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Ricorso proposto il 12 marzo 2021 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-166/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e M. Siekierzyńska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo negato, all’importatore di alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali, l’esenzione obbligatoria dall’accisa nel caso in cui non opti per il regime di sospensione dell’accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche1 , e del principio di proporzionalità;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia ha introdotto una normativa nazionale secondo la quale all’importatore di alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali è negata l’esenzione dall’accisa nel caso in cui non opti per il regime di sospensione dell’accisa.

Secondo la Commissione ciò costituisce un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e dal principio di proporzionalità.

Ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’alcol sia impiegato per la fabbricazione di medicinali, gli Stati membri hanno l’obbligo di esentarlo dall’accisa alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso. Secondo la Commissione, subordinare l’esenzione dall’accisa all’applicazione del regime di sospensione dell’accisa non sarebbe necessario per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso. Ciò sarebbe anche contrario al principio di proporzionalità.

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1 GU 1992, L 316, pag 21.