Language of document : ECLI:EU:T:2011:349





Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 luglio 2011 – Emme / Commissione

(causa T‑422/10 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑13)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Rischio di fallimento (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 16‑18)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑37)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (COMP/38.344 – Acciaio per precompresso), nonché domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta in applicazione dell’art. 2 di detta decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.