Language of document : ECLI:EU:T:2013:469

Causa T‑378/10

Masco Corp. e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Intesa globale – Criteri – Obiettivo unico – Modalità di commissione dell’infrazione – Irrilevanza

(Art. 101, § 1, TFUE)

2.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

3.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Qualificazione come infrazione unica – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE)

1.      In materia di concorrenza, la violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non solo da accordi o pratiche concordate isolati, da sanzionare in quanto violazioni distinte, ma anche da una serie di atti o da un comportamento continuato, in modo che i componenti di questi ultimi possono essere giustamente ritenuti elementi costitutivi di un’unica infrazione.

In proposito,      per quanto riguarda la constatazione dell’esistenza di un’infrazione unica, spetta alla Commissione dimostrare che gli accordi o le pratiche concordate di cui trattasi, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano d’insieme posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un obiettivo anticoncorrenziale unico. La presenza di rapporti di complementarità tra accordi o pratiche concordate costituisce un indizio obiettivo dell’esistenza di un piano d’insieme. La Commissione è tenuta ad esaminare tutti gli elementi di fatto che possano dimostrare o rimettere in discussione detto piano d’insieme.

La Commissione non incorre in alcun errore di diritto nel concludere per l’esistenza di un’infrazione unica, constatando che le imprese interessate avevano un piano d’insieme il cui obiettivo unico è di consentire ai fabbricanti di tre sottogruppi di prodotti complementari di coordinare, nell’ambito del medesimo sistema di distribuzione su tre livelli, gli aumenti di prezzo che fatturano ai grossisti, i quali costituiscono la loro clientela comune e dispongono di un potere di negoziazione significativo.

Detta conclusione non può essere inficiata da un’asserita assenza di identità delle imprese che partecipano alle pratiche illecite. Infatti, tale identità non costituisce un requisito dell’esistenza dell’infrazione in quanto tale ma solo uno degli indizi che la Commissione deve prendere in considerazione nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un piano generale o di infrazioni separate. Inoltre, la circostanza che le imprese di cui trattasi forniscano prodotti rientranti in mercati distinti e che non sono sostituibili non consente di escludere l’esistenza di un’infrazione unica. Infatti, l’accertamento dell’esistenza di una siffatta infrazione presuppone, per definizione, che le pratiche anticoncorrenziali vertano su prodotti o su territori distinti. Lo stesso vale per il fatto che le pratiche illecite siano cominciate in date diverse in funzione degli Stati membri e dei sottogruppi di prodotti in esame allorché esistono numerose sovrapposizioni materiali, geografiche e temporali tra le pratiche illecite concernenti i prodotti in questione.

(v. punti 21-23, 29, 32, 59, 67, 79)

2.      In materia di concorrenza, per quanto riguarda la constatazione della partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica, spetta alla Commissione provare che tale impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento all’obiettivo unico perseguito dall’insieme dei partecipanti ed era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire il medesimo obiettivo, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. La Commissione può imputare ad un’impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme, solo quando è dimostrato che tale impresa ha partecipato direttamente a tutti questi comportamenti o quando ha partecipato solo ad alcuni di essi, ma è stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti al cartello nel perseguire i medesimi obiettivi, o ha potuto ragionevolmente prevederli ed è stata pronta ad accettarne il rischio.

La Commissione non incorre in alcun errore di diritto nel considerare che il semplice fatto che ciascun partecipante possa svolgere un ruolo adeguato alle proprie circostanze specifiche non esclude la sua responsabilità per l’infrazione nel suo complesso, purché tale impresa fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne i rischi.

(v. punti 24-26, 28, 29)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 57)