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Ricorso proposto il 3 giugno 2009 - Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Dresden / Commissione

(Causa T-217/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsia, Germania) e Flughafen Dresden GmbH (Dresda, Germania) (rappresentanti: M. Núñez-Müller e M. le Bell, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 24 marzo 2009 [C(2009) 2010 def.], nella parte in cui la Commissione ha ritenuto aiuto di Stato il finanziamento per il risanamento e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 24 marzo 2009, C(2009) 2010 def., (NN 4/2009, ex N 361/2008) - Germania, Flughafen Dresden, con la quale la Commissione ha autorizzato in quanto compatibile con il mercato comune il conferimento di capitale proprio concesso dalla Germania per la ristrutturazione e l'ampliamento della pista di decollo e di atterraggio dell'aeroporto di Dresda ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE. Esse chiedono che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha ritenuto la misura impugnata un aiuto di Stato.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che la Commissione ha violato la ripartizione delle competenze e il principio di attribuzione di cui all'art. 5, CE in quanto, secondo la ripartizione delle competenze delle Comunità europee, essa non sarebbe competente per il riesame della misura controversa. La pianificazione territoriale e la responsabilità per le infrastrutture in materia di capacità aeroportuali rientrerebbero nella competenza originaria degli Stati membri.

Con il secondo motivo le ricorrenti adducono la violazione dell'art. 87 CE. Esse affermano che, negli orientamenti del 1994 1, la Commissione ha esplicitamente escluso l'applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di Stato alle misure che interessano le infrastrutture aeroportuali. Tali orientamenti sarebbero ancora applicabili in quanto non sono né in contrasto con l'interpretazione del diritto primario come interpretato dai giudici comunitari, né sono state effettivamente abrogati dalla Commissione. In particolare, gli orientamenti del 1994 non sarebbero stati abrogati dagli orientamenti del 2005 2. In subordine, le ricorrenti sostengono che gli orientamenti del 2005 non sono applicabili.

Inoltre, la Flughafen Dresden GmbH con riferimento alla misura impugnata non sarebbe da considerarsi quale impresa ai sensi dell'art. 87 CE, bensì quale pubblica autorità. Perdippiù, mancherebbe un'agevolazione in materia di aiuti di Stato, poiché il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato, applicato dalla Commissione, non potrebbe trovare applicazione per gli allestimenti di infrastrutture aeroportuali.

Con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione è da annullare, per quanto richiesto nella domanda, avendo la Commissione violato i requisiti procedurali essenziali, i principi di irretroattività e del legittimo affidamento ed essendo la decisione contraddittoria.

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1 - Comunicazione della Commissione - Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 5.

2 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.