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Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 - Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft / Commissione

(Causa T-407/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft GmbH (Neubrandenburg, Germania) (rappresentanti: Núñez Müller e J. Dammann, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 luglio 2009 (D/53320);

in subordine dichiarare che, in violazione dei propri obblighi di cui all'art. 88 CE e al regolamento(CE) n. 659/1999, la Commissione ha omesso di avviare il procedimento formale di esame, in conformità dell'art. 88, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 29 luglio 2009, D/53320, relativa al procedimento CP 141/2007 - Germania, aiuti potenziali concernenti la privatizzazione degli alloggi a Neubrandenburg. Con questa decisione, la Commissione è provvisoriamente del parere che i contratti afferenti alla privatizzazione degli alloggi pubblici a Neubrandenburg conclusi dalla ricorrente, oggetto di un procedimento di ricorso avviato dalla ricorrente, non implichino aiuti di Stato, i sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

In subordine la ricorrente chiede che si dichiari che la Commissione, in violazione dei propri obblighi, ha omesso di avviare la procedura formale di esame, conformemente all'art. 88, n. 2, CE.

A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente fa valere quattro motivi.

Innanzitutto, la ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la Commissione ha omesso di avviare la procedura formale di esame, conformemente all'art. 88, n. 2, CE, sebbene nel corso della fase di esame preliminare, aperta in seguito al ricorso della ricorrente, essa abbia incontrato serie difficoltà nella valutazione della compatibilità delle misure controverse con il mercato comune. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato l'art. 87, n. 1, CE, dichiarando che i contratti controversi non implicavano aiuti di Stato. La Commissione ha altresì abusato del suo potere discrezionale. Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in violazione dell'art. 253 CE.

A sostegno del proprio ricorso per carenza proposto in via sussidiaria, la ricorrente adduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nonostante la formale richiesta rivoltale in conformità dell'art. 232, n. 2, CE, la Commissione ha omesso di intervenire, laddove era tenuto ad avviare la procedura formale di esame, in forza dell'art. 88, n. 2, CE, a causa delle difficoltà incontrate nella valutazione dei contratti controversi in sede di esame preliminare. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, non procedendo all'apertura della procedura, la Commissione ha inoltre violato l'art. 4, n. 4, del regolamento CE n. 659/19991, atteso che essa, nell'ambito della procedura di esame preliminare, ha avuto motivo di dubitare della compatibilità dei contratti controversi con il mercato comune. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato la ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato, di cui agli art. 87 e 88 CE, avendo essa avviato la procedura di esame solo per fini dilatori, in attesa che il procedimento tra la ricorrente ed i destinatari dell'aiuto parallelamente pendente dinanzi ai giudici nazionali fosse giunto al termine.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).