Language of document : ECLI:EU:T:1999:341

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

16 dicembre 1999 (1)

«Concorrenza - Denuncia - Rigetto - Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Divieto di importazione di programmi elettronici posti in commercio in un paese terzo - Esaurimento dei diritti d'autore - Direttiva 91/250CEE»

Nella causa T-198/98,

Micro Leader Business, società di diritto francese, con sede in Aulnay-sous-Bois (Francia), rappresentata dall'avv. Silvestre Tandeau de Marsac, del foro di Parigi,con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Brucher e Seimetz, 10, rue de Vianden,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori José Crespo Carrillo, membro del servizio giuridico, e Loïc Guérin, esperto nazionale in distacco presso la Commissione, successivamente dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico principale, e Loïc Guérin, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 1998 (procedimento IV/36.219 - Micro Leader/Microsoft), recante rigetto definitivo della denuncia della ricorrente in cui veniva censurata come contraria agli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) la condotta delle società Microsoft France e Microsoft Corporation volta ad impedire l'importazione in Francia di programmi elettronici della marca Microsoft, editi in lingua francese, posti in commercio in Canada,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Fatti all'origine della controversia ed il procedimento

1.
    La società Micro Leader Business (in prosieguo: la «ricorrente») svolge attività di commercio all'ingrosso di prodotti informatici tra i quali prodotti specificamente destinati all'organizzazione dell'attività di ufficio. In particolare essa vende una serie di prodotti della marca Microsoft, realizzati dalla società Microsoft Corporation (in prosieguo: la «MC»), con sede negli Stati Uniti di America. Sino all'emanazione del divieto di esportazione delle copie dei programmi elettronici distribuite in Canada, la ricorrente rivendeva, in particolare in Francia, i prodotti in linguafrancese posti in commercio dalla MC in Canada, identici o analoghi ai prodotti posti in commercio in Francia dalla società Microsoft France (in prosieguo: la «MF»).

2.
    In un bollettino informativo del 27 settembre 1995, intitolato «Flash Microsoft News», la MF informava i propri rivenditori in Francia in ordine all'adozione di una serie di misure dirette a rafforzare il divieto di distribuzione dei prodotti canadesi al di fuori del Canada. In uno dei passi di tale bollettino, intitolato «L'importazione dei prodotti canadesi in lingua francese è da ora in poi illegittima», si legge quanto segue:

«Da 18 mesi, taluni distributori offrono sul mercato francese prodotti Microsoft canadesi in lingua francese acquisiti tramite importatori. Tali prodotti causano disturbo al nostro mercato, in quanto vengono posti in commercio a prezzi nettamente inferiori ai prezzi generalmente praticati e penalizzano i distributori che utilizzano la rete attuale Microsoft. A fronte di tale problema di concorrenza sleale ed al fine di agire contro tale importazione illegittima, la Microsoft ha messo in atto una serie di misure dirette a rafforzare il divieto di distribuzione di prodotti canadesi al di fuori del Canada (...)».

3.
    L'intendimento espresso dalla MF nel bollettino del 27 settembre 1995 veniva confermato nelle successive edizioni del medesimo del 20 marzo e 12 giugno 1996.

4.
    In conseguenza di tale divieto di importazione in Francia dei prodotti della marca Microsoft, editi in lingua francese e posti in commercio in Canada, la ricorrente avrebbe perso, nell'ottobre 1995, ordinativi importanti di prodotti Microsoft.

5.
    Il 24 settembre 1996 la ricorrente presentava presso la Commissione una denuncia, registrata con il numero di ruolo IV/36.219, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), denunciando come contraria all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) la condotta della MF e della MC che avrebbero ostacolato, mediante accordi con i distributori canadesi e francesi, la libera fissazione dei prezzi sul territorio comunitario.

6.
    Il 20 febbraio 1997 la ricorrente integrava il contenuto della propria denuncia, sottolineando che la condotta censurata costituirebbe parimenti violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto 82 CE).

7.
    Il 27 gennaio 1998 la Commissione comunicava alla ricorrente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio(GU 1963, n. 127, pag. 2268), che gli elementi raccolti non consentivano alla Commissione di dare seguito favorevole alla denuncia.

8.
    In data 23 febbraio e 3 aprile 1998 la ricorrente, rispondendo alla detta lettera della Commissione, presentava osservazioni integrative che, a suo parere, dimostravano la fondatezza della denuncia.

9.
    Il 15 ottobre 1998 la Commissione, ritenendo che non sussistessero elementi per dichiarare la sussistenza di violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato, trasmetteva alla ricorrente la propria decisione di rigetto della denuncia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10.
    Ciò premesso, la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1998, proponeva il presente ricorso.

11.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale senza procedere ad istruttoria.

12.
    Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 2 luglio 1999.

Conclusioni delle parti

13.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 15 ottobre 1998 (procedimento IV-36.219 - MicroLeader/Microsoft) con cui è stata respinta la denuncia della ricorrente;

-    condannare la Commissione alle spese.

14.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sul merito

15.
    La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo attiene alla violazione, da parte della Commissione, dell'art. 85 del Trattato e dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Il secondo riguarda la violazione, da parte della Commissione, dell'art. 86 del Trattato.

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 85 e 190 del Trattato

Argomenti delle parti

16.
    La ricorrente, dopo aver ricordato che le disposizioni dell'art. 85 del Trattato vietano accordi diretti a fissare, in modo indiretto o diretto, i prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione e trovano parimenti applicazione quando le imprese di cui trattasi siano stabilite al di fuori della Comunità (v. sentenza della Corte 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e 125/85-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. 5193), fa valere che i diritti d'autore non possono consentire ai rispettivi titolari di eludere il loro assoggettamento alle dette disposizioni. La ricorrente si richiama, al riguardo, a precedenti decisioni della Commissione riguardanti pratiche dirette alla compartimentazione del mercato (decisione E. Benn, Nona relazione sulla politica di concorrenza, 1979, n. 118-119, e decisione della Commissione 1° dicembre 1976, 76/915/CEE, relativa ad una procedura procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE [IV/29.018 - Miller International Schallplatten GmbH) (GU L 357, pag. 40)], nonché alla sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. pag. 19), da cui emergerebbe che la fissazione di un prezzo imposto non rientra nello specifico oggetto del diritto d'autore.

17.
    Nella replica la ricorrente sottolinea che l'esercizio dei diritti connessi allo status di autore da parte del rispettivo titolare, quali definiti dalla direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42; in prosieguo: la «direttiva 91/250»), non potrebbe consentire al titolare medesimo di violare le norme in materia di libera concorrenza e di libera determinazione dei prezzi mediante restrizioni al commercio tra Stati o mediante la fissazione di prezzi imposti.

18.
    La ricorrente sostiene parimenti che la MF, come emerge dai vari bollettini informativi dalla medesima pubblicati nel 1995 e nel 1996, coordini la propria azione con la MC e con i distributori di programmi elettronici Microsoft stabiliti sia in Francia sia in Canada. La ricorrente contesta loro di fissare, in modo diretto o indiretto, i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione, di tali programmi sul territorio comunitario e, in particolare, in Francia. Essa insiste, a tal riguardo, sulla identicità dei programmi editi in lingua francese, posti in commercio in Francia ed in Canada. A suo parere, dal bollettino informativo 27 settembre 1995 emergerebbe che la MC intende mantenere sul mercato francese dei propri prodotti a prezzi artificialmente elevati per non penalizzare i propri distributori.

19.
    La ricorrente deduce parimenti che l'accordo tra la MC ed i distributori canadesi implica, per questi ultimi, il diniego, conformemente alle istruzioni ricevute dalla MC medesima, di vendere di programmi a distributori non autorizzati in Francia.

20.
    La ricorrente ritiene, infine, che la Commissione sia venuta meno al proprio obbligo di motivazione e sia incorsa in un errore di valutazione dichiarando, nella decisione impugnata, che tra la MC ed i suoi rivenditori non vi sarebbero stati né accordi né pratiche concertate dirette a fissare i prezzi di rivendita e che non vi sarebbe stato alcun tentativo volto ad incidere sui prezzi medesimi. Dal bollettino informativo del 27 settembre 1995 emergerebbe chiaramente che la MC ed i suoi rivenditori cercherebbero, vietando le importazioni dal Canada, di mantenere prezzi artificialmente elevati.

21.
    La Commissione contesta i vari argomenti dedotti dalla ricorrente.

22.
    La Commissione rileva, anzitutto, come non possa essere contestato alla MC e alla MF di avere posto in essere accordi in contrasto con l'art. 85 del Trattato, atteso che esse costituirebbero una stessa entità economica (v. sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457).

23.
    Essa precisa, inoltre, che tutti gli elementi forniti dalla ricorrente proverebbero l'esistenza di iniziative assunte dal solo gruppo Microsoft, senza intervento dei distributori canadesi.

24.
    La Commissione ricorda infine che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250, la prima vendita di una copia di un programma elettronico da parte della MC nel Canada non esaurisce i diritti d'autore della medesima relativi a tale copia nell'ambito del mercato comune. Conseguentemente, l'importazione in Francia di programmi Microsoft, posti in commercio in Canada, costituirebbe, in assenza di autorizzazione della MC, un'usurpazione dei diritti della Microsoft medesima. I provvedimenti adottati da quest'ultima rappresenterebbero, quindi, solo un legittimo strumento di tutela dei suoi diritti.

25.
    La Commissione sostiene, peraltro, che il contenuto dei bollettino informativi della MF invocati dalla ricorrente non dimostrerebbero minimamente l'esistenza di un meccanismo di fissazione dei prezzi di vendita dei programmi Microsoft.

26.
    In ogni caso, la Commissione contesta qualsiasi violazione dell'obbligo di motivazione. Essa fa presente di aver sottolineato, nella decisione impugnata, come la ricorrente non avesse fornito alcun elemento idoneo a provare che la Microsoft limitasse la libertà dei propri rivenditore nella fissazione dei prezzi di vendita.

Il giudizio del Tribunale

27.
    Si deve ricordare, in limine, che la Commissione, quando le viene presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, non è tenuta a procedere ad un'istruzione, pur essendo, tuttavia, tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare ilcommercio fra gli Stati membri. Qualora la Commissione abbia deciso l'archiviazione della denuncia, senza procedere ad istruttoria, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione impugnata non si basi fatti materialmente inesatti, non sia viziata da alcun errore di diritto né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC et NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 45).

28.
    Sia nella denuncia del 24 settembre 1996 sia nella lettera 23 febbraio 1998 la ricorrente sostiene che i bollettini informativi della MF e, più precisamente, il passo del bollettino del 27 settembre 1995 precedentemente richiamato al punto 2, dimostrerebbero come la MF coordina la propria azione con la MC ed i distributori di programmi Microsoft stabiliti in Canada ed in Francia, al fine di fissare, in modo diretto o indiretto, i prezzi di acquisto o di vendita, o altre condizioni di transazione, dei programmi medesimi sul territorio comunitario e, in particolare, in Francia, violando in tal modo l'art. 85, n. 1, del Trattato.

29.
    Ai punti 11 e 12 della decisione impugnata la Commissione respinge le allegazioni della ricorrente affermando:

«11. Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 85, non sembra che le azioni della Microsoft, dirette ad impedire l'importazione di copie dei propri prodotti dal Canada, possano essere considerate quali la risultante di un accordo o di una pratica concertata, diretta a fissare i prezzi di vendita, tra la Microsoft ed i suoi rivenditori. I programmi per elaboratori elettronici sono protetti nell'Unione europea dal diritto di autore, nel senso definito dalla direttiva (91/250). Tale direttiva stabilisce che la prima vendita della copia di un programma per elaboratore elettronico nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità. Le fattispecie richiamate nella Vostra lettera del 3 aprile 1998 (BENN e VBVB) si riferiscono all'esaurimento dei diritto d'autore sulla copia di un'opera protetta, per effetto dell'immissione sul mercato della copia medesima all'interno del mercato comune. Le dette fattispecie non contrastano con le valutazioni espresse nella lettera della DG IV del 27 gennaio 1998. L'acquisto di una copia per elaboratore elettronico in Canada non esaurisce la tutela giuridica prevista dalla direttiva (91/250). Pertanto, qualsiasi tentativo di utilizzare o di vendere tale copia nella Comunità costituirebbe violazione dei diritti d'autore e qualsiasi azione della Microsoft diretta ad impedire l'importazione di tali copie rappresenterebbe un tentativo inteso a far rispettare i legittimi diritti dell'autore, piuttosto che un'intesa o una pratica concertata tra la Microsoft ed i propri rivenditori, a prescindere che questi siano stabiliti in Canada o nella Comunità.

12.    Inoltre, non può dirsi evidente che l'effetto di tali azioni compiute dalla Microsoft debba essere considerato quale tentativo di incidere sui prezzi di vendita. Non avete fornito alcun elemento atto a dimostrare che la Microsoft limiti, inqualsivoglia modo, la libertà dei suoi rivenditori di fissare i prezzi di vendita. Un rivenditore dovrà beninteso, ove intenda conseguire un profitto, rivendere ad un prezzo più elevato rispetto a quello pagato per acquistare legittimamente le copie dei prodotti Microsoft, ma (ciò) è implicito in qualsiasi accordo di distribuzione».

30.
    Dalla decisione impugnata emerge quindi, da un lato, che la Commissione ritiene che gli elementi dedotti dalla ricorrente nella denuncia non consentono di accertare che le azioni della Microsoft dirette ad impedire l'importazione in Francia dei prodotti editi in lingua francese, posti in commercio in Canada, costituiscano la risultante di un accordo con i rivenditori canadesi e/o francesi. La Commissione afferma infatti, sostanzialmente, che tali azioni debbano essere, al contrario, considerate quali azioni unilaterali, costituendo l'esercizio, da parte della MC, dei diritti d'autore dalla medesima sui prodotti commercializzati in Canada in base all'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250. D'altro canto, tali elementi non proverebbero nemmeno l'esistenza di un accordo volto alla fissazione dei prezzi di vendita sul mercato francese.

31.
    Si deve ricordare che una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, risulta necessariamente dal concorso di più imprese (v. sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/99 P, Commissione/Anic, Racc. pag. I-0000), punto 79). Non può essere peraltro contestato alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto o in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che, in assenza di prova dell'esistenza di un accordo o di una pratica concertata tra due o più imprese, le azioni del gruppo Microsoft, di cui alla denuncia della ricorrente, non costituissero una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

32.
    Si deve verificare, nella specie, se la Commissione, ritenendo che gli elementi comunicatile dalla ricorrente non contenessero alcun indizio relativo all'esistenza di un accordo o di una pratica concertata, sia incorsa in un errore di diritto o in un manifesto errore di valutazione.

33.
    Per quanto attiene, in primo luogo, alle affermazioni della ricorrente relative ad un accordo tra la MC e i suoi rivenditori in Canada avente ad oggetto la compartimentazione dei mercati, si deve necessariamente rilevare che nessun passo dei bollettini informativi della MF, contestati dalla ricorrente sia nella denuncia sia nel ricorso, e, in particolare, del bollettino del 27 settembre 1995 richiamato precedentemente al punto 2, consente di desumere che i distributori di programmi elettronici della marca Microsoft in Canada rifiutino la vendita dei propri prodotti a distributori non ufficiali in Francia. La ricorrente non ha peraltro fornito prova delle proprie affermazioni. Non si può, quindi, dedurre dagli elementi esposti dalla ricorrente nella propria prima denuncia del 24 settembre 1996 e nelle proprie lettere del 23 febbraio e 3 aprile 1998 che la MC abbia deciso di vietare l'importazione e la vendita in Francia di programmi elettronici editi in lingua francese, posti in commercio in Canada, nell'ambito di un accordo o di una pratica concertata con i distributori in Canada avente ad oggetto la compartimentazione dei mercati. La Commissione non è, pertanto, minimamente venuta meno adalcuno dei propri obblighi laddove ha ritenuto, al punto 11 della decisione impugnata, che la ricorrente non avesse fornito indizi di un accordo o di una pratica concertata di tal genere.

34.
    Inoltre, come parimenti rilevato dalla Commissione al punto 11 della decisione impugnata, la MC, anche ammesso che abbia effettivamente in tal modo limitato la possibilità per i distributori canadesi di vendere i propri prodotti al di fuori del Canada, avrebbe unicamente esercitato i suoi diritti d'autore su tali prodotti, diritti riconosciutile dal diritto comunitario. Infatti, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250, la commercializzazione in Canada di copie dei programmi per elaboratori della MC non esaurisce i diritti d'autore della MC sui prodotti medesimi, considerato che l'esaurimento dei diritti consegue unicamente all'immissione in commercio dei prodotti stessi nella Comunità da parte del titolare o con il suo consenso (v., per analogia, le sentenze della Corte 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied, Racc. pag. I-4799, e 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, non ancora pubblicata nella Raccolta). A prescindere dall'eventuale applicazione dell'art. 86 del Trattato (v., in prosieguo, il giudizio relativo al secondo motivo), si sarebbe quindi trattato di un legittimo esercizio da parte della Microsoft del proprio diritto d'autore.

35.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, alle affermazioni della ricorrente relative ad un accordo tra la MC ed i propri rivenditori in Francia avente ad oggetto la fissazione di prezzi di vendita elevati, si deve necessariamente rilevare che gli elementi forniti dalla ricorrente non costituscono indizi dell'esistenza di un siffatto accordo.

36.
    In tal senso, il richiamo, contenuto nel passo del bollettino informativo della MF del 27 settembre 1995, precedentemente citato al punto 2, alla differenza tra i prezzi di vendita dei programmi francesi e quelli programmi editi in lingua francese importati dal Canada, nonché all'incidenza di tale differenza sui distributori collegati alla normale rete della Microsoft in Francia non può essere considerato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quale riconoscimento del fatto che la decisione della MC di vietare l'importazione e la vendita in Francia dei programmi posti in commercio in Canada derivi da un accordo tra la MC ed i distributori francesi al fine di mantenere prezzi di vendita elevati sul mercato francese. Infatti, dalla lettura di altri passi di tale bollettino informativo del 27 settembre 1995 emerge come la MF informasse i propri collaboratori commerciali in Francia in ordine a misure pratiche adottate per impedire le importazioni e le vendite di programmi canadesi in lingua francese, quali l'apposizione di una piastrina gialla sui prodotti e la modificazione della licenza di utilizzazione del prodotto canadese, nonché in ordine alle sanzioni civili e penali in cui sarebbero incorsi quei collaboratori commerciali che avessero inteso importare o rivendere in Francia programmi Microsoft esclusivamente destinati ad essere posti in commercio in Canada. Le edizioni di tale bollettino informativo della MF del 20 marzo e 12 giugno 1996 si collocano nello stesso senso. Legittimamente laCommissione poteva quindi ritenere che la menzionata indicazione fosse diretta a porre in evidenza gli inconvenienti derivanti per i collaboratori commerciali della Microsoft dal mancato rispetto dei diritti d'autore della medesima.

37.
    Tutti gli elementi dedotti dalla ricorrente evidenziano, in realtà, che il divieto denunciato riguarda unicamente il gruppo Microsoft, a volte indicato con la denominazione MC, a volte con la denominazione MF.

38.
    A tal riguardo, dagli elementi forniti dalla ricorrente emerge che la MC e la MF costituiscono un'unità economica all'interno della quale la MF non gode di una reale autonomia nella determinazione della propria linea di azione sul mercato (v. la sentenza Viho/Commissione, citata supra, punto 16). Orbene, il divieto dettato dall'art. 85, n. 1, del Trattato, non può trovare applicazione con riguardo ad eventuali decisioni prese nell'ambito di un gruppo ai fini dell'organizzazione delle relazioni tra le singole componenti di tale entità. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, anche a voler ammettere che il divieto di importazione debba essere considerato quale risultato di una decisione emanata congiuntamente dalla MF e dalla MC, non potrebbe trattarsi di una violazione all'art. 85, n. 1, del Trattato.

39.
    Ciò premesso, la ricorrente non può contestare alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto o in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che la ricorrente stessa non le avesse fornito elementi sufficienti a provare l'esistenza di un accordo o di una pratica concertata avente ad oggetto la compartimentazione dei mercati o la fissazione dei prezzi tra la Microsoft e i propri rivenditori in Canada e/o in Francia.

40.
    Si deve infine ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63). Orbene, nella specie la Commissione ha espressamente dichiarato, ai punti 11 e 12 della decisione impugnata che essa riteneva che gli elementi dedotti dalla ricorrente nella denuncia e nei relativi documenti integrativi, in realtà il passo del bollettino informativo della MF del 27 settembre 1995, richiamato supra al punto 2, non dimostrassero né che il divieto di importazione e di vendita in Francia dei programmi Microsoft editi inlingua francese, posti in commercio in Canada, risultasse da un accordo concluso tra la Microsoft ed i propri distributori, né che tali azioni potessero essere considerate quali tentativo di incidere sui prezzi di vendita. Ciò premesso, si deve ritenere che la ricorrente disponesse di tutti gli elementi necessari per valutare i motivi alla base della misura adottata e che il Tribunale è stato messo in grado di esercitare il proprio sindacato. La ricorrente non può quindi far valere, al riguardo, l'insufficiente motivazione della decisione impugnata.

41.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 86 del Trattato

Argomenti delle parti

42.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione sia incorsa in un errore laddove non ha riconosciuto che gli elementi dedotti nella denuncia e nelle osservazioni integrative consentissero di provare l'esistenza di una posizione dominante. Essa si richiama, al riguardo, al contenuto di una serie di articoli, apparsi nella stampa francese nel 1995 e nel 1996, al fine di dimostrare lo scarto esistente tra la quota di mercato del gruppo Microsoft e quelle dei suoi concorrenti, nonché l'indipendenza del gruppo medesimo rispetto ai rivenditori ed ai clienti utilizzatori dei suoi prodotti. La ricorrente sostiene parimenti che la struttura del gruppo Microsoft, caratterizzata da una forte integrazione verticale, comprovi il possesso di una posizione dominante (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207).

43.
    Nella replica la ricorrente sostiene di aver definito il mercato pertinente, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione nel controricorso. In tal senso, emergerebbe dalle lettere della ricorrente medesima del 20 febbraio 1997 e 23 febbraio 1998 che si tratterebbe, principalmente, del mercato dei programmi per elaboratori elettronici. In subordine, si tratterebbe dei sottomercati di trattamento dei testi, dei tabulatori e dei sistemi di gestione. Quanto al mercato geografico, la ricorrente avrebbe sempre fatto riferimento al mercato francese.

44.
    In secondo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione non riconoscendo l'esistenza di un abuso di posizione dominante consistente, per quanto attiene alla Microsoft, nella fissazione unilaterale dei prezzi di vendita dei suoi prodotti in Francia. La ricorrente si basa, a tal riguardo, sul contenuto dei bollettini informativi della MF pubblicati nel 1995 e nel 1996. Essa sottolinea che il divieto d'importazione di tali programmi costituirebbe uno strumento per imporre indirettamente ai rivenditori in Francia prezzi nettamente superiori. Tale divieto costituirebbe, inoltre, una misura proibita dalla normativa canadese. Così agendo, la Microsoft applicherebbe, nei confronti dei propri collaboratori commerciali canadesi e francesi, condizioni dispari a prestazioni equivalenti, ponendo in talmodo a carico dei rivenditori francesi uno svantaggio sotto il profilo concorrenziale, svantaggio che verrebbe fatto ricadere sui clienti (v. sentenza della Corte, United Brands/Commissione, citata supra, e sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461). La ricorrente rileva, inoltre, che tale operato, pregiudicando la struttura della concorrenza nel mercato comune, avrebbe inciso sul commercio tra gli Stati membri.

45.
    Nella replica la ricorrente sottolinea, poi, che l'esercizio dei diritti d'autore non consente di eludere le cogenti disposizioni di cui all'art. 86 del Trattato. Gli argomenti della Commissione relativi alla direttiva 91/250 dovrebbero essere, quindi, puramente e semplicemente respinti.

46.
    La Commissione confuta i singoli argomenti dedotti dalla ricorrente nell'ambito del secondo motivo di ricorso.

47.
    In primo luogo, la Commissione rileva che la ricorrente non propone sotto alcun profilo una definizione coerente del mercato pertinente, indispensabile ai fini della determinazione dell'esistenza di un'eventuale posizione dominante della Microsoft. Gli elementi dedotti ex adverso non consentirebbero, in ogni caso, di provare l'esistenza di una posizione dominante della Microsoft su uno dei mercati di cui trattasi, ai sensi dell'art. 87 del Trattato. La Commissione sottolinea, parimenti, di non aver categoricamente respinto, nella decisione impugnata, la possibilità che la Microsoft detenesse una posizione dominante su uno o più mercati di programmi elettronici, bensì di aver ritenuto che tale questione non fosse pertinente nella specie, tenuto che la condotta denunciata non era illecita.

48.
    La Commissione deduce, in secondo luogo, che il divieto disposto dalla Microsoft di importare illegalmente copie dei propri programmi elettronici dal Canada non costituirebbe un abuso ai sensi dell'art. 87 del Trattato, atteso che tale divieto rientrerebbe nel legittimo esercizio dei diritti d'autore della stessa Microsoft, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250.

Il giudizio del Tribunale

49.
    Nella lettera 20 febbraio 1997, integrativa della denuncia del 24 settembre 1996, la ricorrente ha denunciato l'esistenza di una pratica illecita, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, consistente nell'incidere - mediante il divieto d'importazione dei prodotti editi in lingua francese e posti in commercio dalla MC sul mercato canadese - sui prezzi di vendita dei prodotti della marca Microsoft sul mercato francese. La ricorrente si è richiamata, in particolare, al passo del bollettino informativo della MF del 27 settembre 1995, richiamato supra al punto 2.

50.
    Al punto 13 della decisione impugnata la Commissione respinge le deduzioni della ricorrente, secondo cui sussisterebbe una violazione dell'art. 86 del Trattato, dichiarando che:

«13.    Da parte Vostra si afferma, inoltre, che il comportamento della Microsoft potrebbe risultare in contrasto con l'art. 86 del Trattato, in quanto costituirebbe un abuso di posizione dominante. Solo scarse informazioni sono state peraltro fornite a sostegno di tale tesi, secondo cui la Microsoft potrebbe detenere una posizione dominante sui mercati di cui trattasi; inoltre, i prodotti Microsoft oggetto della vostra denuncia non sono chiaramente definiti. La Vostra comunicazione del 23 febbraio 1998 conteneva estratti della stampa relativi alla posizione preminente della Microsoft sul mercato dei programmi elettronici e, in particolare, alla sua rilevante quota di mercato sul mercato dei sistemi di gestione per microcomputer. Tali indicazioni, benché più dettagliate rispetto a quelle contenute nella Vostra prima denuncia, non sono tuttavia sufficienti a provare l'esistenza di una posizione dominante su uno dei mercati di cui trattasi, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE. Non può escludersi che un'indagine condotta dalla DG IV non possa accertare che la Microsoft detenga una posizione dominante su uno o più mercati dei programmi elettronici. Tuttavia, tale questione non può trovare risposta nell'ambito del presente procedimento, atteso che la condotta da Voi denunciata non presenta carattere di abuso, anche laddove fosse accertata la posizione dominante della Microsoft sul mercato de quo. Come precedentemente rilevato, le azioni della Microsoft dirette ad impedire l'importazione di copie dei propri programmi per i quali non sia stata concessa alcuna licenza di utilizzazione nella Comunità e che, conseguentemente, godono di tutela giuridica nella Comunità stessa, costituiscono legittimo esercizio dei diritti d'autore della stessa Microsoft. Come parimenti precedentemente indicato, ciò non può essere ricondotto ad un tentativo di incidere sui prezzi di vendita. Inoltre, non risulta da alcun elemento che la Microsoft si sarebbe rifiutata di fornirvi i suoi prodotti ovvero che ve li avrebbe venduti a prezzi diversi da quelli proposti ad analoghi clienti nella Comunità. Affinché potesse essere imputato alla Microsoft di aver imposto i prezzi di vendita occorrerebbe che risultasse provato il tentativo, da parte della medesima, di incidere sui prezzi ai suoi propri prodotti sono venduti dai suoi distributori. Affinché possa essere imputato alla Microsoft di aver illecitamente mantenuto sul mercato dello SEE prezzi più elevati rispetto al mercato canadese occorrerebbe che fosse provato che la Microsoft applicasse, per operazioni equivalenti, prezzi più bassi sul mercato canadese rispetto al mercato europeo e che i prezzi europei risultassero eccessivi. Considerata l'assenza di qualsiasi indicazione di tale pratica o di altri eventuali abusi, non sembra necessario dar seguito a tale profilo della vostra denuncia».

51.
    Dalla decisione impugnata emerge, quindi, che la Commissione ha ritenuto, da un lato, che il divieto disposto dal gruppo Microsoft di importare sul mercato europeo copie dei programmi editi in lingua francese, commercializzati in Canada, rientrasse nel legittimo esercizio dei suoi diritti d'autore, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250 e, dall'altro, che gli elementi riferiti dalla ricorrente non lasciassero intravedere alcun indizio di esercizio abusivo di tali diritti. La Commissione ha persino precisato che tale esercizio abusivo avrebbe potuto consistere, per la Microsoft, nell'applicazione sul mercato canadese, per operazioni equivalenti, diprezzi più bassi rispetto a quelli applicati sul mercato europeo, sul presupposto che i prezzi europei fossero, inoltre, eccessivi.

52.
    All'udienza la Commissione ha confermato la fondatezza del ragionamento esposto nella decisione impugnata. Rispondendo ad un quesito del Tribunale i rappresentanti della Commissione hanno precisato inoltre che, in assenza di indizi che lasciassero intravedere un'eventuale pratica abusiva, non era stata disposta alcuna particolare istruttoria diretta ad accertare l'esistenza di una differenza effettiva tra i prezzi praticati dalla Microsoft sul mercato canadese e quelli praticati sul mercato comunitario e diretta ad esaminarne le cause.

53.
    Si deve tuttavia necessariamente rilevare che, con riguardo a quest'ultimo punto, la decisione impugnata contiene un manifesto errore di valutazione.

54.
    Infatti, se è certamente corretto che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 91/250, l'immissione in commercio da parte della MC di copie dei programmi elettronici in Canada non esaurisce, di per sé, i diritti d'autore della medesima su tali prodotti nella Comunità (v., supra, punto 34), gli elementi di fatto dedotti dalla ricorrente costituiscono, quantomeno, un indizio che, per operazioni equivalenti, la Microsoft applicasse sul mercato canadese prezzi più ridotti rispetto a quelli del mercato comunitario e che i prezzi comunitari fossero eccessivi.

55.
    Dall'estratto del bollettino informativo della MF del 27 settembre 1995, riportato supra al punto 2, emerge, infatti, che i prodotti importati dal Canada entravano in concorrenza diretta con i prodotti posti in commercio in Francia e che i loro prezzi di vendita in Francia, malgrado i costi conseguenti alla loro importazione da un paese terzo nella Comunità, restavano sensibilmente più ridotti. Le informazioni contenute in tale bollettino informativo non possono essere considerate prive di qualsiasi valore, in quanto provengono da un'impresa, la MF, appartenente al gruppo titolare dei diritti d'autore sui prodotti di cui trattasi. La Commissione disponeva, inoltre, di tali informazioni sin dal deposito della prima denuncia del 24 settembre 1996, atteso che il bollettino informativo del 27 settembre 1995 era contenuto nell'allegato 3 della denuncia medesima. La ricorrente ha espressamente menzionato, in varie occasioni, il pertinente passo di tale bollettino informativo, sia nella prima denuncia del 24 settembre 1996 sia nelle informazioni integrative del 20 febbraio 1997. La Commissione ne era peraltro perfettamente a conoscenza, considerato che, al punto 6 della decisione impugnata, riguardante l'esposizione dei fatti, essa rileva che, nei bollettini informativi della MF, «la Microsoft afferma che i suoi programmi importati illegalmente sono venduti a costi inferiori e che, se i distributori francesi dovessero applicare prezzi analoghi, ciò andrebbe a detrimento del loro utile».

56.
    Orbene, dalla giurisprudenza risulta che se, in linea di principio, l'esercizio di diritti d'autore da parte del titolare, come il divieto di importare taluni prodotti da un territorio non comunitario verso uno Stato membro della Comunità, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 86 del Trattato, da tale esercizio può tuttaviaderivare, in taluni casi eccezionali, un comportamento abusivo (v. la sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punti 49 e 50).

57.
    Nella specie, la Commissione non poteva quindi sostenere, senza approfondire l'esame della denuncia, che gli elementi in suo possesso al momento dell'emanazione della decisione impugnata non costituissero indizi relativi all'esistenza di un comportamento abusivo da parte della Microsoft. In considerazione degli obblighi incombenti alla Commissione nell'esame di una denuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 (v., supra, punto 27), era quanto meno suo onere verificare se gli elementi dedotti dalla ricorrente sulla base di documenti, non privi di valore probatorio, fossero o meno comprovati e verificare, eventualmente, se le particolari circostanze della specie non implicassero la sussistenza di una violazione dell'art. 86 del Trattato.

58.
    La decisione impugnata risulta, quindi, viziata da un manifesto errore di valutazione.

59.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere accolto ed il ricorso dichiarato fondato, con conseguente annullamento della decisione impugnata con cui è stata respinta la denuncia della ricorrente.

Sulle spese

60.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, e tenuto conto delle conclusioni della ricorrente, la Commissione deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 15 ottobre 1998 (procedimento IV/36.219 - Micro Leader/Microsoft), recante rigetto definitivo della denuncia della ricorrente che censurava come contraria agli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) la condotta delle società Microsoft France e Microsoft Corporation volta ad impedire l'importazione in Francia di programmi elettronici della marca Microsoft, editi in lingua francese, posti in commercio in Canada, è annullata.

2)    La Commissione è condannata alle spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il dicembre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.