Language of document : ECLI:EU:C:2015:648

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 39 e 49 – Parlamento europeo – Elezioni – Diritto di voto – Cittadinanza dell’Unione europea – Retroattività della legge penale più favorevole – Normativa nazionale che prevede la privazione del diritto di voto in caso di condanna penale pronunciata in ultimo grado prima del 1° marzo 1994»

Nella causa C‑650/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal d’instance de Bordeaux (Francia), con decisione del 7 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2013, nel procedimento

Thierry Delvigne

contro

Commune de Lesparre‑Médoc,

Préfet de la Gironde,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, C. Vajda, S. Rodin e K. Jürimäe (relatore), presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Delvigne, da J. Fouchet, avocat;

–        per la Commune de Lesparre‑Médoc, da M.‑C. Baltazar e A. Pagnoux, avocats;

–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e F.‑X. Bréchot, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da L. Banciella Rodríguez-Miñón, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da J. Coppel, QC;

–        per il Parlamento europeo, da D. Moore e P. Schonard, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Van Nuffel e H. Krämer, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 39 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il sig. Delvigne, da una parte, e, dall’altra, la Commune de Lesparre‑Médoc (Comune di Lesparre Médoc, Francia) e il préfet della Gironde, con riguardo alla sua esclusione dalla lista elettorale di questo comune.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 1 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976 (GU L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283, pag. 1, in prosieguo: l’«atto del 1976»), così prevede:

«1.      In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

(…)

3.      L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto».

4        L’articolo 8 dell’atto del 1976 prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».

 Il diritto francese

5        L’articolo 28 del codice penale, istituito con la legge del 12 febbraio 1810, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «vecchio codice penale»), prevedeva, al suo primo comma, quanto segue:

«La condanna penale comporta la degradazione civica».

6        A termini dell’articolo 34 del vecchio codice penale:

«La degradazione civica consiste:

(…)

2° Nella privazione del diritto di voto, di elettorato, di eleggibilità e, in generale, di tutti i diritti civili e politici (…)

(…)».

7        Il vecchio codice penale è stato abrogato con effetto dal 1° marzo 1994 dalla legge n. 92-1336, del 16 dicembre 1992, relativa all’entrata in vigore del nuovo codice penale e alla modifica di talune disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale, resa necessaria da tale entrata in vigore (JORF del 23 dicembre 1992, pag. 17568). L’articolo 131‑26 del nuovo codice penale prevede che un giudice possa pronunciare l’interdizione da tutti i diritti civili o da parte di essi per una durata che non può superare dieci anni nell’ipotesi di condanna per delitto e cinque anni in caso di condanna per reato meno grave.

8        La legge n. 92‑1336, del 16 dicembre 1992, come modificata dalla legge n. 94‑89, del 1° febbraio 1994, che istituisce una pena non assoggettabile a riduzione e relativa al nuovo codice penale e a talune disposizioni di procedura penale (JORF del 2 febbraio 1994, pag. 1803), al suo articolo 370, dispone quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 702‑1 del codice di procedura penale, sono confermate le pene della privazione dei diritti civili e familiari nonché il divieto di far parte di una giuria risultanti de iure da una condanna penale pronunciata in ultimo grado prima dell’entrata in vigore della presente legge».

9        L’articolo 702‑1 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 2009‑1436, del 24 novembre 2009, penitenziaria (JORF del 25 novembre 2000, pag. 20192), prevede, al suo primo comma:

«Chiunque sia colpito da una privazione, interdizione o incapacità o da qualsivoglia misura di pubblicazione risultante de iure da una condanna penale principale o accessoria può chiedere al giudice che ha pronunciato la condanna o, in caso di pluralità di condanne, all’ultimo giudice che ha statuito, di revocarla, del tutto o in parte, anche con riguardo alla durata di tale privazione, interdizione o incapacità. Se la condanna è stata pronunciata da una corte d’assise, il giudice competente a statuire in proposito è la sezione istruttoria nel circondario nel quale ha sede la corte d’assise».

10      La legge n. 77‑729, del 7 luglio 1977, relativa all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo (JORF dell’8 luglio 1977, pag. 3579), come modificata, disciplina la procedura elettorale applicabile alle elezioni al Parlamento europeo. L’articolo 2 di tale legge, al suo primo comma prevede quanto segue:

«L’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo prevista dall’atto allegato alla decisione del [C]onsiglio delle [C]omunità europee in data 20 settembre 1976, reso applicabile in forza della legge n. 77‑680 del 30 giugno 1977, è disciplinata dal titolo I del libro I del codice elettorale e dalle disposizioni dei seguenti capi (…)».

11      Il capo I del titolo I del libro I del codice elettorale comprende le disposizioni relative ai requisiti di elettorato attivo. Tale capo contiene l’articolo L 2, ai sensi del quale «[p]ossono votare le cittadine e i cittadini francesi maggiorenni che godano dei diritti civili e politici e non si trovino in una situazione di incapacità prevista dalla legge».

12      L’articolo L 5 del codice elettorale, nella sua redazione iniziale, prevedeva quanto segue:

«Non possono essere iscritti nella lista elettorale:

1° Gli individui condannati per un delitto;

(…)».

13      A termini dell’articolo L 6 di tale codice, nella sua versione applicabile al procedimento principale:

«Non possono essere iscritti nella lista elettorale, per il periodo stabilito nella sentenza, coloro che siano stati privati dell’elettorato attivo e passivo dall’autorità giudiziaria in applicazione delle leggi che autorizzano tale privazione».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il sig. Delvigne è stato condannato ad una pena privativa della libertà di dodici anni per un delitto grave; la condanna definitiva è stata pronunciata il 30 marzo 1988.

15      Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 34 del vecchio codice penale, tale condanna ha comportato de iure la degradazione civica del sig. Delvigne, consistente, segnatamente, nella privazione del diritto di voto, di elettorato e di eleggibilità.

16      La legge del 16 dicembre 1992 ha abrogato, nel nuovo codice penale, entrato in vigore il 1º marzo 1994, la pena accessoria della degradazione civica risultante de iure da una condanna per delitto. Il nuovo codice penale prevede ormai che l’interdizione da tutti i diritti civili o da parte di essi sia pronunciata da un giudice e per una durata che non può superare dieci anni nell’ipotesi di condanna per delitto.

17      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, la privazione dei diritti civili inflitta al sig. Delvigne è stata mantenuta dopo il 1º marzo 1994, dato che risultava da una condanna penale divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore del nuovo codice penale.

18      Nel 2012, il sig. Delvigne è stato oggetto di una decisione della commissione amministrativa competente, adottata sul fondamento dell’articolo L 6 del codice elettorale, che disponeva la sua radiazione dalle liste elettorali del Comune di Lesparre‑Médoc, nel quale risiede, e ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio per contestare tale radiazione.

19      Il sig. Delvigne ha chiesto al giudice del rinvio di adire la Corte in via pregiudiziale per ottenere l’interpretazione del diritto dell’Unione, invocando una disparità di trattamento che risulterebbe dall’applicazione della legge del 16 dicembre 1992, come modificata. In particolare, sostiene che l’articolo 370 di tale legge sollevi un «problema di convenzionalità», in quanto viola, segnatamente, diverse disposizioni della Carta.

20      Alla luce di quanto sopra, il Tribunal d’instance de Bordeaux ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’articolo 49 della Carta (…) debba essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione di legge nazionale mantenga un divieto, del resto indefinito e sproporzionato, di far beneficiare di una pena più lieve le persone condannate prima dell’entrata in vigore della legge penale più favorevole, n. 94-89 del 1° febbraio 1994.

2)       Se l’articolo 39 della Carta (…) applicabile alle elezioni del Parlamento europeo debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri dell’Unione europea di non prevedere un divieto generale, indefinito e automatico di esercitare i diritti civili e politici, al fine di non creare una disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

21      Il provvedimento principale riguarda la regolarità della radiazione del sig. Delvigne dalle liste elettorali, decisa in applicazione dell’articolo L 6 del codice elettorale, in esito alla privazione del diritto di voto connessa de iure alla pena per un delitto alla quale è stato condannato nel 1988.

22      Al riguardo occorre rilevare che, come precisato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte, il regime penale della pena accessoria è stato soppresso con la riforma del codice penale nel 1994. Orbene, tale modifica della legge penale non ha influito sulla situazione del sig. Delvigne con riguardo al suo diritto di voto, dal momento che quest’ultimo continua ad essere assoggettato all’interdizione dal diritto di voto in applicazione del combinato disposto degli articoli L 2 e L 6 del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata.

23      In tale contesto, con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede un’interpretazione degli articoli 39 e 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, ai fini della valutazione della compatibilità con tali disposizioni dell’interdizione del diritto di voto inflitta al sig. Delvigne in applicazione del combinato disposto degli articoli L 2 e L 6 del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, che hanno comportato la sua radiazione dalle liste elettorali.

 Sulla competenza della Corte

24      I governi francese, spagnolo e del Regno Unito eccepiscono l’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate, dal momento che, secondo detti governi, la legislazione nazionale oggetto del procedimento principale si situa al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Essi fanno valere, segnatamente, che il giudice nazionale non invoca alcuna disposizione di diritto dell’Unione che consenta di stabilire un collegamento tra tale normativa e il diritto dell’Unione e che, pertanto, detta normativa non costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

25      Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).

26      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (v. sentenze Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 29).

27      In tal senso, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v. sentenza Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22, nonché Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).

28      Occorre, conseguentemente, determinare se la situazione di un cittadino dell’Unione che, come il sig. Delvigne, si trovi a fronte di una decisione di radiazione dalle liste elettorali adottata dalle autorità di uno Stato membro, che comporta la perdita del suo diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione.

29      Al riguardo, l’articolo 8 dell’atto del 1976 prevede che, fatte salve le disposizioni di tale atto, la procedura elettorale sia disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

30      Nella specie, il sig. Delvigne è stato radiato dalle liste elettorali dato che, essendo stato condannato per un delitto grave nel 1988, fa parte dell’elenco di persone che, in applicazione del combinato disposto del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, non soddisfano i requisiti per essere elettori a livello nazionale. Orbene, come ha sottolineato il Parlamento nelle sue osservazioni, l’articolo 2 della legge del 7 luglio 1977, relativa all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo, prevista dall’atto del 1976, rinvia esplicitamente a tali condizioni per quanto riguarda specificamente il diritto di voto a queste ultime elezioni.

31      Certamente, per quanto riguarda i beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, la Corte ha statuito, nelle sentenze Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543, punti 70 e 78) nonché Eman e Sevinger (C‑300/04, EU:C:2006:545, punti 43 e 45), che gli articoli 1, paragrafo 3, e 8 dell’atto del 1976 non indicano in modo esplicito e preciso chi siano coloro che godono di tale diritto e che, conseguentemente, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la determinazione dei titolari del diritto stesso rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione.

32      Tuttavia, come fanno valere il governo tedesco, il Parlamento e la Commissione europea nelle loro osservazioni, gli Stati membri sono vincolati, nell’esercizio di tale competenza, dall’obbligo, enunciato all’articolo 1, paragrafo 3, dell’atto del 1976, letto in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, TUE, di assicurare che l’elezione dei membri del Parlamento europeo si svolga a suffragio universale diretto, libero e segreto.

33      Pertanto, deve ritenersi che uno Stato membro il quale, nel contesto dell’attuazione dell’obbligo ad esso incombente, ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, TUE e 1, paragrafo 3, dell’atto del 1976, preveda, nella normativa nazionale, l’esclusione dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo dei cittadini dell’Unione che, al pari del sig. Delvigne, sono stati oggetto di una condanna penale divenuta definitiva prima del 1º marzo 1994, attui il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

34      Conseguentemente, la Corte è competente a rispondere alla questione pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità

35      Il governo francese eccepisce l’irricevibilità delle questioni sollevate, da un canto, in esito al rilievo secondo il quale le risposte della Corte non sarebbero necessarie al giudice del rinvio ai fini della soluzione della controversia principale e, dall’altro, considerando che tale giudice non avrebbe sufficientemente definito il contesto di fatto e di diritto in cui si collocano tali questioni.

36      In proposito, occorre rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della collaborazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell’emanazione della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 40 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 24).

37      Pertanto, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punto 42 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 25).

38      Nella specie, può chiaramente dedursi dagli elementi di fatto e di diritto di cui dispone la Corte e che sono parimenti ripresi ai punti da 22 a 24 della presente sentenza che il giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione degli articoli 39 e 49 della Carta per valutare la compatibilità con tali disposizioni della Carta del diritto nazionale sul fondamento del quale il sig. Delvigne è stato radiato dalle liste elettorali.

39      In tale contesto, le domande di pronuncia pregiudiziale presentano un rapporto diretto con l’oggetto della controversia principale e, conseguentemente, sono ricevibili.

 Nel merito

40      In limine, occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta prevede che i diritti riconosciuti dalla Carta stessa per i quali i Trattati prevedono disposizioni si esercitino alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

41      A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo le spiegazioni relative alla Carta, le quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE, e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione, l’articolo 39, paragrafo 1, della Carta corrisponde al diritto garantito dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Il secondo paragrafo di tale articolo 39 corrisponde, da parte sua, all’articolo 14, paragrafo 3, TUE. Tali spiegazioni precisano, inoltre, che il paragrafo 2 dell’articolo 39 riprende i principi di base del regime elettorale in un sistema democratico.

42      Per quanto riguarda l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), TFUE, la Corte ha già avuto modo di statuire che tale disposizione si limita ad applicare all’esercizio del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, prevedendo che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino abbia il diritto di voto a tali elezioni nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (v., in tal senso, sentenza Spagna/Regno Unito, C‑145/04, EU:C:2006:543, punto 66).

43      Pertanto, l’articolo 39, paragrafo 1, della Carta non è applicabile alla situazione oggetto del procedimento principale, dal momento che essa riguarda, come risulta dagli atti di causa di cui dispone la Corte, il diritto di voto di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui è cittadino.

44      Quanto all’articolo 39, paragrafo 2, della Carta, esso costituisce, come risulta dalle considerazioni di cui al punto 41 della presente sentenza, l’espressione nella Carta del diritto di voto dei cittadini dell’Unione alle elezioni al Parlamento europeo, ai sensi degli articoli 14, paragrafo 3, TUE e 1, paragrafo 3, dell’atto del 1976.

45      Orbene, risulta chiaramente che l’interdizione dal diritto di voto che è stata inflitta al sig. Delvigne in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale oggetto del procedimento principale rappresenta una limitazione all’esercizio del diritto garantito dall’articolo 39, paragrafo 2, della Carta.

46      Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette che possano essere previste limitazioni all’esercizio dei diritti come quelli sanciti al suo articolo 39, paragrafo 2, a condizione che esse siano previste per legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenze Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 50, nonché Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 55).

47      Nel contesto del procedimento principale, deve ritenersi che l’interdizione del diritto di voto in oggetto, dato che risulta dal combinato disposto del codice elettorale e del codice penale, sia prevista dalla legge.

48      Tale limitazione, inoltre, rispetta il contenuto essenziale del diritto di voto previsto dall’articolo 39, paragrafo 2, della Carta. Detta limitazione, infatti, non rimette in questione questo diritto in quanto tale, dato che produce come effetto l’esclusione, in condizioni specifiche e in ragione del loro comportamento, di alcune persone dal gruppo dei beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, ove tali condizioni siano soddisfatte.

49      Infine, una limitazione come quella oggetto del procedimento principale risulta proporzionata, dal momento che essa tiene conto della natura e della gravità dell’infrazione penale commessa nonché della durata della pena.

50      Infatti, come rileva il governo francese nelle osservazioni sottoposte alla Corte, l’interdizione dal diritto di voto alla quale è stato assoggettato il sig. Delvigne in conseguenza della sua condanna a una pena di dodici anni di reclusione per un delitto grave era applicabile solo alle persone condannate in ragione di un reato punibile con una pena privativa della libertà compresa tra i cinque anni e l’ergastolo.

51      Il governo francese, inoltre, ha fatto valere che il diritto nazionale, in particolare l’articolo 702‑1 del codice di procedura penale, come modificato, offre la possibilità a una persona che si trova nella situazione del sig. Delvigne di chiedere e di ottenere la revoca della pena complementare di degradazione civica che porta alla privazione del suo diritto di voto.

52      Risulta da quanto sopra che l’articolo 39, paragrafo 2, della Carta non osta a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1º marzo 1994.

53      Quanto alla regola della retroattività della legge penale più favorevole di cui all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta, tale regola dispone che se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

54      Nella specie, come rilevato ai punti 16 e 22 della presente sentenza, in sede di riforma del vecchio codice penale nel 1994, la privazione del diritto di voto, in quanto pena accessoria risultante de iure da una condanna penale, è stata abrogata per essere sostituita da una pena complementare che deve essere pronunciata da un giudice ai sensi dell’articolo 131‑26 del nuovo codice penale e per una durata che non può superare dieci anni nell’ipotesi di condanna per delitto e cinque anni in caso di condanna per reato meno grave.

55      Tale modifica, tuttavia, non ha influito sulla situazione del sig. Delvigne, dal momento che quest’ultimo, in ragione della condanna penale per un delitto grave pronunciata nei suoi confronti prima del 1º marzo 1994, continua ad essere assoggettato de iure all’interdizione dal diritto di voto indefinita, in applicazione del combinato disposto del codice elettorale e dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata. Il governo francese ha precisato all’udienza che il permanere dell’effetto delle condanne divenute definitive prima del 1º marzo 1994 era stato motivato dal fatto che il legislatore nazionale ha voluto evitare che l’interdizione dal diritto di voto risultante da una condanna penale venisse meno automaticamente e immediatamente con l’entrata in vigore del nuovo codice penale, mentre quest’ultimo codice mantiene l’interdizione dal diritto di voto quale pena complementare.

56      Orbene, a tal riguardo è sufficiente rilevare che la regola della retroattività della legge penale più favorevole di cui all’articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta non è tale da ostare ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, dato che, come risulta dal disposto dell’articolo 370 della legge del 16 dicembre 1992, come modificata, tale normativa si limita a mantenere l’interdizione del diritto di voto risultante de iure da una condanna penale unicamente per le condanne definitive, pronunciate in ultimo grado nel vigore del vecchio codice penale.

57      In ogni caso, come è stato ricordato al punto 51 della presente sentenza, tale normativa offre espressamente la possibilità, alle persone assoggettate a tale interdizione, di chiedere e ottenerne la revoca. Come risulta dal disposto dell’articolo 702-1 del codice di procedura penale, come modificato, tale possibilità è offerta a ogni persona colpita da interdizione dal diritto di voto, sia che essa risulti de iure da una condanna penale in applicazione del vecchio codice penale, sia che essa sia stata pronunciata in sede giurisdizionale a titolo di pena complementare in applicazione delle disposizioni del nuovo codice penale. In tale contesto, il fatto che un giudice nazionale competente venga adito da una persona che si trova nella situazione del sig. Delvigne ai sensi di tale disposizione e che intenda ottenere la revoca dell’interdizione risultante de iure da una condanna penale ai sensi delle disposizioni del vecchio codice penale consente che la sua situazione individuale sia rivalutata, anche con riguardo alla durata di detta interdizione.

58      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste affermando che gli articoli 39, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali, al pari del sig. Delvigne, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1º marzo 1999.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 39, paragrafo 2, e 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1º marzo 1994.

Firme


* Lingua processuale: il francese.