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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-22/01, Petros Efthymiou contro Commissione delle Comunità europee 1.

(Dipendenti ( Rimborso delle spese di missione ( Spostamento in aereo in "business class")

    (Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-22/01, Petros Efthymiou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e H. Tserepa-Lacombe), avente ad oggetto, da una parte, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2000, recante tre "supplementi-rettifiche" del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza e, dall'altra parte, la domanda di condanna della Commissione al rimborso al ricorrente degli importi che sono stati ritenuti sulla sua remunerazione per gli importi percepiti in eccedenza, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 luglio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione 24 marzo 2000 recante tre "supplementi-rettifiche" del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza è annullata nella parte in cui imputa al ricorrente, per la missione all'Aja dal 12 al 18 settembre 1999, un importo percepito in eccedenza per le spese relative al volo pari a BEF 1 921 invece di BEF 1 291.

2)La ricorrente è condannata a restituire al ricorrente la somma di EUR 15,62, con interessi di mora a decorrere dal 26 giugno 2000, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile al periodo in questione, aumentato di due punti.

3)Per il resto, il ricorso è respinto.

4)    La convenuta sopporterà le proprie spese ed un sesto di quelle del ricorrente.

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1 - GU C 79 del 10/03/2001