Language of document : ECLI:EU:T:2013:617





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 novembre 2013 –
Gaumina / EIGE

(causa T‑424/12)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi di supporto delle attività di comunicazione dell’EIGE – Rigetto di un’offerta – Obbligo di motivazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 18)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche ed i vantaggi relativi dell’offerta scelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Onere della prova alla data di ricezione delle informazioni inviate per posta (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 28-32, 36, 37, 39, 40, 42)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle prove dedotte – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punto 44)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell’EIGE del 26 luglio 2012 recante rigetto dell’offerta della ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EIGE/2012/ADM/13.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) del 26 luglio 2012 recante rigetto dell’offerta della UAB Gaumina nell’ambito della gara d’appalto EIGE/2012/ADM/13 è annullata.

2)

L’EIGE si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Gaumina.