza del giudice del domicilio del ricorrente, sulla base della concretizzazione del danno, quando quest’ultimo si realizza direttamente sul conto bancario di tale ricorrente presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di detto giudice.

56.      Nelle cause in cui viene fatta valere una violazione dei diritti di proprietà intellettuale o una violazione del diritto della concorrenza attraverso l’utilizzazione di Internet, il luogo di concretizzazione del danno è, in linea di principio, ciascun luogo in cui è accessibile un sito Internet. A causa dell’ubiquità di Internet (22), esiste pertanto una pluralità di luoghi di concretizzazione.

57.      In effetti, al fine di evitare una competenza giurisdizionale mondiale, anche nel caso dei «Minimum Contacts» (23), la giurisprudenza e la dottrina giuridica hanno tentato da molto tempo di creare criteri di (de)limitazione dei possibili luoghi di concretizzazione del danno nel caso di siffatti illeciti commessi a mezzo Internet. In tal senso, ai fini della sussistenza di una competenza giurisdizionale presso il luogo di concretizzazione del danno, la violazione del diritto della concorrenza in questione deve esplicare determinati effetti (24). Infatti, un danno può essere escluso se è evidente che la concorrenza dedotta dal denunciante non ha potuto avere alcuna conseguenza economica sul/i mercato/i di cui trattasi. Ne consegue, ad esempio, che la pubblicità su Internet per i servizi di un fornitore noto unicamente a livello locale può evidentemente causare danni soltanto su tale mercato locale (25).

58.      È possibile stabilire un parallelo con le asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale. Infatti, «nelle cause in materia di contraffazione, l’effetto nocivo diretto coinciderà, in genere, con la perdita finanziaria subita dal titolare del diritto nel/i luogo/hi in cui il prodotto contraffatto viene messo in vendita, in cui quest’ultimo viene pubblicizzato o, ancora, in cui tale prodotto viene utilizzato. Nel loro manuale su tale materia, i professori Fawcett e Torremans hanno rilevato al riguardo che “in numerose cause, l’atto di contraffazione causerà una perdita economica diretta al ricorrente (…). Normalmente, non è difficile individuare la perdita di cui trattasi. Se, ad esempio, il convenuto vende un prodotto contraffatto, ciò provocherà un calo delle vendite [per il ricorrente]. Il danno viene pertanto subito nel luogo in cui le vendite sono calate. Quest’ultimo coinciderà con il luogo in cui il prodotto contraffatto viene venduto”. (…) Occorre rilevare che tale analisi è totalmente conforme alla giurisprudenza della Corte, e che essa potrebbe essere estesa ad altri tipi di ricorso per infrazione. Di conseguenza, per quanto attiene ai diritti d’autore, la perdita finanziaria viene normalmente subita nel luogo in cui le copie del prodotto contraffatto sono vendute o distribuite al pubblico; nel caso dei marchi, esso coincide con il luogo in cui il segno viene utilizzato al fine di sostenere la commercializzazione o l’offerta dei prodotti» (26).

2.      Applicazione al caso di specie

a)      Questione dell’individuazione del luogo in cui si concretizza il danno

59.      Si evince chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che, in caso di violazione commessa a mezzo Internet, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 «può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato» (27).

60.      Ritengo (al pari della Commissione) che, nella presente causa, al fine di determinare il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, occorra anzitutto chiedersi quale sia la natura del danno che la vendita dei prodotti controversi al di fuori della rete di distribuzione selettiva ha potuto causare alla Concurrence. A tal fine, si deve rammentare che, nell’ambito dei contratti di distribuzione esclusiva, il fornitore conferisce al distributore il diritto esclusivo di distribuire i suoi prodotti su un determinato territorio e si impegna a non distribuire i prodotti interessati al di fuori della rete di vendita del distributore. Quest’ultimo, da parte sua, si impegna a sviluppare e a promuovere le vendite dei prodotti del fornitore nel territorio interessato. In caso di violazione, tramite un sito Internet, dei diritti esclusivi conferiti dal contratto, come nella fattispecie, il danno che il distributore può far valere coincide con la diminuzione del volume delle sue vendite risultante da quelle realizzate in violazione suo diritto esclusivo e la perdita di profitti che ne consegue. Orbene, tenuto conto dell’ambito di applicazione territoriale limitato del diritto di distribuzione esclusiva, il luogo in cui avvengono la diminuzione delle vendite e la perdita di profitti in questione non può che coincidere con il territorio dello Stato membro per il quale l’esclusività è attribuita al distributore.

61.      Sembra emergere dal fascicolo che, nella fattispecie, poiché il distributore è titolare di un diritto esclusivo limitato al territorio francese, è in Francia che il calo delle vendite e la perdita di profitti possono verificarsi. Ne consegue che il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è la Francia, e che il giudice competente in forza dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 è il giudice francese.

62.      Infatti, poiché i siti Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es e Amazon.it sono, in linea di principio, accessibili in Francia, il danno dedotto dalla Concurrence è costituito dalla perdita di quote di mercato nell’ambito della sua attività di vendita dei prodotti della gamma ELITE sia nel suo esercizio commerciale situato a Parigi sia sul suo sito Internet, da essa gestito a partire dalla sua sede a Parigi. Ne consegue che la concretizzazione del suo danno può avvenire solo in Francia. È questo il motivo per cui il giudice francese dovrebbe parimenti essere competente in relazione ai siti Internet di Amazon all’estero, di cui al caso di specie (28).

63.      Il luogo di concretizzazione del danno deve designare un forum delicti che dimostri «un collegamento particolarmente stretto» e «giustific[hi] un’attribuzione di competenza a detti giudici [ossia diversi da quelli dello Stato del domicilio del convenuto] ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale» (29).

64.      Rilevo che «coloro che rendono informazioni accessibili tramite un determinato metodo lo fanno nella piena consapevolezza della portata che tali informazioni possono avere. In particolare, coloro che pubblicano informazioni su [Internet] lo fanno sapendo che le informazioni che essi rendono accessibili lo sono per chiunque, senza alcuna restrizione geografica» (30).

65.      È per questo motivo che, nella fattispecie, il giudice francese si trova effettivamente nella posizione migliore per statuire sulla questione della perdita di quote di mercato della Concurrence nell’ambito della sua attività di vendita dei prodotti della gamma ELITE, sia nel suo esercizio commerciale situato a Parigi sia sul suo sito Internet, da essa gestito a partire dalla sua sede a Parigi.

66.      Inoltre, si tenga presente che la determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto deve rispondere all’obiettivo di prevedibilità del foro competente, altro principio fondamentale del regolamento n. 44/2001 (riprodotto al suo considerando 11). In maniera analoga, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220), che l’obiettivo della prevedibilità depone parimenti a favore, nella fattispecie, dell’attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato (in casu il diritto esclusivo del distributore).

67.      Infine, la Amazon Services Europe sostiene che la teoria dell’accessibilità non dovrebbe essere accolta, in quanto essa favorirebbe un forum shopping che rischia, alla luce della specificità dei diritti nazionali, di comportare un law shopping per contaminazione. Orbene, da un lato, è sufficiente constatare che tale argomento, sollevato dall’avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:400, paragrafo 68), non è stato seguito dalla Corte nella sua sentenza in detta causa e, dall’altro, ritengo che tale timore mi sembri esagerato, segnatamente in quanto il giudice nazionale potrà concedere il risarcimento solo per i danni cagionati sul territorio dello Stato membro al quale appartiene (31).

b)      Questione dell’eventuale rilevanza del fatto che il caso in esame non verte su un diritto di proprietà intellettuale

68.      Penso che la soluzione proposta nelle presenti conclusioni sia giustificata, da un lato, in quanto essa è conforme agli obiettivi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (e segnatamente a quello consistente nel devolvere la competenza al giudice che si trova nella migliore posizione per conoscere di un addebito) e, dall’altro, anche se nella fattispecie non è controverso un diritto di proprietà intellettuale.

69.      Inoltre, ritengo che, nel contesto della presente causa, un diritto esclusivo di distribuzione su un territorio si avvicini ai diritti di proprietà intellettuale.

70.      Infatti, un ragionamento analogo a quello svolto nella sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318), si giustifica alla luce del fatto che la territorialità della tutela conferita, nelle circostanze di cui a detta causa, non era neanche connessa alla portata del diritto di proprietà intellettuale protetto, visto che si era in presenza, nella fattispecie, di un marchio comunitario.

71.      Senza riguardare specificamente Internet, la sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318), ha precisato che, nel caso in cui vengano lamentate una pubblicità comparativa illecita o un’imitazione sleale di un segno protetto da un marchio comunitario, vietate dalla legge relativa alla repressione della concorrenza sleale dello Stato membro cui appartiene il giudice adito, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 consente di radicare, a titolo di luogo di concretizzazione del danno, la competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione per responsabilità fondata sulla suddetta legge nazionale e promossa contro una persona stabilita in un altro Stato membro, alla quale si addebita la commissione, in quest’ultimo, di un atto che ha causato o rischia di causare un danno nella circoscrizione del giudice adito. Peraltro, in forza o dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, o dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 4 del medesimo, tale giudice applica il proprio diritto nazionale.

c)      Questione dell’eventuale rilevanza dei siti Internet «stranieri» (ossia dei siti diversi da Amazon.fr)

72.      Ritengo che l’origine dei siti sui quali i prodotti di cui trattasi sono stati offerti non sia rilevante ai fini della determinazione del foro competente.

73.      Infatti, come rilevato dalla Commissione, il foro competente deve essere determinato sulla base del mercato in cui i prodotti oggetto del diritto di distribuzione esclusiva vengono venduti, e in cui il danno si è dunque prodotto. Nel caso in esame, come è già stato osservato, il distributore sembra essere titolare di un diritto esclusivo limitato al territorio francese, ed è dunque in Francia che questi ha subito un calo delle proprie vendite e, di conseguenza, una perdita di profitti. Il fatto che tale calo e tale perdita siano stati causati da siti stabiliti in Francia o altrove rileva esclusivamente ai fini della determinazione della portata dell’ingiunzione chiesta dal distributore, ossia dell’individuazione dei siti Internet che potranno formare oggetto di tale ingiunzione.

74.      In altri termini, la determinazione del foro competente è una cosa, la portata dell’ingiunzione che può essere pronunciata nei confronti del convenuto nel procedimento principale, ossia l’individuazione dei siti Internet sui quali esso non potrà più far apparire le offerte di vendita dei prodotti controversi, è un’altra. È evidente che, se il ricorrente nel procedimento principale è in grado di dimostrare, prima facie, che il calo delle vendite e la perdita di profitti da questi subiti in Francia sono dovuti non solo alle attività del sito Amazon.fr, ma anche alle attività dei siti stranieri di Amazon, questi dovrà anche poter ottenere dinanzi ai giudici francesi un’ingiunzione avente ad oggetto tali siti Internet. Tuttavia, tale questione attiene al merito della causa e non riguarda l’individuazione del foro competente. Come precedentemente rilevato, si può presumere che il diritto di distribuzione esclusiva di cui beneficia la Concurrence abbia un ambito di applicazione territoriale limitato al mercato francese (32). Il giudice francese dovrà dunque stabilire in che misura l’offerta dei prodotti coperti da tale diritto su siti stranieri abbia potuto interferire con i diritti della Concurrence sul mercato francese.

75.      Ciò posto, si deve rilevare che la questione se ricorra effettivamente una violazione del diritto di distribuzione esclusiva in un contesto come quello di cui al procedimento principale è una questione di merito della quale la Corte non è investita nella fattispecie. Infatti, l’individuazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto non può dipendere da elementi che devono essere esaminati in una fase successiva, come l’analisi nel merito della causa.

V –    Conclusione

76.      Per queste ragioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione esclusiva commessa attraverso l’offerta mediante Internet dei prodotti oggetto del diritto esclusivo su siti operanti in diversi Stati membri, il luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto deve essere considerato il luogo in cui il titolare del diritto di distribuzione esclusiva subisce un calo delle vendite, luogo il quale coincide con il territorio nel quale il suo diritto è tutelato. L’origine dei siti sui quali i prodotti interessati sono stati offerti non è rilevante ai fini della determinazione del foro competente.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3 – V. Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ Lextenso éditions, 5° edizione, 2015, pag. 284, nonché la dottrina citata e la discussione della giurisprudenza francese su tali questioni, la quale è stata caratterizzata dalla divergenza fra la Première chambre civile [Prima Sezione Civile] e la Chambre commerciale [Sezione Commerciale] della Cour de cassation [Corte di cassazione] (Francia). V., parimenti, Kur, A., «Article 2:202: Infringement», nonché «Special issues posed by Internet use and “media overspill”», in Conflict of laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary, European Max Planck Group on CLIP, Oxford, 2013, pag. 80.


4–      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


5–      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).


6–      Sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punti 64 e 65).


7–      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).


8–      V. Gaudemet-Tallon, H., op. cit., pag. 286.


9–      Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).


10–      Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 23).


11–      Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 24).


12–      Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 25). V., parimenti, sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punti 30 e 33).


13–      Sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 26).


14–      V. sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 28).


15–      Sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, punto 21).


16–      V. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685), nonché del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220).


17–      Sentenze del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220); del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), e del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28).


18–      Sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, punto 39).


19–      In nessuna delle seguenti sentenze la Corte ha imposto tale circostanza, ossia sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 52); del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220, punto 29); del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 42), nonché del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, punto 32).


20–      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).


21–      Sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).


22–      Negli Stati Uniti, la giurisprudenza concernente la competenza giurisdizionale a conoscere della violazione di un diritto (e diffamazione) attraverso un mass medium onnipresente come Internet è influenzata, segnatamente, dalla sentenza Zippo Manufacturing v Zippo Dot Com 952 F Supp 1119 (WD Penn 1997). V. Dunham, C.R., Elon University School of Law Legal Research Paper No. 2008-01 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1273709).


23–      Tale criterio è già stato menzionato dall’avvocato generale Léger nelle sue conclusioni nella causa Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:1, paragrafi 44 e 45, nonché nota 28), il quale rileva che «si potrebbe considerare che un danno tanto specifico come la lesione al buon nome e alla buona reputazione di una persona e' inseparabile da detto soggetto e si e' necessariamente verificato nel luogo in cui l’interessato risiede (…). Sono convinto che in un settore come questo il luogo nel quale si e' subito il danno coincide con il territorio nel quale e' diffusa la pubblicazione. Il danno e' scindibile dal foro della residenza della vittima che (…) non ha necessariamente una connessione con il danno (…). Su questo punto si faccia richiamo al ragionamento della Corte suprema degli Stati Uniti nella causa Keeton v Hustler Magazine Inc., 465 US 770, 79 L Ed 2d 790, 104 S Ct 1473, e particolarmente (10): There is no justification for restricting libel actions to the plaintiff’s home forum. The victim of a libel, like the victim of any other tort, may choose to bring suit in any forum with which the defendant has certain minimum contacts (…) such that the maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial justice» (il corsivo è mio).


24–      V. Oberlandesgericht Bremen (Tribunale regionale superiore di Brema, Germania) CR 2000, 771; cour d’appel d’Orléans (Corte d’appello di Orleans, Francia) Rev crit 93 (2004), 139; Landesgericht Köln (Tribunale regionale di Colonia, Germania) GRUR-RR 2006, 195. V. Mankowski, P., in Spindler/Wiebe (a cura di), Internet-Auktionen und elektronische Marktplätze, 2005, capitolo 12, punto 66.


25–      V. Rauscher, T., e Mankowski, P., «Artikel 5 Brüssel I-VO», Europäisches Zivilprozeßrecht, Sellier, 2a edizione, 2006, paragrafo 86d, pag. 206.


26 – (La traduzione e il corsivo sono miei) «In infringement matters, the direct harmful event will usually be the financial loss which is suffered by the holder of the right at the place where the infringing material is marketed, advertised or used. In the reference book in the matter, Professors Fawcett and Torremans have pointedly noted in that respect that “in many cases an act of infringement will cause direct economic loss to the plaintiff (…). It is not usually hard to identify what the loss is. If, for instance, the defendant sells an infringing product this will result in a loss of sales. Damage is, therefore, sustained in the place in which the sales are lost. This will be the place in which the infringing product is sold”. (…) It is submitted that this analysis is in total agreement with the case law of the [Court], and that could be extended to other kinds of infringement actions. Thus, with respect to copyrights, the financial loss is usually sustained where copies of the infringing material are sold or issued to the public; in trade marks, where the sign is used in support of the marketing or offering of products». V. Nuyts, A., International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (European Commission Research Project on Judicial Cooperation in Matters of Intellectual Property and Information Technology), Wolters Kluwer, 2008, pag. 123. V., parimenti, Pazdan, M., e Szpunar, M., «Cross-Border Litigation of Unfair Competition over the Internet», in Nuyts, A., op. cit., pag. 131.


27–      Sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).


28–      Ciò è confermato dall’avvocato generale Mollard nel suo parere dinanzi alla Cour de cassation nella causa principale, N. H1416737, decisione impugnata: 6 febbraio 2014 della cour d’appel de Paris, udienza del 22 settembre 2015 – FR (n. 14).


29 – V. segnatamente sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punto 27).


30 – (La traduzione è mia) «[T]hose who make information accessible by a particular method do so knowing of the reach that their information may have. In particular, those who post information on the [Internet] do so knowing that the information they make available is available to all and sundry without any geographic restriction». V. Dow Jones and Company Inc v Gutnick [2002] High Court of Australia 56; 210 CLR 575; 194 ALR 433; 77 ALJR 255 (10 dicembre 2002), 39 (Gleeson C.J., McHugh, Gummow e Hayne J.J.).


31 – V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. V. Rosati, E., «Brussels I Regulation and online copyright infringement: ‘intention to target’ approach rejected», Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2014, vol. 9, numero 1, pag. 19.


32 – Evidentemente, penso (al pari della Commissione) che qualora risulti che la Concurrence beneficia di diritti di distribuzione esclusiva per territori al di fuori della Francia, il giudice francese, quale giudice del luogo del danno (v. sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C‑68/93, EU:C:1995:61, primo criterio) non sia competente a conoscere di eventuali danni subiti in questi altri territori.