Language of document :

Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 – Keramag Keramische Werke e a. / Commissione

(Cause riunite T-379/10 RENV e T-381/10 RENV) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato francese delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Partecipazione all’intesa di determinati organismi – Nuova valutazione degli elementi di prova»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti nella causa T-379/10 RENV: Keramag Keramische Werke GmbH, già Keramag Keramische Werke AG (Ratingen, Germania) e le altre cinque ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato della sentenza. Ricorrente nella causa T-381/10 RENV: Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: P. Lindfelt, K. Struckmann, avvocati, e J. Killick, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e J. Norris-Usher, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere il parziale annullamento della decisione C(2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 101 TFUE  e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altra, a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Keramag Keramische Werke GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause C-613/13 P, T-379/10 RENV e T-381/10 RENV.

____________

1 GU C 301 del 6.11.2010.