Language of document : ECLI:EU:T:2000:36

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 febbraio 2000 (1)

«Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità — Regolamento(CE) n. 2494/97 — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Decisione PTOM —Misura di salvaguardia — Nesso di causalità»

Nelle cause riunite T-32/98 e T-41/98,

Governo delle Antille olandesi, rappresentato dagli avv.ti M.M. Slotboom eP.V.F. Bos, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lostudio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. van Rijn e P.J.Kuijper, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto inLussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico,Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado,in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sededell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

interveniente,

avente ad oggetto, nella causa T-32/98, il ricorso diretto all'annullamento delregolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, che istituiscemisure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territorid'oltremare (GU L 326, pag. 21) e, nella causa T-41/98, il ricorso direttoall'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n.2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specificheistituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    I Paesi bassi comprendono, oltre al territorio europeo, le Antille olandesi e l'isoladi Aruba. Queste due ultime entità fanno parte dei paesi e territori d'oltremare (inprosieguo: i «paesi PTOM»), elencati nell'allegato IV del Trattato CE (divenuto,in seguito a modifica, allegato II) e la cui associazione alla Comunità è regolatadalla parte quarta del detto Trattato.

Disposizioni pertinenti del Trattato

2.
    L'art. 131 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182 CE) stabilisce,al secondo comma, che: «[s]copo dell'associazione è di promuovere lo sviluppoeconomico e sociale dei [PTOM] e l'instaurazione di strette relazioni economichetra essi e la Comunità nel suo insieme».

3.
    Ai sensi dell'art. 132, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 1, CE), «gli Statimembri applicano ai loro scambi commerciali con i [PTOM] il regime che siaccordano tra di loro, in virtù del presente trattato».

4.
    L'art. 133, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE)dispone: «[l]e importazioni originarie dei [PTOM] beneficiano, al loro ingressonegli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che intervieneprogressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presentetrattato».

5.
    L'art. 134 del Trattato CE (divenuto art. 185 CE) stabilisce a sua volta che: «[s]eil livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loroentrata in un [PTOM], avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri,questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri lemisure necessarie per porre rimedio a questa situazione».

6.
    Ai sensi dell'art. 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE),il Consiglio stabilisce le modalità dell'associazione tra PTOM e Comunità.

Decisione PTOM, decisione sulla revisione di medio periodo e misure varie adottatenel 1997

7.
    Il 25 luglio 1991 il Consiglio ha adottato, in base all'art. 136 del Trattato, ladecisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi PTOM alla Comunitàeconomica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»).

8.
    Sino alla loro modifica, intervenuta il 30 novembre 1997, gli artt. 101, n. 1, e 102della decisione PTOM stabilivano, rispettivamente: «I prodotti originari degliPTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazidoganali e tasse d'effetto equivalente.

(...)

    La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOMrestrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».

9.
    L'art. 109, n. 1, della decisione PTOM stabilisce che la Commissione può, secondola procedura di cui all'allegato IV, adottare misure d'eccezione sotto forma dimisure di salvaguardia nei confronti delle importazioni dei prodotti originari deipaesi PTOM. Gli artt. 109, n. 2, e 110 della decisione PTOM si occupano dellecondizioni cui debbono rispondere tali misure.

10.
    Ai sensi dell'art. 240, n. 1, la decisione PTOM è applicabile per un periodo di diecianni a partire dal 1° marzo 1990. Lo stesso articolo prevede, al n. 3, lett. a) e b),che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberandoall'unanimità su proposta della Commissione, stabilisca, oltre ai contributi finanziaridella Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modificherichieste dalle competenti autorità dei paesi PTOM o eventualmente proposte dallaCommissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso dinegoziato tra la Comunità e gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (inprosieguo: gli «Stati ACP»). Le eventuali modifiche in tal modo apportateassumono la forma di una «revisione di medio periodo».

11.
    Il 24 novembre 1997, in attuazione del detto art. 240, n. 3, il Consiglio ha adottatola decisione 97/803/CE riguardante la revisione di medio periodo della decisionePTOM (GU L 329, pag. 50; in prosieguo: la «decisione sulla revisione di medioperiodo»). Tale decisione limita le importazioni di riso e di zucchero provenientidai paesi PTOM verso la Comunità.

12.
    Il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso d'annullamento contro ladecisione sulla revisione di medio periodo (causa T-310/97). Ai sensi dell'art. 177del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), il presidentedell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte dipronunciarsi sulla legittimità della detta decisione (causa C-17/98). Con ordinanza16 novembre 1998, causa T-310/97, Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. II-4131,il Tribunale ha sospeso il procedimento nella causa T-310/97 sino alla pronunciadella sentenza della Corte nella causa C-17/98.

13.
    Nel corso del 1997, l'applicazione della decisione PTOM ha indotto la Commissionead adottare talune misure in base al menzionato art. 109, in particolare nel settoredell'importazione di riso.

14.
    Infatti, con il regolamento (CE) 17 febbraio 1997, n. 304, che istituisce misure disalvaguardia per l'importazione di riso originario degli PTOM (GU L 51, pag. 1),il Consiglio ha adottato le prime misure di salvaguardia che limitano leimportazioni nella Comunità di riso originario degli PTOM tra il 1° gennaio 1997e il 30 aprile 1997. Il Regno dei Paesi Bassi e la società Antillean Rice Mills hannoproposto un ricorso d'annullamento contro tale regolamento, rispettivamente,dinanzi alla Corte (causa C-110/97) e dinanzi al Tribunale (causa T-41/97). Conordinanza 16 novembre 1998, causa T-41/97, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc.pag. II-4117), il Tribunale ha declinato la propria competenza nella causa T-41/97

a favore della Corte, affinché questa potesse statuire sulle domande diannullamento.

15.
    Con regolamento (CE) 2 giugno 1997, n. 1036, che istituisce misure di salvaguardiaper l' importazione di riso originario degli PTOM (GU L 151, pag. 8), il Consiglioha adottato nuove misure di salvaguardia che limitano le importazioni nellaComunità di riso originario degli PTOM tra il 1° maggio 1997 e il 30 novembre1997. Il ricorrente e il Regno dei Paesi bassi hanno presentato un ricorsod'annullamento contro tale regolamento, rispettivamente, dinanzi al Tribunale(causa T-179/97) e dinanzi alla Corte (causa C-301/97). Con ordinanza 16novembre 1998, cause riunite T-163/97 e T-179/97, Antille olandesi/Consiglio eCommissione, Racc. pag. II-4123), il Tribunale ha declinato la propria competenzaanche nella causa T-179/97 a favore della Corte.

16.
    Con regolamento (CE) 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specificheper l'importazione di riso originario degli PTOM (GU L 326, pag. 21), laCommissione ha adottato una terza serie di misure di salvaguardia che impongonoil rilascio di titoli di importazione per il riso originario degli PTOM e la costituzionedi una cauzione bancaria pari al 50% dell'importo dei dazi doganali normalmenteapplicabili al volume di riso per il quale vengono richiesti titoli di importazione.Tale regolamento prevedeva inoltre che, qualora fosse stato superato un volumemensile di richieste di titoli equivalente a 13 300 tonnellate di riso e qualorasussistesse il rischio di significative turbative del mercato comunitario, laCommissione avrebbe adottato talune misure nei confronti delle domande chesuperassero il detto limite di 13 300 tonnellate. Il regolamento è entrato in vigoreil 1° dicembre 1997.

17.
    Il 12 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2494,relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006originario degli PTOM, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento(CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17). In particolare, essa ha escluso il rilascio dititoli di importazione a partire dal 3 dicembre 1997 e ha sospeso il deposito dinuove domande di titoli di importazione sino al 31 dicembre 1997.

18.
    Il regolamento n. 2352/97 è stato abrogato dall'art. 14 del regolamento (CE) dellaCommissione 16 dicembre 1997, n. 2603, recante modalità d'applicazione perl'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare(PTOM) (GU L 351, pag. 22), in attuazione dell'art. 108 bis della decisione PTOM,come modificata. Il ricorrente ha altresì presentato un ricorso d'annullamentocontro tale regolamento dinanzi al Tribunale (causa T-52/98). Con ordinanza 11febbraio 1999, causa T-52/98, Antille olandesi/Commissione (non pubblicata nellaRaccolta), il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento nella causa T-52/98 sino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-17/98.

Procedimento

19.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio1998, il ricorrente ha presentato un ricorso diretto all'annullamento delregolamento n. 2352/97 (causa T-32/98).

20.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1998,il ricorrente ha presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n.2494/97 (causa T-41/98).

21.
    Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio e l'11 giugno1998, il Regno di Spagna ha domandato, ai sensi dell'art. 115 del regolamento diprocedura, di intervenire nelle cause T-32/98 e T-41/98 a sostegno delle conclusionidella Commissione. Tali domande sono state accolte con ordinanze del Presidentedel Tribunale 1° e 10 luglio 1998. Il 31 luglio e il 6 agosto 1998 il Regno di Spagnaha depositato nelle due cause le proprie memorie di intervento, sulle quali le partihanno potuto presentare le proprie osservazioni.

22.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passarealla fase orale senza procedere ad istruttoria. A titolo di misure di organizzazionedel procedimento, previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono statirivolti alle parti taluni quesiti scritti ai quali esse hanno risposto entro i terminiimpartiti.

23.
    Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienzapubblica che si è svolta, per entrambe le cause, il 21 settembre 1999.

24.
    Dopo aver sentito le parti su tale punto, il Tribunale ha disposto la riunione delledue cause ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

25.
    Nella causa T-32/98, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare il regolamento n. 2352/97;

—    condannare la Commissione alle spese.

26.
    Nella causa T-41/98, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare il regolamento n. 2494/97;

—    condannare la Commissione alle spese.

27.
    Nelle cause T-32/98 e T-41/98, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;

—    condannare il ricorrente alle spese.

28.
    Nelle cause T-32/98 e T-41/98, la parte interveniente conclude che il Tribunalevoglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire;

—    in subordine, respingere il ricorso;

—    condannare il ricorrente alle spese.

Sull'ammissibilità dell'intervento

29.
    Secondo il ricorrente, il Tribunale non può tener conto delle osservazionipresentate dal Regno di Spagna nelle sue memorie di intervento. A tal fine essosostiene che non esiste alcuna connessione di diritto comunitario tra le Antilleolandesi e questo Stato membro. Infatti, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe ratificatoil trattato di adesione del Regno di Spagna solo per il suo territorio europeo.

30.
    Il Tribunale rileva che è pur vero che le ordinanze emesse il 1° e l 10 luglio 1998,con le quali il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delleconclusioni della Commissione nelle cause T-32/98 e T-41/98, non ostano ad unnuovo esame dell'ammissibilità del suo intervento nella sentenza che pone fineall'istanza (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-234/92, Shell/Commissione,Racc. pag. I-0000, punto 25).

31.
    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'intervento del Regno diSpagna in entrambe le cause è ammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 37, primocomma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46,primo comma, di tale Statuto, gli Stati membri possono intervenire nellecontroversie proposte al Tribunale. Il fatto che il Regno dei Paesi Bassi abbiaratificato il Trattato di adesione del Regno di Spagna solo per il suo territorioeuropeo non può pregiudicare l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di tale dirittoche gli è riconosciuto per via della sua qualità di Stato membro.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

32.
    Senza sollevare formalmente eccezioni di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, delregolamento di procedura, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso pertre motivi.

33.
    In primo luogo, la Commissione sostiene che il ricorrente non è legittimato adesperire un ricorso ex art. 173, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, inseguito a modifica, art. 230, secondo comma, CE). Essa fa riferimento all'ordinanzadella Corte 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione (Racc.pag. I-1787, punto 6), e aggiunge che la parte quarta del Trattato non attribuiscealle Antille olandesi diritti particolari, né impone loro particolari obblighi cherenderebbero la loro posizione giuridica paragonabile a quella degli Stati membri.Non sarebbe neppure possibile paragonare il ruolo da esse svolto nel processodecisionale relativo ai settori che rientrano nella parte quarta del Trattato a quellosvolto dalle istituzioni.

34.
    In secondo luogo, la Commissione ritiene che i ricorsi siano irricevibili anche inquanto basati sull'art. 173, quarto comma, del Trattato. Innanzi tutto, il ricorrentenon sarebbe direttamente interessato dai regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97 (inprosieguo: i «regolamenti impugnati»). Infatti, dato che le Antille olandesi inquanto tali non commerciano in riso con la Comunità, il loro governo sarebbeinteressato dai regolamenti impugnati solo qualora questi ultimi toccassero leimprese del settore del riso situate nel loro territorio. Inoltre, il ricorrente nonsarebbe neppure individualmente interessato dai regolamenti impugnati. A talriguardo, la Commissione rileva come la menzione delle Antille olandesinell'allegato IV non sia determinante. Il ricorrente non farebbe neppure parte diuna cerchia limitata di soggetti di diritto ai sensi della giurisprudenza (sentenza 15luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commission CEE, Racc. pag. 195), poiché ilnumero e l'identità dei soggetti ai quali i regolamenti impugnati andrebberoapplicati non era definitivamente noto al momento della loro adozione. Le Antilleolandesi non sarebbero in possesso di particolari caratteristiche di fatto o di dirittoche le distinguano dagli altri PTOM. Infatti, almeno in teoria, qualunque paesePTOM potrebbe trasformare riso come le Antille olandesi. La situazione sarebbediversa da quella che esisteva nel 1993, quando solo le Antille olandesi esportavanoriso verso la Comunità, mentre dal 1996 anche Montserrat avrebbe iniziato lostesso tipo di esportazione. La Commissione cita anche un estratto dell'ordinanzadel Tribunale 16 giugno 1998, causa T-238/97, Comunidad Autónoma deCantabria/Consiglio (Racc. pag. II-2271, punti 49 e 50).

35.
    Inoltre, le Antille olandesi sarebbero espressamente menzionate nel settimo'considerando' del regolamento n. 2352/97 al solo scopo di indicare che la decisionedel Ministro degli Affari economici e delle Finanze del loro governo, la qualestabilisce un prezzo minimo all'esportazione del riso, non rende superflual'adozione delle misure di salvaguardia controverse. Non sarebbe possibiledesumerne che il ricorrente sia individualmente interessato dal suddettoregolamento. Allo stesso modo, l'art. 109 della decisione PTOM imporrebbe allaCommissione di tener conto delle possibili conseguenze delle misure di salvaguardia

per l'economia di tutti i paesi PTOM e non soltanto per quella delle Antilleolandesi. Neppure un criterio quantitativo attinente al volume di riso esportatoverso la Comunità soddisferebbe le condizioni di ricevibilità individuate dallagiurisprudenza.

36.
    In terzo luogo, la Commissione sostiene, anzitutto, che il ricorrente non dimostraun interesse ad agire sufficiente per proporre il presente ricorso d'annullamento anorma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Essa ricorda come le Antilleolandesi siano una semplice ripartizione amministrativa del Regno dei Paesi Bassi,il quale dispone a sua volta di un diritto di voto in seno al Consiglio. LaCommissione ritiene, pertanto, che, tenuto conto del posto che i rappresentanti delricorrente occupano in seno al governo dei Paesi Bassi, le Antille olandesi nonpossano essere dissociate dallo Stato membro di cui sono parte integrante nei casiin cui quest'ultimo si pronuncia su un problema relativo ai paesi PTOM.

37.
    Inoltre, la Commissione rileva come il Regno dei Paesi Bassi disponga di un dirittoautonomo di ricorso in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato e come,contrariamente ai regolamenti n. 304/97 e n. 1036/97, i regolamenti impugnati nonsiano stati oggetto di un ricorso d'annullamento da parte di quest'ultimo (v. supra,punti 14 e 15).

38.
    Infine, la Commissione sottolinea come, per difendere gli interessi dei paesi PTOM,presso il Consiglio per gli Stati membri dai quali i paesi PTOM dipendono sia statoistituito uno speciale procedimento di ricorso (art. 1, n. 5, dell'allegato IV alladecisione PTOM). La decisione PTOM, quindi, affiderebbe la difesa degli interessidegli PTOM ai suddetti Stati membri.

39.
    Nella controreplica, la Commissione argomenta che non è auspicabile riconoscereal ricorrente un interesse ad agire, in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere chequest'ultimo possa rimettere in discussione dinanzi al giudice comunitario laponderazione degli interessi compiuta dagli organi competenti del Regno dei PaesiBassi, ponderazione che, in tale materia, solo quest'ultimo può effettuare. IlTribunale avrebbe confermato tale analisi nella citata ordinanza ComunidadAutónoma de Cantabria/Consiglio. La situazione sarebbe stata invece diversa nellacausa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, Vlaams Gewest/Commissione (Racc. pag. II-717), in quanto la decisionedella Commissione impugnata verteva su un aiuto rientrante nella competenzaesclusiva di un ente federale del Regno del Belgio. Nel caso di specie, laCommissione sottolinea come le diverse entità che compongono i Paesi Bassi nonabbiano alcuna competenza propria di questo tipo per quanto riguarda il regimecommerciale dei paesi PTOM.

40.
    Anche il Regno di Spagna conclude per l'irricevibilità dei ricorsi, facendo osservareche il ricorrente non è legittimato ad agire nel caso di specie. Esso sostiene, inparticolare, che il ricorrente non è direttamente interessato dai regolamenti

impugnati, poiché le misure di attuazione degli stessi debbono ancora essereadottate.

41.
    Il ricorrente respinge tutti gli argomenti presentati dalla Commissione e sostieneche i ricorsi da esso presentati sono ricevibili in forza delle disposizioni di cuiall'art. 173 del Trattato, secondo e quarto comma.

Giudizio del Tribunale

42.
    Per quanto riguarda, innanzi tutto, la ricevibilità dei ricorsi in quanto basatisull'art. 173, secondo comma, del Trattato, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 delladecisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, cheistituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1),come modificata, il Tribunale può conoscere, in primo grado, dei ricorsid'annullamento che rientrano nell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Soltantola Corte, invece, è competente a conoscere dei ricorsi promossi ai sensi dell'art.173, secondo comma, del Trattato da uno Stato membro, dal Consiglio o dallaCommissione. Pertanto, se il ricorrente riteneva di potersi basare su quest'ultimadisposizione del Trattato per chiedere l'annullamento dei regolamenti impugnati,avrebbe dovuto proporre i ricorsi dinanzi a questa giurisdizione.

43.
    In ogni caso, dalla struttura normativa generale dei Trattati si evince che la nozionedi Stato membro, ai sensi delle disposizioni istituzionali e, in particolare, di quellerelative ai ricorsi giurisdizionali, riguarda solo le autorità governative degli Statimembri delle Comunità europee e non può essere estesa ai governi delle regionio delle comunità autonome, quale che sia la portata delle competenze lororiconosciute (sentenza Vlaams Gewest/Commissione, citata, punto 28; ordinanzaComunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio, citata, punto 42, nonché lagiurisprudenza ivi citata, e ordinanza del Tribunale 23 ottobre 1998, causa T-609/97,Regione Puglia/Commissione e Spagna, Racc. pag. II-4051, punto 16). Il ricorrentenon è quindi legittimato ad agire ai sensi dell'art. 173, secondo comma, delTrattato.

44.
    Per quanto riguarda, inoltre, la ricevibilità dei ricorsi in quanto essi basati sull'art.173, quarto comma, del Trattato, occorre ricordare, in via preliminare, che lenorme del Trattato relative al diritto d'impugnazione non possono essereinterpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza Plaumann/Commissione,citata, pag. 219, e sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole Télévision e a./Commissione,Racc. pag. II-649, punto 60).

45.
    E' indiscusso che le Antille olandesi sono un'entità autonoma dotata di personalitàgiuridica in forza del diritto olandese. Un'entità territoriale di uno Stato membro,dotata di personalità giuridica in forza del diritto interno, può, in via di principio,proporre un ricorso d'annullamento in base all'art. 173, quarto comma, del

Trattato, ai sensi del quale ogni persona fisica o giuridica può proporre ricorsocontro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendocome un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lariguardano direttamente ed individualmente (ordinanza Comunidad Autónoma deCantabria, citata, punto 43).

46.
    Poiché i regolamenti impugnati non sono decisioni prese nei confronti delricorrente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, occorre verificare seessi costituiscano atti di portata generale o se vadano considerati come decisioniprese sotto forma di regolamento. Per stabilire la portata generale o meno di unatto, occorre valutare la sua natura e gli effetti giuridici che mira a produrre oproduce effettivamente (sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglioe Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).

47.
    Nel caso di specie, è vero che dal preambolo del regolamento n. 2352/97 risulta chela Commissione, al momento di adottare tale atto, ha tenuto in considerazione ilcomportamento del ricorrente e, in particolare, il fatto che esso avesse fissato unprezzo minimo all'esportazione. Parimenti, tanto nelle memorie quanto in udienza,la Commissione non ha negato di essere stata a conoscenza, al momentodell'adozione dei regolamenti impugnati, del fatto che la maggior parte delleimportazioni di riso originario degli PTOM proveniva dalle Antille olandesi.Tuttavia, si deve prendere atto che la Commissione non ha adottato decisioniriguardanti unicamente le importazioni di riso di tale provenienza. Infatti, essa haadottato misure di portata generale, applicabili indistintamente all'importazione diriso originario di tutti i paesi PTOM.

48.
    Di conseguenza, i regolamenti impugnati, per loro natura, hanno una portatagenerale e non costituiscono decisioni ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE(divenuto art. 249 CE).

49.
    Occorre peraltro esaminare se, malgrado la portata generale dei regolamentiimpugnati, il ricorrente possa comunque essere considerato come direttamente eindividualmente interessato dagli stessi. Infatti, la portata generale di un atto nonesclude, di per sé, che esso possa riguardare direttamente e individualmente talunepersone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale 14settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Millsea./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riuniteT-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens etNederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee/Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

50.
    Innanzitutto, per quanto riguarda il problema se il ricorrente sia individualmenteinteressato dai regolamenti impugnati, va ricordato che una persona fisica ogiuridica può sostenere che un atto di portata generale adottato da un'istituzione

comunitaria la riguarda individualmente soltanto qualora la detta disposizionecontroversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di unasituazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenzePlaumann/Commissione, citata, pag. 223, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 20;sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE de Vittel e a./Commission, Racc. pag. II-1247, punto 36, e 17 giugno 1998, causa T-135/96,UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335, punto 69, nonché ordinanza del Tribunale30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559,punto 59).

51.
    In proposito, è importante ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata,il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, ditener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situazione dideterminati singoli, è tale da identificare questi ultimi (sentenze della Corte 17gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, 26 giugno1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477; sentenza delTribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 67, e sentenza dellaCorte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione,Racc. I-769, punti 25-30).

52.
    Nel caso di specie, il regolamento n. 2352/97 e, in quanto misura di esecuzione diquest'ultimo, il regolamento n. 2494/97 sono stati adottati in base all'art. 109, n. 1,della decisione PTOM, il quale stabilisce che la Commissione è, a certe condizioni,autorizzata ad adottare misure di salvaguardia.

53.
    L'art. 109 testé citato stabilisce, al n. 2, che «nell'applicare il paragrafo 1, vannoscelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamentodell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limitedi quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltàmanifestatesi».

54.
    Da tale disposizione discende che, allorché intenda adottare misure di salvaguardiain base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione è tenuta a tenerconto delle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe avere sull'economiadel paese o territorio d'oltremare interessato, nonché sulle imprese interessate(sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto 28,e sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata, punto70).

55.
    Il ricorrente è ricompreso tra i paesi PTOM specificamente indicati nell'allegato IVdel Trattato, ai quali si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattatorelativa all'associazione degli PTOM. In forza dell'art. 109, n. 2, della decisionePTOM, la Commissione era quindi tenuta a tener conto, al momento dell'adozionedei regolamenti impugnati, della particolare situazione del ricorrente, tanto più cheera prevedibile che le ripercussioni negative delle misure adottate sarebbero stateavvertite principalmente nel territorio di quest'ultimo. Infatti, come essa ha del

resto riconosciuto tanto nelle sue memorie quanto in udienza, al momentodell'adozione dei regolamenti impugnati la Commissione era a conoscenza del fattoche la maggior parte delle importazioni nella Comunità di riso originarie degliPTOM proveniva dalle Antille olandesi.

56.
    Pertanto, avendo fruito di una tutela specifica in forza del diritto comunitario nelmomento in cui la Commissione ha adottato i regolamenti impugnati, il ricorrenteè toccato da questi ultimi a causa di una situazione di fatto che lo caratterizzarispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenze Plaumann/Commissione, citata, pag.223, Piraiki-Patraiki, citata, punti 28-31, e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills ea./Commissione, citata, punto 28). Di conseguenza, il ricorrente è individualmenteinteressato dai regolamenti impugnati ai sensi dell'art. 173, quarto comma, delTrattato.

57.
    Come sottolinea la Commissione, è vero che, per riconoscere che un ente regionaledi uno Stato membro venga individualmente interessato da un atto comunitario,non basta che questo invochi il fatto che l'applicazione o l'attuazione dell'attostesso sia idonea a incidere sulle condizioni socioeconomiche nel suo territorio (v.ordinanze Comunidad Autónoma de Cantabria/Consiglio citata, punti 49 e 50, eRegione Puglia/Commissione e Spagna, citata, punti 21 e 22). Tuttavia, nel caso dispecie, il ricorrente è individualmente interessato dai regolamenti impugnati inquanto la Commissione, quando ne progettava l'adozione, era obbligata a tenerconto in modo specifico della situazione del ricorrente, in forza dell'art. 109, n. 2,della decisione PTOM.

58.
    Inoltre, quanto all'interesse del ricorrente ad agire per ottenere l'annullamento deiregolamenti impugnati, non può essere escluso solo per il fatto che il Regno deiPaesi Bassi dispone di un diritto di ricorso autonomo in forza dell'art. 173, secondocomma, del Trattato. Al riguardo, va sottolineato come, in altri settori, il fatto checoesistessero, contro un medesimo atto, l'interesse ad agire di uno Stato membroe quello di una delle sue entità territoriali non abbia indotto il Tribunale a ritenereche l'interesse ad agire dell'ente non bastasse a giustificare la ricevibilità di unricorso d'annullamento proposto a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato(v. sentenze Vlaams Gewest/Commissione, citata, punto 30, e 15 dicembre 1999,cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione,Racc. pag. II-0000, punto 92). Neppure il fatto che il Regno dei Paesi Bassiavrebbe potuto dare impulso, in forza dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV alla decisionePTOM, allo speciale procedimento di ricorso presso il Consiglio contro iregolamenti impugnati può pregiudicare l'interesse ad agire del ricorrente nel casodi specie.

59.
    Parimenti, va respinto altresì l'argomento della Commissione secondo il quale laponderazione, da parte di uno Stato membro, degli interessi delle diverse regioniche lo compongono, prima di definire la propria posizione in seno al Consiglio, nonpuò essere rimessa in discussione da una singola regione dinanzi al giudice

comunitario. All'uopo, è sufficiente osservare che i regolamenti impugnati sono statiadottati dalla Commissione e non dal Consiglio e che la Commissione esercita leproprie funzioni in piena indipendenza rispetto agli Stati membri, nell'interessegenerale della Comunità.

60.
    Per quanto riguarda, infine, il problema se il ricorrente sia direttamente interessatodai regolamenti impugnati, va constatato che il regolamento n. 2352/97 contieneuna disciplina completa, che non lascia spazio alle valutazioni discrezionali delleautorità degli Stati membri. Infatti, per il riso originario degli PTOM essodisciplina, in modo vincolante, il meccanismo della domanda e del rilascio dei titolidi importazione, autorizzando inoltre la Commissione a sospendere tale rilascio incaso di superamento di una quota dallo stesso determinata e di turbativesignificative del mercato. Il ricorrente è quindi direttamente interessato dalregolamento n. 2352/97 (v. sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc.pag. 411, punti 23-28, e 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc.pag. 1339, punto 31).

61.
    Il ricorrente è inoltre direttamente interessato dal regolamento n. 2494/97, inquanto quest'ultimo esclude il rilascio di titoli di importazione per il riso di cui alcodice NC 1006 e originario degli PTOM per le domande presentate dal 3dicembre 1997, sospendendo sino al 31 dicembre 1997 il deposito di nuovedomande di titoli di importazione per il riso avente una tale origine.

62.
    Da quanto precede risulta che i presenti ricorsi vanno dichiarati ricevibili.

Nel merito

63.
    Il ricorrente deduce dieci motivi a sostengo del suo ricorso nella causa T-32/98. Ilprimo attiene all'esistenza di uno sviamento di potere. Il secondo, ad un errore divalutazione nella scelta del fondamento giuridico del regolamento n. 2352/97. Ilterzo, alla violazione del principio della certezza del diritto e il quarto allaviolazione dell'art. 133, n. 1, del Trattato. Il quinto motivo riguarda la violazionedegli artt. 132, n. 1, e 134 del Trattato, nonché dell'art. 102 della decisione PTOMe dell'art. 19 dell'allegato II della stessa decisione. Il sesto motivo attiene allaviolazione dell'art. 7, n. 5, dell'accordo sulle salvaguardie e dell'art. XIII:2 (c) delGATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) del 1994, nonchédell'art. 228, n. 7, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 7,CE). Il settimo motivo attiene alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisionePTOM. L'ottavo motivo riguarda la violazione dell'art. 109, n. 2, della decisionePTOM. Il nono, la violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)e il decimo la violazione delle forme sostanziali.

64.
    Nella causa T-41/98 il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento n. 2494/97eccependo l'illegittimità del regolamento n. 2352/97, facendo valere i medesimimotivi dedotti nell'ambito della causa T-32/98.

65.
    Occorre esaminare innanzi tutto il motivo attinente alla violazione dell'art. 109, n.1, della decisione PTOM.

Argomenti delle parti

66.
    Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM nonautorizza la Commissione ad adottare misure di salvaguardia in funzione delvolume delle importazioni originarie dei paesi PTOM. A questo proposito, ilricorrente fa riferimento all'art. 132, n. 1, del Trattato e sottolinea come gli Statimembri non possano adottare misure di salvaguardia restrittive degli scambi tra diloro in funzione del volume delle importazioni provenienti da altri Stati membri.In secondo luogo, il ricorrente osserva che, anche supponendo che la Commissionepossa far leva sul volume delle importazioni provenienti dai paesi PTOM peradottare misure di salvaguardia, nel caso di specie essa non è in grado didimostrare l'esistenza del rischio che il quantitativo di riso importato dai paesiPTOM fosse tale da causare una perturbazione del mercato comunitario. In terzoluogo, il ricorrente sostiene che una simile perturbazione non poteva derivare dalvolume delle importazioni di riso provenienti dai paesi PTOM, a causa del prezzominimo all'esportazione da esso applicato al riso proveniente dalle Antille olandesi.

67.
    La Commissione obietta, innanzitutto, che il primo argomento del ricorrente muovada un'errata interpretazione dell'art. 132, n. 1, del Trattato. Tale disposizione nonconterrebbe una norma di diritto incondizionata, bensì si limiterebbe a indicare unodegli obiettivi perseguiti dalla cooperazione tra gli PTOM e la Comunità. Ilricorrente non potrebbe quindi fondatamente invocare tale disposizione per negareil potere della Commissione di adottare misure in base all'art. 109 della decisionePTOM in funzione del volume delle importazioni di prodotti originari degli PTOM.

68.
    In secondo luogo, la Commissione sottolinea come l'aumento delle quantità di risoimportate dai paesi PTOM sin dalla campagna 1995/1996 sia stato maggiore diquello del volume complessivo delle importazioni di riso nella Comunità. La quotadelle importazioni provenienti dai paesi PTOM sarebbe aumentata dopo lacampagna 1994/1995, fino all'adozione delle prime misure di salvaguardia all'iniziodel 1997.

69.
    La Commissione dichiara che le statistiche della Comunità dimostrano come ilvolume complessivo delle importazioni di riso provenienti dai paesi PTOM si siaelevato a 162 541 tonnellate di riso lavorato per la campagna 1996/1997 e non a65 000 tonnellate come asserito dal ricorrente. L'incremento delle importazioni diriso provenienti dai paesi PTOM avrebbe così esposto il prezzo del risone

comunitario a pressioni fortissime, che necessitavano di acquisti all'intervento e diesportazioni con restituzioni di riso Indica comunitario su un mercato che pure erastrutturalmente deficitario. Le misure di salvaguardia avrebbero infatti potutoarrestare e invertire la tendenza al ribasso osservata sul mercato comunitario.

70.
    La Commissione fa inoltre rilevare che non le incombe di dimostrare l'esistenza diun nesso causale tra il rischio di perturbazione del mercato comunitario del riso el'importazione di riso originario degli PTOM. Basterebbe l'esistenza di undeterminato rapporto tra i due fenomeni e non si potrebbe negare che leimportazioni provenienti dai paesi terzi abbiano un'influenza su questo mercato.

71.
    In terzo luogo, la Commissione ribatte che il riso originario degli PTOM esportatoverso la Comunità, pur essendo essenzialmente di origine antillese, non provieneperò esclusivamente dalle Antille olandesi. La Commissione sostiene che era suodovere fissare un limite per tutti i paesi PTOM e che essa non poteva pertantoadottare un provvedimento distinto per le sole Antille olandesi.

72.
    La parte interveniente osserva che, al momento dell'adozione del regolamento n.2352/97, le importazioni di riso originario degli PTOM provocavano graviperturbazioni sul mercato comunitario. Essa cita, in particolare, alcuni interventidi deputati e membri della Commissione al Parlamento europeo, dai qualiemergerebbe il rilevante incremento di tali importazioni a partire dal 1995.L'interveniente fornisce altresì dati relativi al prezzo del riso Indica in equivalentesemigreggio prodotto nel suo territorio, i quali attestano un ribasso di tale prezzotra il gennaio 1997 e il febbraio 1998. Essa ricorda altresì l'ampio poterediscrezionale riconosciuto alla Commissione in materia.

Giudizio del Tribunale

73.
    Occorre ricordare, innanzi tutto, che il regolamento n. 2352/97 è stato adottato inbase all'art. 109 della decisione PTOM.

74.
    Ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione può prendereo autorizzare le «necessarie misure di salvaguardia» vuoi «qualora l'applicazione[della decisione PTOM che prevede, in linea di principio, il libero accesso allaComunità dei prodotti originari degli PTOM] comporti turbative gravi in un settoredell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o necomprometta la stabilità finanziaria con l'estero», vuoi qualora «sorgano difficoltàche rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione».

75.
    In udienza la Commissione ha dichiarato che il tenore della prima frase delsecondo 'considerando' del regolamento n. 2352/97 desta l'impressione chequest'ultimo rientri nella prima fattispecie prevista dall'art. 109, n. 1, della decisionePTOM.

76.
    Si deve infatti constatare che da questo brano del regolamento n. 2352/97 risultache la Commissione ha adottato la misura controversa in questo ambito. La primafrase del secondo 'considerando' del regolamento n. 2352/97, infatti, recita:«l'importazione di quantitativi illimitati di riso originario degli PTOM rischia diturbare in modo grave il mercato comunitario del riso».

77.
    Nella citata sentenza 11 febbraio 1999, Antillean rice Mills e a./Commissione laCorte ha precisato che «nel primo caso di specie indicato nell'articolo [109, n. 1,della decisione PTOM] e cioè, qualora l'applicazione della decisione PTOMcomporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o diuno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero,l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata poiché le misure disalvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltàsopravvenute nel settore di cui trattasi» (punto 47).

78.
    Pertanto, pur godendo la Commissione di un ampio potere discrezionale non soloquanto all'esistenza delle condizioni che giustificano l'adozione di un provvedimentodi salvaguardia, ma anche quanto al principio dell'adozione di un provvedimentodel genere (citate sentenze 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills ea./Commissione, punto 122, e 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills ea./Commissione, punto 48), nel caso di specie tuttavia, per poter istituire le misuredisposte nel regolamento n. 2352/97, essa era tenuta a dimostrare l'esistenza di unnesso causale tra l'applicazione della decisione PTOM e l'insorgere di perturbazionigravi del mercato comunitario.

79.
    Orbene, è giocoforza constatare che dal regolamento n. 2352/97 non risulta che laCommissione abbia dimostrato l'esistenza di un simile nesso. Infatti, nel preambolonon è affatto spiegato come e in quale misura l'applicazione della decisione PTOM,che assicura «l'importazione di quantitativi illimitati di riso originario degli PTOM»(v. supra, punto 76), provochi perturbazioni gravi del mercato comunitario del risotali da imporre l'adozione del regolamento n. 2352/97 per appianare o attenuarele difficoltà osservate.

80.
    E' bensì vero che al momento dell'adozione del regolamento n. 2352/97, il 27novembre 1997, il regolamento n. 1036/97 che limitava le importazioni di risoprovenienti dagli PTOM (v. supra, punto 15) stava per scadere e che la decisionesulla revisione di medio periodo, che produce i medesimi effetti (v. supra, punto11) non era ancora entrata in vigore. Adottando i regolamenti impugnati, laCommissione ha quindi inteso controllare e limitare le importazioni di risooriginarie degli PTOM tra la scadenza del regolamento n. 1036/97 e l'entrata invigore della decisione sulla revisione di medio periodo.

81.
    Tuttavia, invece di esaminare in concreto i possibili effetti dell'applicazione delladecisione PTOM sul mercato comunitario del riso, la Commissione si è limitata apresumere che tale applicazione, in mancanza di misure di protezione che

limitassero le importazioni di riso provenienti dagli PTOM, turbassenecessariamente in modo grave il suddetto mercato.

82.
    E' assodato, del resto, che la Commissione non ha verificato se il prezzo del risoimportato dagli PTOM fosse inferiore a quello del riso comunitario. Infatti, nellasua risposta ad un quesito scritto del Tribunale del 14 giugno 1999, la Commissioneha riconosciuto di non aver mai «effettuato raffronti tra il prezzo del riso importatodagli PTOM e il prezzo del riso comunitario». Essa ha spiegato che la suaposizione, secondo la quale occorreva adottare il provvedimento controverso, «nonera basata sull'eventuale prezzo più basso all'esportazione del riso (...), bensì sulrischio di importazione di quantitativi illimitati (v. il secondo 'considerando' delregolamento n. 2352/97)». Se poi si fosse verificato, come sostenuto dal ricorrente,che il riso importato dagli PTOM veniva commerciato ad un prezzo superiore aquello del riso comunitario, esso non avrebbe potuto essere oggetto, all'internodella Comunità, di una domanda di livello tale per cui i quantitativi importatiavrebbero potuto provocare perturbazioni gravi sul mercato comunitario dopo lascadenza del regolamento n. 1036/97.

83.
    Tuttavia, il rischio di un'importazione di quantitativi illimitati di prodotti originaridegli PTOM deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni della partequarta del Trattato e della decisione PTOM, le quali prevedono che gli scambi coni paesi PTOM sono, in linea di principio, posti sullo stesso piano degli scambi traStati membri (v. supra, punti 2-8). Se fosse sufficiente un rischio di questo tipo,sempre incombente in mancanza di misure di salvaguardia, per dimostrarel'esistenza di un nesso causale tra l'applicazione della decisione PTOM ed eventualiperturbazioni subite da un settore economico comunitario e per giustificare, quindi,l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, gliobiettivi perseguiti dalle disposizioni della parte quarta del Trattato e dalladecisione PTOM verrebbero vanificati.

84.
    Occorre pertanto concludere che, contravvenendo alle prescrizioni postedall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione non ha dimostratol'esistenza di un nesso di causalità tra il volume delle importazioni provenienti dagliPTOM, derivante dall'applicazione della decisione PTOM, ed eventuali turbativegravi constatate sul mercato del riso. Questa omissione deriva da un errore didiritto, avendo la stessa Commissione ancora sottolineato, nel controricorso da essapresentato nelle due cause, che essa non aveva l'obbligo di dimostrare l'esistenzadi tale nesso causale.

85.
    Il motivo attinente alla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM è quindifondato.

86.
    Non spetta al Tribunale, nell'ambito del contenzioso d'annullamento, sostituirsi allaCommissione e valutare, in base agli elementi del fascicolo, se effettivamente, almomento dell'adozione del regolamento n. 2352/97, esistesse un nesso di causalitàtra l'applicazione della decisione PTOM e le perturbazioni che il mercato

comunitario del riso avrebbe subito all'epoca (v., in tal senso, sentenza 22 ottobre1996, cause riunite T-79/95 e T-80/95, SNCF et British Railways/Commissione,Racc. pag. II-1491, punto 64).

87.
    Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza degli altri motividedotti dal ricorrente, il regolamento n. 2352/97 dev'essere annullato. Diconseguenza, anche il regolamento n. 2494/97, che si basa sul regolamenton. 2352/97, è viziato da illegittimità e dev'essere anch'esso annullato.

Sulle spese

88.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la partesoccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimastasoccombente, e tenuto conto delle conclusioni del ricorrente, la Commissione deveessere condannata alle spese sostenute da quest'ultimo.

89.
    Il Regno di Spagna, intervenuto a sostegno delle conclusioni della Commissione,sopporterà, ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le propriespese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-32/98 e T-41/98 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Il regolamento (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2532, cheistituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesie territori d'oltremare, è annullato.

3)     Il regolamento (CE) della Commissione 12 dicembre 1997, n. 2494, relativoal rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misurespecifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97, è annullato.

4)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalgoverno delle Antille olandesi in entrambe le cause.

5)    La parte interveniente sopporterà le proprie spese in entrambe le cause.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'olandese.